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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3128/2023, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLA CARLA CHIAPPINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CORRADO CP_1 C.F._2
PALICI DI SUNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Verbale di udienza del 16.7.2025 di seguito riportate:
«1) Il NO e la SI sono comproprietari al 50% di due Parte_2 CP_1 Pt_1 immobili:
Il primo sito a Porto Torres in via Gramsci 22, al primo piano. L'immobile ha annessa un'autorimessa.
(identificato nei documenti allegati necessari anche per il trasferimento di proprietà)
Il secondo sito ad Alghero in via Azuni 41, piano terra, fronte strada (identificato nei documenti allegati necessari anche per il trasferimento di proprietà).
pagina 1 di 5 Il NO cede alla SI , la piena proprietà della casa coniugale, posta in Porto Torres CP_1 Pt_1 nella via Gramsci 22, al primo piano e l'annessa autorimessa.
La SI cede al NO , la piena proprietà dell'immobile posto ad Alghero nella via Pt_1 CP_1
Azuni 41, al piano terra, fronte strada.
La SI si accolla il mutuo residuo dell'immobile sito a Porto Torres in via Gramsci 22, al Pt_1 primo piano con annessa autorimessa, con liberatoria per il NO . CP_1
La SI si impegna a versare al NO € 5200,00 (cinquemiladuecento/00), più Pt_1 CP_1 precisamente € 4000,00 (quattromila/00) (dai cui detrarre la somma di € 671,00 (seicentosettantuno/00) per spese straordinarie da marzo a giugno 2025 e quote impagate imu sull'immobile di Alghero) al momento di omologa dell'accordo da parte del Giudice e €1200,00 (milleduecento/00) a rate (€ 100,00 al mese per 12 mesi a partire da luglio 2025 contestualmente alla ricezione del pagamento del mantenimento), quale differenza, concordata tra le parti, tra il valore dei due immobili, le spese straordinarie non corrisposte fino a marzo 2025 dal NO e il mutuo residuo dell'immobile sito CP_1
a Porto Torres, che si accolla la SI e si impegna a formalizzare l'accollo all'esito Pt_1 dell'omologa della separazione.
In caso di rigetto della domanda di accollo, la SI si obbliga a tenere indenne il NO Pt_1
da qualsivoglia richiesta da parte della banca. CP_1
Il NO si impegna a modificare la residenza entro il 30 luglio 2025. CP_1
I coniugi danno atto che il trasferimento degli immobili costituisce riassetto dei rapporti patrimoniali tra di essi, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in quanto attuativo del presente accordo, beneficerà dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/87, applicabile a tutti gli atti di trasferimento immobiliare relativi ai procedimenti di separazione e divorzi, nonché . della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura economico-patrimoniale e null'altro hanno reciprocamente da richiedere o pretendere.
2) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Il NO e la SI hanno concordato sull'opportunità di un affidamento condiviso CP_1 Pt_1 della figlia minore, con collocamento presso la dimora della madre.
Durante gli incontri è stato possibile riflettere in modo specifico sulla salute di che oltre al Per_1 diabete in questi mesi ha avuto altri problemi di salute determinati da carenze specifiche di vitamine e pagina 2 di 5 altri elementi riscontrati dagli esami ematochimici. Tali scompensi la hanno resa più stanca, affaticata e di gestione più complessa.
Il confronto tra i genitori ha favorito una piena conoscenza delle problematiche sanitarie anche da parte del padre della minore ed una consequenziale condivisione di modalità di frequentazione costanti ma graduali, rimandando, solo momentaneamente, il pernottamento notturno della minore presso il padre, fiduciosi che presto possa compiersi anche questo ulteriore passo in avanti.
Le parti hanno raggiunto un buon livello di confronto e valutazione nell'esclusivo interesse di Per_1 che in questi mesi ha ritrovato e apprezzato la presenza della figura paterna, così come riportato da entrambi i genitori.
Il NO e la SI si sono impegnati a prevedere anche il pernottamento nel fine CP_1 Pt_1 settimana nel quale la bambina starà con il padre non appena sarà opportuno, perché la situazione sanitaria apparirà più stabile.
I turni di responsabilità sono stati individuati come segue:
Il padre terrà con sé una settimana il lunedì ed il mercoledì dalle 17.00 alle 20.00 e la settimana Per_1 successiva il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 11.30 alle 17.00. L'alternanza delle settimane è determinata dai turni lavorativi del NO che hanno un ritmo alternato stabile CP_1
e che terrà con sé in corrispondenza dei giorni nei quali avrà il turno lavorativo al mattino, Per_1 proprio per consentirgli di utilizzare al meglio il tempo con la figlia.
trascorrerà il tempo restante con la madre. Per_1
Questa turnazione costituisce una guida che consenta a di godere anche della presenza del Per_1 padre per un tempo congruo ed adeguato alla luce della sua situazione attuale.
Durante il percorso il NO e la SI hanno dimostrato la capacità di rimodulare gli CP_1 Pt_1 accordi sulla base delle esigenze concrete che si possono presentare al fine di garantire a la Per_1 maggiore serenità possibile.
In riferimento al periodo estivo, potranno essere previsti orari più flessibili per consentire alla bambina di incrementare il tempo da trascorrere con il padre.
Le festività verranno gestite con il criterio dell'alternanza a partire da agosto 2025.
Tutti i giorni di festa, anche singoli seguiranno il criterio dell'alternanza.
La minore nel giorno del suo compleanno dovrà avere modo di vedere entrambi i genitori a prescindere dalla turnazione.
La minore trascorrerà con la mamma il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma, con il papà il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà. pagina 3 di 5 3) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
L'assegno di mantenimento a carico del NO per la figlia minore è stato concordato in CP_1
€350,00 (trecentocinquanta/00) mensili e verrà corrisposto dal NO alla SI con CP_1 Pt_1 bonifico bancario entro il 15 di ogni mese.
L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre della minore.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50%. Verranno anticipate dalla madre che provvederà alla rendicontazione entro il 15 del mese successivo ed il padre provvederà alla corresponsione della sua quota entro il 25 di ogni mese per le spese del mese precedente.
Le spese straordinarie dovranno essere concordate e potranno essere rimborsate se documentate.
possiede un libretto postale nel quale confluiscono le indennità relative alla patologia dal quale Per_1 si potrà attingere solo per le spese sanitarie specifiche per il diabete e connesse allo stesso e per le restanti cure ortodontiche.
L'assegno di mantenimento è stato determinato tenendo conto della situazione economica complessiva di ogni genitore, del tempo che la minore trascorre con ciascuno e del tenore di vita della bambina.
Tale regime sarà operativo dal 16 luglio 2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative ai figli minori ed a quelle economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte formulate nel verbale di udienza del 16.7.2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale – v. separato verbale cartaceo sottoscritto dalle parti, dal Giudice e dal cancelliere), come sopra integralmente trascritte e da intendersi qui richiamate, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, in quanto conformi all'interesse dei minori.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES (SS) alle trascrizioni di pagina 4 di 5 legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di PORTO TORRES - Anno 2012 - Numero 11 -
Parte I).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza del 16.7.2025
(contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale - v. separato verbale cartaceo sottoscritto dalle parti, dal Giudice e dal cancelliere), come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 16.7.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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