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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Michele Cataldi Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6028 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25-9-2025, vertente
tra 2
(C.F.: , con sede in Roma, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte
Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Alessi, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Rosario Livio Alessi, in virtù di procura in atti;
Ricorrente in riassunzione
e
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante “pro tempore”, e in proprio (C.F.: Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Largo Saluzzo n. C.F._1
4, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria Buca, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
(C.F.: in persona del legale rappresentante “pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore”, e in proprio (C.F.: ), entrambi CP_4 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, Largo Saluzzo n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Maria Buca, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Convenuti in riassunzione
nonché
; Controparte_5
Convenuto in riassunzione non costituito
Oggetto: azione di regresso nel rapporto fideiussorio. 3
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Parte_1 Parte
“ ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Parte_2
la i sigg. e nonché il
[...] Controparte_3 CP_2 CP_4
, assumendo che in data 28/5/2002, su richiesta Controparte_5 della aveva rilasciato a favore del Controparte_1 [...]
una polizza fideiussoria (n. 888029710) per l'importo di Euro Controparte_6
1.115.688,67, a garanzia dell' eventuale debito di restituzione della prima quota di contributo di un finanziamento erogato alla stessa Parte_2 per l'esecuzione di un programma di investimenti aziendali da realizzarsi in
[...]
Marzano Appio (CE); l'attrice faceva presente anche che, con un'autonoma scrittura privata (“Appendice”), i sigg. e e la si CP_4 Parte_3 Controparte_3 erano obbligati a tenerla indenne -a semplice richiesta - da ogni pagamento che la stessa avesse dovuto effettuare in ragione di tale polizza.
Successivamente, poiché la aveva rinunciato al Controparte_1 finanziamento incassato, con racc.ta prot. 1625 dell'1.7.2005, la San Paolo IMI S.p.a., per conto del Ministero (che, con decreto del 28/11/2005, aveva revocato il contributo e l'anticipazione erogata in data 15/7/2002, escutendo la garanzia) Parte Parte aveva invitato la l pagamento di Euro 1.009.673,01; di conseguenza, la con nota del il 19.1.2006, aveva chiesto alla e ai Parte_2 coobbligati di dare seguito alle richieste dell'Amministrazione, versando la somma di
Euro 1.115.688,67, comprensiva di interessi e rivalutazione o, in difetto, a liberare immediatamente la garanzia.
Ciò premesso, i debitori, con nota dell'8/2/2006, diffidavano la società assicuratrice dall'eseguire qualsiasi pagamento, sostenendo che il Ministero non avesse il diritto di escutere la polizza perché, a loro dire, non solo la rinuncia al finanziamento non aveva 4
determinato alcun obbligo restitutorio a loro carico, ma anche perché l'efficacia della stessa risultava oramai scaduta.
La inoltre, impugnava il DM di revoca dinanzi Parte_2 al TAR Lazio, chiedendone anche la sospensiva che, tuttavia, veniva respinta.
Parte Stante, quindi, il rifiuto dei debitori di adempiere, la i vedeva costretta ad adire l'Autorità giudiziaria affinché, sulla scorta dei rispettivi titoli contrattuali e previo accertamento dell'obbligo dei convenuti di costituire garanzie reali a favore della società attrice per l'importo di Euro 1.115.688,67, l'
[...]
la ed i sigg. e Controparte_7 Controparte_3 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, fossero condannati: a) al risarcimento, in favore di CP_4 Parte dei danni conseguenti alla forzata immobilizzazione delle somme destinate a far fronte alla escussione della polizza, tenuto conto dell'attività imprenditoriale da lei svolta;
b) al versamento all'attrice di tale complessiva somma;
c) al regresso in favore di (ex art. 1950 c.c. e 7 Parte_1 delle Condizioni di Polizza, per le somme che fossero state eventualmente liquidate in dipendenza degli obblighi assunti verso il ) e, quindi, al pagamento, in suo CP_5 favore, della somma di Euro 1.115.688,67, oltre interessi convenzionali, maggior danno ex art. 1224 c.c. e spese processuali.
Parte La faceva presente che la domanda era di tipo condizionale, sicché era stata formulata nell'ipotesi in cui avesse effettivamente dovuto sborsare le somme richieste dal . CP_5
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano il fondamento della pretesa e, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore di quello di Napoli;
inoltre, nel merito, sostenevano l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria per il decorso del relativo termine, nonché l'insussistenza dei presupposti del rilievo e del regresso per la società attrice. Quindi concludevano chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande della società attrice e, in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa del
, che fosse accertata la sopravvenuta inefficacia della polizza CP_5 Parte fideiussoria e l'estinzione di ogni obbligo dei convenuti nei confronti di infine, in via ulteriormente subordinata, chiedevano la declaratoria 5
dell'inammissibilità delle domande avanzate nei confronti dei sigg. CP_2
e
[...] CP_4
Autorizzata la chiamata in causa, il , benché Controparte_5 ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, preferendo rimanere contumace.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
12567/2011: 1) dichiarava l' obbligo della Controparte_8 Parte di procurare alla a liberazione della polizza fideiussoria 888 029710 emessa
[...] il 28.5.2002 in favore del , ovvero di prestare le Controparte_5 garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso dell'attrice; 2) condannava la al Controparte_8 Parte pagamento, in favore della della somma corrispondente al 2% annuo sulla somma di Euro 1.115.688,67, a decorrere dal luglio 2005 fino all' effettivo saldo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) rigettava le domande della
[...] nei confronti dei coobbligati;
4) compensava per ½ le spese processuali Parte_1 fra la e la Parte_1 Controparte_8 Parte condannando quest' ultima a pagare alla attrice la residua metà; 5) condannava la a rifondere le spese processuali in favore della e dei sigg. e Controparte_3 CP_4
Parte_3
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, alla luce della documentazione prodotta e, segnatamente:
Parte 1) della scrittura privata del 28/5/2002 (con cui la veva garantito all'allora
, in caso di inadempimento della Controparte_6
e sino a concorrenza Controparte_7 dell'importo di Euro 1.115.688,67, la restituzione dell'anticipazione della prima quota dell'agevolazione ottenuta ai sensi della L. 488/1992);
2) dell'ulteriore scrittura privata (c.d. “Appendice”, con cui la Controparte_3
e si erano obbligati nei confronti della Controparte_2 CP_4 Parte_ ad adempiere gli obblighi e gli oneri che incombevano sulla in dipendenza della Controparte_7 stipulazione della polizza); 6
3) del decreto del 28/11/2005 (comunicato alla HDI il 13/12/2005, con cui il Ministero aveva disposto la revoca del contributo erogato alla l'incameramento della Controparte_7 cauzione e il recupero di 1.009.673 Euro); Parte
accertava che la con nota del 19/1/2006, aveva effettivamente chiesto alla società contraente e ai coobbligati di provvedere tempestivamente al rilievo, Parte seppur invano;
quindi, ritenendo che la vesse fornito la prova dell'esigibilità del debito per la scadenza del termine (art. 1953 n. 4 c.c.), dell'omesso versamento da parte della società convenuta delle somme che la stessa era tenuta a corrispondere al beneficiario, anche prima del loro effettivo pagamento, e dell'omessa prestazione delle garanzie necessarie per l'efficace esperimento delle Parte azioni di regresso, il Tribunale accertava che ai sensi dell'art. 1953 c.c., aveva il diritto -anche prima di avere pagato- di ottenere il rilievo per liberazione, per poter assicurare il soddisfacimento delle proprie ragioni di regresso.
Quindi, dopo aver affermato che l'azione di rilievo c.d. “per liberazione” e l'azione di rilievo “c.d. per cauzione” di cui all'art. 1953 c.c. spettavano esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore (costituendo la fideiussione di regresso una seconda ed Parte autonoma fideiussione con un diverso creditore), riteneva che la quale "primo" fideiussore, non potesse esercitare tali azioni nei confronti della di Controparte_3 CP_2
e di quali "secondi" fideiussori (cioè fideiussori al fideiussore), sicché
[...] CP_4 le domande avanzate dalla predetta nei confronti di questi ultimi dovevano essere respinte.
Inoltre, dopo aver rilevato la tempestività dell'escussione della fideiussione nei confronti di Parte avvenuta con raccomandata a.r. ricevuta dalla parte attrice il 7/7/2005, e quindi entro il termine convenzionale di validità della garanzia), il Tribunale riconosceva l'obbligo della società convenuta, ex art. 1953 c.c., di procurare la liberazione della società attrice, ovvero di prestare le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso;
infine, stante l'avvenuta dimostrazione dell'inadempimento della Controparte_7
a tali obbligazioni, il Tribunale dichiarava la responsabilità della stessa
[...] convenuta per il risarcimento dei danni, i quali non potevano identificarsi “aprioristicamente nella stessa somma che il fideiussore corre[va] il pericolo di pagare al creditore”, ma soltanto nel pregiudizio, concretamente dimostrato, derivante dalla forzata 7
immobilizzazione delle somme destinate a far fronte alla escussione della polizza;
quindi, tenendo conto dell'attività imprenditoriale svolta dalla società attrice, dell'importo del credito garantito e della durata dell'inadempimento, il
Tribunale, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto, liquidava il Parte pregiudizio sofferto dalla sulla scorta del rendimento dei titoli di Stato, presumendo che la somma sarebbe stata reimpiegata nell'acquisto di titoli di
Stato che, nel periodo trascorso dall'insorgere del credito, avevano notoriamente avuto un rendimento medio annuo del 2%.
Al contrario, il giudicante di prime cure respingeva la domanda di regresso avanzata dalla società attrice, non essendo “stato dedotto - né tanto meno provato - che sia intervenuto il pagamento da parte di Parte_1
a favore del Ministero garantito”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, sia la Controparte_7 Parte sia la proponevano appello avverso tale decisione,
[...] lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia.
Mentre la con quattro motivi di Controparte_7 Parte impugnazione, chiedeva sostanzialmente l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, la
“in primis”, si doleva dell'avvenuto rigetto della domanda proposta ex art. 1953
c.c. nei confronti della e dei Sigg. e che si Controparte_3 CP_2 CP_4 erano obbligati a tenerla indenne da ogni pagamento e a versare in qualunque momento, a semplice richiesta, le somme da lei sborsate o ancora da sborsare, riconoscendo alla società garante di ottenere anche nei loro confronti il rilievo;
Parte inoltre, con un secondo motivo di appello, la ensurava la decisione di primo grado laddove era stata disposta la parziale compensazione delle spese processuali nei confronti della Controparte_7
All'esito del secondo grado di giudizio, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4084/18, accoglieva parzialmente l'appello della Controparte_7 Parte rigettando la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla nei suoi confronti in quanto, a dire del giudicante, quest'ultima aveva solo lamentato genericamente di aver subito un danno in conseguenza della forzata immobilizzazione, a bilancio, delle somme destinate a far fronte all'escussione della polizza, senza però aver 8
concretamente dimostrato tale immobilizzazione e non avendo fornito elementi utili da cui dedurre quale sarebbe stato il pregiudizio esatto, sicché non avrebbe potuto farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.; al Parte contrario, la Corte respingeva l'appello della sulla scorta dell'assunto secondo cui, in occasione della seconda fideiussione, si era venuta a realizzare una c.d. fideiussione alla fideiussione, distinta dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., costituente una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il “secondo” fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del “primo” fideiussore e non l'adempimento dell'obbligato principale.
In particolare, la Corte evidenziava che, nel caso di specie, i fideiussori ( CP_3
e si erano obbligati nei confronti della
[...] Controparte_2 CP_4 Parte he era già fideiussore, per garantirla da ogni pagamento effettuato in virtù della polizza, sicché , avendo dato vita “la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati”, l'azione di rilievo spettava esclusivamente ai fideiussori ( e Controparte_3 Controparte_2 CP_4 nei confronti della debitrice ( , e non al Controparte_7 Parte creditore garantito nei confronti dei convenuti per la prima fideiussione, rispetto alla quale essi erano terzi estranei.
Parte Avverso tale sentenza, la roponeva ricorso per cassazione, affidando l'impugnazione ad otto motivi di censura, avversati da controricorso.
Quindi la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17824/20, accogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarando assorbiti tutti i restanti motivi, rilevava l'avvenuta violazione, da parte della Corte di Appello, del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda di regresso formulata nelle conclusioni rassegnate in seconde cure, una volta che la Parte nel 2012 (e quindi dopo la sentenza di primo grado), aveva pagato al riscossore quanto richiesto per conto dell'amministrazione titolare del credito.
Inoltre la Suprema Corte, pur condividendo, in via generale, l'assunto della Corte d'Appello, secondo cui l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. può essere esercitata solo dal fideiussore nei confronti del debitore, “sicché il “primo” fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti 9
del fideiussore al fideiussore, difettando di legittimazione attiva”, affermava che tali principi, comunque, apparivano “da confrontare con fattispecie in cui sono le parti ad aver previsto una responsabilità in termini di rilievo e correlativo regresso, estesa attivamente al primo fideiussore e passivamente ai fideiussori di regresso”, tanto che non era “possibile escludere la meritevolezza, ex art. 1322, cod. civ., di una clausola con cui le parti hanno esteso volontariamente il perimetro dell'azione di rilevo, rafforzando la funzione di garanzia del collaterale negoziato, incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili”, con la conseguenza che, risultando “l'evasione dalla tipicità legale” in grado di
“intercettare finalità meritevoli di tutela anche se non conformate nello schema canonico …” doveva ritenersi “dunque ammissibile la clausola con cui, nella fideiussione al fideiussore, le parti convengano la spettanza al primo fideiussore del rilievo nei confronti del fideiussore di regresso”.
Pertanto, la Corte, nel cassare l'impugnata sentenza, disponeva il rinvio della causa alla Corte di
Appello di Roma in altra composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Parte Con ricorso ritualmente notificato, la iassumeva il procedimento dinanzi alla Corte di
Appello, sostenendo che la controversia, oramai, aveva ad oggetto la statuizione sul suo diritto di regresso -e sulle spese processuali- per effetto dell'ingente pagamento da lei effettuato in data
14/12/2012, state l'escussione della polizza fideiussoria per la mancata restituzione, da parte della del finanziamento ottenuto dal Controparte_7
Ministero.
Parte Quindi, la dopo aver rievocato “le basi in fatto e in diritto” del diritto azionato, previsto Controparte_ dall'art. 1950 c.c. e rafforzato dalle condizioni di polizza (art. 7) e, riguardo alla ed ai sigg. e espressamente convenuto con la “Appendice” alla polizza, Pt_3 CP_4 evidenziava che il diritto di regresso era divenuto liquido ed esigibile solo nel corso del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che, a seguito della pronuncia rescindente della Corte di
Cassazione, la Corte di Appello nuovamente adita avrebbe dovuto limitarsi “a colmare il vuoto apertosi nella controversia di merito per via della omessa condanna (…) dei convenuti a Parte rilevare la dei pagamenti fatti”, come dimostrato dal versamento effettuato in data
14/12/2012 in favore di , prodotto dalla stessa riassumente all'udienza del 31/1/2013; CP_9 il tutto con gli interessi dal pagamento ex art. 1950, comma 3, c.p.c.. 10
Parte Pertanto, la concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 1.435.012,05, oltre agli interessi in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di 3 punti dal 14/12/2012 (secondo quanto previsto all'art. 7 delle condizioni di polizza); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio a ministero degli stessi difensori, seppur con distinte comparse, la Controparte_
la il sig. ed il Controparte_7 Controparte_2 sig. sostenevano che la decisione della Suprema Corte era priva di qualsiasi CP_4 effetto vincolante in ordine alla valutazione della meritevolezza del dirittto all'azione di rilievo da parte del primo fideiussore nei confronti dei fideiussori di regresso, avendo la Corte di
Cassazione sul punto pronunziato un mero “obiter dictum”, tanto che l'affermazione non era seguita all'accoglimento di uno specifico motivo di ricorso.
Inoltre, in riferimento all'azione di rilievo, i convenuti in riassunzione sostenevano che tale profilo era oramai venuto meno proprio alla luce del contenuto dell'atto di riassunzione, con il Parte quale la veva riproposto solo l'azione di regresso.
Ciò premesso, i convenuti in riassunzione eccepivano la “mancata specifica impugnazione del capo della sentenza di primo grado sul rigetto della domanda di regresso” che, pertanto, in appello avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile.
Parte In ogni caso, poi, i predetti eccepivano che, benchè tutte le difese svolte dalla n primo grado si fossero “concentrate esclusivamente sulla ricorrenza dei presupposti del rilievo e sul diritto al risarcimento del danno finanziario”, il Tribunale aveva valutato anche la domanda di Parte regresso, denegandola motivatamente per difetto di prova, sicché la a differenza di quanto effettuato, avrebbe dovuto criticare la statuizione di rigetto di tale domanda, e non dedicarsi solo alla domanda di rilievo e alla domanda risarcitoria;
da ciò, quindi, conseguiva che “la mancata specifica impugnazione del capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di regresso non tempestivamente proposta nell'atto di appello implica[va] acquiescenza alla stessa ai sensi degli artt. 342 e 346 c.p.c., con la conseguenza che ogni avversa iniziativa processuale successiva all'atto introduttivo” che avesse preteso di “coltivare la detta domanda, rigettata in prime cure e non specificamente appellata con l'atto introduttivo”, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile, sicché la Corte di Appello aveva omesso di pronunziare sulla domanda di regresso “a buon diritto”. 11
Ne conseguiva che al giudice del rinvio, nuovamente investito della questione, sarebbe spettato di “prendere posizione sul punto, pronunciandosi, questa volta espressamente, sulla inammissibilità della domanda di regresso rigettata in primo grado e non oggetto di specifica censura con l'atto di appello”, mentre non poteva reputarsi corretta l'affermazione della Corte di Cassazione sulla non configurabilità di un giudicato interno sul punto.
Infine, i resistenti in riassunzione eccepivano anche la mancata dimostrazione dell'imputabilità Parte del pagamento effettuato dalla ll'estinzione dell'obbligazione, nonché l'inammissibilità dei documenti al riguardo prodotti con l'atto di citazione in riassunzione.
Pertanto i convenuti concludevano chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto Parte dell'appello in riassunzione, con conseguente rigetto della domanda della olta ad ottenere la loro condanna al pagamento della somma originariamente reclamata, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19/6/2025, su richiesta dei convenuti in riassunzione, la Corte rinviava all'udienza del 25/9/2025 per consentire loro di poter svolgere deduzioni difensive sulla attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione in data 12/5/2025, in Parte riferimento al pagamento effettuato da n data 14/12/2012.
All'udienza del 25/9/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente giova osservare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n. 27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225). 12
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il “thema decidendum” e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n.
20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466).
Ciò premesso, si rileva che, con l'ordinanza n. 17824/20, la Corte di Cassazione ha espressamente sancito il principio di diritto secondo cui deve ritenersi ammissibile la clausola con cui -come nel caso che ne occupa- le parti, nella fideiussione al fideiussore, evadendo “dalla tipicità legale”, abbiano convenuto la spettanza al primo fideiussore del diritto di rilievo nei confronti del fideiussore di regresso, trattandosi di pattuizione che, “regolamentando ricadute economiche suscettibili di disponibilità, non trova ostacolo nell'ordinamento e anzi ne risulta avallata per il tramite della volontà pattizia”.
Parte Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la piena liceità delle pattuizioni intervenute tra la Controparte_ la ed i sigg. e in occasione della sottoscrizione della c.d. CP_4 Parte_3
“Appendice” alla polizza fideiussoria (n. 888029710), per l'importo di Euro 1.115.688,67, Parte rilasciata dalla garanzia dell' eventuale debito di restituzione della prima quota di contributo del finanziamento erogato dal in Controparte_5 favore della Parte_2
Infatti, la clausola contenuta nell'Appendice, per come liberamente convenuta dalle parti, risulta pienamente lecita, essendo diretta ad incidere, nell'ambito di un'operazione complessiva, su diritti disponibili di contenuto economico, senza che possano rilevarsi finalità 13
inammissibilmente vessatorie, essendosi le parti sostanzialmente limitate ad estendere al primo fideiussore (sul lato attivo) ed ai fideiussori di regresso (sul piano passivo) il perimetro della responsabilità sotto il profilo del rilievo e del correlativo regresso.
Controparte_ Ne consegue che, in ragione dell'avvenuta stipulazione di tale clausola, la ed i sigg. Parte
e si obbligarono efficacemente a tenere indenne la da ogni CP_4 Parte_3 pagamento che essa avesse dovuto sostenere, per capitale e interessi, per effetto della su indicata polizza fideiussoria, versando, a semplice richiesta, “senza alcuna eccezione
e ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.”, le somme da lei sborsate o che fosse stata chiamata a sborsare.
Pertanto, alla luce dell'acclarata omessa pronunzia della Corte di Appello, che ha comportato l'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione, resta solo da valutare nel merito la Parte domanda di regresso proposta da la quale, secondo quanto accertato dalla stessa
Suprema Corte, “in primo grado (…) era stata formulata per l'eventualità che fosse intervenuto il pagamento, mentre in secondo grado è stata formulata in forza del pagamento intervenuto nel 2012, dopo la sentenza del Tribunale del 2011”.
Tale esplicita affermazione della Suprema Corte, quindi, non solo vale a tacitare ogni questione circa l'asserita inammissibilità di tale domanda, correttamente ribadita anche in occasione del giudizio di secondo grado, ma anche ad escludere l'esistenza di un eventuale giudicato interno
(ipotesi, questa, espressamente esclusa nell'ordinanza n. 17824/20); a ciò, poi, aggiungasi che tale eccezione, anche ove mai ancora proponibile, risulterebbe contraddetta dagli atti processuali (e, segnatamente, dal contenuto dell'atto di appello, dalle conclusioni rassegnate da Parte ll'udienza del 30/1/2013 e dalla documentazione sopravvenuta, prodotta a tale udienza), dai quali emerge chiaramente che, nonostante l'obbligo liberamente e solidalmente assunto in Parte occasione della sottoscrizione della c.d. “Appendice”, i coobbligati, una volta richiesti da
(19/1/2006) di procedere al versamento delle somme indicate nella “polizza fideiussoria”, omisero di provvedere in tal senso.
Ne consegue che la domanda di regresso risulta pienamente fondata.
Parte Per quanto concerne, infine, l'asserito difetto di prova dei documenti prodotti dalla n occasione della riassunzione del processo, si osserva che tale eccezione non può essere accolta. 14
Infatti, detti documenti risultano non solo pertinenti, ma anche probanti, tenuto conto del contenuto dell'intimazione di pagamento inviata da e, soprattutto, Controparte_10 dell'esplicito riferimento, contenuto nella cartella di pagamento, al Controparte_5 revoca agevolazioni attività produttive L. 488/92”, nonché del bonifico effettuato
[...] Parte da su cui le resistenti, all'udienza del 19/6/2025, si erano riservate di controdedurre con note scritte, senza però poi depositare alcunché), che risulta in linea con quanto Parte precedentemente indicato nella pec fatta pervenire da ad in data Controparte_11
11/12/2012, nella quale il debito era indicato in Euro 1.434.719,21, perché comprensivo, oltre che della sorte capitale, anche degli accessori maturati e maturandi sino al 19/12/2012, ma che Parte poi è stato versato da nel minor importo di Euro 1.421.663,88, stante l'avvenuto pagamento, sull'originaria somma di Euro 1.159.742,01, degli accessori maturati solo fino al
14/12/2012, data di effettivo pagamento.
Da quanto premesso deriva che, provvedendo sull'istanza di riassunzione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.1256/11, la Parte_2
la ed i sigg. e ai sensi di quanto previsto
[...] Controparte_3 CP_2 CP_4 dall'art. 1950 c.c., dall'art. 7 delle Condizioni di Polizza (n. 888029710) sottoscritta in data 28/5/2002 e dalla relativa “Appendice”, debbono essere condannati al pagamento, in favore della a titolo di regresso e in solido tra loro, della Parte_1 somma di Euro 1.421.663,88, oltre agli interessi di mora, in misura pari al saggio di sconto aumentato di tre punti, a decorrere dal 14/12/2012 sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante la comunanza di interessi ravvisabile tra tutte le parti in causa, desumibili dall'identità delle questioni sollevate e dalla convergenza delle difese rispettivamente articolate (in tal senso, vedi Cass. n.
16116/2024 e, più di recente, Cass. n. 369/2025), sono poste a carico della
[...]
della e di e in Parte_2 Controparte_3 CP_2 CP_4 solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione, per ciascun grado di giudizio, dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 1.000.000,01 ad
Euro 2.000.000,00, ad eccezione della voce “istruttoria” del grado d'appello e del giudizio di rinvio che, in ragione della ridotta attività espletata, viene liquidata nel minimo. 15
Nulla sulle spese nei confronti del , rimasto Controparte_5 contumace in tutti i gradi di giudizio e nei cui confronti non risultano essere mai state formulate domande di sorta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'istanza di riassunzione proposta dalla
[...] nei confronti della della Parte_1 Parte_2
di , di e del Controparte_3 Controparte_2 CP_4 Controparte_5
a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
[...]
17824/20, così provvede:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1256/11, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1950 c.c., dall'art. 7 delle Condizioni di Polizza (n. 888029710) sottoscritta in data 28/5/2002 e dalla relativa “Appendice”, condanna la
[...]
la e , in Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 CP_4 solido tra loro, al pagamento, in favore della a titolo di Parte_1 regresso, della somma di Euro 1.421.663,88, oltre agli interessi di mora, in misura pari al saggio di sconto aumentato di tre punti, a decorrere dal 14/12/2012 sino all'effettivo soddisfo;
condanna la la Parte_2 Controparte_3 CP_2
e , in solido tra loro, a rifondere alla
[...] CP_4 Parte_1 le spese di lite, così determinate:
per il giudizio di primo grado (R.G. 38931/07), in Euro 37.951,00 per competenze professionali e in Euro 1.110,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
per il giudizio d'appello (R.G. n. 703/12), in Euro 29.033,00 per competenze professionali e in Euro 990,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
per il giudizio di cassazione (R.G. 935/2019), in Euro 13.893,00 per competenze professionali e in Euro 3.372,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
16
per il giudizio di rinvio in Euro 29.033,00 per compensi professionali e in Euro
2.529,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_5
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25-9-2025 .
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Michele Cataldi Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 6028 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25-9-2025, vertente
tra 2
(C.F.: , con sede in Roma, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte
Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Alessi, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Rosario Livio Alessi, in virtù di procura in atti;
Ricorrente in riassunzione
e
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante “pro tempore”, e in proprio (C.F.: Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Largo Saluzzo n. C.F._1
4, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria Buca, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
(C.F.: in persona del legale rappresentante “pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore”, e in proprio (C.F.: ), entrambi CP_4 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma, Largo Saluzzo n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Maria Buca, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Convenuti in riassunzione
nonché
; Controparte_5
Convenuto in riassunzione non costituito
Oggetto: azione di regresso nel rapporto fideiussorio. 3
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Parte_1 Parte
“ ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Parte_2
la i sigg. e nonché il
[...] Controparte_3 CP_2 CP_4
, assumendo che in data 28/5/2002, su richiesta Controparte_5 della aveva rilasciato a favore del Controparte_1 [...]
una polizza fideiussoria (n. 888029710) per l'importo di Euro Controparte_6
1.115.688,67, a garanzia dell' eventuale debito di restituzione della prima quota di contributo di un finanziamento erogato alla stessa Parte_2 per l'esecuzione di un programma di investimenti aziendali da realizzarsi in
[...]
Marzano Appio (CE); l'attrice faceva presente anche che, con un'autonoma scrittura privata (“Appendice”), i sigg. e e la si CP_4 Parte_3 Controparte_3 erano obbligati a tenerla indenne -a semplice richiesta - da ogni pagamento che la stessa avesse dovuto effettuare in ragione di tale polizza.
Successivamente, poiché la aveva rinunciato al Controparte_1 finanziamento incassato, con racc.ta prot. 1625 dell'1.7.2005, la San Paolo IMI S.p.a., per conto del Ministero (che, con decreto del 28/11/2005, aveva revocato il contributo e l'anticipazione erogata in data 15/7/2002, escutendo la garanzia) Parte Parte aveva invitato la l pagamento di Euro 1.009.673,01; di conseguenza, la con nota del il 19.1.2006, aveva chiesto alla e ai Parte_2 coobbligati di dare seguito alle richieste dell'Amministrazione, versando la somma di
Euro 1.115.688,67, comprensiva di interessi e rivalutazione o, in difetto, a liberare immediatamente la garanzia.
Ciò premesso, i debitori, con nota dell'8/2/2006, diffidavano la società assicuratrice dall'eseguire qualsiasi pagamento, sostenendo che il Ministero non avesse il diritto di escutere la polizza perché, a loro dire, non solo la rinuncia al finanziamento non aveva 4
determinato alcun obbligo restitutorio a loro carico, ma anche perché l'efficacia della stessa risultava oramai scaduta.
La inoltre, impugnava il DM di revoca dinanzi Parte_2 al TAR Lazio, chiedendone anche la sospensiva che, tuttavia, veniva respinta.
Parte Stante, quindi, il rifiuto dei debitori di adempiere, la i vedeva costretta ad adire l'Autorità giudiziaria affinché, sulla scorta dei rispettivi titoli contrattuali e previo accertamento dell'obbligo dei convenuti di costituire garanzie reali a favore della società attrice per l'importo di Euro 1.115.688,67, l'
[...]
la ed i sigg. e Controparte_7 Controparte_3 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, fossero condannati: a) al risarcimento, in favore di CP_4 Parte dei danni conseguenti alla forzata immobilizzazione delle somme destinate a far fronte alla escussione della polizza, tenuto conto dell'attività imprenditoriale da lei svolta;
b) al versamento all'attrice di tale complessiva somma;
c) al regresso in favore di (ex art. 1950 c.c. e 7 Parte_1 delle Condizioni di Polizza, per le somme che fossero state eventualmente liquidate in dipendenza degli obblighi assunti verso il ) e, quindi, al pagamento, in suo CP_5 favore, della somma di Euro 1.115.688,67, oltre interessi convenzionali, maggior danno ex art. 1224 c.c. e spese processuali.
Parte La faceva presente che la domanda era di tipo condizionale, sicché era stata formulata nell'ipotesi in cui avesse effettivamente dovuto sborsare le somme richieste dal . CP_5
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano il fondamento della pretesa e, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore di quello di Napoli;
inoltre, nel merito, sostenevano l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria per il decorso del relativo termine, nonché l'insussistenza dei presupposti del rilievo e del regresso per la società attrice. Quindi concludevano chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande della società attrice e, in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa del
, che fosse accertata la sopravvenuta inefficacia della polizza CP_5 Parte fideiussoria e l'estinzione di ogni obbligo dei convenuti nei confronti di infine, in via ulteriormente subordinata, chiedevano la declaratoria 5
dell'inammissibilità delle domande avanzate nei confronti dei sigg. CP_2
e
[...] CP_4
Autorizzata la chiamata in causa, il , benché Controparte_5 ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, preferendo rimanere contumace.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
12567/2011: 1) dichiarava l' obbligo della Controparte_8 Parte di procurare alla a liberazione della polizza fideiussoria 888 029710 emessa
[...] il 28.5.2002 in favore del , ovvero di prestare le Controparte_5 garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso dell'attrice; 2) condannava la al Controparte_8 Parte pagamento, in favore della della somma corrispondente al 2% annuo sulla somma di Euro 1.115.688,67, a decorrere dal luglio 2005 fino all' effettivo saldo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
3) rigettava le domande della
[...] nei confronti dei coobbligati;
4) compensava per ½ le spese processuali Parte_1 fra la e la Parte_1 Controparte_8 Parte condannando quest' ultima a pagare alla attrice la residua metà; 5) condannava la a rifondere le spese processuali in favore della e dei sigg. e Controparte_3 CP_4
Parte_3
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, alla luce della documentazione prodotta e, segnatamente:
Parte 1) della scrittura privata del 28/5/2002 (con cui la veva garantito all'allora
, in caso di inadempimento della Controparte_6
e sino a concorrenza Controparte_7 dell'importo di Euro 1.115.688,67, la restituzione dell'anticipazione della prima quota dell'agevolazione ottenuta ai sensi della L. 488/1992);
2) dell'ulteriore scrittura privata (c.d. “Appendice”, con cui la Controparte_3
e si erano obbligati nei confronti della Controparte_2 CP_4 Parte_ ad adempiere gli obblighi e gli oneri che incombevano sulla in dipendenza della Controparte_7 stipulazione della polizza); 6
3) del decreto del 28/11/2005 (comunicato alla HDI il 13/12/2005, con cui il Ministero aveva disposto la revoca del contributo erogato alla l'incameramento della Controparte_7 cauzione e il recupero di 1.009.673 Euro); Parte
accertava che la con nota del 19/1/2006, aveva effettivamente chiesto alla società contraente e ai coobbligati di provvedere tempestivamente al rilievo, Parte seppur invano;
quindi, ritenendo che la vesse fornito la prova dell'esigibilità del debito per la scadenza del termine (art. 1953 n. 4 c.c.), dell'omesso versamento da parte della società convenuta delle somme che la stessa era tenuta a corrispondere al beneficiario, anche prima del loro effettivo pagamento, e dell'omessa prestazione delle garanzie necessarie per l'efficace esperimento delle Parte azioni di regresso, il Tribunale accertava che ai sensi dell'art. 1953 c.c., aveva il diritto -anche prima di avere pagato- di ottenere il rilievo per liberazione, per poter assicurare il soddisfacimento delle proprie ragioni di regresso.
Quindi, dopo aver affermato che l'azione di rilievo c.d. “per liberazione” e l'azione di rilievo “c.d. per cauzione” di cui all'art. 1953 c.c. spettavano esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore (costituendo la fideiussione di regresso una seconda ed Parte autonoma fideiussione con un diverso creditore), riteneva che la quale "primo" fideiussore, non potesse esercitare tali azioni nei confronti della di Controparte_3 CP_2
e di quali "secondi" fideiussori (cioè fideiussori al fideiussore), sicché
[...] CP_4 le domande avanzate dalla predetta nei confronti di questi ultimi dovevano essere respinte.
Inoltre, dopo aver rilevato la tempestività dell'escussione della fideiussione nei confronti di Parte avvenuta con raccomandata a.r. ricevuta dalla parte attrice il 7/7/2005, e quindi entro il termine convenzionale di validità della garanzia), il Tribunale riconosceva l'obbligo della società convenuta, ex art. 1953 c.c., di procurare la liberazione della società attrice, ovvero di prestare le garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso;
infine, stante l'avvenuta dimostrazione dell'inadempimento della Controparte_7
a tali obbligazioni, il Tribunale dichiarava la responsabilità della stessa
[...] convenuta per il risarcimento dei danni, i quali non potevano identificarsi “aprioristicamente nella stessa somma che il fideiussore corre[va] il pericolo di pagare al creditore”, ma soltanto nel pregiudizio, concretamente dimostrato, derivante dalla forzata 7
immobilizzazione delle somme destinate a far fronte alla escussione della polizza;
quindi, tenendo conto dell'attività imprenditoriale svolta dalla società attrice, dell'importo del credito garantito e della durata dell'inadempimento, il
Tribunale, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto, liquidava il Parte pregiudizio sofferto dalla sulla scorta del rendimento dei titoli di Stato, presumendo che la somma sarebbe stata reimpiegata nell'acquisto di titoli di
Stato che, nel periodo trascorso dall'insorgere del credito, avevano notoriamente avuto un rendimento medio annuo del 2%.
Al contrario, il giudicante di prime cure respingeva la domanda di regresso avanzata dalla società attrice, non essendo “stato dedotto - né tanto meno provato - che sia intervenuto il pagamento da parte di Parte_1
a favore del Ministero garantito”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, sia la Controparte_7 Parte sia la proponevano appello avverso tale decisione,
[...] lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia.
Mentre la con quattro motivi di Controparte_7 Parte impugnazione, chiedeva sostanzialmente l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, la
“in primis”, si doleva dell'avvenuto rigetto della domanda proposta ex art. 1953
c.c. nei confronti della e dei Sigg. e che si Controparte_3 CP_2 CP_4 erano obbligati a tenerla indenne da ogni pagamento e a versare in qualunque momento, a semplice richiesta, le somme da lei sborsate o ancora da sborsare, riconoscendo alla società garante di ottenere anche nei loro confronti il rilievo;
Parte inoltre, con un secondo motivo di appello, la ensurava la decisione di primo grado laddove era stata disposta la parziale compensazione delle spese processuali nei confronti della Controparte_7
All'esito del secondo grado di giudizio, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4084/18, accoglieva parzialmente l'appello della Controparte_7 Parte rigettando la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla nei suoi confronti in quanto, a dire del giudicante, quest'ultima aveva solo lamentato genericamente di aver subito un danno in conseguenza della forzata immobilizzazione, a bilancio, delle somme destinate a far fronte all'escussione della polizza, senza però aver 8
concretamente dimostrato tale immobilizzazione e non avendo fornito elementi utili da cui dedurre quale sarebbe stato il pregiudizio esatto, sicché non avrebbe potuto farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.; al Parte contrario, la Corte respingeva l'appello della sulla scorta dell'assunto secondo cui, in occasione della seconda fideiussione, si era venuta a realizzare una c.d. fideiussione alla fideiussione, distinta dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., costituente una particolare modalità della fideiussione tipica, nella quale il “secondo” fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del “primo” fideiussore e non l'adempimento dell'obbligato principale.
In particolare, la Corte evidenziava che, nel caso di specie, i fideiussori ( CP_3
e si erano obbligati nei confronti della
[...] Controparte_2 CP_4 Parte he era già fideiussore, per garantirla da ogni pagamento effettuato in virtù della polizza, sicché , avendo dato vita “la fideiussione alla fideiussione a due contratti di fideiussione, concettualmente ed ontologicamente autonomi, per quanto, in genere, funzionalmente collegati”, l'azione di rilievo spettava esclusivamente ai fideiussori ( e Controparte_3 Controparte_2 CP_4 nei confronti della debitrice ( , e non al Controparte_7 Parte creditore garantito nei confronti dei convenuti per la prima fideiussione, rispetto alla quale essi erano terzi estranei.
Parte Avverso tale sentenza, la roponeva ricorso per cassazione, affidando l'impugnazione ad otto motivi di censura, avversati da controricorso.
Quindi la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17824/20, accogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarando assorbiti tutti i restanti motivi, rilevava l'avvenuta violazione, da parte della Corte di Appello, del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda di regresso formulata nelle conclusioni rassegnate in seconde cure, una volta che la Parte nel 2012 (e quindi dopo la sentenza di primo grado), aveva pagato al riscossore quanto richiesto per conto dell'amministrazione titolare del credito.
Inoltre la Suprema Corte, pur condividendo, in via generale, l'assunto della Corte d'Appello, secondo cui l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. può essere esercitata solo dal fideiussore nei confronti del debitore, “sicché il “primo” fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti 9
del fideiussore al fideiussore, difettando di legittimazione attiva”, affermava che tali principi, comunque, apparivano “da confrontare con fattispecie in cui sono le parti ad aver previsto una responsabilità in termini di rilievo e correlativo regresso, estesa attivamente al primo fideiussore e passivamente ai fideiussori di regresso”, tanto che non era “possibile escludere la meritevolezza, ex art. 1322, cod. civ., di una clausola con cui le parti hanno esteso volontariamente il perimetro dell'azione di rilevo, rafforzando la funzione di garanzia del collaterale negoziato, incidendo su valori patrimoniali oggetto di contratto e non su diritti indisponibili”, con la conseguenza che, risultando “l'evasione dalla tipicità legale” in grado di
“intercettare finalità meritevoli di tutela anche se non conformate nello schema canonico …” doveva ritenersi “dunque ammissibile la clausola con cui, nella fideiussione al fideiussore, le parti convengano la spettanza al primo fideiussore del rilievo nei confronti del fideiussore di regresso”.
Pertanto, la Corte, nel cassare l'impugnata sentenza, disponeva il rinvio della causa alla Corte di
Appello di Roma in altra composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Parte Con ricorso ritualmente notificato, la iassumeva il procedimento dinanzi alla Corte di
Appello, sostenendo che la controversia, oramai, aveva ad oggetto la statuizione sul suo diritto di regresso -e sulle spese processuali- per effetto dell'ingente pagamento da lei effettuato in data
14/12/2012, state l'escussione della polizza fideiussoria per la mancata restituzione, da parte della del finanziamento ottenuto dal Controparte_7
Ministero.
Parte Quindi, la dopo aver rievocato “le basi in fatto e in diritto” del diritto azionato, previsto Controparte_ dall'art. 1950 c.c. e rafforzato dalle condizioni di polizza (art. 7) e, riguardo alla ed ai sigg. e espressamente convenuto con la “Appendice” alla polizza, Pt_3 CP_4 evidenziava che il diritto di regresso era divenuto liquido ed esigibile solo nel corso del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che, a seguito della pronuncia rescindente della Corte di
Cassazione, la Corte di Appello nuovamente adita avrebbe dovuto limitarsi “a colmare il vuoto apertosi nella controversia di merito per via della omessa condanna (…) dei convenuti a Parte rilevare la dei pagamenti fatti”, come dimostrato dal versamento effettuato in data
14/12/2012 in favore di , prodotto dalla stessa riassumente all'udienza del 31/1/2013; CP_9 il tutto con gli interessi dal pagamento ex art. 1950, comma 3, c.p.c.. 10
Parte Pertanto, la concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 1.435.012,05, oltre agli interessi in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di 3 punti dal 14/12/2012 (secondo quanto previsto all'art. 7 delle condizioni di polizza); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio a ministero degli stessi difensori, seppur con distinte comparse, la Controparte_
la il sig. ed il Controparte_7 Controparte_2 sig. sostenevano che la decisione della Suprema Corte era priva di qualsiasi CP_4 effetto vincolante in ordine alla valutazione della meritevolezza del dirittto all'azione di rilievo da parte del primo fideiussore nei confronti dei fideiussori di regresso, avendo la Corte di
Cassazione sul punto pronunziato un mero “obiter dictum”, tanto che l'affermazione non era seguita all'accoglimento di uno specifico motivo di ricorso.
Inoltre, in riferimento all'azione di rilievo, i convenuti in riassunzione sostenevano che tale profilo era oramai venuto meno proprio alla luce del contenuto dell'atto di riassunzione, con il Parte quale la veva riproposto solo l'azione di regresso.
Ciò premesso, i convenuti in riassunzione eccepivano la “mancata specifica impugnazione del capo della sentenza di primo grado sul rigetto della domanda di regresso” che, pertanto, in appello avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile.
Parte In ogni caso, poi, i predetti eccepivano che, benchè tutte le difese svolte dalla n primo grado si fossero “concentrate esclusivamente sulla ricorrenza dei presupposti del rilievo e sul diritto al risarcimento del danno finanziario”, il Tribunale aveva valutato anche la domanda di Parte regresso, denegandola motivatamente per difetto di prova, sicché la a differenza di quanto effettuato, avrebbe dovuto criticare la statuizione di rigetto di tale domanda, e non dedicarsi solo alla domanda di rilievo e alla domanda risarcitoria;
da ciò, quindi, conseguiva che “la mancata specifica impugnazione del capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di regresso non tempestivamente proposta nell'atto di appello implica[va] acquiescenza alla stessa ai sensi degli artt. 342 e 346 c.p.c., con la conseguenza che ogni avversa iniziativa processuale successiva all'atto introduttivo” che avesse preteso di “coltivare la detta domanda, rigettata in prime cure e non specificamente appellata con l'atto introduttivo”, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile, sicché la Corte di Appello aveva omesso di pronunziare sulla domanda di regresso “a buon diritto”. 11
Ne conseguiva che al giudice del rinvio, nuovamente investito della questione, sarebbe spettato di “prendere posizione sul punto, pronunciandosi, questa volta espressamente, sulla inammissibilità della domanda di regresso rigettata in primo grado e non oggetto di specifica censura con l'atto di appello”, mentre non poteva reputarsi corretta l'affermazione della Corte di Cassazione sulla non configurabilità di un giudicato interno sul punto.
Infine, i resistenti in riassunzione eccepivano anche la mancata dimostrazione dell'imputabilità Parte del pagamento effettuato dalla ll'estinzione dell'obbligazione, nonché l'inammissibilità dei documenti al riguardo prodotti con l'atto di citazione in riassunzione.
Pertanto i convenuti concludevano chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto Parte dell'appello in riassunzione, con conseguente rigetto della domanda della olta ad ottenere la loro condanna al pagamento della somma originariamente reclamata, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19/6/2025, su richiesta dei convenuti in riassunzione, la Corte rinviava all'udienza del 25/9/2025 per consentire loro di poter svolgere deduzioni difensive sulla attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione in data 12/5/2025, in Parte riferimento al pagamento effettuato da n data 14/12/2012.
All'udienza del 25/9/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente giova osservare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n. 27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225). 12
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il “thema decidendum” e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n.
20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466).
Ciò premesso, si rileva che, con l'ordinanza n. 17824/20, la Corte di Cassazione ha espressamente sancito il principio di diritto secondo cui deve ritenersi ammissibile la clausola con cui -come nel caso che ne occupa- le parti, nella fideiussione al fideiussore, evadendo “dalla tipicità legale”, abbiano convenuto la spettanza al primo fideiussore del diritto di rilievo nei confronti del fideiussore di regresso, trattandosi di pattuizione che, “regolamentando ricadute economiche suscettibili di disponibilità, non trova ostacolo nell'ordinamento e anzi ne risulta avallata per il tramite della volontà pattizia”.
Parte Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la piena liceità delle pattuizioni intervenute tra la Controparte_ la ed i sigg. e in occasione della sottoscrizione della c.d. CP_4 Parte_3
“Appendice” alla polizza fideiussoria (n. 888029710), per l'importo di Euro 1.115.688,67, Parte rilasciata dalla garanzia dell' eventuale debito di restituzione della prima quota di contributo del finanziamento erogato dal in Controparte_5 favore della Parte_2
Infatti, la clausola contenuta nell'Appendice, per come liberamente convenuta dalle parti, risulta pienamente lecita, essendo diretta ad incidere, nell'ambito di un'operazione complessiva, su diritti disponibili di contenuto economico, senza che possano rilevarsi finalità 13
inammissibilmente vessatorie, essendosi le parti sostanzialmente limitate ad estendere al primo fideiussore (sul lato attivo) ed ai fideiussori di regresso (sul piano passivo) il perimetro della responsabilità sotto il profilo del rilievo e del correlativo regresso.
Controparte_ Ne consegue che, in ragione dell'avvenuta stipulazione di tale clausola, la ed i sigg. Parte
e si obbligarono efficacemente a tenere indenne la da ogni CP_4 Parte_3 pagamento che essa avesse dovuto sostenere, per capitale e interessi, per effetto della su indicata polizza fideiussoria, versando, a semplice richiesta, “senza alcuna eccezione
e ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.”, le somme da lei sborsate o che fosse stata chiamata a sborsare.
Pertanto, alla luce dell'acclarata omessa pronunzia della Corte di Appello, che ha comportato l'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione, resta solo da valutare nel merito la Parte domanda di regresso proposta da la quale, secondo quanto accertato dalla stessa
Suprema Corte, “in primo grado (…) era stata formulata per l'eventualità che fosse intervenuto il pagamento, mentre in secondo grado è stata formulata in forza del pagamento intervenuto nel 2012, dopo la sentenza del Tribunale del 2011”.
Tale esplicita affermazione della Suprema Corte, quindi, non solo vale a tacitare ogni questione circa l'asserita inammissibilità di tale domanda, correttamente ribadita anche in occasione del giudizio di secondo grado, ma anche ad escludere l'esistenza di un eventuale giudicato interno
(ipotesi, questa, espressamente esclusa nell'ordinanza n. 17824/20); a ciò, poi, aggiungasi che tale eccezione, anche ove mai ancora proponibile, risulterebbe contraddetta dagli atti processuali (e, segnatamente, dal contenuto dell'atto di appello, dalle conclusioni rassegnate da Parte ll'udienza del 30/1/2013 e dalla documentazione sopravvenuta, prodotta a tale udienza), dai quali emerge chiaramente che, nonostante l'obbligo liberamente e solidalmente assunto in Parte occasione della sottoscrizione della c.d. “Appendice”, i coobbligati, una volta richiesti da
(19/1/2006) di procedere al versamento delle somme indicate nella “polizza fideiussoria”, omisero di provvedere in tal senso.
Ne consegue che la domanda di regresso risulta pienamente fondata.
Parte Per quanto concerne, infine, l'asserito difetto di prova dei documenti prodotti dalla n occasione della riassunzione del processo, si osserva che tale eccezione non può essere accolta. 14
Infatti, detti documenti risultano non solo pertinenti, ma anche probanti, tenuto conto del contenuto dell'intimazione di pagamento inviata da e, soprattutto, Controparte_10 dell'esplicito riferimento, contenuto nella cartella di pagamento, al Controparte_5 revoca agevolazioni attività produttive L. 488/92”, nonché del bonifico effettuato
[...] Parte da su cui le resistenti, all'udienza del 19/6/2025, si erano riservate di controdedurre con note scritte, senza però poi depositare alcunché), che risulta in linea con quanto Parte precedentemente indicato nella pec fatta pervenire da ad in data Controparte_11
11/12/2012, nella quale il debito era indicato in Euro 1.434.719,21, perché comprensivo, oltre che della sorte capitale, anche degli accessori maturati e maturandi sino al 19/12/2012, ma che Parte poi è stato versato da nel minor importo di Euro 1.421.663,88, stante l'avvenuto pagamento, sull'originaria somma di Euro 1.159.742,01, degli accessori maturati solo fino al
14/12/2012, data di effettivo pagamento.
Da quanto premesso deriva che, provvedendo sull'istanza di riassunzione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.1256/11, la Parte_2
la ed i sigg. e ai sensi di quanto previsto
[...] Controparte_3 CP_2 CP_4 dall'art. 1950 c.c., dall'art. 7 delle Condizioni di Polizza (n. 888029710) sottoscritta in data 28/5/2002 e dalla relativa “Appendice”, debbono essere condannati al pagamento, in favore della a titolo di regresso e in solido tra loro, della Parte_1 somma di Euro 1.421.663,88, oltre agli interessi di mora, in misura pari al saggio di sconto aumentato di tre punti, a decorrere dal 14/12/2012 sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante la comunanza di interessi ravvisabile tra tutte le parti in causa, desumibili dall'identità delle questioni sollevate e dalla convergenza delle difese rispettivamente articolate (in tal senso, vedi Cass. n.
16116/2024 e, più di recente, Cass. n. 369/2025), sono poste a carico della
[...]
della e di e in Parte_2 Controparte_3 CP_2 CP_4 solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione, per ciascun grado di giudizio, dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 1.000.000,01 ad
Euro 2.000.000,00, ad eccezione della voce “istruttoria” del grado d'appello e del giudizio di rinvio che, in ragione della ridotta attività espletata, viene liquidata nel minimo. 15
Nulla sulle spese nei confronti del , rimasto Controparte_5 contumace in tutti i gradi di giudizio e nei cui confronti non risultano essere mai state formulate domande di sorta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'istanza di riassunzione proposta dalla
[...] nei confronti della della Parte_1 Parte_2
di , di e del Controparte_3 Controparte_2 CP_4 Controparte_5
a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
[...]
17824/20, così provvede:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1256/11, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1950 c.c., dall'art. 7 delle Condizioni di Polizza (n. 888029710) sottoscritta in data 28/5/2002 e dalla relativa “Appendice”, condanna la
[...]
la e , in Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 CP_4 solido tra loro, al pagamento, in favore della a titolo di Parte_1 regresso, della somma di Euro 1.421.663,88, oltre agli interessi di mora, in misura pari al saggio di sconto aumentato di tre punti, a decorrere dal 14/12/2012 sino all'effettivo soddisfo;
condanna la la Parte_2 Controparte_3 CP_2
e , in solido tra loro, a rifondere alla
[...] CP_4 Parte_1 le spese di lite, così determinate:
per il giudizio di primo grado (R.G. 38931/07), in Euro 37.951,00 per competenze professionali e in Euro 1.110,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
per il giudizio d'appello (R.G. n. 703/12), in Euro 29.033,00 per competenze professionali e in Euro 990,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
per il giudizio di cassazione (R.G. 935/2019), in Euro 13.893,00 per competenze professionali e in Euro 3.372,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
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per il giudizio di rinvio in Euro 29.033,00 per compensi professionali e in Euro
2.529,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_5
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25-9-2025 .
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi