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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9319/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente a [...] n. 7, e
, nato a [...] il [...], residente a [...] n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmen Zuffa del Foro di Bologna, C.F.
P. I.V.A. , e presso quest'ultima elettivamente domiciliati in C.F._1 P.IVA_1 ST (BO) alla via P.C.S. Nasica n. 93
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza 15/10/2025; Il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 02/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata [...], a [...], Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
pagina 1 di 4 visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19/08/1994 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Parte_2
ST (BO), in data 10/09/2022, con atto iscritto nel registro dello Stato Civile di detto
Comune, anno 2022, atto n. 26, parte 1;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, così come già avviene, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegna la casa familiare, sita a ST (BO) in via Risorgimento n. 7 ,di proprietà esclusiva della sig.ra viene concordemente assegnata alla , ove continuerà ad abitarvi Parte_1 Pt_3 con la figlia minore gli arredi e le suppellettili contenuti nella casa coniugale e nelle Per_1 pertinenze della stessa, vengono assegnati, congiuntamente alla casa familiare, alla sig.ra Pt_1 ed alla figlia minore convivente;
3. prende atto che il sig. provvederà a reperire altro immobile ove trasferirà la propria Pt_2 residenza entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocamento presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni di questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
5. per quanto concerne il diritto di visita il padre frequenterà la figlia, così come di fatto già avviene, secondo le seguenti modalità:
- sino a quando il padre non avrà reperito un immobile consono per sé e per la figlia minore, il padre trascorrerà con la minore due fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21:00 quando riaccompagnerà la minore presso la casa della madre;
i fine settimana li trascorreranno presso la casa della nonna paterna. Durante la settimana, il padre potrà vedere la minore almeno uno giorno alla settimana (da concordarsi di anno in anno in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e quelli scolastici-sportivi della minore) dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola, dormendo presso la casa della nonna paterna;
- quando il padre avrà reperito un immobile consono per sé e la figlia minore, lo starà con Pt_4
pagina 2 di 4 a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera quando la Per_1 riaccompagnerà presso la casa materna. Nella settimana in cui starà con il padre durante il Per_1 weekend, trascorrerà con lui altresì un pomeriggio dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando la riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con la Per_1 madre durante il weekend, trascorrerà con il padre uno/due dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando la riaccompagnerà a scuola;
- nel periodo estivo la minore trascorrerà 2 (due) settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
- nel periodo estivo in cui entrambi i genitori lavorano, la minore, se possibile, verrà inserita in attività estive e/o accudita da parenti;
i genitori s'impegnano comunque a rispettare, per il diritto di frequentazione, il calendario invernale ed entrambi i genitori si dovranno organizzare di conseguenza;
- nel periodo natalizio la minore trascorrerà 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore alternando di anno in anno la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre e il primo dell'anno, l'Epifania;
- nel periodo pasquale la minore starà 3 (tre) giorni con ciascun genitore;
- per le giornate di sospensione scolastica durante l'anno (1-2 novembre, 8dicembre, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, patrono) ed i conseguenti ed eventuali ponti la minore li alternerà fra i genitori che si organizzeranno di conseguenza;
- il compleanno di arà festeggiato con entrambi i genitori;
Per_1
6. obbliga il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento Pt_2 Pt_1 ordinario della figlia la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro e Per_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Tale contributo sarà Per_1 Pt_1 automaticamente –e senza necessità di espressa richiesta –rivalutato annualmente in base all'indice
Istat a partire dal dodicesimo mese successivo alla data dell'udienza presidenziale;
7. dispone che il sig. corrisponda il 50% delle spese straordinarie della figlia da Pt_2 Per_1 identificarsi così come da Protocollo del Tribunale di Bologna del 09/08/2017, che si dà per integralmente riportato;
8. dispone che le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno tutte a favore della sig.ra così come l'assegno unico previsto dalla legge per i figli a carico sarà percepito Pt_1 integralmente dalla sig.ra e il sig. sin d'ora, ne dà esplicitamente Parte_1 Parte_2
l'assenso; pagina 3 di 4 9. prende atto che le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti;
10. prende atto che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento, e dunque, dichiarano di nulla avere più reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra, in quanto economicamente autosufficienti;
11. nulla sulle spese.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CASTENASO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .5.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9319/2025 promossa da: nata a [...] il [...], residente a [...] n. 7, e
, nato a [...] il [...], residente a [...] n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carmen Zuffa del Foro di Bologna, C.F.
P. I.V.A. , e presso quest'ultima elettivamente domiciliati in C.F._1 P.IVA_1 ST (BO) alla via P.C.S. Nasica n. 93
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza 15/10/2025; Il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 02/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata [...], a [...], Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
pagina 1 di 4 visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19/08/1994 e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Parte_2
ST (BO), in data 10/09/2022, con atto iscritto nel registro dello Stato Civile di detto
Comune, anno 2022, atto n. 26, parte 1;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, così come già avviene, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegna la casa familiare, sita a ST (BO) in via Risorgimento n. 7 ,di proprietà esclusiva della sig.ra viene concordemente assegnata alla , ove continuerà ad abitarvi Parte_1 Pt_3 con la figlia minore gli arredi e le suppellettili contenuti nella casa coniugale e nelle Per_1 pertinenze della stessa, vengono assegnati, congiuntamente alla casa familiare, alla sig.ra Pt_1 ed alla figlia minore convivente;
3. prende atto che il sig. provvederà a reperire altro immobile ove trasferirà la propria Pt_2 residenza entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocamento presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni di questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
5. per quanto concerne il diritto di visita il padre frequenterà la figlia, così come di fatto già avviene, secondo le seguenti modalità:
- sino a quando il padre non avrà reperito un immobile consono per sé e per la figlia minore, il padre trascorrerà con la minore due fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21:00 quando riaccompagnerà la minore presso la casa della madre;
i fine settimana li trascorreranno presso la casa della nonna paterna. Durante la settimana, il padre potrà vedere la minore almeno uno giorno alla settimana (da concordarsi di anno in anno in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e quelli scolastici-sportivi della minore) dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola, dormendo presso la casa della nonna paterna;
- quando il padre avrà reperito un immobile consono per sé e la figlia minore, lo starà con Pt_4
pagina 2 di 4 a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera quando la Per_1 riaccompagnerà presso la casa materna. Nella settimana in cui starà con il padre durante il Per_1 weekend, trascorrerà con lui altresì un pomeriggio dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando la riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui starà con la Per_1 madre durante il weekend, trascorrerà con il padre uno/due dall'uscita di scuola, con pernottamento, sino al giorno seguente quando la riaccompagnerà a scuola;
- nel periodo estivo la minore trascorrerà 2 (due) settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
- nel periodo estivo in cui entrambi i genitori lavorano, la minore, se possibile, verrà inserita in attività estive e/o accudita da parenti;
i genitori s'impegnano comunque a rispettare, per il diritto di frequentazione, il calendario invernale ed entrambi i genitori si dovranno organizzare di conseguenza;
- nel periodo natalizio la minore trascorrerà 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore alternando di anno in anno la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre e il primo dell'anno, l'Epifania;
- nel periodo pasquale la minore starà 3 (tre) giorni con ciascun genitore;
- per le giornate di sospensione scolastica durante l'anno (1-2 novembre, 8dicembre, 25 aprile, I maggio, 2 giugno, patrono) ed i conseguenti ed eventuali ponti la minore li alternerà fra i genitori che si organizzeranno di conseguenza;
- il compleanno di arà festeggiato con entrambi i genitori;
Per_1
6. obbliga il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento Pt_2 Pt_1 ordinario della figlia la somma mensile di € 200,00 (duecento/00), da corrispondersi entro e Per_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di mediante accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra Tale contributo sarà Per_1 Pt_1 automaticamente –e senza necessità di espressa richiesta –rivalutato annualmente in base all'indice
Istat a partire dal dodicesimo mese successivo alla data dell'udienza presidenziale;
7. dispone che il sig. corrisponda il 50% delle spese straordinarie della figlia da Pt_2 Per_1 identificarsi così come da Protocollo del Tribunale di Bologna del 09/08/2017, che si dà per integralmente riportato;
8. dispone che le detrazioni previste dalla legge per i figli a carico saranno tutte a favore della sig.ra così come l'assegno unico previsto dalla legge per i figli a carico sarà percepito Pt_1 integralmente dalla sig.ra e il sig. sin d'ora, ne dà esplicitamente Parte_1 Parte_2
l'assenso; pagina 3 di 4 9. prende atto che le parti dichiarano che ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti;
10. prende atto che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento, e dunque, dichiarano di nulla avere più reciprocamente a che pretendere l'uno dall'altra, in quanto economicamente autosufficienti;
11. nulla sulle spese.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CASTENASO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .5.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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