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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 844/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. TINO DANIELE, OGGETTO: Parte_1
Comunione e elettivamente domiciliato in VIA STELVIO 3 23807 MERATE presso il suo studio
APPELLANTE Condominio,
c o n t r o impugnazione di delibera
, rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO EDOARDO, assembleare - spese Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 44 28887 OMEGNA presso il suo condom.
studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 364/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 21/02/2023 pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 364/23 emessa dal
Tribunale di Bergamo, nell'ambito del giudizio n. R.G. 7709/2021, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
-accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o
invalidità della delibera adottata dall'assemblea del “CONDOMINIO LARICE" sito
in Bergamo (BG) alla via Pradello 2, Della Chiesa Amministrazioni Srl, con studio
in 24019 Zogno (BG) alla via Cavour 33, pec:
in data 20 maggio 2021, per quanto Email_1
ampiamente argomentato in narrativa qui integralmente richiamata, con ogni
pronunzia conseguenziale;
-Accertare e dichiarare la nullità della delibera del 05.02.2021 attesa la violazione
del regolamento intervenuta, posta la votazione in assenza dell'unanimità, per le
ragioni tutte argomentate in narrativa;
-Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 66 delle disp. att. al c.c., posta la
violazione del comma 6 del predetto articolo, attesa l'omessa richiesta di previo
consenso all'indizione dell'assemblea con modalità telematica;
-Accertare e dichiarare la violazione di legge nella concreta ripartizione delle spese
dell'acqua, operata sulla base degli occupanti (invece che su base millesimale)
omettendo di valorizzare la quota fissa indicata in fattura dal fornitore del servizio;
-Accertare e dichiarare la violazione del regolamento contrattuale e degli artt. 1123
e ss. c.c. con il riguardo le ripartizioni del bilancio consuntivo 2020/2021, atteso
l'accorpamento dei millesimi di autorimesse e appartamenti in un unico dato pagina 2 di 12 millesimale ed accertare e dichiarare l'errata ripartizione della fattura;
Pt_3
-Accertare e dichiarare la violazione del regolamento contrattuale e degli artt. 1123
e ss. c.c. avuto riguardo alle ripartizioni operate a preventivo 2021/2022, previste
con l'accorpamento dei millesimi di autorimesse e appartamenti;
-Accertare e dichiarare l'erroneità dell'anagrafica condominiale inserita ai fini delle
ripartizioni, all'interno del rendiconto ripartizioni;
-Accertare e dichiarare per quanto provato ed argomentato il forte interesse ad
agire dell'attrice;
-Accertare e dichiarare e per l'effetto sanzionare, la mancata partecipazione del
condominio alla procedura deflattiva;
-Per effetto, condannare il al pagamento delle spese legali oltre Parte_2
iva e cpa come per legge, sostenute nell'ambito della questione pregiudiziale di
competenza sollevata dal predetto;
-Per effetto, condannare il in persona dell'amministratore pro Parte_2
tempore, al pagamento dei diritti, onorari e spese generali di giudizio e della
mediazione obbligatoria, oltre Iva e Cpa e spese vive per le mediazioni pari a euro
48,80 e marche e contributi euro 545,00 come per legge, anche ai sensi dell'art. 91
c.p.c., in base al nuovo tariffario;
In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi nonché
di quelle sostenute per l'attivazione della procedura di mediazione.
Dell'appellato: In via pregiudiziale Accertare e dichiarare che l'atto d'Appello è
inammissibile per carenza dei requisiti essenziali ai fini della sua validità ai sensi
degli artt. 125 c.p.c. per mancanza della sottoscrizione.
pagina 3 di 12 In subordine, accertare e dichiarare la novità delle domande nn. 2 e 3 con-tenute
nelle conclusioni dell'atto di appello.
Nel merito, Respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in
diritto. Conseguentemente confermare la sentenza di primo grado oggetto di appello
n. 364/2023, pubblicata il 21/02/2023, RG n. 7709/2021, Tribunale di Bergamo. Con
vittoria di spese e di onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c. del 17 ottobre 2021, Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo la nullità o annullabilità della Parte_2
delibera assembleare del 20/05/2021.
Lamentava l'irregolare adozione della delibera, in violazione dell'art. 66 disp. att.
c.c., per irrituale convocazione in via telematica senza il suo previo consenso;
le errate ripartizioni e determinazioni di spese dell'acqua nel consuntivo 01/05/2020-
30/04/2021 e la violazione del regolamento contrattuale per l'accorpamento in un unico dato millesimale dell'appartamento e del box;
le errate ripartizioni e determinazioni di spese e la violazione del regolamento anche per il preventivo
01/05/2021-30/04/2022; la non corretta anagrafica condominiale;
la mancata prosecuzione e non adesione all'incontro di mediazione.
Si costituiva il contestando l'interesse ad agire dell'attrice, Parte_2
chiedendo nel merito il rigetto di tutte le avverse domande.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande proposte dall'attrice con pagina 4 di 12 condanna al rimborso delle spese di lite.
Rilevava preliminarmente il giudice che l'assemblea era stata regolarmente convocata, dato che l'art 66 u.c disp. att consente che questa possa essere indetta in videoconferenza, quando la maggioranza dei condomini abbia approvato tale modalità (come peraltro deciso nell'assemblea del 05/02/21-doc.3 fs ); Parte_2
l'avviso di convocazione ricevuto dall'attrice (doc. 5) presentava inoltre il codice di accesso riservato e le istruzioni per intervenire.
Quanto alle censure relative al consuntivo 01/05/2020-30/04/2021 il giudice riscontrava il difetto di interesse ad agire dell'attrice che rendeva superfluo affrontare il tema relativo alla nullità o meno della ripartizione delle spese.
Infatti la ripartizione delle spese acqua per millesimi (e non per numero di occupanti), come calcolata dal condominio, avrebbe comportato una spesa maggiore
(€ 30) per l'attrice; disavanzo che non sarebbe venuto meno separando i millesimi dell'appartamento e del box.
Quanto alla ripartizione delle spese per il ST SO (condomino ), la CP_1
spesa era stata già deliberata nella precedente assemblea del 17/06/2020, non impugnata dall'attrice (doc.5 fs condominio), pertanto la deliberazione in oggetto semplicemente esecutiva non era autonomamente impugnabile, tantopiù che l'esonero alla spesa di era giustificato dal fatto che questi aveva già CP_1
anticipato integralmente il costo dell'intervento e si era accontentato di ottenere dal condominio il rimborso della metà (e non dei 2/3 che gli sarebbe spettato).
Quanto al preventivo 01/05/2021-30/04/2022 che costituisce di per sé una mera pagina 5 di 12 previsione che come tale può essere caratterizzata da una certa approssimazione,
valgono le medesime considerazioni rese per il consuntivo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituiva il appellato che chiedeva, preliminarmente, di dichiarare Parte_2
l'appello inammissibile e nel merito il suo rigetto con condanna al rimborso delle spese del grado.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 66
disp.att.c.c.
Ritiene che, a suo avviso, la delibera del 05.02.2021, con la quale era stata approvata la modifica del regolamento e consentita la possibilità di indire le successive assemblee mediante videoconferenza sia nulla per l'assenza del quorum deliberativo
(previsto all'unanimità per la modifica di un regolamento contrattuale); inoltre tale modifica avrebbe un oggetto impossibile conferendo all'amministratore una delega perpetua per l'elezione delle modalità di svolgimento dell'assemblea.
Con il secondo motivo censura la sentenza ove il tribunale ha assunto la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, per la mancanza di un pregiudizio economico significativamente apprezzabile.
Rileva che secondo la giurisprudenza più recente la legittimazione ad agire per pagina 6 di 12 l'annullamento di una delibera condominiale non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato
(Cass. 17294/2020; 15434/2020).
Quanto poi alla ripartizione delle spese cita la sentenza (17557/2014) con la quale la
Corte di Cassazione si è pronunciata ritenendo che: “in tema di condominio, fatta
salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta
dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità
immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art.1123 c.c., comma 1, in base ai valori
millesimali delle singole proprietà, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza,
la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che – adottato il diverso criterio di
riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità
immobiliare – esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti
sono rimasti vuoti nel corso dell'anno”.
Ugualmente ritiene che l'accorpamento dei millesimi di appartamenti e box determina una violazione di legge, art. 1123 e ss. c.c. dando vita a ripartizioni errate poiché non imputate all'unità corretta.
Quanto alle spese connesse al ST SO ) l'appellante ribadisce che la CP_1
ripartizione della spesa, fondata sulla delibera approvata dall'assemblea condominiale del 17.06.2020 (doc.5 fs condominio), sulla quale veniva riconosciuta al la somma di € 10.000, costituiva violazione del regolamento Controparte_2
e dell'art. 1126 c.c..
Con il terzo motivo censura la sentenza ove il giudice riteneva carente l'interesse ad agire anche in relazione al preventivo di spesa 01/05/2021-30/04/2022 caratterizzato pagina 7 di 12 per sua natura da una normale approssimazione, dal momento che in esso compaiono anche il saldo del precedente consuntivo e le modalità di riparto non ossequiose dei criteri di legge e di regolamento.
Da ultimo con il quarto motivo lamenta l'omessa pronuncia del giudice in ordine alle spese per la mancata partecipazione del alla fase di mediazione ed Parte_2
alla rigettata eccezione di incompetenza per valore.
***
In limine, va rigettata l'eccezione sollevata dal condominio di inammissibilità
dell'appello per mancata sottoscrizione sia della parte che del difensore dell'atto notificato via pec in data 20 settembre 2023.
Se è vero che l'art 125 cpc individua tra i requisiti di validità dell'atto, necessari per la sua formazione, anche la sua sottoscrizione, è comunque principio consolidato in giurisprudenza che la costituzione in giudizio del convenuto/appellato sana ogni vizio formale, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo.
Tanto più che la Corte di Cassazione (802/1987; 11793/2018) ha avuto modo di evidenziare che: “Tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell'atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, può
assumere rilievo anche l'indicazione, nella relazione di notificazione, che quest'ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell'atto”.
Nel merito, il primo motivo va rigettato.
Le modalità con le quali è possibile modificare il regolamento contrattuale sono diverse a seconda della tipologia di clausola che si vuole emendare.
pagina 8 di 12 La Suprema Corte (S.U. 943/1999) enunciava che: “Le clausole dei regolamenti
condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale,
nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti
i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole
limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero
attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora
si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne
consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate
soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare
maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole
di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con
la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c. 2 c.c. (1/2 intervenuti e 500 millesimi)”.
Alla luce di ciò sono modificabili con la predetta maggioranza di cui all'art. 1136 le clausole che riguardano gli interessi impersonali della collettività dei condomini,
come l'organizzazione o il funzionamento dei beni comuni (Cass. 3733/1987).
La delibera condominiale del 05/02/2021 ha pertanto legittimamente approvato
(all'unanimità dei presenti e con 628,45 millesimi) la modalità di indire le successive assemblee mediante videoconferenza, peraltro, espressamente, prevista dall'art. 66
disp. att. c.c.
Anche gli ulteriori motivi di appello vanno rigettati.
La giurisprudenza citata dall'appellante, a conferma del suo interesse ad agire, è
inconferente, dal momento che si basa su una ratio del tutto differente rispetto a quella del presente giudizio, ovvero l'interesse all'eliminazione di un atto che pagina 9 di 12 presenta vizi di carattere meramente formale che ne inficiano la validità
Ove tuttavia, come nel caso in oggetto, non siano stati eccepiti vizi procedurali o di forma (vizio di convocazione o di quorum ect) della delibera impugnata, ma contestazioni di merito in ordine alla ripartizione delle spese, l'interesse ad agire, ex art. 100 cpc deve risolversi in un pregiudizio patrimoniale dell'opponente.
A tal proposito la Corte di Cassazione (6128/2017) si è espressa chiaramente:” Il
condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta
erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi
interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un
apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione
patrimoniale”.
Tale pregiudizio patrimoniale non è stato provato in ordine alla ripartizione pro capite delle spese per l'acqua o per l'accorpamento dei millesimi degli appartamenti e box, al contrario l'applicazione dei criteri enunciati dall'appellante porterebbe ad un maggior costo (se pure di poche decine di euro) a suo danno.
Ancora una volta la sentenza (17557/2014) richiamata non è pertinente, dato che non esclude, in mancanza di contatori, un criterio di riparto pro capite convenzionalmente adottato, ma unicamente il fatto che dalla diversa disciplina possano essere esclusi alcuni condomini.
Quanto poi alla quota (del 50%) di compartecipazione al rifacimento del ST
SO ( ), questa spesa (ben inferiore ai 2/3 previsti ex art. 1226 c.c), ripartita CP_1
in base ai millesimi e con l'utilizzo del fondo di accantonamento, era stata già
pagina 10 di 12 approvata dall'assemblea nella delibera condominiale del 17/06/2020.
Detta delibera non è stata impugnata dall'odierna appellante che non può rimettere in discussione la decisione assembleare già presa impugnandola solo in sede di riparto.
Quindi anche sotto questo aspetto viene meno l'interesse ad agire dell'appellante.
Il rigetto delle censure sollevate al consuntivo (01/05/2020-30/04/2021) comporta anche il rigetto delle censure mosse al preventivo (01/05/2021-30/04/2022) proprio per la legittimità del saldo per l'esercizio precedente in esso riportato e per la sua natura di mera previsione finalizzata alla costituzione della necessaria provvista per le spese future.
Le spese di mediazione, quale fase prodromica al giudizio, così come le eccezioni pregiudiziali, vanno considerate in funzione dell'esito complessivo della causa e quindi correttamente imputate alla parte soccombente.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato indeterminato/ complessità bassa)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 364/2023 del Tribunale di
Bergamo quarta sezione in data 21/02/2023 così dispone:
pagina 11 di 12 rigetta l'appello;
condanna a rimborsare al le spese del grado, Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva”
ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Daniela Fedele Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 844/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. TINO DANIELE, OGGETTO: Parte_1
Comunione e elettivamente domiciliato in VIA STELVIO 3 23807 MERATE presso il suo studio
APPELLANTE Condominio,
c o n t r o impugnazione di delibera
, rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO EDOARDO, assembleare - spese Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 44 28887 OMEGNA presso il suo condom.
studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 364/2023 del Tribunale di Bergamo quarta sezione in data 21/02/2023 pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 364/23 emessa dal
Tribunale di Bergamo, nell'ambito del giudizio n. R.G. 7709/2021, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
-accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o
invalidità della delibera adottata dall'assemblea del “CONDOMINIO LARICE" sito
in Bergamo (BG) alla via Pradello 2, Della Chiesa Amministrazioni Srl, con studio
in 24019 Zogno (BG) alla via Cavour 33, pec:
in data 20 maggio 2021, per quanto Email_1
ampiamente argomentato in narrativa qui integralmente richiamata, con ogni
pronunzia conseguenziale;
-Accertare e dichiarare la nullità della delibera del 05.02.2021 attesa la violazione
del regolamento intervenuta, posta la votazione in assenza dell'unanimità, per le
ragioni tutte argomentate in narrativa;
-Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 66 delle disp. att. al c.c., posta la
violazione del comma 6 del predetto articolo, attesa l'omessa richiesta di previo
consenso all'indizione dell'assemblea con modalità telematica;
-Accertare e dichiarare la violazione di legge nella concreta ripartizione delle spese
dell'acqua, operata sulla base degli occupanti (invece che su base millesimale)
omettendo di valorizzare la quota fissa indicata in fattura dal fornitore del servizio;
-Accertare e dichiarare la violazione del regolamento contrattuale e degli artt. 1123
e ss. c.c. con il riguardo le ripartizioni del bilancio consuntivo 2020/2021, atteso
l'accorpamento dei millesimi di autorimesse e appartamenti in un unico dato pagina 2 di 12 millesimale ed accertare e dichiarare l'errata ripartizione della fattura;
Pt_3
-Accertare e dichiarare la violazione del regolamento contrattuale e degli artt. 1123
e ss. c.c. avuto riguardo alle ripartizioni operate a preventivo 2021/2022, previste
con l'accorpamento dei millesimi di autorimesse e appartamenti;
-Accertare e dichiarare l'erroneità dell'anagrafica condominiale inserita ai fini delle
ripartizioni, all'interno del rendiconto ripartizioni;
-Accertare e dichiarare per quanto provato ed argomentato il forte interesse ad
agire dell'attrice;
-Accertare e dichiarare e per l'effetto sanzionare, la mancata partecipazione del
condominio alla procedura deflattiva;
-Per effetto, condannare il al pagamento delle spese legali oltre Parte_2
iva e cpa come per legge, sostenute nell'ambito della questione pregiudiziale di
competenza sollevata dal predetto;
-Per effetto, condannare il in persona dell'amministratore pro Parte_2
tempore, al pagamento dei diritti, onorari e spese generali di giudizio e della
mediazione obbligatoria, oltre Iva e Cpa e spese vive per le mediazioni pari a euro
48,80 e marche e contributi euro 545,00 come per legge, anche ai sensi dell'art. 91
c.p.c., in base al nuovo tariffario;
In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi nonché
di quelle sostenute per l'attivazione della procedura di mediazione.
Dell'appellato: In via pregiudiziale Accertare e dichiarare che l'atto d'Appello è
inammissibile per carenza dei requisiti essenziali ai fini della sua validità ai sensi
degli artt. 125 c.p.c. per mancanza della sottoscrizione.
pagina 3 di 12 In subordine, accertare e dichiarare la novità delle domande nn. 2 e 3 con-tenute
nelle conclusioni dell'atto di appello.
Nel merito, Respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in
diritto. Conseguentemente confermare la sentenza di primo grado oggetto di appello
n. 364/2023, pubblicata il 21/02/2023, RG n. 7709/2021, Tribunale di Bergamo. Con
vittoria di spese e di onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c. del 17 ottobre 2021, Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo la nullità o annullabilità della Parte_2
delibera assembleare del 20/05/2021.
Lamentava l'irregolare adozione della delibera, in violazione dell'art. 66 disp. att.
c.c., per irrituale convocazione in via telematica senza il suo previo consenso;
le errate ripartizioni e determinazioni di spese dell'acqua nel consuntivo 01/05/2020-
30/04/2021 e la violazione del regolamento contrattuale per l'accorpamento in un unico dato millesimale dell'appartamento e del box;
le errate ripartizioni e determinazioni di spese e la violazione del regolamento anche per il preventivo
01/05/2021-30/04/2022; la non corretta anagrafica condominiale;
la mancata prosecuzione e non adesione all'incontro di mediazione.
Si costituiva il contestando l'interesse ad agire dell'attrice, Parte_2
chiedendo nel merito il rigetto di tutte le avverse domande.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande proposte dall'attrice con pagina 4 di 12 condanna al rimborso delle spese di lite.
Rilevava preliminarmente il giudice che l'assemblea era stata regolarmente convocata, dato che l'art 66 u.c disp. att consente che questa possa essere indetta in videoconferenza, quando la maggioranza dei condomini abbia approvato tale modalità (come peraltro deciso nell'assemblea del 05/02/21-doc.3 fs ); Parte_2
l'avviso di convocazione ricevuto dall'attrice (doc. 5) presentava inoltre il codice di accesso riservato e le istruzioni per intervenire.
Quanto alle censure relative al consuntivo 01/05/2020-30/04/2021 il giudice riscontrava il difetto di interesse ad agire dell'attrice che rendeva superfluo affrontare il tema relativo alla nullità o meno della ripartizione delle spese.
Infatti la ripartizione delle spese acqua per millesimi (e non per numero di occupanti), come calcolata dal condominio, avrebbe comportato una spesa maggiore
(€ 30) per l'attrice; disavanzo che non sarebbe venuto meno separando i millesimi dell'appartamento e del box.
Quanto alla ripartizione delle spese per il ST SO (condomino ), la CP_1
spesa era stata già deliberata nella precedente assemblea del 17/06/2020, non impugnata dall'attrice (doc.5 fs condominio), pertanto la deliberazione in oggetto semplicemente esecutiva non era autonomamente impugnabile, tantopiù che l'esonero alla spesa di era giustificato dal fatto che questi aveva già CP_1
anticipato integralmente il costo dell'intervento e si era accontentato di ottenere dal condominio il rimborso della metà (e non dei 2/3 che gli sarebbe spettato).
Quanto al preventivo 01/05/2021-30/04/2022 che costituisce di per sé una mera pagina 5 di 12 previsione che come tale può essere caratterizzata da una certa approssimazione,
valgono le medesime considerazioni rese per il consuntivo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
Si costituiva il appellato che chiedeva, preliminarmente, di dichiarare Parte_2
l'appello inammissibile e nel merito il suo rigetto con condanna al rimborso delle spese del grado.
All'udienza collegiale del 19/02/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 66
disp.att.c.c.
Ritiene che, a suo avviso, la delibera del 05.02.2021, con la quale era stata approvata la modifica del regolamento e consentita la possibilità di indire le successive assemblee mediante videoconferenza sia nulla per l'assenza del quorum deliberativo
(previsto all'unanimità per la modifica di un regolamento contrattuale); inoltre tale modifica avrebbe un oggetto impossibile conferendo all'amministratore una delega perpetua per l'elezione delle modalità di svolgimento dell'assemblea.
Con il secondo motivo censura la sentenza ove il tribunale ha assunto la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice, per la mancanza di un pregiudizio economico significativamente apprezzabile.
Rileva che secondo la giurisprudenza più recente la legittimazione ad agire per pagina 6 di 12 l'annullamento di una delibera condominiale non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato
(Cass. 17294/2020; 15434/2020).
Quanto poi alla ripartizione delle spese cita la sentenza (17557/2014) con la quale la
Corte di Cassazione si è pronunciata ritenendo che: “in tema di condominio, fatta
salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta
dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità
immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art.1123 c.c., comma 1, in base ai valori
millesimali delle singole proprietà, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza,
la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che – adottato il diverso criterio di
riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità
immobiliare – esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti
sono rimasti vuoti nel corso dell'anno”.
Ugualmente ritiene che l'accorpamento dei millesimi di appartamenti e box determina una violazione di legge, art. 1123 e ss. c.c. dando vita a ripartizioni errate poiché non imputate all'unità corretta.
Quanto alle spese connesse al ST SO ) l'appellante ribadisce che la CP_1
ripartizione della spesa, fondata sulla delibera approvata dall'assemblea condominiale del 17.06.2020 (doc.5 fs condominio), sulla quale veniva riconosciuta al la somma di € 10.000, costituiva violazione del regolamento Controparte_2
e dell'art. 1126 c.c..
Con il terzo motivo censura la sentenza ove il giudice riteneva carente l'interesse ad agire anche in relazione al preventivo di spesa 01/05/2021-30/04/2022 caratterizzato pagina 7 di 12 per sua natura da una normale approssimazione, dal momento che in esso compaiono anche il saldo del precedente consuntivo e le modalità di riparto non ossequiose dei criteri di legge e di regolamento.
Da ultimo con il quarto motivo lamenta l'omessa pronuncia del giudice in ordine alle spese per la mancata partecipazione del alla fase di mediazione ed Parte_2
alla rigettata eccezione di incompetenza per valore.
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In limine, va rigettata l'eccezione sollevata dal condominio di inammissibilità
dell'appello per mancata sottoscrizione sia della parte che del difensore dell'atto notificato via pec in data 20 settembre 2023.
Se è vero che l'art 125 cpc individua tra i requisiti di validità dell'atto, necessari per la sua formazione, anche la sua sottoscrizione, è comunque principio consolidato in giurisprudenza che la costituzione in giudizio del convenuto/appellato sana ogni vizio formale, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo.
Tanto più che la Corte di Cassazione (802/1987; 11793/2018) ha avuto modo di evidenziare che: “Tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell'atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, può
assumere rilievo anche l'indicazione, nella relazione di notificazione, che quest'ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell'atto”.
Nel merito, il primo motivo va rigettato.
Le modalità con le quali è possibile modificare il regolamento contrattuale sono diverse a seconda della tipologia di clausola che si vuole emendare.
pagina 8 di 12 La Suprema Corte (S.U. 943/1999) enunciava che: “Le clausole dei regolamenti
condominiali predisposti dall'originario proprietario dell'edificio condominiale,
nonché quelle dei regolamenti condominiali formati con il consenso unanime di tutti
i condomini, hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole
limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero
attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora
si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne
consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate
soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione assembleare
maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole
di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con
la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c. 2 c.c. (1/2 intervenuti e 500 millesimi)”.
Alla luce di ciò sono modificabili con la predetta maggioranza di cui all'art. 1136 le clausole che riguardano gli interessi impersonali della collettività dei condomini,
come l'organizzazione o il funzionamento dei beni comuni (Cass. 3733/1987).
La delibera condominiale del 05/02/2021 ha pertanto legittimamente approvato
(all'unanimità dei presenti e con 628,45 millesimi) la modalità di indire le successive assemblee mediante videoconferenza, peraltro, espressamente, prevista dall'art. 66
disp. att. c.c.
Anche gli ulteriori motivi di appello vanno rigettati.
La giurisprudenza citata dall'appellante, a conferma del suo interesse ad agire, è
inconferente, dal momento che si basa su una ratio del tutto differente rispetto a quella del presente giudizio, ovvero l'interesse all'eliminazione di un atto che pagina 9 di 12 presenta vizi di carattere meramente formale che ne inficiano la validità
Ove tuttavia, come nel caso in oggetto, non siano stati eccepiti vizi procedurali o di forma (vizio di convocazione o di quorum ect) della delibera impugnata, ma contestazioni di merito in ordine alla ripartizione delle spese, l'interesse ad agire, ex art. 100 cpc deve risolversi in un pregiudizio patrimoniale dell'opponente.
A tal proposito la Corte di Cassazione (6128/2017) si è espressa chiaramente:” Il
condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta
erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi
interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un
apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione
patrimoniale”.
Tale pregiudizio patrimoniale non è stato provato in ordine alla ripartizione pro capite delle spese per l'acqua o per l'accorpamento dei millesimi degli appartamenti e box, al contrario l'applicazione dei criteri enunciati dall'appellante porterebbe ad un maggior costo (se pure di poche decine di euro) a suo danno.
Ancora una volta la sentenza (17557/2014) richiamata non è pertinente, dato che non esclude, in mancanza di contatori, un criterio di riparto pro capite convenzionalmente adottato, ma unicamente il fatto che dalla diversa disciplina possano essere esclusi alcuni condomini.
Quanto poi alla quota (del 50%) di compartecipazione al rifacimento del ST
SO ( ), questa spesa (ben inferiore ai 2/3 previsti ex art. 1226 c.c), ripartita CP_1
in base ai millesimi e con l'utilizzo del fondo di accantonamento, era stata già
pagina 10 di 12 approvata dall'assemblea nella delibera condominiale del 17/06/2020.
Detta delibera non è stata impugnata dall'odierna appellante che non può rimettere in discussione la decisione assembleare già presa impugnandola solo in sede di riparto.
Quindi anche sotto questo aspetto viene meno l'interesse ad agire dell'appellante.
Il rigetto delle censure sollevate al consuntivo (01/05/2020-30/04/2021) comporta anche il rigetto delle censure mosse al preventivo (01/05/2021-30/04/2022) proprio per la legittimità del saldo per l'esercizio precedente in esso riportato e per la sua natura di mera previsione finalizzata alla costituzione della necessaria provvista per le spese future.
Le spese di mediazione, quale fase prodromica al giudizio, così come le eccezioni pregiudiziali, vanno considerate in funzione dell'esito complessivo della causa e quindi correttamente imputate alla parte soccombente.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato indeterminato/ complessità bassa)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 364/2023 del Tribunale di
Bergamo quarta sezione in data 21/02/2023 così dispone:
pagina 11 di 12 rigetta l'appello;
condanna a rimborsare al le spese del grado, Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva”
ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 aprile 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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