Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 497
Articolo 6
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14 gennaio 2000
Art. 7. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 76 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2000