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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/11/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consi- glio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Alessandra Angiuli - Presidente rel. est.
Dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto nel Ruolo Generale degli affari civili per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 531, avente per oggetto cessa- zione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1977, elettivamente domiciliato in Santa Severina, alla Via
Andrea Cefaly n. 45, presso lo studio dell'avv. Pietro Vigna (cod. fisc. , pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e di- Email_1
fende per mandato in calce al ricorso;
1
- ricorrente -
E
nata a [...] i 24.6.1980, cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Rocca di Neto, C.F._3
al viale A. Moro, n. 186, presso lo studio dell'avv. Michele Loprete
(cod. fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che la rappresenta e di- Email_2
fende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente-
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 12.4.2024, , premesso: Parte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con CP_2
in San Mauro Marchesato il giorno 3.8.2013, tra-
[...]
scritto nei registri dello stato civile del Comune di San Mauro
Marchesato al n. 4, anno 2013, parte II, serie A;
• che avevano avuto tre figli, nato il [...], Persona_1 maggiorenne ed autosufficiente, nato il [...], e Per_2
nato il [...], ancora conviventi con il padre;
Per_3
• che con sentenza depositata il 21.2.2023, il Tribunale di Cro- tone aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
• che i due non avevano più convissuto ed erano decorsi i ter- mini di legge per il divorzio;
• che in sede di separazione il figlio ancora minorenne Per_3
era stato collocato presso il padre nella casa familiare e la
2 aveva ottenuto al 100% l'assegno unico familiare in CP_2
quanto si era impegnata a mantenere il figlio col qua- Per_3 le tuttavia non aveva contatti, anche in ragione del ri fiuto manifestato dal figlio;
• che aveva necessità di rilasciare autorizzazioni per le necessi- tà del figlio;
ciò premesso, chiedeva a questo Tribunale di voler così provvede- re: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, senza nessun assegno in favore dell'uno e a carico dell'altro; disporre l'affido esclusivo del figlio al padre;
Per_3 prevedere che l'assegno unico fosse percepito al 100% dal padre.
II. Si costituiva con propria comparsa, concor- Controparte_2
dando sulle richieste di controparte salvo che su quella di affida- mento esclusivo del minore in quanto non vi era alcun mo- Per_3
tivo per disporre l'affidamento esclusivo.
III. Alla prima udienza dinanzi al giudice delegato per la tratta- zione erano sentite le parti e d il g.d. dava i provvedimenti tempo- ranei. All'esito era disposta l'audizione del figlio minore Per_3
IV. Il Pubblico Ministero interveniva con proprio “visto” il
2.5.2024.
V. All'udienza del 29.10.2024 era sentito il minore Persona_4
VI. Alla medesima udienza, i difensori precisavano le proprie con- clusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedevano la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VII. Dev'essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_2
Le emergenze processuali, infatti, con il protrarsi della condizione
3 di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottu- ra del vincolo coniugale.
VIII. La causa viene ora alla decisione del Collegio per le statui- zioni concernenti le domande accessorie, che riguardano l'affidamento dell'unico figlio minore e l'assegno unico Per_3
universale.
IX. Dev'essere confermato l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in applicazione della previsione dell'art. 337 ter c.c., che dispone che “il figlio minore ha il diritto di mante- nere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei geni- tori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Sul punto, il padre chiede l'affidamento esclusivo in ragione della situazione concreta verificatasi da quando la madre ha abbandona- to la casa familiare, momento dal quale i figli non hanno più inteso avere rapporti con lei, essendosi sentiti abbandonati dalla madre.
Nonostante la madre abbia tentato regolarmente, negli anni, di re- cuperare un rapporto con i figli, i rapporti anche attualmente sono tesi e difficili da mantenere.
In particolare, mentre con uno dei figli più grandi la rie- CP_2
sce a mantenere un rapporto almeno telefonico, con il minore Per_5
i tentativi della madre sono da anni senza alcun esito, in quan-
[...] to il figlio rifiuta ogni rapporto ed anche i contatti telefonici.
Sentito dal g.d. in udienza, ha fermamente dichiarato di Per_3 non vedere la madre da quattro anni, “da quando lei mi ha abban- donato”, e che nonostante lei abbia tentato tante volte nel corso degli anni di cercarlo e di sentirlo, di essersi sempre rifiutato. Ha mantenuto un contegno di totale distacco dalla madre in udienza,
4 anche a fronte delle lacrime materne. Ha dichiarato di stare molto bene con il padre e i due fratelli più gra ndi, di essere sereno e di non voler intrattenere, al momento, alcun rapporto con la madre.
In ogni caso, dall'audizione delle parti e del minore non è emersa alcuna ragione concreta per disporre l'affidamento esclusivo al pa- dre. L'affidamento esclusivo è un istituto che può essere utilizzato quando il genitore non collocatario sia assente, o abiti in altra città, quando in sostanza le autorizzazioni necessarie per la vita o la sa- lute del minore siano difficili da acquisire, o quando il genitore non collocatario si rifiuti di rilasciarle.
Nel caso di specie, invece, ha dichiarato di es- Controparte_2
sere disponibile a rilasciare qualsiasi autorizzazione per il figlio e che semplicemente non era stata contattata quando vi era stata la necessità del suo consenso.
Considerato, pertanto, che può essere inoltre disposto il colloca- mento prevalente paterno del figlio minore come richiesto Per_3 da entrambe le parti, dev'essere confermata sul punto la sentenza di separazione.
Quanto invece all'importo del contributo per il mantenimento del figlio che la madre dovrebbe versare, in quanto genitore Per_3
non collocatario, deve rilevarsi che nonostante le parti sul punto nulla chiedono, in ogni caso – al fine di tutela degli interessi del minore – il Tribunale stima opportuno disporre che la madre con- tribuisca al mantenimento del figlio versando mensilmente Per_3 in favore del padre la somma di € 150,00, con de- Parte_1
correnza dalla data della presente decisione.
L'assegno unico universale, su richiesta congiunta delle parti (in quanto nella comparsa di risposta ha aderito Controparte_2
alle domande di parte ricorrente salvo che per la richiesta di affi- damento esclusivo del minore potrà essere percepito al Per_3
5 100% da TA . Parte_1
I genitori condivideranno inoltre al 50% le spese straordinarie so- stenute nell'interesse dei figli, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Crotone.
Quanto alle visite materne, considerato che il minore è collocato prevalentemente dal padre, e tenuto conto del netto rifiuto manife- stato dal figlio ad incontrare e sentire la madre, può disporsi che la possa sentire e frequentare liberamente ove lo CP_2 Per_3 stesso dimostri disponibilità in tal senso.
X. Le spese del procedimento possono essere compensate tra le par- ti, considerato l'accoglimento parziale delle reciproche domande e la peculiarità del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddet ta composizione collegiale, de- finitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.10.1977, con ricorso depositato il 12.4.2024, contro CP_3
nata a [...] i 24.6.1980, cod. fisc.
[...]
, così provvede: C.F._3
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e celebrato in San Parte_1 Controparte_2
Mauro Marchesato il giorno 3.8.2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Mauro Marchesato al n.
4, anno 2013, parte II, serie A;
ed ordina all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di San Mauro Marchesato di procedere al- le annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudica- to della presente sentenza;
2. Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
6 3. Conferma le condizioni di separazione quanto ad affidamento condiviso del figlio minore e collocamento paterno;
4. Dispone che la madre possa liberamente incontrare e sentire il figlio ove lo stesso dimostri disponibilità in tal Per_3
senso;
5. Dispone che versi a titolo di contributo Controparte_2
per il mantenimento del figlio la somma mensile di € Per_3
150,00, entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT come per legge e decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
6. Dispone che i genitori sopportino al 50% ciascuno le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, come da Proto- collo in uso presso il Tribunale di Crotone;
7. Dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% da;
Parte_1
8. Compensa integralmente le spese del procedimento;
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civi- le del Tribunale, il giorno 21.11.2024.
IL PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
7