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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10214 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4700/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARISA MICHELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DI VILLA EMILIANI 24 00197 ROMA ITALIA, presso il difensore avv. QUARISA MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, depositato il 27.1.2025 e ritualmente notificato, la , quale società di gestione del Fondo Immobiliare di tipo chiuso Parte_1 denominato “Scoiattolo”, premettendo che quest'ultimo era proprietario dell'immobile sito in Roma, via Sante Vandi 39, Ed. B1, scala B, int. 12, p. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 999, part. 397, sub. 32, che il 4.12.2017 un operatore della società di vigilanza aveva comunicato che l'immobile era stato occupato da ed tanto premesso, Controparte_1 CP_2 chiedeva che ed fossero condannati all'immediato Controparte_1 CP_2 rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno da indebita occupazione nella misura complessiva di euro 45.681,40, maturata dal dicembre al gennaio del 2025, oltre euro 518,30 per ogni mese di successiva occupazione, spese processuali vinte. Alla prima udienza era dichiarata la contumacia dei convenuti e, su richiesta della parte attrice, la causa era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di pagina 1 di 3 proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie la documentazione di cui agli allegati 1, 2 e 3 offre la prova in ordine alla proprietà dell'immobile in capo al Fondo “Scoiattolo” ed alla sua gestione, già alla BNL Paribas, attualmente alla Parte_1
L'occupazione dell'immobile, fin dal 14.12.2017, da parte dei convenuti deve ritenersi provata sulla scorta del decreto emesso il 6.10.2023, con cui il Gip del Tribunale di Roma, sulla scorta della documentazione richiamata “che non lasciava dubbi” in ordine alla colpevolezza, condannava i convenuti per il reato di arbitraria occupazione dell'immobile in esame accertato con decorrenza dal 4.12.2017, benché il decreto sia stato successivamente opposto (all. 6), degli atti di indagine di cui all'allegato 6, del verbale di sopralluogo dell'11.9.2024 con cui la dava atto che Parte_2 l'immobile era occupato dai convenuti ed allegava documentazione fotografica in ordine ai nominativi dei predetti visibili sul citofono e sulla cassetta postale, della rituale notifica ai convenuti dell'atto introduttivo del presente giudizio proprio presso l'immobile occupato e, non da ultimo, della mancata partecipazione dei convenuti, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione esperito. Non vi è prova, invece, di un titolo legittimante l'occupazione, con la conseguenza che quest'ultima deve ritenersi priva di causa giustificativa e, dunque, abusiva. Consegue che, in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, i convenuti devono essere condannati all'immediato rilascio, in favore della parte attrice, dell'immobile in premessa descritto, libero da persone e/o cose. Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria, a contenuto risarcitorio, spiegata dalla parte attrice a titolo condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. In altri termini, il nesso di causalità giuridica si stabilisce fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia e la concreta possibilità di godimento, che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire, considerato, vieppiù, che l'immobile in esame è funzionalmente deputato ad essere dato in locazione a terzi. In ordine al quantum, che proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso oltre ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie il canone locativo di mercato può essere determinato avuto riguardo alla superficie convenzionale dell'immobile di metri quadri 71 escluse aree scoperte, quale risultante dalla visura catastale in atti ed ai valori a metro quadro minimi dovuti per le locazioni di immobili siti nella medesima micro zona di quello in esame, quali risultanti dalle documentate quotazioni OMI pubblicati dell'Agenzia delle Entrate, correttamente indicati nel ricorso e che consentono di ritenere condivisibile la misura del danno richiesta in ragione di euro 45.681,40 dal dicembre del 2017 al gennaio del 2025. Consegue che i convenuti devono essere condanni al pagamento della somma di euro 45.681,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. La misura del risarcimento non può essere estesa fino alla data del rilascio dell'immobile, essendo la condanna in futuro ammissibile nei soli casi previsti dalla legge tra i quali non rientra la fattispecie in esame.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa, dei parametri minimi, considerati il rito semplificato esperito e la natura documentale della controversia, che ne hanno consentito la definizione dopo una sola udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che ed occupano senza titolo alcuno Controparte_1 CP_2
l'immobile sito in Roma, sito in Roma, via Sante Vandi 39, Ed. B1, scala B, int. 12, p. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 999, part. 397, sub. 32 e, per l'effetto, condanna ed all'immediato rilascio Controparte_1 CP_2 dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna ed al risarcimento del danno subito Controparte_1 CP_2 dalla parte attrice, che liquida in euro 45.681,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna ed al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 CP_2 che liquida in euro 286,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4700/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARISA MICHELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DI VILLA EMILIANI 24 00197 ROMA ITALIA, presso il difensore avv. QUARISA MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, depositato il 27.1.2025 e ritualmente notificato, la , quale società di gestione del Fondo Immobiliare di tipo chiuso Parte_1 denominato “Scoiattolo”, premettendo che quest'ultimo era proprietario dell'immobile sito in Roma, via Sante Vandi 39, Ed. B1, scala B, int. 12, p. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 999, part. 397, sub. 32, che il 4.12.2017 un operatore della società di vigilanza aveva comunicato che l'immobile era stato occupato da ed tanto premesso, Controparte_1 CP_2 chiedeva che ed fossero condannati all'immediato Controparte_1 CP_2 rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno da indebita occupazione nella misura complessiva di euro 45.681,40, maturata dal dicembre al gennaio del 2025, oltre euro 518,30 per ogni mese di successiva occupazione, spese processuali vinte. Alla prima udienza era dichiarata la contumacia dei convenuti e, su richiesta della parte attrice, la causa era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di pagina 1 di 3 proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie la documentazione di cui agli allegati 1, 2 e 3 offre la prova in ordine alla proprietà dell'immobile in capo al Fondo “Scoiattolo” ed alla sua gestione, già alla BNL Paribas, attualmente alla Parte_1
L'occupazione dell'immobile, fin dal 14.12.2017, da parte dei convenuti deve ritenersi provata sulla scorta del decreto emesso il 6.10.2023, con cui il Gip del Tribunale di Roma, sulla scorta della documentazione richiamata “che non lasciava dubbi” in ordine alla colpevolezza, condannava i convenuti per il reato di arbitraria occupazione dell'immobile in esame accertato con decorrenza dal 4.12.2017, benché il decreto sia stato successivamente opposto (all. 6), degli atti di indagine di cui all'allegato 6, del verbale di sopralluogo dell'11.9.2024 con cui la dava atto che Parte_2 l'immobile era occupato dai convenuti ed allegava documentazione fotografica in ordine ai nominativi dei predetti visibili sul citofono e sulla cassetta postale, della rituale notifica ai convenuti dell'atto introduttivo del presente giudizio proprio presso l'immobile occupato e, non da ultimo, della mancata partecipazione dei convenuti, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione esperito. Non vi è prova, invece, di un titolo legittimante l'occupazione, con la conseguenza che quest'ultima deve ritenersi priva di causa giustificativa e, dunque, abusiva. Consegue che, in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice, i convenuti devono essere condannati all'immediato rilascio, in favore della parte attrice, dell'immobile in premessa descritto, libero da persone e/o cose. Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria, a contenuto risarcitorio, spiegata dalla parte attrice a titolo condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. In altri termini, il nesso di causalità giuridica si stabilisce fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia e la concreta possibilità di godimento, che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire, considerato, vieppiù, che l'immobile in esame è funzionalmente deputato ad essere dato in locazione a terzi. In ordine al quantum, che proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso oltre ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie il canone locativo di mercato può essere determinato avuto riguardo alla superficie convenzionale dell'immobile di metri quadri 71 escluse aree scoperte, quale risultante dalla visura catastale in atti ed ai valori a metro quadro minimi dovuti per le locazioni di immobili siti nella medesima micro zona di quello in esame, quali risultanti dalle documentate quotazioni OMI pubblicati dell'Agenzia delle Entrate, correttamente indicati nel ricorso e che consentono di ritenere condivisibile la misura del danno richiesta in ragione di euro 45.681,40 dal dicembre del 2017 al gennaio del 2025. Consegue che i convenuti devono essere condanni al pagamento della somma di euro 45.681,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. La misura del risarcimento non può essere estesa fino alla data del rilascio dell'immobile, essendo la condanna in futuro ammissibile nei soli casi previsti dalla legge tra i quali non rientra la fattispecie in esame.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa, dei parametri minimi, considerati il rito semplificato esperito e la natura documentale della controversia, che ne hanno consentito la definizione dopo una sola udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che ed occupano senza titolo alcuno Controparte_1 CP_2
l'immobile sito in Roma, sito in Roma, via Sante Vandi 39, Ed. B1, scala B, int. 12, p. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 999, part. 397, sub. 32 e, per l'effetto, condanna ed all'immediato rilascio Controparte_1 CP_2 dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna ed al risarcimento del danno subito Controparte_1 CP_2 dalla parte attrice, che liquida in euro 45.681,40, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna ed al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 CP_2 che liquida in euro 286,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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