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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 990/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500001447000 AUTOTUTELA
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500001447000
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 0308020250000144700, notificatogli in data 06/03/2025.
Deduceva che l'opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo riguardava l'autovettura che esso ricorrente impiegava abitualmente per accompagnare il suocero a visite specialistiche, controlli clinici, nonché ospedalizzazioni, esendo questi invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa
(100% Art. 2 e 12 della L. n°118/1971), nonce portatore di handicap in situazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Spiegava di avere avanzato istanza di autotutela in data 12.03.2025 e che a seguito del riscontro con la quale veniva chiesta documentazione relativa all'utilizzo del mezzo da persona disabile, inviava in data
18/03/2025, la documentazione richiestagli, fra cui il contrassegno disabili, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del veicolo, attestante l'utilizzo del mezzo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno disabili.
Deduceva che non avendo ricevuto risposta all'istanza di autotutela era stato costretto a proporre ricorso.
Chiedeva, quindi, dichiarare l'integrale annullamento del preavviso di fermo amministrativo, con condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memorie illustrative il ricorrente rilevava che in data 12 giugno 2025 l'Agente della Riscossione comunicava ai difensori di parte ricorrente di avere annullato la procedura di fermo amministrativo.
Chiedeva quindi, la condanna alle spese di parte resistente poiché l'annullamento era intervenuto successivamente a tutta l'attività difensiva svolta.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente, deve essere evidenziato che, a seguito del provvedimento di Agenzia Entrate
Riscossione di annullamento in via di autotutela del preavviso di fermo amministrativo impugnato, è cessata la materia del contendere.
Premesso questo, la regolamentazione delle spese di lite deve avvenire secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Deve osservarsi, al riguardo, che l'atto di annullamento di Agenzia Entrate Riscossione è avvenuto tardivamente, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, avvenuta il 26 aprile 2025. Visto l'art. 46 comma 3 del D. Lgs. 546/92, come rimodulato per effetto della sentenza n. 274/05 della
Corte Costituzionale, e tenuto conto che effettivamente Agenzia delle Entrate Riscossione, solo in data 12 giugno 2025, ha comunicato di avere riconosciuto fondate le sue doglianze, deve accogliere la richiesta di pagamento delle spese di lite avanzata da quest'ultima.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, oltre che delle spese vive per contributo unificato, della concreta attività difensiva svolta, della conciliazione prima dell'udienza di discussione e del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento delle spese, Agenzia Entrate Riscossione, in favore di parte ricorrente, che liquida in Euro 379,00, di cui Euro 30,00 per contributo unificato, ed il resto per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito, avv. Difensore_1.
Così deciso in Catanzaro il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
IN TT
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 990/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500001447000 AUTOTUTELA
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500001447000
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 0308020250000144700, notificatogli in data 06/03/2025.
Deduceva che l'opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo riguardava l'autovettura che esso ricorrente impiegava abitualmente per accompagnare il suocero a visite specialistiche, controlli clinici, nonché ospedalizzazioni, esendo questi invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa
(100% Art. 2 e 12 della L. n°118/1971), nonce portatore di handicap in situazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Spiegava di avere avanzato istanza di autotutela in data 12.03.2025 e che a seguito del riscontro con la quale veniva chiesta documentazione relativa all'utilizzo del mezzo da persona disabile, inviava in data
18/03/2025, la documentazione richiestagli, fra cui il contrassegno disabili, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del veicolo, attestante l'utilizzo del mezzo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno disabili.
Deduceva che non avendo ricevuto risposta all'istanza di autotutela era stato costretto a proporre ricorso.
Chiedeva, quindi, dichiarare l'integrale annullamento del preavviso di fermo amministrativo, con condanna della resistente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto.
Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memorie illustrative il ricorrente rilevava che in data 12 giugno 2025 l'Agente della Riscossione comunicava ai difensori di parte ricorrente di avere annullato la procedura di fermo amministrativo.
Chiedeva quindi, la condanna alle spese di parte resistente poiché l'annullamento era intervenuto successivamente a tutta l'attività difensiva svolta.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente, deve essere evidenziato che, a seguito del provvedimento di Agenzia Entrate
Riscossione di annullamento in via di autotutela del preavviso di fermo amministrativo impugnato, è cessata la materia del contendere.
Premesso questo, la regolamentazione delle spese di lite deve avvenire secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Deve osservarsi, al riguardo, che l'atto di annullamento di Agenzia Entrate Riscossione è avvenuto tardivamente, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, avvenuta il 26 aprile 2025. Visto l'art. 46 comma 3 del D. Lgs. 546/92, come rimodulato per effetto della sentenza n. 274/05 della
Corte Costituzionale, e tenuto conto che effettivamente Agenzia delle Entrate Riscossione, solo in data 12 giugno 2025, ha comunicato di avere riconosciuto fondate le sue doglianze, deve accogliere la richiesta di pagamento delle spese di lite avanzata da quest'ultima.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto, oltre che delle spese vive per contributo unificato, della concreta attività difensiva svolta, della conciliazione prima dell'udienza di discussione e del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento delle spese, Agenzia Entrate Riscossione, in favore di parte ricorrente, che liquida in Euro 379,00, di cui Euro 30,00 per contributo unificato, ed il resto per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito, avv. Difensore_1.
Così deciso in Catanzaro il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
IN TT