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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4434/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4434/2024
IL Giudice , lette le note di trattaZIne scritta con la quale i difensori delle parti hanno discusso e precisato le rispettive conclusioni , si ritira in camera di consiglio, in esito al quale si dà lettura del dispositivo e della motivaZIne contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 26.6.25
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice Cristina Denaro in funZIne di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattaZIne scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4434/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) (figlia) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. (figlia) nata a [...] – Germania il 18.12.2001,
[...] C.F._2 [...]
(C.F. ) (figlio) nato a [...] – Parte_3 C.F._3
Germania il 01.07.2003 e (C.F. (coniuge) nata a Parte_4 C.F._4
Palermo il 14.02.1973, (C.F. (fratello) nato a Parte_5 C.F._5
Palermo il 02.06.1958, (C.F. ) (fratello) nato a Parte_6 C.F._6
Palermo il 16.11.1959 , (C.F. ) (fratello) nato a [...] Parte_7 C.F._7
il 09.07.1963 , tutti nella qualità di prossimi congiunti ed eredi del Sig. nato a Persona_1
Palermo il 07.06.1966 (C.F. ed ivi deceduto in data 15.09.2021, tutti C.F._8
elettivamente domiciliati in Via Mariano Stabile n.172 presso e nello studio dell'Avv. Iolanda
Assenza (C.F. ), da cui sono rappresentati, difesi ed assistiti giusta mandati C.F._9
telematici in atti
Attore
Contro
2 – nella persona del Suo legale rappresentante - avente sede legale in Controparte_1
Trapani, in Via Virgilio, n. 1, Codice Fiscale n. ,, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Trapani, nella via Tintori, n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Sara ALAGNA ( CodiceFiscale_10
), (indirizzo di posta elettronica: ) che la rappresenta e difende, per procura
[...] Email_1
ad litem (rilasciata in data 15/05/2024).
nato a [...], il [...], C.F. rappresentato Parte_8 CodiceFiscale_11
e difeso dall'Avv. Sara Alagna ( ) del foro di Trapani, con procura ad litem C.F._12
in atti, elettivamente domiciliato, a norma del novellato art. 136 c.p.c ed ove si dichiara espressamente di voler ricevere le comunicaZIni di legge, presso i seguenti indirizzi: p.e.c. ovvero fax 0923 24958, che sono stati comunicati al proprio Ordine, nel rispetto Email_1
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscriZIne, la trasmissione e la riceZIne dei documenti teletrasmessi.
C.F. , P.I. Del Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, titolare del rapporto P.IVA_3
giuridico controverso a partire dal 1 luglio 2023, quale successore della già Controparte_4
a seguito dell'operaZIne di riorganizzaZIne societaria del
[...] Controparte_5
(autorizzato con provvedimento Ivass n. 0073646 del 28 marzo 2023), come da atto unico di fusione e scissione del 21 giugno 2023, a rogito del Notaio Dott. di Milano, Persona_2
Repertorio n. 59037, Raccolta n. 27767 (all. 1), in persona dei procuratori e Controparte_6
, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Francesco Crispi, n. 1 presso e nello Controparte_7
studio dell'avv. Paolo Angius (C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._13
procura in atti convenuti OGGETTO: 2054 CC
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citaZIne ritualmente notificato , , , Parte_1 Parte_2 [...]
, (coniuge) , ( (fratello) , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(fratello) e (C.F. ) (fratello) , tutti nella Parte_6 Parte_7 C.F._7
3 qualità di prossimi congiunti ed eredi di , deceduto in data 15.9.2021 , Persona_1
convenivano in giudiZI la , , la società Controparte_4 [...]
e . , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni CP_1 Parte_8
iure proprio e iure hereditatis patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto , investito,
mentre si trovava a piedi all'interno del mercato ortofrutticolo di Palermo, dall'autocarro Iveco
Magirus targato CZ134SZdi proprietà della e assicurato con , condotta in CP_1 CP_4
quel frangente dal Pt_8
A tal fine , parte attrice rappresentava che :
- In data 14.09.2021 intorno alle ore 2.25 a.m. circa, , mentre si trovava a piedi Persona_1
all'interno del mercato ortofrutticolo di Palermo, era stato investito da un autocarro Iveco
Magirus targato CZ134SZ, di proprietà della “ condotto dal sig. Controparte_1 [...]
Pt_8
- Il veniva immediatamente trasportato all'ospedale Villa Sofia - Trauma Center - Pt_1
ove, a causa delle gravissime lesioni riportate era deceduto il giorno 15.09.2021;
- a seguito del decesso si era aperto un procedimento penale ( N 12438/2021 R.G.N.R mod
21,) nell'ambito del quale venivano svolte indagini dalla Polizia Municipale di Palermo,
quale organo di polizia giudiziaria incaricato, concretatesi nell'assunZIne di sommarie informaZIni e nella visione delle immagini estrapolate delle telecamere presenti sui luoghi che avevano ripreso l'evento a partire dagli attimi immediatamente antecedenti a quello in cui si verificava lo schiacciamento del pedone;
- in particolare , le immagini del video immortalavano “il pedone precariamente
aggrappato alla calandra del mezzo pesante il cui conducente, pur procedendo a ridotta
velocità, di nulla accorgendosi, continua la sua marcia, finchè, non riuscendo più a
mantenere la presa, il pedone rovina al suolo proprio davanti al camion, che lo schiaccia
passandogli sopra”. Dalle immagini raccolte però, “non era stato possibile per gli
inquirenti verificare con certezza la fase precedente l'investimento del Sig. e, più Pt_1
4 precisamente, il momento in cui lo stesso si era aggrappato al mezzo pesante, così da poter
determinare con certezza le ragioni di un siffatto gesto. Gesto, quello di aggrapparsi alla
calandra dell'autocarro che, come è altamente probabile sia avvenuto, era derivato
dall'estremo tentativo del sig. di evitare di essere investito dal mezzo stesso, il cui Pt_1
autista - procedendo e/o riprendendo la marcia dopo una sosta - non si avvedeva del
pedone che gli transitava davanti;
- sicchè, sebbene non fosse stato possibile acclarare con certezza le cause per le quali il Pt_1
si trovasse aggrappato alla calandra frontale del mezzo pesante, doveva però ugualmente ravvisarsi un profilo di imprudenza nella condotta dell'autista del camion , il quale non si era accorto della presenza di una persona aggrappata alla griglia frontale del proprio camion;
- tale conclusione era stata sposata anche dal Nucleo Infortunistica della Polizia, che, in esito alle indagini, aveva concluso ravvisando una responsabilità nella causaZIne dell'evento a carico del Sig. conducente dell' Iveco Magirus, riscontrando che “il Parte_8
conducente dell'autocarro, in assenza di ulteriori elementi che possano meglio chiarire le
fasi in cui il pedone abbia potuto porre in essere l'insana scelta di aggrapparsi al veicolo,
nel caso che lo stesso risultasse in posiZIne statica ovvero in movimento, non poteva non
accorgersi della presenza dell'uomo aggrappato alla parte anteriore del veicolo, adottando
tutte le cautele che tale situaZIne avrebbe comportato “tale mancanza comportamentale
era aggravata dalla mancanza dello specchietto esterno anteriore, che risulta obbligatorio
per determinate categorie di veicoli, fra i quali è compreso l'autocarro investitore, giusto
quanto previsto dall'art. 72 del cds. Lo specchietto retrovisore anteriore, qualora presente
avrebbe garantito la visibilità della strada nella zona immediatamente davanti alla cabina
di guida, giusto quanto previsto dall'art. 72 del Cds” (cfr All. 06 pag. 7).
- Il gip, tuttavia, con decreto del 10.11.2022 aveva disposto l'archiviaZIne del procedimento;
5 - -nonostante le richieste risarcitorie ritualmente inoltrate, la Compagnia Assicurativa aveva rigettato le istanze risarcitorie sulla base del decreto di archiviaZIne, che però non aveva alcuna rilevanza in sede civilistica.
Sulla base di tali premesse gli attori , ravvisando una responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. per violaZIne degli artt. 140 e 141 del CdS, t. 191 CdS – comma 1, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti e nella specie :
- danno tanatologico e catastrofale patito dal defunto e trasmesso iure hereditatis agli attori;
- danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio patito a causa del decesso del congiunto .
Parte attrice, dunque rassegnava le seguenti conclusioni:
- Dire e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causaZIne dell'evento occorso in Palermo
– Via Montepellegrino n.4 (all'interno dell'area del mercato ortofrutticolo) in data
14.09.2021 al Sig. , la , in persona del Persona_1 Controparte_4
legale rappresentante p.t., la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., proprietaria dell'autocarro Iveco Magirus targato CZ134SZ ed il Sig.
quale conducente dell'autocarro Iveco Magirus targato CZ134SZ, ex. artt. Parte_8
2054, I comma c.c. e per violaZIne alle norme del C.d.S., artt. 140, 141 e 191 e di quelle di
comune prudenza e diligenza, in danno del fu sig. ; Persona_1
- Dire e dichiarare obbligati in solido la , in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., proprietaria dell'autocarro Iveco Magirus targato CZ134SZ ed il Sig. Parte_8
conducente dell'autocarro Iveco Magirus targato CZ134SZ al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali patiti dai congiunti del de cuius sia iure hereditatis che iure
proprio, e conseguentemente condannarli ai sensi degli artt. 2054 - 1 comma c.c., e 2043 e
2059 del c.c. al risarcimento del danno catastrofale, iure hereditatis, per tutti gli odierni attori,
da quantificarsi in base alle Tabelle di Milano 2021 e del danno tanatologico, iure hereditatis
6 per tutti gli odierni attori, da quantificarsi in via equitativa, nonché del danno da perdita del
rapporto parentale, iure proprio, quantificato per come segue: per la Sig.ra Parte_1
(figlia) € 272.565,00, per la Sig.ra (figlia) € 279.295,00, per il Sig. Parte_2 [...]
(figlio) € 279.295,00, per la Sig.ra (coniuge) € 191.805,00 per il Parte_3 Parte_4
Sig. (fratello) € 74.521,20, per il Sig. (fratello) € 74.521,20, Parte_5 Parte_6
per il Sig. (fratello) € 77.443,60, e del danno patrimoniale per i Sigg.ri Parte_7 [...]
, e (fratelli), la somma di € 2.700,00 a titolo di spese Parte_5 Parte_6 Parte_7
funerarie e di € 751,00 a titolo di quota di ½ delle spese
per l'assistenza professionale sostenute per il CTP Dott.ssa in occasione dell'esame Per_3
autoptico disposto dalla Procura di Palermo, per complessivi € 3.451,00 e per la Sig.ra Pt_4
(coniuge) la somma di € 751,00 a titolo di quota di ½ delle spese per l'assistenza
[...]
professionale sostenute per il CTP Dott.ssa in occasione dell'esame autoptico disposto Per_3
dalla Procura di Palermo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
oltre le spese
future nonché di tutte quelle sostenute dagli attori anche per l'introduZIne del presente
giudiZI il tutto con rivalutaZIne monetaria alla data della sentenza e mora debendi dalla data
del sinistro a quella della sentenza e, sulla somma così determinata, anche gli interessi legali
dalla data della sentenza e fino a quella dell'effettivo soddisfo;
In via subordinata
Nella denegata e non temuta ipotesi di riconoscimento di un concorso colposo in capo al sig.
, ridurre proporZInalmente le somme dovute e per l'effetto condannare i Persona_1
convenuti, in solido tra loro, al corrispondente pagamento in favore degli attori delle somme
che saranno determinate il tutto, comunque, rivalutato alla data della decisione e maggiorato
della mora debendi dalla data del sinistro a quella della decisione e degli interessi legali dalla
data della decisione sino all'effettivo soddisfo, nei limiti del divieto di cumulo.
7 Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e
C.P.A., con distraZIne di esse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta del 5.6.24 si costituiva in giudiZI la chiedendo il rigetto CP_1
della domanda e rilevando, tal fine, come la condotta del che si era aggrappato alla Pt_1
calandra dell'autocarro , non era dovuta al tentativo di salvarsi ma piuttosto ad un gesto suicidario.
Al riguardo, parte convenuta sottolineava che laddove il pedone avesse voluto evitare lo scontro “avrebbe ben potuto allontanarsi rispetto alla direttrice di marcia del veicolo –
spostandosi, ad esempio, verso il margine laterale destro del viale – come imporrebbe il
naturale istinto umano di fuggire a un pericolo. Tentativo che sarebbe stato, tra l'altro,
possibile in consideraZIne della conformaZIne dei viali del mercato ortofrutticolo: ampi viali,
privi di ostacoli, tali da consentire il transito costante di qualsivoglia genere di veicolo, fra i
quali certamente i cosiddetti mezzi pesanti. Depongono, in favore di tale possibilità, la velocità
con cui procedeva l'autocarro, che si muoveva molto lentamente e, dunque, in maniera
conforme a un luogo come l'area interna di un mercato, e – come precisato dallo stesso
rapporto conclusivo della Polizia Municipale – la mole del veicolo, che lo rendeva
assolutamente visibile a chiunque transitasse”.
Per altro . la ricorrenza di un gesto autolesionista trovava conferma anche nelle dichiaraZIni del medico curante del il quale aveva affermato che l'uomo era un “soggetto, dal punto di Pt_1
vista dell'umore, tendenzialmente depresso per tutta una serie di vicissitudini familiari negative che
lo vedevano coinvolto”,
Sulla base di tali premesse la società chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa di risposta del 7.6.24 si costituiva in giudiZI la , chiedendo il rigetto delle CP_2
domande richiamando le consideraZIni dell'assicurata sulla ricorrenza di un gesto suicidario imprevedibile e rilevando l'irrilevanza causale della mancanza dello specchietto (Nel caso di
specie, deve rilevarsi che se da un lato l'osservanza della regola cautelare specifica (ossia l'art. 72
8 del CdS) mirava proprio ad evitare l'investimento di pedoni da parte del mezzo pesante, dall'altro
nel caso di specie anche il rispetto della regola cautelare violata (dunque il possesso dello
specchietto esterno anteriore) non avrebbe con elevata certezza evitato l'investimento e la morte del
il cui comportamento imprevedibile, imprudente e assolutamente inosservante delle regole Pt_1
della circolaZIne stradale applicabili anche ai pedoni avrebbe reso del tutto inutile l'eventuale
condotta alternativa corretta. Tanto più se si considera che non può escudersi che il si sia Pt_1
aggrappato fulmineamente al mezzo pesante e abbia in pochi secondi perso la presa fino ad essere
investito dal che procedeva a bassissima velocità ” (all. 5). Pt_8
La società assicuratrice contestava la sussistenza dei danni tenuto conto che da anni il non Pt_1
aveva più rapporti con la famiglia e, in subordine, chiedeva riconoscersi il concorso del fatto colposo della vittima ex art 1227 cc
Infine, con comparsa di risposta del 28.2.25 si costituiva tardivamente il aderendo in Pt_8
sostanza alle difese svolte dalla CP_8
Rigettate le prove orali richieste dalle parti, la causa all'udienza del 26.6.25 è stata assunta in decisione
La domanda va rigettata-
Occorre preliminarmente ricordare che in tema di investimento di un pedone la Suprema Corte è
costante nel ritenere che "… l'applicaZIne del disposto di cui all'art. 2054,1 comma, c.c., che pone
a carico del conducente una presunZIne juris tantum di colpa, possa escludersi qualora risulti
provato che non vi era … alcuna possibilità di prevenire l'evento, situaZIne ricorrente allorché il
pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato
nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i
movimenti…… Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo
che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolaZIne stradale e
quelle di comune prudenza e diligenza" (da ultimo Cfr. Cass. Civ. n. 12576/2018, Cass. Civ. n.
22033/2018, Cass. Civ. n. 4551/2017, Cass. Civ. n.8663/2017, Cass. Civ. n. 5819/2019) precisando
9 anche che "… l'esistenza di un comportamento imprudente del pedone non vale ex se ad escludere
la responsabilità del conducente, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la
presunZIne di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno." (cfr., Cass. Civ. n. 5399/2013).
Ancora si rileva che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui,
purché rientri nel limite della “prevedibilità” (tra le tante, Cass. Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017,
Rv. 269997. Nonché Cass. 29277/2019).
Così, nel caso in cui il pedone proceda all'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa ecceZInale,
atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile" (cfr. Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013,
Rv. 255995). Infine, occorre aggiungere che per costante giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in tema di circolaZIne stradale, la valutaZIne della prevedibilità e di evitabilità dell'evento va fatta in concreto, tenendo conto degli specifici elementi di spaZI e di tempo.
Fatte queste premesse deve concludersi che nel caso di specie la morte del sia conseguente Pt_1
ad un gesto suicidiario del medesimo , del tutto imprevedibile e inevitabile.
Quanto alla ricostruZIne del fatto occorre prendere le mosse dell'esame delle immagini estrapolate dalle telecamere poste all'interno del mercato . Il video prodotto ritrae l'uomo che cammina a passo veloce davanti al camion, assecondandone, per così dire, la traiettoria mentre si aggrappa,
con le mani dietro la schiena, alla griglia anteriore del mezzo, per poi finire sotto le ruote.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, non emerge affatto che l'uomo stesse attraversando la strada, posto che il video restituisce le immagini del già aggrappato al Pt_1
mezzo, senza riprendere, però, il momento precedente in cui l'uomo si è aggrappato al camion.
10 Si consideri poi, a supporto dell'assenza di profili di colpa del conducente e della sussistenza di un gesto suicidiario, che :
- erano le due di notte , sicché pur se la zona era illuminata , la visibilità era limitata dall'orario notturno;
l'area, inoltre non era dotata di alcuna segnaletica;
- il conducente del mezzo andava a velocità esigua;
- proprio tenuto conto dell'orario - due di notte - non vi era la presenza di molti pedoni ma al più di qualche addetto ai lavori;
- non vi era alcuna ragione per il di passare proprio davanti al camion o di aggrapparsi Pt_1
alla griglia anteriore per evitare di essere investito, tenuto conto degli ampi spazi del mercato, per altro affatto affollato, che gli avrebbero consentito facilmente di schivare il camion;
- dal video emerge che il aveva i piedi a terra e camminava afferrato alla griglia Pt_1
anteriore , assecondando la traiettoria del mezzo;
ora , tale condotta appare molto più
compatibile con un gesto autolesionista posto che l'uomo , se avesse voluto sottrarsi all'investimento, tenuto conto della velocità ridotta del camion , ben avrebbe potuto staccarsi e allontanarsi della traiettoria del mezzo correndo via;
invece il è rimasto Pt_1
afferrato alla griglia assecondando con la sua comminata la direZIne di marcia del mezzo;
- non vi è alcuna prova dell'attraversamento del pedone;
- I medici del pronto soccorso avevano raccolto le dichiaraZIni dei parenti , i quali avevano affermato che il era una persona sola;
un nipote aveva anche sollecitato i medici a Pt_1
svolgere esami tossicologici che comunque avevano avuto esito negativo;
- Il medico di famiglia del lo ha descritto come un uomo tendenzialmente depresso a Pt_1
causa delle vicissitudini familiari ( confermata da , il quale ha dichiarato Parte_5
non aveva rapporti con la ex moglie e i figli dal tempo della separaZIne Persona_1
avvenuta 12 o 13 anni addietro) ; il medico ha poi dichiarato che il aveva Pt_1
atteggiamenti compatibili con l'abuso di alcol - comportamento rallentato e confuso tipico
11 dell'alcolista conclamato - aggiungendo di non averlo mai visto ubriaco e di non avere posto una vera e propri diagnosi di depressione;
- Le dichiaraZIni del rese ai medici del pS, in ordine alla dinamica del sinistro - Pt_1
investimento del camion in retromarcia – sono smentite del tutto delle immagini estrapolate dalla telecamera .
In definitiva, la visione delle immagini , unitamente alle superiori circostanze, complessivamente valutate , fanno propendere per la ricorrenza di un gesto suicidario – repentino e imprevedibile - e quindi per l'assenza di profili di colpa in capo al conducete del camion.
Sotto tale aspetto, non può, infine, darsi rilevo alla circostanza che il conducente non si sia avveduto della presenza di un uomo attaccato alla griglia e che il mezzo fosse privo di specchietto anteriore :
Sotto il primo profilo , tenuto conto della dinamica sopra ricostruita , e non essendo il giudice afftato vincolato alle valutaZIni svolte dalla Polizia Municipale, va escluso che l'uomo possa essere rimasto per un apprezzabile lasso di tempo attaccato alla grigia del mezzo , tanto più che,
come detto, egli aveva i piedi a terra e aveva per un brevissimo lasso di tempo assecondato,
camminando, la traiettoria del mezzo pensante.
Sotto il secondo profilo, quello relativo alla carenza dello specchietto retrovisore va ricordato che ,
“ in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva
di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunZIne ex art. 2054, comma
2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infraZIne al codice della strada essendo,
altresì, necessaria la dimostraZIne della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento
integrante detta violaZIne e l'evento dannoso, posto che la presunZIne in parola opera sul piano
della causalità, sicché la violaZIne amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver
rilievo in termini di responsabilità civile. ez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023).
Ora , nel caso di specie , tenuto conto della condotta del tutto anomala, e come tale imprevedibile,
del pedone , la presenza dello specchietto non avrebbe con ogni probabilità comunque consentito al conducente di avvedersi del pedone e di arrestare per tempo la marcia .
12 Si impone quindi il rigetto di tutte le domande
Appare appena il caso di rilevare come, comunque, la domanda formulata da Parte_1
, , e (C di risarcimento del Parte_2 Parte_3 Parte_4
danno da perdita del rapporto parentale andrebbe pure rigettata per carenza di prova del danno.
Al riguardo occorre ricordare che “ In tema di danno non patrimoniale
da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il congiunto è assistita da una presunZIne "iuris tantum", fondata sulla comune
appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata
dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far
venir meno (ovvero attenuare) la presunZIne suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere,
ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutaZIne complessiva della gravità, precisione e concordanza
degli elementi indiziari a sua disposiZIne. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza
di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non
aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza
di una relaZIne extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di
tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relaZIne sentimentale con altro
uomo, dalla quale era nato un figlio ( Cass. Civ Sez. 3 - , Sentenza n. 9010 del 21/03/2022).
Ora, nel caso di specie, è stata data prova dell'assenza di un rapporto affettivo tra il de cuius i figli e la ex moglie. Ed invero:
- in sede di s.i.t. ha affermato che non aveva rapporti con la Parte_5 Persona_1
ex moglie- dalla quale era separato da circa 13 anni) e con i figli dal tempo ( cfr verbale sit” che io sappia l'unica figlia con cui era in contatto era di punto in bianco so che Pt_1
sia lei che gli altri due figli non si sono più sentiti “
- Il medico curante del dott. ha ricondotto il suo stato depressivo Pt_1 Controparte_9
a “vicissitudini familiari”
13 Né a diverse conclusioni sulla esistenza di un significativo affettivo tra la ex moglie e i figli Pt_1
si sarebbe potuti pervenire valorizzando le circostanze indicata da parte attrice nei capitoli di prova non ammessi
Invero :
- il capitolo 4 è generico sotto il profilo temporale non indicando se la frequentaZIne della casa dei nonni risalisse ad un tempo precedente alla ottura dei rapporti ( Vero è che ricordo che in queste occasioni erano presenti anche i figli del sig. , e Per_1 Pt_1 Pt_2
; Parte_3
- I capitoli 7 e 8 sono al più attestativi dell'affetto provato dal verso la figlia ma non Pt_1
viceversa (7 vero è che ricordo che mio padre , parlando di mio ZI , mi Parte_5 Per_1
diceva che gli raccontava di essere orgoglioso che mia cugina stesse studiando Pt_1
giurisprudenza, e che si sentissero più spesso essendosi lei trasferita a Torino per
completare gli studi universitari;
8) Vero è che ricordo che mio ZI , le volte in cui Per_1
andavo a trovare i miei nonni con mio padre ed i miei zii, mi parlava sempre di idee e
progetti che avrebbe voluto realizzare, soprattutto con i miei cugini. E che, raccontandomi
del periodo in cui era imbarcato, gli sarebbe piaciuto tornare a lavorare a bordo o
comunque rimanere nell'ambiente della marineria
La complessità della ricostruZIne della dinamica dell'investimento giustifica la compensaZIne
delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, ecceZIne e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , i , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_1
14 FILIPPO nei confronti di , ( cui è succeduta Controparte_4 [...]
, e . CP_2 Controparte_1 Parte_8
- spese compensate
Così deciso in Palermo il 26.6.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescriZIni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4434/2024
IL Giudice , lette le note di trattaZIne scritta con la quale i difensori delle parti hanno discusso e precisato le rispettive conclusioni , si ritira in camera di consiglio, in esito al quale si dà lettura del dispositivo e della motivaZIne contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 26.6.25
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice Cristina Denaro in funZIne di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattaZIne scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4434/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) (figlia) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. (figlia) nata a [...] – Germania il 18.12.2001,
[...] C.F._2 [...]
(C.F. ) (figlio) nato a [...] – Parte_3 C.F._3
Germania il 01.07.2003 e (C.F. (coniuge) nata a Parte_4 C.F._4
Palermo il 14.02.1973, (C.F. (fratello) nato a Parte_5 C.F._5
Palermo il 02.06.1958, (C.F. ) (fratello) nato a Parte_6 C.F._6
Palermo il 16.11.1959 , (C.F. ) (fratello) nato a [...] Parte_7 C.F._7
il 09.07.1963 , tutti nella qualità di prossimi congiunti ed eredi del Sig. nato a Persona_1
Palermo il 07.06.1966 (C.F. ed ivi deceduto in data 15.09.2021, tutti C.F._8
elettivamente domiciliati in Via Mariano Stabile n.172 presso e nello studio dell'Avv. Iolanda
Assenza (C.F. ), da cui sono rappresentati, difesi ed assistiti giusta mandati C.F._9
telematici in atti
Attore
Contro
2 – nella persona del Suo legale rappresentante - avente sede legale in Controparte_1
Trapani, in Via Virgilio, n. 1, Codice Fiscale n. ,, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Trapani, nella via Tintori, n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Sara ALAGNA ( CodiceFiscale_10
), (indirizzo di posta elettronica: ) che la rappresenta e difende, per procura
[...] Email_1
ad litem (rilasciata in data 15/05/2024).
nato a [...], il [...], C.F. rappresentato Parte_8 CodiceFiscale_11
e difeso dall'Avv. Sara Alagna ( ) del foro di Trapani, con procura ad litem C.F._12
in atti, elettivamente domiciliato, a norma del novellato art. 136 c.p.c ed ove si dichiara espressamente di voler ricevere le comunicaZIni di legge, presso i seguenti indirizzi: p.e.c. ovvero fax 0923 24958, che sono stati comunicati al proprio Ordine, nel rispetto Email_1
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscriZIne, la trasmissione e la riceZIne dei documenti teletrasmessi.
C.F. , P.I. Del Gruppo IVA Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, titolare del rapporto P.IVA_3
giuridico controverso a partire dal 1 luglio 2023, quale successore della già Controparte_4
a seguito dell'operaZIne di riorganizzaZIne societaria del
[...] Controparte_5
(autorizzato con provvedimento Ivass n. 0073646 del 28 marzo 2023), come da atto unico di fusione e scissione del 21 giugno 2023, a rogito del Notaio Dott. di Milano, Persona_2
Repertorio n. 59037, Raccolta n. 27767 (all. 1), in persona dei procuratori e Controparte_6
, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Francesco Crispi, n. 1 presso e nello Controparte_7
studio dell'avv. Paolo Angius (C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._13
procura in atti convenuti OGGETTO: 2054 CC
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citaZIne ritualmente notificato , , , Parte_1 Parte_2 [...]
, (coniuge) , ( (fratello) , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
(fratello) e (C.F. ) (fratello) , tutti nella Parte_6 Parte_7 C.F._7
3 qualità di prossimi congiunti ed eredi di , deceduto in data 15.9.2021 , Persona_1
convenivano in giudiZI la , , la società Controparte_4 [...]
e . , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni CP_1 Parte_8
iure proprio e iure hereditatis patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto , investito,
mentre si trovava a piedi all'interno del mercato ortofrutticolo di Palermo, dall'autocarro Iveco
Magirus targato CZ134SZdi proprietà della e assicurato con , condotta in CP_1 CP_4
quel frangente dal Pt_8
A tal fine , parte attrice rappresentava che :
- In data 14.09.2021 intorno alle ore 2.25 a.m. circa, , mentre si trovava a piedi Persona_1
all'interno del mercato ortofrutticolo di Palermo, era stato investito da un autocarro Iveco
Magirus targato CZ134SZ, di proprietà della “ condotto dal sig. Controparte_1 [...]
Pt_8
- Il veniva immediatamente trasportato all'ospedale Villa Sofia - Trauma Center - Pt_1
ove, a causa delle gravissime lesioni riportate era deceduto il giorno 15.09.2021;
- a seguito del decesso si era aperto un procedimento penale ( N 12438/2021 R.G.N.R mod
21,) nell'ambito del quale venivano svolte indagini dalla Polizia Municipale di Palermo,
quale organo di polizia giudiziaria incaricato, concretatesi nell'assunZIne di sommarie informaZIni e nella visione delle immagini estrapolate delle telecamere presenti sui luoghi che avevano ripreso l'evento a partire dagli attimi immediatamente antecedenti a quello in cui si verificava lo schiacciamento del pedone;
- in particolare , le immagini del video immortalavano “il pedone precariamente
aggrappato alla calandra del mezzo pesante il cui conducente, pur procedendo a ridotta
velocità, di nulla accorgendosi, continua la sua marcia, finchè, non riuscendo più a
mantenere la presa, il pedone rovina al suolo proprio davanti al camion, che lo schiaccia
passandogli sopra”. Dalle immagini raccolte però, “non era stato possibile per gli
inquirenti verificare con certezza la fase precedente l'investimento del Sig. e, più Pt_1
4 precisamente, il momento in cui lo stesso si era aggrappato al mezzo pesante, così da poter
determinare con certezza le ragioni di un siffatto gesto. Gesto, quello di aggrapparsi alla
calandra dell'autocarro che, come è altamente probabile sia avvenuto, era derivato
dall'estremo tentativo del sig. di evitare di essere investito dal mezzo stesso, il cui Pt_1
autista - procedendo e/o riprendendo la marcia dopo una sosta - non si avvedeva del
pedone che gli transitava davanti;
- sicchè, sebbene non fosse stato possibile acclarare con certezza le cause per le quali il Pt_1
si trovasse aggrappato alla calandra frontale del mezzo pesante, doveva però ugualmente ravvisarsi un profilo di imprudenza nella condotta dell'autista del camion , il quale non si era accorto della presenza di una persona aggrappata alla griglia frontale del proprio camion;
- tale conclusione era stata sposata anche dal Nucleo Infortunistica della Polizia, che, in esito alle indagini, aveva concluso ravvisando una responsabilità nella causaZIne dell'evento a carico del Sig. conducente dell' Iveco Magirus, riscontrando che “il Parte_8
conducente dell'autocarro, in assenza di ulteriori elementi che possano meglio chiarire le
fasi in cui il pedone abbia potuto porre in essere l'insana scelta di aggrapparsi al veicolo,
nel caso che lo stesso risultasse in posiZIne statica ovvero in movimento, non poteva non
accorgersi della presenza dell'uomo aggrappato alla parte anteriore del veicolo, adottando
tutte le cautele che tale situaZIne avrebbe comportato “tale mancanza comportamentale
era aggravata dalla mancanza dello specchietto esterno anteriore, che risulta obbligatorio
per determinate categorie di veicoli, fra i quali è compreso l'autocarro investitore, giusto
quanto previsto dall'art. 72 del cds. Lo specchietto retrovisore anteriore, qualora presente
avrebbe garantito la visibilità della strada nella zona immediatamente davanti alla cabina
di guida, giusto quanto previsto dall'art. 72 del Cds” (cfr All. 06 pag. 7).
- Il gip, tuttavia, con decreto del 10.11.2022 aveva disposto l'archiviaZIne del procedimento;
5 - -nonostante le richieste risarcitorie ritualmente inoltrate, la Compagnia Assicurativa aveva rigettato le istanze risarcitorie sulla base del decreto di archiviaZIne, che però non aveva alcuna rilevanza in sede civilistica.
Sulla base di tali premesse gli attori , ravvisando una responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c. per violaZIne degli artt. 140 e 141 del CdS, t. 191 CdS – comma 1, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti e nella specie :
- danno tanatologico e catastrofale patito dal defunto e trasmesso iure hereditatis agli attori;
- danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio patito a causa del decesso del congiunto .
Parte attrice, dunque rassegnava le seguenti conclusioni:
- Dire e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causaZIne dell'evento occorso in Palermo
– Via Montepellegrino n.4 (all'interno dell'area del mercato ortofrutticolo) in data
14.09.2021 al Sig. , la , in persona del Persona_1 Controparte_4
legale rappresentante p.t., la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., proprietaria dell'autocarro Iveco Magirus targato CZ134SZ ed il Sig.
quale conducente dell'autocarro Iveco Magirus targato CZ134SZ, ex. artt. Parte_8
2054, I comma c.c. e per violaZIne alle norme del C.d.S., artt. 140, 141 e 191 e di quelle di
comune prudenza e diligenza, in danno del fu sig. ; Persona_1
- Dire e dichiarare obbligati in solido la , in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., proprietaria dell'autocarro Iveco Magirus targato CZ134SZ ed il Sig. Parte_8
conducente dell'autocarro Iveco Magirus targato CZ134SZ al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali patiti dai congiunti del de cuius sia iure hereditatis che iure
proprio, e conseguentemente condannarli ai sensi degli artt. 2054 - 1 comma c.c., e 2043 e
2059 del c.c. al risarcimento del danno catastrofale, iure hereditatis, per tutti gli odierni attori,
da quantificarsi in base alle Tabelle di Milano 2021 e del danno tanatologico, iure hereditatis
6 per tutti gli odierni attori, da quantificarsi in via equitativa, nonché del danno da perdita del
rapporto parentale, iure proprio, quantificato per come segue: per la Sig.ra Parte_1
(figlia) € 272.565,00, per la Sig.ra (figlia) € 279.295,00, per il Sig. Parte_2 [...]
(figlio) € 279.295,00, per la Sig.ra (coniuge) € 191.805,00 per il Parte_3 Parte_4
Sig. (fratello) € 74.521,20, per il Sig. (fratello) € 74.521,20, Parte_5 Parte_6
per il Sig. (fratello) € 77.443,60, e del danno patrimoniale per i Sigg.ri Parte_7 [...]
, e (fratelli), la somma di € 2.700,00 a titolo di spese Parte_5 Parte_6 Parte_7
funerarie e di € 751,00 a titolo di quota di ½ delle spese
per l'assistenza professionale sostenute per il CTP Dott.ssa in occasione dell'esame Per_3
autoptico disposto dalla Procura di Palermo, per complessivi € 3.451,00 e per la Sig.ra Pt_4
(coniuge) la somma di € 751,00 a titolo di quota di ½ delle spese per l'assistenza
[...]
professionale sostenute per il CTP Dott.ssa in occasione dell'esame autoptico disposto Per_3
dalla Procura di Palermo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
oltre le spese
future nonché di tutte quelle sostenute dagli attori anche per l'introduZIne del presente
giudiZI il tutto con rivalutaZIne monetaria alla data della sentenza e mora debendi dalla data
del sinistro a quella della sentenza e, sulla somma così determinata, anche gli interessi legali
dalla data della sentenza e fino a quella dell'effettivo soddisfo;
In via subordinata
Nella denegata e non temuta ipotesi di riconoscimento di un concorso colposo in capo al sig.
, ridurre proporZInalmente le somme dovute e per l'effetto condannare i Persona_1
convenuti, in solido tra loro, al corrispondente pagamento in favore degli attori delle somme
che saranno determinate il tutto, comunque, rivalutato alla data della decisione e maggiorato
della mora debendi dalla data del sinistro a quella della decisione e degli interessi legali dalla
data della decisione sino all'effettivo soddisfo, nei limiti del divieto di cumulo.
7 Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e
C.P.A., con distraZIne di esse in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta del 5.6.24 si costituiva in giudiZI la chiedendo il rigetto CP_1
della domanda e rilevando, tal fine, come la condotta del che si era aggrappato alla Pt_1
calandra dell'autocarro , non era dovuta al tentativo di salvarsi ma piuttosto ad un gesto suicidario.
Al riguardo, parte convenuta sottolineava che laddove il pedone avesse voluto evitare lo scontro “avrebbe ben potuto allontanarsi rispetto alla direttrice di marcia del veicolo –
spostandosi, ad esempio, verso il margine laterale destro del viale – come imporrebbe il
naturale istinto umano di fuggire a un pericolo. Tentativo che sarebbe stato, tra l'altro,
possibile in consideraZIne della conformaZIne dei viali del mercato ortofrutticolo: ampi viali,
privi di ostacoli, tali da consentire il transito costante di qualsivoglia genere di veicolo, fra i
quali certamente i cosiddetti mezzi pesanti. Depongono, in favore di tale possibilità, la velocità
con cui procedeva l'autocarro, che si muoveva molto lentamente e, dunque, in maniera
conforme a un luogo come l'area interna di un mercato, e – come precisato dallo stesso
rapporto conclusivo della Polizia Municipale – la mole del veicolo, che lo rendeva
assolutamente visibile a chiunque transitasse”.
Per altro . la ricorrenza di un gesto autolesionista trovava conferma anche nelle dichiaraZIni del medico curante del il quale aveva affermato che l'uomo era un “soggetto, dal punto di Pt_1
vista dell'umore, tendenzialmente depresso per tutta una serie di vicissitudini familiari negative che
lo vedevano coinvolto”,
Sulla base di tali premesse la società chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa di risposta del 7.6.24 si costituiva in giudiZI la , chiedendo il rigetto delle CP_2
domande richiamando le consideraZIni dell'assicurata sulla ricorrenza di un gesto suicidario imprevedibile e rilevando l'irrilevanza causale della mancanza dello specchietto (Nel caso di
specie, deve rilevarsi che se da un lato l'osservanza della regola cautelare specifica (ossia l'art. 72
8 del CdS) mirava proprio ad evitare l'investimento di pedoni da parte del mezzo pesante, dall'altro
nel caso di specie anche il rispetto della regola cautelare violata (dunque il possesso dello
specchietto esterno anteriore) non avrebbe con elevata certezza evitato l'investimento e la morte del
il cui comportamento imprevedibile, imprudente e assolutamente inosservante delle regole Pt_1
della circolaZIne stradale applicabili anche ai pedoni avrebbe reso del tutto inutile l'eventuale
condotta alternativa corretta. Tanto più se si considera che non può escudersi che il si sia Pt_1
aggrappato fulmineamente al mezzo pesante e abbia in pochi secondi perso la presa fino ad essere
investito dal che procedeva a bassissima velocità ” (all. 5). Pt_8
La società assicuratrice contestava la sussistenza dei danni tenuto conto che da anni il non Pt_1
aveva più rapporti con la famiglia e, in subordine, chiedeva riconoscersi il concorso del fatto colposo della vittima ex art 1227 cc
Infine, con comparsa di risposta del 28.2.25 si costituiva tardivamente il aderendo in Pt_8
sostanza alle difese svolte dalla CP_8
Rigettate le prove orali richieste dalle parti, la causa all'udienza del 26.6.25 è stata assunta in decisione
La domanda va rigettata-
Occorre preliminarmente ricordare che in tema di investimento di un pedone la Suprema Corte è
costante nel ritenere che "… l'applicaZIne del disposto di cui all'art. 2054,1 comma, c.c., che pone
a carico del conducente una presunZIne juris tantum di colpa, possa escludersi qualora risulti
provato che non vi era … alcuna possibilità di prevenire l'evento, situaZIne ricorrente allorché il
pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato
nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i
movimenti…… Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo
che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolaZIne stradale e
quelle di comune prudenza e diligenza" (da ultimo Cfr. Cass. Civ. n. 12576/2018, Cass. Civ. n.
22033/2018, Cass. Civ. n. 4551/2017, Cass. Civ. n.8663/2017, Cass. Civ. n. 5819/2019) precisando
9 anche che "… l'esistenza di un comportamento imprudente del pedone non vale ex se ad escludere
la responsabilità del conducente, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la
presunZIne di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno." (cfr., Cass. Civ. n. 5399/2013).
Ancora si rileva che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui,
purché rientri nel limite della “prevedibilità” (tra le tante, Cass. Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017,
Rv. 269997. Nonché Cass. 29277/2019).
Così, nel caso in cui il pedone proceda all'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa ecceZInale,
atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile" (cfr. Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013,
Rv. 255995). Infine, occorre aggiungere che per costante giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in tema di circolaZIne stradale, la valutaZIne della prevedibilità e di evitabilità dell'evento va fatta in concreto, tenendo conto degli specifici elementi di spaZI e di tempo.
Fatte queste premesse deve concludersi che nel caso di specie la morte del sia conseguente Pt_1
ad un gesto suicidiario del medesimo , del tutto imprevedibile e inevitabile.
Quanto alla ricostruZIne del fatto occorre prendere le mosse dell'esame delle immagini estrapolate dalle telecamere poste all'interno del mercato . Il video prodotto ritrae l'uomo che cammina a passo veloce davanti al camion, assecondandone, per così dire, la traiettoria mentre si aggrappa,
con le mani dietro la schiena, alla griglia anteriore del mezzo, per poi finire sotto le ruote.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, non emerge affatto che l'uomo stesse attraversando la strada, posto che il video restituisce le immagini del già aggrappato al Pt_1
mezzo, senza riprendere, però, il momento precedente in cui l'uomo si è aggrappato al camion.
10 Si consideri poi, a supporto dell'assenza di profili di colpa del conducente e della sussistenza di un gesto suicidiario, che :
- erano le due di notte , sicché pur se la zona era illuminata , la visibilità era limitata dall'orario notturno;
l'area, inoltre non era dotata di alcuna segnaletica;
- il conducente del mezzo andava a velocità esigua;
- proprio tenuto conto dell'orario - due di notte - non vi era la presenza di molti pedoni ma al più di qualche addetto ai lavori;
- non vi era alcuna ragione per il di passare proprio davanti al camion o di aggrapparsi Pt_1
alla griglia anteriore per evitare di essere investito, tenuto conto degli ampi spazi del mercato, per altro affatto affollato, che gli avrebbero consentito facilmente di schivare il camion;
- dal video emerge che il aveva i piedi a terra e camminava afferrato alla griglia Pt_1
anteriore , assecondando la traiettoria del mezzo;
ora , tale condotta appare molto più
compatibile con un gesto autolesionista posto che l'uomo , se avesse voluto sottrarsi all'investimento, tenuto conto della velocità ridotta del camion , ben avrebbe potuto staccarsi e allontanarsi della traiettoria del mezzo correndo via;
invece il è rimasto Pt_1
afferrato alla griglia assecondando con la sua comminata la direZIne di marcia del mezzo;
- non vi è alcuna prova dell'attraversamento del pedone;
- I medici del pronto soccorso avevano raccolto le dichiaraZIni dei parenti , i quali avevano affermato che il era una persona sola;
un nipote aveva anche sollecitato i medici a Pt_1
svolgere esami tossicologici che comunque avevano avuto esito negativo;
- Il medico di famiglia del lo ha descritto come un uomo tendenzialmente depresso a Pt_1
causa delle vicissitudini familiari ( confermata da , il quale ha dichiarato Parte_5
non aveva rapporti con la ex moglie e i figli dal tempo della separaZIne Persona_1
avvenuta 12 o 13 anni addietro) ; il medico ha poi dichiarato che il aveva Pt_1
atteggiamenti compatibili con l'abuso di alcol - comportamento rallentato e confuso tipico
11 dell'alcolista conclamato - aggiungendo di non averlo mai visto ubriaco e di non avere posto una vera e propri diagnosi di depressione;
- Le dichiaraZIni del rese ai medici del pS, in ordine alla dinamica del sinistro - Pt_1
investimento del camion in retromarcia – sono smentite del tutto delle immagini estrapolate dalla telecamera .
In definitiva, la visione delle immagini , unitamente alle superiori circostanze, complessivamente valutate , fanno propendere per la ricorrenza di un gesto suicidario – repentino e imprevedibile - e quindi per l'assenza di profili di colpa in capo al conducete del camion.
Sotto tale aspetto, non può, infine, darsi rilevo alla circostanza che il conducente non si sia avveduto della presenza di un uomo attaccato alla griglia e che il mezzo fosse privo di specchietto anteriore :
Sotto il primo profilo , tenuto conto della dinamica sopra ricostruita , e non essendo il giudice afftato vincolato alle valutaZIni svolte dalla Polizia Municipale, va escluso che l'uomo possa essere rimasto per un apprezzabile lasso di tempo attaccato alla grigia del mezzo , tanto più che,
come detto, egli aveva i piedi a terra e aveva per un brevissimo lasso di tempo assecondato,
camminando, la traiettoria del mezzo pensante.
Sotto il secondo profilo, quello relativo alla carenza dello specchietto retrovisore va ricordato che ,
“ in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva
di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunZIne ex art. 2054, comma
2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infraZIne al codice della strada essendo,
altresì, necessaria la dimostraZIne della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento
integrante detta violaZIne e l'evento dannoso, posto che la presunZIne in parola opera sul piano
della causalità, sicché la violaZIne amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver
rilievo in termini di responsabilità civile. ez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023).
Ora , nel caso di specie , tenuto conto della condotta del tutto anomala, e come tale imprevedibile,
del pedone , la presenza dello specchietto non avrebbe con ogni probabilità comunque consentito al conducente di avvedersi del pedone e di arrestare per tempo la marcia .
12 Si impone quindi il rigetto di tutte le domande
Appare appena il caso di rilevare come, comunque, la domanda formulata da Parte_1
, , e (C di risarcimento del Parte_2 Parte_3 Parte_4
danno da perdita del rapporto parentale andrebbe pure rigettata per carenza di prova del danno.
Al riguardo occorre ricordare che “ In tema di danno non patrimoniale
da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il congiunto è assistita da una presunZIne "iuris tantum", fondata sulla comune
appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata
dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far
venir meno (ovvero attenuare) la presunZIne suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere,
ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutaZIne complessiva della gravità, precisione e concordanza
degli elementi indiziari a sua disposiZIne. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza
di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non
aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza
di una relaZIne extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di
tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relaZIne sentimentale con altro
uomo, dalla quale era nato un figlio ( Cass. Civ Sez. 3 - , Sentenza n. 9010 del 21/03/2022).
Ora, nel caso di specie, è stata data prova dell'assenza di un rapporto affettivo tra il de cuius i figli e la ex moglie. Ed invero:
- in sede di s.i.t. ha affermato che non aveva rapporti con la Parte_5 Persona_1
ex moglie- dalla quale era separato da circa 13 anni) e con i figli dal tempo ( cfr verbale sit” che io sappia l'unica figlia con cui era in contatto era di punto in bianco so che Pt_1
sia lei che gli altri due figli non si sono più sentiti “
- Il medico curante del dott. ha ricondotto il suo stato depressivo Pt_1 Controparte_9
a “vicissitudini familiari”
13 Né a diverse conclusioni sulla esistenza di un significativo affettivo tra la ex moglie e i figli Pt_1
si sarebbe potuti pervenire valorizzando le circostanze indicata da parte attrice nei capitoli di prova non ammessi
Invero :
- il capitolo 4 è generico sotto il profilo temporale non indicando se la frequentaZIne della casa dei nonni risalisse ad un tempo precedente alla ottura dei rapporti ( Vero è che ricordo che in queste occasioni erano presenti anche i figli del sig. , e Per_1 Pt_1 Pt_2
; Parte_3
- I capitoli 7 e 8 sono al più attestativi dell'affetto provato dal verso la figlia ma non Pt_1
viceversa (7 vero è che ricordo che mio padre , parlando di mio ZI , mi Parte_5 Per_1
diceva che gli raccontava di essere orgoglioso che mia cugina stesse studiando Pt_1
giurisprudenza, e che si sentissero più spesso essendosi lei trasferita a Torino per
completare gli studi universitari;
8) Vero è che ricordo che mio ZI , le volte in cui Per_1
andavo a trovare i miei nonni con mio padre ed i miei zii, mi parlava sempre di idee e
progetti che avrebbe voluto realizzare, soprattutto con i miei cugini. E che, raccontandomi
del periodo in cui era imbarcato, gli sarebbe piaciuto tornare a lavorare a bordo o
comunque rimanere nell'ambiente della marineria
La complessità della ricostruZIne della dinamica dell'investimento giustifica la compensaZIne
delle spese di lite
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, ecceZIne e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , i , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_1
14 FILIPPO nei confronti di , ( cui è succeduta Controparte_4 [...]
, e . CP_2 Controparte_1 Parte_8
- spese compensate
Così deciso in Palermo il 26.6.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescriZIni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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