Parere interlocutorio 9 novembre 2023
Parere definitivo 29 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03386/2025REG.PROV.COLL.
N. 00222/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2023, proposto dal sig. OV PE AT, rappresentato e difeso dall’Avvocato PE Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
NC AT, rappresentato e difeso dall’Avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza 3203 del 12 maggio 2022 del TAR Campania Napoli, Sez. VI, non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NC AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è possessore di un fabbricato distribuito su due livelli sito nel Comune di Barano d’IA (via Bosco dei Conti) dove egli risiede.
Tale fabbricato principale (identificato negli atti di causa come “Corpo A”) ha una dependance ubicata su un cortile attiguo (identificato negli atti di causa come “Corpo B”).
2. Il Corpo B - seppur inizialmente assentito con licenza edilizia n. 666 del 1968 - è stato poi oggetto di alcune opere in ampliamento per le quali l’odierno appellante aveva trasmesso al Comune appellato un’apposita istanza di sanatoria edilizia n. 5833 del 29 settembre 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985 sul c.d. “primo condono” (per opere realizzate appunto in difformità rispetto alla licenza edilizia).
Detta istanza è stata poi integrata da ulteriore documentazione che l’appellante ha trasmesso al Comune appellato in data 20 marzo 2000.
L’istanza di condono del 1986 (così come integrata nel 2000) non risulta tutt’ora evasa dal Comune appellato.
3. In relazione al Corpo A, inoltre, l’odierno appellante ha presentato in data 10 giugno 2004 una denunzia di inizio attività avente ad oggetto “ una diversa distribuzione degli spazi interni per creare il servizio igienico, l’adeguamento degli impianti alle vigenti normative e la creazione di un sistema fognario di modeste dimensioni ”.
4. Successivamente, all’esito di una segnalazione del vicino sig. NC AT (interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado) il Comune effettuava un sopralluogo presso gli edifici in questione per la rilevazione di eventuali abusi edilizi estranei rispetto al perimetro degli atti edilizi testè citati ( id est istanza di condono e DIA). Ebbene, come da relazione in atti, il competente tecnico comunale accertava quanto segue:
“ si è rilevato che non vi sono lavori in corso, ma effettuata verifica tra lo stato dei luoghi e la documentazione presente agli atti d’ufficio si è rilevata la realizzazione di opere abusive di seguito meglio descritte:
- Attaccato ed in ampliamento al fabbricato principale (lato nord-est piano primo) risulta realizzato un corpo di fabbrica, costituito da struttura portante in muratura e copertura in latero cemento, occupante una superficie di circa mq. 2,60 per un’altezza di circa mt. 3,20 dal piano di calpestio. Si precisa che detto ampliamento che risulta completo e rifinito è adibito a locale wc a servizio del fabbricato.
- Il secondo fabbricato situato poco distante (nel terreno posto a nord- est), ed oggetto di richiesta di sanatoria edilizia prot. Com. n. 5838/86, che occupava una superficie lorda di circa mq. 15,00 (come da documentazione grafica e fotografica allegata all’integrazione di condono prot. Com. n. 3247/00), risulta ampliato. Di fatti allo stato attuale, lo stesso occupa una superficie lorda di circa mq. 35,00, di cui circa mq. 30,00 adibiti a civile abitazione, e circa mq. 5,00 (su lato ovest) adibiti a deposito, con altezza variabile, per la parte abitativa da circa mt. 3,20 a circa mt. 2,90, mentre per la porzione ad uso deposito pari a circa mt. 2,65.
Si chiarisce che la parte abitativa è costituito da struttura portante in muratura e copertura in latero cemento, mentre la parte deposito e costituita da struttura portante in muratura e copertura in lamiere coibentate.
Si precisa che le suddette opere appaiono anche esse complete e rifinite.
- Antistante il suddetto immobile risulta realizzato un terrazzo con pavimentazione in cls. occupante una superficie di circa mq. 25,00, ed a contenimento del sottostante terrapieno, si è rilevata la realizzazione di un muro in cellobok avente una lunghezza di circa mt. 12,00, per un’altezza di circa mt. 3,50.
Si precisa in fine che le opere abusive sopra descritte non appaiono di recente realizzazione ”.
5. Tale accertamento istruttorio veniva seguito dall’emanazione del provvedimento demolitorio impugnato nel presente giudizio.
Ed infatti, con ordinanza n. 16 del 7 luglio 2020, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico (settore edilizia privata e urbanistica) ha ingiunto la demolizione “ ad horas ” delle opere così descritte (in quanto eseguite in difetto di permesso di costruire):
“ - attaccato e in ampliamento al fabbricato principale (lato nord-est piano primo) risulta realizzato un corpo di fabbrica, costituito da struttura portante in muratura e copertura in laterocemento, occupante una superficie di circa mq. 2,60 per un’altezza di circa m. 3,20 dal piano di calpestio. Si precisa che detto ampliamento che risulta completo e rifinito è adibito a locale wc a servizio del fabbricato.
- Il secondo fabbricato situato poco distante (nel terreno posto a nord-est) e oggetto di sanatoria edilizia prot. com. n. 5838/86 che occupava una superficie lorda di circa mq. 15 (come da documentazione grafica e fotografica allegata all’integrazione di condono prot. com. n. 3247/00) risulta ampliato. Di fatti allo stato attuale lo stesso occupa una superficie lorda di circa mq. 35 (sul lato ovest) adibiti a deposito con altezza variabile per la parte abitativa da circa m. 3,20 a circa m. 2,90 mentre per la porzione a uso deposito di circa m. 2,65. Si chiarisce che la parte abitativa è costituita da struttura portante in muratura e copertura in lamiere coibentate. Si precisa che le suddette opere appaiono anche esse complete e rifinite.
- antistante il suddetto immobile risulta realizzato un terrazzo con pavimentazione in cls occupante una superficie di circa mq. 25 e a contenimento del sottostante terrapieno si è rilevata la realizzazione di un muro in cellobok avente una lunghezza di circa m.12 per un’altezza di m. 3,50.
Si precisa infine che le opere abusive sopra descritte non appaiono di recente realizzazione ”.
6. In sintesi, quindi, gli abusi edilizi oggetto di ordine demolitorio sono i seguenti:
(i) ampliamento del fabbricato principale (Corpo A) sì da ricavare un locale wc prima inesistente;
(ii) ampliamento del fabbricato secondario (Corpo B) per una superficie maggiore rispetto a quella indicata nell’istanza di condono presentata nel 1986 (e nella relativa documentazione integrativa trasmessa nel 2000);
(iii) realizzazione di un terrazzo con pavimentazione con relativo muro di contenimento.
7. Con il ricorso di primo grado, pertanto, l’odierno appellante ha impugnato l’ordine di demolizione dinanzi al TAR Campania Napoli (Sezione Sesta) per i seguenti motivi:
1) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 107 DEL D.L.VO 267-00 – INCOMPETENZA – STRARIPAMENTO DELLE FUNZIONI ”;
2) “ ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38 DELLA LEGGE 47-85 IN RELAZIONE ALLA LEGGE 724-94 E 326-03 – OMESSA PONDERAZIONE – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITA’- GENERICITA’ ED INDETERMINATEZZA ”;
3) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS.VO 29.10.1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 82/1992 – ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INCOMPENTENZA ”;
4) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 380/01 IN RELAZIONE ALL’ART. 38– VIOLAZIONE DEL C.D. GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE”;
5) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 27 IN RELAZIONE ALL’ART. 22 E ALL’ART. 36 DEL DPR 380/01 E 3 L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - CARENTE ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – OMESSA PONDERAZIONE – CONTRADDITTORIETA CON I PROPRI ATTI ”:
6) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 4, 7 e 10 L. 47/85, COSI' COME SOSTITUITI DAL D.P.R. 380/01 NONCHE’ ART. 3 L. 7.8.1990, N. 241 - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI POTERE – SPROPORZIONE ”;
7) “ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO ”;
8) “ ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 10-bis DELLE LEGGE 241/90 E DEI PRINCIPI GENERALI ”;
9) “ ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA INDETERMINATEZZA DELL’ATTO IMPUGNATO – OMESSA PONDERAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL DPR 380-01 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”.
8. Il Comune intimato si era costituito in resistenza dinanzi al TAR Campania Napoli, instando per la reiezione del gravame.
Nelle more del giudizio di primo grado è intervenuto ad opponendum il sig. NC AT, il quale ha rivendicato – in quanto proprietario confinante e quindi qualificato dalla TA – un interesse diretto e concreto alla conferma del provvedimento demolitorio impugnato.
9. Con la sentenza ora appellata (n. 3203/2022) il TAR Campania-Napoli, sezione Sesta, ha respinto il ricorso.
10. Con l’odierno atto di appello ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo Consiglio di Stato, il ricorrente appella la sentenza che ha respinto il proprio ricorso. L’atto di appello è affidato a 4 distinti motivi di gravame che verranno più avanti diffusamente scrutinati. Il Comune appellato non si è costituito in giudizio, mentre si è costituito in appello, invece, l’interventore ad opponendum . In data 20 marzo 2025 l’appellante ha depositato un’ulteriore memoria difensiva in appello.
11. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
12. In via preliminare va rilevata la tardività della memoria difensiva depositata dalla parte appellante soltanto in data 20 marzo 2025, appena 5 giorni prima dell’udienza pubblica del 25 marzo 2025, in violazione dei termini perentori all’uopo stabiliti dall’art. 73 co. 1 c.p.a.
Ne discende che tale memoria va considerata tamquam non esset .
13. Con il primo motivo di appello, l’odierno appellante censura la sentenza impugnata lì dove la stessa ha rilevato che il Corpo B sarebbe stato ampliato nel periodo intercorso tra l’istanza di condono del 1986 (così come integrata nel 2000) e la data del provvedimento demolitorio (7 luglio 2020).
13.1. In proposito, la sentenza appellata afferma che “ la cd. dependance (denominata corpo B nell’integrazione della istanza di condono del 2000) è stata chiaramente ampliata e non di mq. 5 (come contestato dal ricorrente) ma di mq. 20 come specificato nella relazione che ha dato origine al provvedimento impugnato (che solo per un refuso menziona un ampliamento di mq. 5 e non di 20 mq. come di fatto accertato); del resto è sufficiente osservare la fotografia della dependance allegata alla integrazione del 2000 e confrontarla con la foto dello stato attuale per rendersi conto che il corpo B si presenta del tutto diverso e con dimensioni significativamente maggiori; analogo risultato dà il confronto tra la fotografia satellitare del 2007 e quella del 2013 (depositate dal comune) che dimostrano come l’ampliamento del corpo B risalga a un periodo compreso tra il 2007 e il 2013 ”.
13.2. A dire dell’appellante, non sarebbe affatto vero il postulato del primo giudice secondo cui la superficie attuale del Corpo B (ora pacificamente pari a 35 mq) ecceda di ben 20 mq la superficie che lo stesso Corpo B aveva al tempo dell’istanza di condono del 1986.
Al contrario, l’appellante deduce che l’istanza di condono del 1986 (così come integrata nel 2000) indicava già allora nel suo corpus physicum una superficie abusiva pari a 30 mq , sicchè l’ulteriore ampliamento intervenuto tra il 1986 e il 2020 non ammonterebbe affatto a 20 mq (così come statuito dall’ordine di demolizione e - successivamente - dalla stessa sentenza appellata) bensì semmai a soltanto 5 mq.
In sintesi, per quel che riguarda l’abuso realizzato sul Corpo B, la tesi dell’appellante è che tra il 1986 e il 2020 non si è passati da una superficie abusiva di 15 mq ad una superficie abusiva di 35 mq (con un incremento di ben 20 mq), bensì semmai da una superficie abusiva di 30 mq ad una superficie abusiva di 35 mq (con un più limitato incremento di 5 mq).
L’obiettivo della censura, dunque, è quello di evidenziare che nel 2020 – stante la pendenza di un’istanza di condono ex l. n. 47 del 1985 avente ad oggetto un ampliamento abusivo del Corpo B pari a 30 mq – il Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione di un ampliamento di 20 mq, bensì semmai la demolizione di un più limitato ampliamento di soli 5 mq, e ciò in ragione dell’art. 38, comma 1, l. n. 47 del 1985, secondo il quale la presentazione dell’istanza di condono edilizio (che nel caso di specie aveva ad oggetto un ampliamento di 30 mq) “ sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative ”.
13.3. La doglianza è fondata nei limiti di quanto di seguito esposto.
13.4. Il dato di rilievo ai fini dello scrutinio del motivo è la superficie abusiva del Corpo B effettivamente riportata dall’appellante nell’originaria istanza di condono del 1986.
Orbene, risulta per tabulas che tale istanza indica una superficie di 30 mq .
L’ordine di demolizione si basa, invece, sul falso presupposto secondo cui l’istanza di condono del 1986 avrebbe indicato una superficie di soli 15 mq .
Tale falso presupposto discende (come si evince chiaramente dalla memoria di replica del Comune depositata nel giudizio di primo grado, cfr. pagg. 2 e 3) da una misurazione in scala che lo stesso Comune ha effettuato in base alla documentazione grafica e planimetrica che l’appellante ha trasmesso all’Amministrazione nel 2000 ad integrazione dell’istanza di condono del 1986.
In sostanza, il Comune – preso atto che in relazione al Corpo B l’istanza di condono del 1986 ha indicato in lettere una superficie abusiva di 30 mq e in grafico una superficie abusiva di soli 15 mq (disvelando, quindi, dati tra loro contraddittori) – ha preso per buona la superficie abusiva di 15 mq risultante dal grafico.
Ciò, però, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico; tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2012 n. 1644) in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi ” (cfr. per tutte Cons. St., sez. VI, 9 dicembre 2019, n. 8390).
Va da sé che nel caso di specie il provvedimento demolitorio appare illegittimo in parte qua (con specifico riferimento all’ampliamento del Corpo B) per falso presupposto in fatto, in quanto esso muove dall’assunto che l’istanza di condono edilizio avrebbe indicato una superficie abusiva di soli 15 mq, quando invece essa ammontava a 30 mq.
Ciò che influisce in modo determinane sull’individuazione dell’effettiva consistenza dell’ulteriore ampliamento oggetto di demolizione.
13.5. Le considerazioni testè esposte non paiono superabili con il rilievo (contenuto nella sentenza appellata) secondo cui “ è sufficiente osservare la fotografia della dependance allegata alla integrazione del 2000 e confrontarla con la foto dello stato attuale per rendersi conto che il corpo B si presenta del tutto diverso e con dimensioni significativamente maggiori; analogo risultato dà il confronto tra la fotografia satellitare del 2007 e quella del 2013 (depositate dal comune) che dimostrano come l’ampliamento del corpo B risalga a un periodo compreso tra il 2007 e il 2013 ”.
Quanto alla documentazione fotografica allegata alla nota integrativa trasmessa dall’appellante nel 2000, quella documentazione dimostra l’ampliamento che il Corpo B ha subìto prima della presentazione dell’istanza di condono edilizio, tanto è vero che essa viene trasmessa proprio a supporto di detta istanza per comprovare l’abuso edilizio di cui nel 1986 è stata chiesta la sanatoria ex l. n. 47 del 1985.
In sintesi, le foto trasmesse dall’appellante nel 2000 non effettuano alcuna comparazione tra la situazione del Corpo B all’attualità e la situazione del Corpo B nel 1986 (né del resto potrebbe essere altrimenti, visto che quelle foto sono state inviate nel 2000), bensì una comparazione tra il Corpo B ante abuso e il Corpo B post abuso (il tutto però in epoca antecedente al 1986).
Del resto, il fatto oggettivo che l’appellante abbia trasmesso al Comune la riproduzione fotografica dell’ampliamento abusivo del Corpo B già nel 2000 , sconfessa per tabulas l’affermazione del primo giudice secondo cui detto ampliamento sarebbe stato realizzato soltanto tra il 2007 e il 2013.
13.6. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’ordine demolitorio appare illegittimo in parte qua (con specifico riguardo alla prescrizione di demolizione dell’ampliamento del Corpo B) in quanto basato sul falso presupposto secondo cui:
a) l’ampliamento cristallizzato nell’istanza di condono pendente – che come tale non è suscettibile di demolizione ex art. 38, comma 1, l. n. 47 del 1985 – ammonterebbe ad appena 15 mq;
b) l’abuso da perseguire e demolire sarebbe consistito nella realizzazione (in data successiva rispetto all’istanza di condono) di un ulteriore ampliamento di 20 mq.
Quanto precede non impedisce ovviamente all’Amministrazione di rideterminarsi sull’ampliamento in questione e di rivalutare l’intera situazione inerente l’ampliamento del Corpo B nel rispetto della pertinente normativa in materia.
14. Con il secondo motivo di appello, poi, l’appellante censura la sentenza di primo grado lì dove la stessa ha rilevato - con specifico riferimento al terrazzo e al muro di contenimento - che “ nessuna prova della loro preesistenza è stata fornita dal ricorrente che si limita a sostenere che il muro risale a epoca anteriore al 1967 avendo la funzione di contenimento del sovrastante terrapieno ”.
14.1. A tal riguardo, l’appellante deduce che:
a) la demolizione del muro di sostegno determinerà il crollo anche dell’intera costruzione con conseguente irreparabile danno, ciò che inficerebbe la legittimità dell’ordine di demolizione;
b) la preesistenza delle opere in questione sin da prima del 1967 sarebbe comprovata da una perizia tecnica di parte (a firma del Geometra Mazzella) versata in atti dallo stesso ricorrente nel giudizio di primo grado con il deposito del 1° aprile 2022, nonché anche da ulteriore documentazione fotografica aerea;
c) la demolizione sarebbe impedita dalla comprovata presentazione da parte dell’odierno appellante di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001;
d) la demolizione sarebbe altresì impedita dalla necessità di contemperare l’interesse pubblico con l’interesse della parte privata.
14.2. Sennonchè, nessuna di queste censure appare fondata.
14.3. Quanto al paventato rischio che la demolizione del terrazzo e del muro di contenimento possa determinare un crollo dell’intero edificio (ivi inclusa, quindi, la parte regolarmente assentita con l’originaria licenza edilizia del 1968) detto rischio non può integrare alcun motivo di illegittimità del provvedimento di demolizione.
Ed infatti, se da un lato è vero che l’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce che “ quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale ”, cionondimeno la valutazione amministrativa in merito all’applicabilità o meno di questa forma di “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio attiene alla fase di esecuzione (e non di emanazione) del provvedimento demolitorio.
In sintesi, l’Amministrazione deve compiere tale valutazione soltanto “a valle” (e non “a monte”) del provvedimento di demolizione, il che significa che l’omessa valutazione del rischio de quo non impatta sulla legittimità di tale provvedimento.
In tal senso, proprio questa Sezione VII del Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che “ l’applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, e solo sulla base di un motivato accertamento tecnico che dia conto della impossibilità di eseguire la demolizione senza compromissione della parte legittimamente realizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063). La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive (cfr. Consiglio di Stato, VI, 10 gennaio 2020, n. 254; Id., VI, 13 maggio 2021, n. 3783) ” (Cons. St., sez. VII, 28 agosto 2023, n. 7987).
14.4. Per quel che concerne, poi, le asserite prove della preesistenza ante 1967 del terrazzo pavimentato e del relativo muro di contenimento, va osservato che:
a) la relazione tecnica di parte a firma del Geometra Mazzella è innanzitutto tardiva , in quanto il ricorrente l’ha versata in atti in data 1° aprile 2022 (e cioè meno di 40 giorni prima dell’udienza pubblica allora fissata in data 29 aprile 2022, sicchè in violazione del termine perentorio previsto dall’art. 73, co. 1, c.p.a. per il deposito dei documenti) nonché comunque irrilevante perché priva di qualsiasi prova oggettiva dell’epoca di realizzazione delle opere in contestazione;
b) non risulta in atti alcuna documentazione fotografica aerea attestante la risalenza (ante 1967) del terrazzo e del muro di contenimento.
14.5. Quanto all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, va osservato che essa:
a) è stata presentata in data successiva rispetto alla data di adozione del provvedimento di demolizione impugnato;
b) in ogni caso su tale istanza risulta essersi formato il silenzio-rigetto;
c) è stata depositata in giudizio tardivamente (al pari della relazione a firma del Geometra Mazzella) in violazione del termine perentorio di 40 giorni all’uopo previsto dall’art. 73, co. 1, c.p.a. per il deposito dei documenti.
14.6. Per quel che riguarda, infine, l’omessa valutazione dell’interesse privato, mette conto osservare che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, a fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3704).
In particolare, è stato ripetutamente affermato che “ l’ordinanza di ripristino, quale atto di carattere del tutto vincolato, ponendosi quale conseguenza immediata e diretta discendente dalla verifica dell’abusività degli interventi, non richiede una particolare motivazione né con riguardo all’interesse pubblico alla stessa sotteso e all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera edilizia, né con riguardo alla puntuale indicazione delle norme violate, allorquando dalla descrizione delle stesse emerga la natura e la consistenza dell’abuso ” (cfr. ex multis Cons. St., sez. VII, 17 luglio 2023, n. 6969).
14.7. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il secondo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
15. Con il terzo motivo di appello, poi, l’appellante censura la sentenza di primo grado lì dove la stessa ha rilevato (con riferimento all’ampliamento abusivo del Corpo A per la realizzazione di un servizio igienico) che “ l’ampliamento del fabbricato principale per la realizzazione del bagno di mq. 2,60 – che è chiaramente visibile nella fotografia satellitare risalente al 2007 depositata dal comune – non è rappresentato nella documentazione integrativa della istanza di condono presentata dal ricorrente nel 2000 né negli elaborati grafici allegati alla d.i.a. del giugno del 2004; del resto la d.i.a. faceva riferimento a una diversa distribuzione di spazi interni e quindi certo non avrebbe potuto legittimare un ampliamento (che oltretutto avrebbe richiesto un’autorizzazione paesaggistica dato che l’intero territorio comunale è soggetto a vincolo paesaggistico)”.
15.1. A tal riguardo, l’appellante deduce che:
a) l’Amministrazione non avrebbe considerato “ che la pianta dell’immobile del ricorrente, allegata al grafico della domanda di condono edilizio del 29.2.2000 sottoscritto dalla propria madre Cenatiempo Stella, redatto dal Geom. Angelo Caliendo, prevede quel piccolo corpo di fabbrica, sul lato nord dell’edificio, che appare conformato con un piccolo sperone in cui è ubicato il piccolo bagno ”;
b) l’Amministrazione “ Non ha tenuto, inoltre, conto che il Piano Paesistico della Isola di IA, di cui al D.M. 8.2.1999 espressamente prevede che nelle zone di ristrutturazione urbanistica le abitazioni, occupate da oltre tre anni, come nel caso in ispecie, possano essere ampliate per la integrazione dei servizi ”;
c) “ è stata, in ogni caso, avanzata istanza di accertamento della compatibilità urbanistica, ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01, anche per tale intervento ”.
15.2. Sennonchè, nessuna di queste censure appare fondata.
15.3. In primo luogo, infatti, la documentazione integrativa della domanda di condono del 1986 non reca alcuna chiara indicazione del fatto che l’ampliamento del Corpo A (per la realizzazione di un servizio igienico) fosse inserito in detta domanda.
Anzi, come correttamente rilevato dal primo giudice, la DIA del 10 giugno 2004 attesta che l’intervento edilizio realizzato sul Corpo A avrebbe dovuto comportare soltanto una redistribuzione degli spazi interni (senza, quindi, alcun ampliamento volumetrico). Va da sé, quindi, che l’ampliamento volumetrico del Corpo A (per la creazione di un servizio igienico) confligge ictu oculi con il titolo edilizio della DIA del 10 giugno 2004.
15.4. In secondo luogo, è irrilevante il fatto che il Piano Paesistico dell’Isola di IA (DM 8.2.1999) assegni alla zona in questione una destinazione urbanistica in guisa da consentire ampliamenti volumetrici per l’integrazione dei servizi. La previsione pianificatoria paesaggistica di tale capacità edificatoria non fa venir meno, infatti, la necessità di munirsi del titolo abilitativo preventivo, titolo che l’odierno appellante non ha mai avuto in relazione al contestato ampliamento del Corpo A.
15.5. In terzo luogo, nessun rilievo può essere attribuito neppure all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, per tutte le ragioni già sopra evocate (alle quali si fa integrale rinvio).
15.6. In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, il terzo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
16. Da ultimo, con il quarto motivo di appello l’appellante censura la sentenza di primo grado per non aver rilevato l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum del sig. NC AT, stante l’assenza di qualsiasi concreto interesse di quest’ultimo alla conferma del provvedimento demolitorio impugnato.
16.1. Il motivo va disatteso, posto che l’intervento ad opponendum del sig. NC AT appare ammissibile.
Nel processo amministrativo, infatti, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento “ ad opponendum ”, non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non personalità giuridica, sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, basta che l’interveniente possa vantare un interesse, anche di mero fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso.
È pertanto sufficiente che l’interventore possa vantare una posizione indiretta e derivata, seppur minore rispetto a quella che avrebbe radicato l’interesse a proporre autonomo ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 10/2/2017, n. 573; 23/6/2015, n. 3162; Sez. VI, 2/2/2007, n. 425).
I principi enucleati dalla giurisprudenza formatasi in materia urbanistico-edilizia, in base ai quali la proponibilità della domanda impugnatoria è subordinata alla sussistenza della TA e dell’interesse ad agire (cfr. Cons. Stato, A.P., 9/12/2021, n. 9; Sez. IV, 21/04/2023, n. 4084) non sono, quindi, applicabili all’intervento in giudizio.
Inoltre, quanto al requisito della TA , occorre puntualizzare che esso si impone ai fini dell’impugnativa dei titoli edilizi (o commerciali) rilasciati a terzi, per cui riguarda una tipologia di controversie differenti da quella per cui è causa (Cons. Stato, Sez. VI, 23/11/2022, n. 10336).
16.2. Fermo quanto precede, nel caso di specie risulta per tabulas che l’interventore ad opponendum è comunque proprietario di un fabbricato confinante con quello dell’odierno appellante (soddisfando così il requisito della TA ), sicchè egli versa in una situazione di fatto che obiettivamente legittima il contestato intervento in giudizio.
16.3. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il quarto motivo va respinto, stante la piena ammissibilità dell’intervento ad opponendum del sig. NC AT.
17. In conclusione, pertanto, l’appello va accolto soltanto in parte qua , con esclusivo riguardo al primo motivo di impugnazione, con conseguente annullamento parziale del provvedimento demolitorio impugnato.
18. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte qua nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla parzialmente - in riforma della sentenza appellata - il provvedimento demolitorio impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO