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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati d.ssa Laura Scarlatelli Presidente rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.106/2025 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.137/2025 pubblicata il 10.06.2025 dal
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del suo Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GU Maurizio CP_1
RI e GU PA
APPELLATO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 il deduceva: CP_1
-che con decreti emessi in data 22.5.1982 e 19.11.2007 il
Controparte_2
– lo aveva dichiarato
[...]
“vittima del dovere” con ogni conseguente suo diritto alla erogazione della speciale elargizione, così come previsto dalla legge n. 466/80, n. 302/90 e dall'art. 1, commi da 562 a 565, L
266/2005 e smi,
-che conseguentemente era stato inserito nella Graduatoria Unica
Nazionale vittime del dovere ed equiparati e il CP_3 [...]
provvedeva alla concessione dell'assegno vitalizio e CP_2 dello speciale assegno vitalizio,
-che, partire dall'1.1.2017, la legge 11 dicembre 2016 n. 232
(Finanziaria 2017) aveva previsto l'estensione del beneficio fiscale di cui all'art. 2, commi 5 e 6 della legge 23.11.1998, n.
407, e dell'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e agli equiparati,
-che, per tale motivo, in data 19.4.2023 inoltrava all' di CP_4
Napoli Vomero la richiesta di esenzione RP sulla propria pensione categoria CTPS certificato n. 213-5105-09381843,
-che, decorsi inutilmente circa sette mesi dalla domanda, in data
24.11.2023 aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato provinciale di Napoli, chiedendo l'accoglimento della propria CP_4 domanda,
pag. 2/11 -che alla data di proposizione del ricorso la pratica risultava ancora “in lavorazione” e la pensione continuava ad essere illegittimamente tassata e chiedeva accertarsi il suo diritto, quale “Vittima del dovere”, all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico categoria CTPS certificato n. 213-5105-09381843 con ogni conseguente statuizione nei confronti dell' . Controparte_5
L' regolarmente evocato in giudizio non si costituiva. CP_4
Il Giudice di primo grado, in via preliminare, dichiarava la contumacia dell' e la sussistenza della propria giurisdizione;
CP_4 nel merito, dichiarava il diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico CTPS certificato n. 213-
5105-09381843 a decorrere dall'1.1.2017 e per l'effetto, il diritto alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo da
, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condannava CP_4
al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € CP_4
1870,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte.
Interpone gravame l' eccependo: CP_4
-che il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro è carente di giurisdizione, avendo giurisdizione la Corte di Giustizia
Tributaria;
-in via gradata, che esso istituto è privo di legittimazione processuale;
-in via ulteriormente gradata, l'inesistenza del diritto al rimborso per mancata presentazione della relativa domanda e, comunque, per intervenuta decadenza relativa alle imposte versate fino a tutto marzo 2019 ex artt. 37-38 DPR n.602/73,
pag. 3/11 chiedendo di accogliere integralmente tutti i motivi di appello e di annullare la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
il tutto con il favore delle spese di lite del presente grado.
Si oppone alla riforma della sentenza il che ribadisce: CP_1
-che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario avendo egli agito quale vittima del dovere per ottenere una sentenza dichiarativa del suo diritto all'applicazione del beneficio assistenziale dell'esenzione fiscale sul suo trattamento pensionistico ordinario a decorrere dall'1.1.2017, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 211, legge n. 232/2016, non già per vedere condannato l' al rimborso delle imposte già CP_4 versate all' all'uopo richiamando il Controparte_6 principio di diritto affermato da plurime pronunce delle SS.UU. che riconoscendo ai benefici riservati alle vittime del dovere e agli equiparati la natura di diritti soggettivi di natura assistenziale li sottopone alla giurisdizione del giudice del lavoro;
-che sussiste la legittimazione passiva dell' deputato alla CP_4 liquidazione del trattamento pensionistico e all'applicazione dell'invocato beneficio assistenziale fiscale, come si evince dai provvedimenti emessi dall' stesso e dalla consolidata Pt_1 giurisprudenza richiamata in atti;
-che il terzo e il quarto motivo, rispettivamente riguardanti il mancato avvio del procedimento amministrativo nei confronti dell' e la decadenza ex artt. 37 e 38 del Controparte_6
D.P.R. n. 602/73, sono inammissibili, trattandosi di eccezioni nuove sollevate dall'appellante rimasto contumace in I grado, e infondati per la medesima ragione inerente l'oggetto che, ribadisce, è una sentenza dichiarativa del suo diritto pag. 4/11 all'applicazione del beneficio dell'esenzione fiscale sulla propria pensione a decorrere dall'1.1.2017 (data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016).
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di udienza, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è parzialmente fondato.
Il Tribunale, con motivazione che il Collegio condivide appieno, ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario sollevata dall' e qui CP_4 reiterata quale primo motivo di appello, e ha dichiarato la propria competenza a conoscere della causa.
E' pacifico e incontestato che il sia stato CP_1 riconosciuto “vittima del dovere” con attribuzione del diritto a percepire le speciali elargizioni previste dalla normativa, e, segnatamente, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio,
e l'inserimento nella Graduatoria Unica Nazionale delle Vittime del Dovere ed equiparati, così come altrettanto pacifico è che il
19.04.2023 abbia presentato ricorso in via amministrativa al
Comitato provinciale di Napoli per vedersi riconoscere il CP_4 beneficio dell'esenzione dall'imposta sui redditi prevista a partire dal 01.01.2017 dalla Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) sulla propria pensione categoria CTPS certificato n. 213-5105-
09381843.
Ciò stante, sulla giurisdizione del giudice ordinario trova applicazione il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite che così testualmente ha stabilito: “..in relazione ai benefici di cui alla L n.266/2005, art. 1, comma 565,
pag. 5/11 in favore delle vittime del dovere ed equiparati il Legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, commi 563 e 564, Legge citata, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con
l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale" (Cfr.: Cass.
23300/2016; Cass. SS.UU. 15484/2017; Cass. SS.UU.7761/2017;
Cass.10791/2017; Cass. 759/2017; Cass. 3396/2016).
In particolare con riferimento alla domanda di applicazione dei benefici fiscali, la Suprema Corte ha così statuito: "Le disposizioni in esame delineano uno speciale procedimento giurisdizionale avente spiccatissimi caratteri di eccezionalità, come evidenziato non solo dalla sua struttura massimamente semplificata, ma anche dal fatto che è destinato ad operare solo temporaneamente, in sostanza nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici in favore delle vittime dei terrorismo così come aggiornata e integrata dalla citata L. n. 206 del 2004. In sostanza il legislatore, con riferimento alle ipotesi in cui fossero già stati accertati in sede giudiziaria o amministrativa la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo, ha inteso mettere a disposizione degli interessati
(probabilmente anche con intenti sperimentali) un procedimento
pag. 6/11 giudiziario della massima rapidità e semplicità inteso ad ovviare
a tutte le complicazioni e lungaggini che nella pratica caratterizzavano la fase di effettivo riconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione in materia, in considerazione anche della pluralità di autorità amministrative coinvolte e dei procedimenti giurisdizionali di cui era necessaria
l'attivazione in caso di mancato riconoscimento dei diritti previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 2994 del 2011). Tenendo presente tale ratio, gli evidenti caratteri di spiccata eccezionalità della norma, e la mancanza di indicazioni in senso contrario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso derogare anche alle norme sulla attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizione su rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime del terrorismo. Ciò appare tanto più evidente in quanto sono ampiamente coinvolti i rapporti pensionistici per cui, in genere,
è prevista la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ai dipendenti pubblici, nell'ambito dei quali si annoverano gran parte delle vittime del terrorismo. In tale quadro deve ritenersi potenzialmente derogata, in caso di operatività dello speciale procedimento in esame, anche la giurisdizione tributaria, stante la previsione anche di benefici fiscali da parte della normativa in favore delle vittime del terrorismo. Peraltro, poiché la disciplina tributaria sulle ritenute alla fonte coinvolge, sul piano amministrativo e della prima applicazione delle norme, anche
i soggetti erogatori di trattamenti pensionistici, solo
l'estensione dello speciale procedimento giurisdizionale alla materia tributaria consente allo stesso di garantire pienamente e semplicemente l'attuazione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo. D'altra parte, la particolare specialità del procedimento consente di ritenere implicitamente derogati anche
pag. 7/11 quei principi del processo tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative.
9.3. In conclusione, deve essere rigettato il motivo in esame nella parte in cui censura la sentenza impugnata riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria in relazione alla giurisdizione del giudice tributario, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. sent.n.17078/2011).
Il primo motivo è, pertanto, infondato e va rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello avente ad oggetto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva la Corte osserva che detta legittimazione (passiva) sussiste in capo all' Pt_1 previdenziale quale sostituto d'imposta, competente ad operare le esenzioni in oggetto, al quale la domanda risulta presentata il
19.04.2023, secondo le indicazioni oggetto del Messaggio n.1412 del 29 marzo 2017 in cui si legge: "
2. Profili procedurali. Con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni di carattere procedurale: …3. Modalità di presentazione dell'istanza da parte degli interessati. Possono inviare istanza alla sede CP_4 territorialmente competente: - le vittime del dovere (feriti); - le categorie "equiparate" alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; - i loro familiari superstiti" (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado prodotto da ) e, analogamente nella Circolare n. 197 del CP_4 CP_4
23.12.2021, al cui punto 9.3, denominato "Esenzione fiscale per le vittime del dovere", viene specificato: "Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell'anno 2022 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale
pag. 8/11 comunale solo se di competenza dell'anno solare 2022. Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2021: - nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere
(microqualifica T425) nel corso del 2021 (entro la rata di dicembre 2021), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2022; - nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere
a partire da gennaio 2022, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale".
Nella fattispecie in esame, del resto, in cui, come sopra evidenziato, la normativa è incentrata su esigenze di rapidità e semplicità, l' è stato evocato in giudizio Controparte_7 nella sua qualità di sostituto di imposta e al fine di potergli opporre direttamente il diritto all'esenzione fiscale.
Anche la doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva deve, quindi, essere respinta.
Quanto agli ulteriori motivi di appello, il Collegio osserva quanto segue.
È destituita di fondamento la doglianza relativa all'inesistenza del diritto al rimborso per mancata presentazione della domanda risultando invece correttamente depositata all' (legittimato CP_4 passivo), quale sostituto di imposta, il 19.04.2023.
Quanto alla invocata decadenza (che rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione della pretesa avanzata dall'assistito senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine) l'appello è fondato anche se le norme invocate dall' non sono quelle pertinenti al caso in esame Pt_1
pag. 9/11 riguardando il rimborso delle ritenute dirette e dei versamenti diretti e non i rimborsi/versamenti del sostituto di imposta.
Trova infatti applicazione il diverso termine di decadenza fissato dall'art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 546/1992 in ventiquattro mesi in applicazione del principio enunciato dalla Cassazione, con motivazione qui condivisa, che ha precisato "...la disciplina del rimborso d'imposta di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 concerne l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, come nel caso di specie, trova applicazione il D.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2 avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione..." (Ordinanza n. 4533 del 12 novembre 2019 - 21 febbraio 2020 la Corte di Cassazione, richiamando Cassazione n.
12919 del 2019” (cfr. vedi anche Corte appello sez. lav. - Milano,
27/12/2022, n.885).
Nella fattispecie in esame in cui la richiesta di rimborso è stata formulata per la prima volta con la domanda del 19 aprile 2023 inviata all' , e dunque in epoca posteriore all'insorgenza del CP_4 diritto, in applicazione dei principi sopra enunciati deve trovare applicazione l'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e il diritto al rimborso deve essere riconosciuto solo per quanto trattenuto dal 19 aprile 2021, dovendosi ritenere decaduto per il periodo temporale antecedente. CP_1
pag. 10/11 In tali termini va accolto il motivo di appello spiegato dall' . CP_4
Le spese del doppio grado, atteso l'esito del giudizio e la particolarità e novità della questione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla CP_1 restituzione delle somme trattenute dall' a titolo di CP_4 esenzione fiscale solo a decorrere dal 19.4.2021, oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite del doppio grado.
Napoli 13.10.2025
Il Presidente est.
d.ssa Laura Scarlatelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati d.ssa Laura Scarlatelli Presidente rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.106/2025 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.137/2025 pubblicata il 10.06.2025 dal
Tribunale di Napoli
TRA
in persona del suo Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GU Maurizio CP_1
RI e GU PA
APPELLATO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 il deduceva: CP_1
-che con decreti emessi in data 22.5.1982 e 19.11.2007 il
Controparte_2
– lo aveva dichiarato
[...]
“vittima del dovere” con ogni conseguente suo diritto alla erogazione della speciale elargizione, così come previsto dalla legge n. 466/80, n. 302/90 e dall'art. 1, commi da 562 a 565, L
266/2005 e smi,
-che conseguentemente era stato inserito nella Graduatoria Unica
Nazionale vittime del dovere ed equiparati e il CP_3 [...]
provvedeva alla concessione dell'assegno vitalizio e CP_2 dello speciale assegno vitalizio,
-che, partire dall'1.1.2017, la legge 11 dicembre 2016 n. 232
(Finanziaria 2017) aveva previsto l'estensione del beneficio fiscale di cui all'art. 2, commi 5 e 6 della legge 23.11.1998, n.
407, e dell'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi, sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e agli equiparati,
-che, per tale motivo, in data 19.4.2023 inoltrava all' di CP_4
Napoli Vomero la richiesta di esenzione RP sulla propria pensione categoria CTPS certificato n. 213-5105-09381843,
-che, decorsi inutilmente circa sette mesi dalla domanda, in data
24.11.2023 aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato provinciale di Napoli, chiedendo l'accoglimento della propria CP_4 domanda,
pag. 2/11 -che alla data di proposizione del ricorso la pratica risultava ancora “in lavorazione” e la pensione continuava ad essere illegittimamente tassata e chiedeva accertarsi il suo diritto, quale “Vittima del dovere”, all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico categoria CTPS certificato n. 213-5105-09381843 con ogni conseguente statuizione nei confronti dell' . Controparte_5
L' regolarmente evocato in giudizio non si costituiva. CP_4
Il Giudice di primo grado, in via preliminare, dichiarava la contumacia dell' e la sussistenza della propria giurisdizione;
CP_4 nel merito, dichiarava il diritto del ricorrente all'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico CTPS certificato n. 213-
5105-09381843 a decorrere dall'1.1.2017 e per l'effetto, il diritto alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo da
, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condannava CP_4
al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € CP_4
1870,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte.
Interpone gravame l' eccependo: CP_4
-che il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro è carente di giurisdizione, avendo giurisdizione la Corte di Giustizia
Tributaria;
-in via gradata, che esso istituto è privo di legittimazione processuale;
-in via ulteriormente gradata, l'inesistenza del diritto al rimborso per mancata presentazione della relativa domanda e, comunque, per intervenuta decadenza relativa alle imposte versate fino a tutto marzo 2019 ex artt. 37-38 DPR n.602/73,
pag. 3/11 chiedendo di accogliere integralmente tutti i motivi di appello e di annullare la condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio;
il tutto con il favore delle spese di lite del presente grado.
Si oppone alla riforma della sentenza il che ribadisce: CP_1
-che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario avendo egli agito quale vittima del dovere per ottenere una sentenza dichiarativa del suo diritto all'applicazione del beneficio assistenziale dell'esenzione fiscale sul suo trattamento pensionistico ordinario a decorrere dall'1.1.2017, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 211, legge n. 232/2016, non già per vedere condannato l' al rimborso delle imposte già CP_4 versate all' all'uopo richiamando il Controparte_6 principio di diritto affermato da plurime pronunce delle SS.UU. che riconoscendo ai benefici riservati alle vittime del dovere e agli equiparati la natura di diritti soggettivi di natura assistenziale li sottopone alla giurisdizione del giudice del lavoro;
-che sussiste la legittimazione passiva dell' deputato alla CP_4 liquidazione del trattamento pensionistico e all'applicazione dell'invocato beneficio assistenziale fiscale, come si evince dai provvedimenti emessi dall' stesso e dalla consolidata Pt_1 giurisprudenza richiamata in atti;
-che il terzo e il quarto motivo, rispettivamente riguardanti il mancato avvio del procedimento amministrativo nei confronti dell' e la decadenza ex artt. 37 e 38 del Controparte_6
D.P.R. n. 602/73, sono inammissibili, trattandosi di eccezioni nuove sollevate dall'appellante rimasto contumace in I grado, e infondati per la medesima ragione inerente l'oggetto che, ribadisce, è una sentenza dichiarativa del suo diritto pag. 4/11 all'applicazione del beneficio dell'esenzione fiscale sulla propria pensione a decorrere dall'1.1.2017 (data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016).
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di udienza, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è parzialmente fondato.
Il Tribunale, con motivazione che il Collegio condivide appieno, ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario sollevata dall' e qui CP_4 reiterata quale primo motivo di appello, e ha dichiarato la propria competenza a conoscere della causa.
E' pacifico e incontestato che il sia stato CP_1 riconosciuto “vittima del dovere” con attribuzione del diritto a percepire le speciali elargizioni previste dalla normativa, e, segnatamente, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio,
e l'inserimento nella Graduatoria Unica Nazionale delle Vittime del Dovere ed equiparati, così come altrettanto pacifico è che il
19.04.2023 abbia presentato ricorso in via amministrativa al
Comitato provinciale di Napoli per vedersi riconoscere il CP_4 beneficio dell'esenzione dall'imposta sui redditi prevista a partire dal 01.01.2017 dalla Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) sulla propria pensione categoria CTPS certificato n. 213-5105-
09381843.
Ciò stante, sulla giurisdizione del giudice ordinario trova applicazione il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite che così testualmente ha stabilito: “..in relazione ai benefici di cui alla L n.266/2005, art. 1, comma 565,
pag. 5/11 in favore delle vittime del dovere ed equiparati il Legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, commi 563 e 564, Legge citata, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con
l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale" (Cfr.: Cass.
23300/2016; Cass. SS.UU. 15484/2017; Cass. SS.UU.7761/2017;
Cass.10791/2017; Cass. 759/2017; Cass. 3396/2016).
In particolare con riferimento alla domanda di applicazione dei benefici fiscali, la Suprema Corte ha così statuito: "Le disposizioni in esame delineano uno speciale procedimento giurisdizionale avente spiccatissimi caratteri di eccezionalità, come evidenziato non solo dalla sua struttura massimamente semplificata, ma anche dal fatto che è destinato ad operare solo temporaneamente, in sostanza nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici in favore delle vittime dei terrorismo così come aggiornata e integrata dalla citata L. n. 206 del 2004. In sostanza il legislatore, con riferimento alle ipotesi in cui fossero già stati accertati in sede giudiziaria o amministrativa la ricorrenza e il grado di lesività di atti di terrorismo, ha inteso mettere a disposizione degli interessati
(probabilmente anche con intenti sperimentali) un procedimento
pag. 6/11 giudiziario della massima rapidità e semplicità inteso ad ovviare
a tutte le complicazioni e lungaggini che nella pratica caratterizzavano la fase di effettivo riconoscimento dei benefici economici assicurati dalla legislazione in materia, in considerazione anche della pluralità di autorità amministrative coinvolte e dei procedimenti giurisdizionali di cui era necessaria
l'attivazione in caso di mancato riconoscimento dei diritti previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 2994 del 2011). Tenendo presente tale ratio, gli evidenti caratteri di spiccata eccezionalità della norma, e la mancanza di indicazioni in senso contrario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso derogare anche alle norme sulla attribuzione ad autorità giurisdizionali diverse dal giudice ordinario della cognizione su rapporti incisi dalla normativa sostanziale in favore delle vittime del terrorismo. Ciò appare tanto più evidente in quanto sono ampiamente coinvolti i rapporti pensionistici per cui, in genere,
è prevista la giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ai dipendenti pubblici, nell'ambito dei quali si annoverano gran parte delle vittime del terrorismo. In tale quadro deve ritenersi potenzialmente derogata, in caso di operatività dello speciale procedimento in esame, anche la giurisdizione tributaria, stante la previsione anche di benefici fiscali da parte della normativa in favore delle vittime del terrorismo. Peraltro, poiché la disciplina tributaria sulle ritenute alla fonte coinvolge, sul piano amministrativo e della prima applicazione delle norme, anche
i soggetti erogatori di trattamenti pensionistici, solo
l'estensione dello speciale procedimento giurisdizionale alla materia tributaria consente allo stesso di garantire pienamente e semplicemente l'attuazione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo. D'altra parte, la particolare specialità del procedimento consente di ritenere implicitamente derogati anche
pag. 7/11 quei principi del processo tributario che ostacolerebbero la rapida e semplice attuazione del relativo diritto sostanziale, quale il divieto di pronunce dichiarative.
9.3. In conclusione, deve essere rigettato il motivo in esame nella parte in cui censura la sentenza impugnata riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria in relazione alla giurisdizione del giudice tributario, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. sent.n.17078/2011).
Il primo motivo è, pertanto, infondato e va rigettato.
In relazione al secondo motivo di appello avente ad oggetto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva la Corte osserva che detta legittimazione (passiva) sussiste in capo all' Pt_1 previdenziale quale sostituto d'imposta, competente ad operare le esenzioni in oggetto, al quale la domanda risulta presentata il
19.04.2023, secondo le indicazioni oggetto del Messaggio n.1412 del 29 marzo 2017 in cui si legge: "
2. Profili procedurali. Con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni di carattere procedurale: …3. Modalità di presentazione dell'istanza da parte degli interessati. Possono inviare istanza alla sede CP_4 territorialmente competente: - le vittime del dovere (feriti); - le categorie "equiparate" alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; - i loro familiari superstiti" (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado prodotto da ) e, analogamente nella Circolare n. 197 del CP_4 CP_4
23.12.2021, al cui punto 9.3, denominato "Esenzione fiscale per le vittime del dovere", viene specificato: "Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell'anno 2022 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.
Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale
pag. 8/11 comunale solo se di competenza dell'anno solare 2022. Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2021: - nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere
(microqualifica T425) nel corso del 2021 (entro la rata di dicembre 2021), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2022; - nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere
a partire da gennaio 2022, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale".
Nella fattispecie in esame, del resto, in cui, come sopra evidenziato, la normativa è incentrata su esigenze di rapidità e semplicità, l' è stato evocato in giudizio Controparte_7 nella sua qualità di sostituto di imposta e al fine di potergli opporre direttamente il diritto all'esenzione fiscale.
Anche la doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva deve, quindi, essere respinta.
Quanto agli ulteriori motivi di appello, il Collegio osserva quanto segue.
È destituita di fondamento la doglianza relativa all'inesistenza del diritto al rimborso per mancata presentazione della domanda risultando invece correttamente depositata all' (legittimato CP_4 passivo), quale sostituto di imposta, il 19.04.2023.
Quanto alla invocata decadenza (che rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione della pretesa avanzata dall'assistito senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine) l'appello è fondato anche se le norme invocate dall' non sono quelle pertinenti al caso in esame Pt_1
pag. 9/11 riguardando il rimborso delle ritenute dirette e dei versamenti diretti e non i rimborsi/versamenti del sostituto di imposta.
Trova infatti applicazione il diverso termine di decadenza fissato dall'art. 21 comma 2 del D.lgs. n. 546/1992 in ventiquattro mesi in applicazione del principio enunciato dalla Cassazione, con motivazione qui condivisa, che ha precisato "...la disciplina del rimborso d'imposta di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 concerne l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto ab origine mentre, quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa, come nel caso di specie, trova applicazione il D.lgs. n. 546 del 1992, art. 21 comma 2 avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione..." (Ordinanza n. 4533 del 12 novembre 2019 - 21 febbraio 2020 la Corte di Cassazione, richiamando Cassazione n.
12919 del 2019” (cfr. vedi anche Corte appello sez. lav. - Milano,
27/12/2022, n.885).
Nella fattispecie in esame in cui la richiesta di rimborso è stata formulata per la prima volta con la domanda del 19 aprile 2023 inviata all' , e dunque in epoca posteriore all'insorgenza del CP_4 diritto, in applicazione dei principi sopra enunciati deve trovare applicazione l'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e il diritto al rimborso deve essere riconosciuto solo per quanto trattenuto dal 19 aprile 2021, dovendosi ritenere decaduto per il periodo temporale antecedente. CP_1
pag. 10/11 In tali termini va accolto il motivo di appello spiegato dall' . CP_4
Le spese del doppio grado, atteso l'esito del giudizio e la particolarità e novità della questione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla CP_1 restituzione delle somme trattenute dall' a titolo di CP_4 esenzione fiscale solo a decorrere dal 19.4.2021, oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite del doppio grado.
Napoli 13.10.2025
Il Presidente est.
d.ssa Laura Scarlatelli
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