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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Alla data del 27 Ottobre 2025, ore 15.30, innanzi al giudice, dott. Andrea Martinetto, per la parte attrice compare l'Avv. Luciana Ferroglio in sostituzione dell'Avv. Rita Brandi, nessuno compare per la parte convenuta.
L'Avv. Ferroglio richiama la notificazione del verbale della scorsa udienza del 26 Giugno
2025, notificazione perfezionatasi, nei confronti del Sig. , in data 7 Luglio Parte_1
2025 a seguito di consegna a mani del plico contenente l'atto da parte dell'Ufficiale
Giudiziario, come risultante dalla relata di notifica da Quest'ultimo resa in calce al verbale notificando.
L'Avv. Ferroglio preliminarmente da atto che per mero errore materiale contenuto negli atti di causa l'indirizzo dell'immobile oggetto del presente giudizio sia stato individuato al numero 3
della Via IV Novembre del Comune di Castagnito (CN), mentre in realtà il numero civico corretto corrisponda al n. 33, come desumibile dal contratto allegato al giudizio (doc. 1) oltre che dalla ricevuta di registrazione dello stesso (medesimo doc. 1).
A questo punto, non formulando istanze istruttorie, chiede che il giudice voglia consentire, già
oggi, la discussione del processo.
Il giudice,
preso atto della indicazione oggi fornita dalla parte attrice e delle richieste svolte,
acclarata la mancata costituzione della parte convenuta seppur ritualmente convocata nel giudizio;
letti gli artt. 667, 426, 416, co. I e 171, u.c., c.p.c.;
dichiara la contumacia del Sig. Parte_1
ed invita il Difensore presente a procedere con la illustrazione orale delle proprie ragioni e con la precisazione delle conclusioni definitive. L'Avv. Ferroglio ribadisce che il pagamento delle somme dovute dal Sig. per la Pt_1
fruizione dell'immobile locato a titolo di canoni e di oneri accessori, sia intervenuto solo in un periodo successivo alla notificazione della originaria intimazione di sfratto ed altresì conferma che, sino ad oggi, nulla sia stato da Questi corrisposto a titolo di spese del procedimento.
Espone, quindi, le ragioni a supporto della domanda formulata in atti e precisa le conclusioni come da memoria integrativa, Avv. Brandi, datata 29 Luglio 2025.
Alle ore 16.00, il giudice allontana la parte comparsa, invitando la stessa ad attendere per ascoltare la lettura della sentenza, interrompendo, però, l'udienza per proseguire con la trattazione dei successivi giudizi anche chiamati per la data odierna.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Successivamente nel corso della medesima giornata, alle ore 19.15, il giudice riprende l'udienza e si ritira in Camera di Consiglio. Quindi alle ore 20.35, conclusa la deliberazione,
richiamate le parti, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
Si dà atto che nessuno assiste alla lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n.ro 1369 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: pagamento spese di lite a seguito di conversione da procedimento di sfratto,
promossa da:
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Brandi del Foro di Asti, in forza di procura speciale datata 28 Marzo 2025, allegata alla intimazione di sfratto e presente in atti
- Attore -
contro
, contumace, Parte_1
- Convenuto - Conclusioni di parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinte tutte le istanze,
eccezioni, domande e deduzioni avversarie, In via principale, Liquidare i compensi secondo tabelle DM 55/2014, comprensiva di rimborso forfettaria, C.P.A. ed IVA come per legge, e rimborso esposti esenti, relative alla fase sommaria della convalida di sfratto iscritta a ruolo
RG 1234/2025 nonché per la predetta procedura RG 1369/2025, come da nota allegata;
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dalla parte convenuta in quanto rimasta contumace per l'intera durata del processo.
Motivi della decisione
La domanda di parte intimante, relativa alla richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre che della fase a cognizione sommaria, risulta correttamente formulata nell'odierno procedimento,
L'istruttoria del processo di merito, infatti, ha evidenziato come le somme dovute dal Sig.
a titolo di canoni per la locazione dell'immobile del locatore, Sig. Parte_1
sito in Castagnito (CN), Via IV Novembre, n. 33, siano maturate Parte_2
precedentemente alla richiesta giudiziale e siano state corrisposte solo successivamente alla notificazione della intimazione di sfratto introduttiva dell'odierno procedimento.
A tal fine, infatti, si rileva come risulti dimostrata l'esistenza del vincolo contrattuale tra le parti del giudizio, vincolo desumibile dalla produzione in atti del contratto sottoscritto in data
5 Agosto 2024 e regolarmente registrato alla data del 20 Agosto 2024 (doc. 1 di parte attrice allegato alla intimazione di sfratto, Avv. Brandi, del 7 Maggio 2025).
Alla udienza del 26 Giugno 2025 il Difensore della parte attrice riferiva la intervenuta sanatoria, da parte del convenuto, dell'intero importo sino a quel momento dovuto a titolo di capitale per canoni ed oneri accessori, specificando, però, che non fossero state, invece,
corrisposte le spese del giudizio e dichiarava di non volervi rinunciare. In detta udienza, stante il venir meno del presupposto della persistenza della morosità che avrebbe legittimato l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 663 c.p.c., il giudice procedeva alla conversione del rito, in ossequio agli artt. 667 e 426 c.p.c., per l'accertamento della debenza delle spese del giudizio.
Come rilevato in precedenza, nella fase monitoria, parte intimante, dato atto della intervenuta estinzione della morosità, ha domandato il pagamento delle spese di lite e, se è vero che il pagamento dell'importo capitale ha determinato il giudice a non convalidare lo sfratto stante la ormai cessata sussistenza della morosità, è anche vero che le spese della procedura dovranno essere poste a carico della parte che con il proprio comportamento, in violazione degli obblighi contrattuali assunti, abbia obbligato l'altra a ricorrere al competente Tribunale.
Dagli atti risulta che l'attore attore abbiano introdotto il giudizio con atto di intimazione di sfratto portato a conoscenza dell'odierno convenuto, in data 19 Maggio 2025, mediante notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (vedasi atto di sfratto introduttivo del giudizio), mentre il Sig. abbia provveduto al saldo del debito portato dalla Pt_1
intimazione di sfratto solo in un momento successivo, come riferito dal Difensore dell'attore alla udienza del 26 Giugno 2025, nel corso della quale riferiva il già intervenuto pagamento delle somme maturate a titolo di canoni ed oneri accessori sino al mese di Giugno 2025, pur dichiarando che non fosse stato versato, invece, alcun importo per le spese del giudizio:
“L'Avv. Brandi riferisce che la controparte abbia interamente sanato la morosità relativa al capitale anche compresi gli oneri accessori sin ad oggi maturati, ma che non abbia corrisposto le spese del processo e pertanto insiste affinchè il giudice voglia liquidare quanto dovuto.
Chiede pertanto la conversione del rito per la liquidazione delle spese del giudizio” (vedasi verbale di udienza del 26 Giugno 2025).
Anche il disinteresse manifestato dal convenuto alle vicende processuali conseguenti alla conversione del rito, rimanendo contumace nel giudizio della fase di merito successiva alla conversione, conforta tale interpretazione e concorre a far ritenere dimostrati i fatti dedotti dalla parte attrice nelle proprie indicazioni riportate nella memoria integrativa del 29 Luglio
2025 e relative a tale ritardato pagamento.
Si ritiene pertanto dimostrato che il suddetto debito sia stato estinto dal conduttore solo in un momento successivo alla instaurazione del procedimento giudiziale con la conseguenza che
Questi dovrà sottostare al relativo aggravio del pagamento delle spese giudiziali.
A seguito della produzione in atti del contratto di locazione, deve intendersi dimostrato il diritto del locatore a pretendere il pagamento di quanto ad EG spettante e quindi sarebbe stato onere del conduttore fornire la dimostrazione della estinzione del proprio debito in epoca precedente alla notificazione della intimazione di sfratto o delle ragioni giustificatrici per tale ritardato adempimento: infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie sentenze vedasi,
quali più recenti: Cassazione civile sez. lav., 15 marzo 2010, n. 6205; Cassazione civile sez.
III, 01 aprile 2010, n. 7993; Cassazione civile sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373).
Poiché, come sopra rilevato, la parte intimante ha richiesto il provvedimento di cui agli art. 658 e ss., c.p.c., nella vigenza dei presupposti per la sua concessione (sussistenza della morosità), il successivo pagamento di quanto dovuto non può escludere per il debitore l'onere di accollarsi il pagamento delle spese della procedura, correttamente intrapresa dalla parte attrice, poiché il Sig. al fine di ottenere la tutela dei propri diritti è stato Parte_2
obbligato ad adire la competente Giustizia, con conseguente diritto di vedere liquidate a proprio favore le spese del processo, maturate sia per la fase monitoria che per quella successiva di accertamento ordinario, fase quest'ultima resasi necessaria non potendo, il giudice, pronunciarsi sulle spese di lite, nella fase monitoria, in assenza del presupposto della intervenuta convalida.
Le spese del giudizio seguono quindi la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, tenuto conto sia della fase sommaria che di quella successiva, oltre che del valore della domanda (morosità originaria di Euro 1.100,00) e valutate la difficoltà della causa, la durata del giudizio e le difese approntate dalla parte costituita.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite a favore del Sig. Parte_1
spese che, valutata la fase sommaria e quella di merito, vengono Parte_2
oggi liquidate in complessivi Euro 1.600,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% per rimborso spese generali sulle somme imponibili a titolo di compensi ed in Euro 229,71, a titolo di esposti.
Così deciso in Asti, il 27 Ottobre 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto
L'Avv. Ferroglio richiama la notificazione del verbale della scorsa udienza del 26 Giugno
2025, notificazione perfezionatasi, nei confronti del Sig. , in data 7 Luglio Parte_1
2025 a seguito di consegna a mani del plico contenente l'atto da parte dell'Ufficiale
Giudiziario, come risultante dalla relata di notifica da Quest'ultimo resa in calce al verbale notificando.
L'Avv. Ferroglio preliminarmente da atto che per mero errore materiale contenuto negli atti di causa l'indirizzo dell'immobile oggetto del presente giudizio sia stato individuato al numero 3
della Via IV Novembre del Comune di Castagnito (CN), mentre in realtà il numero civico corretto corrisponda al n. 33, come desumibile dal contratto allegato al giudizio (doc. 1) oltre che dalla ricevuta di registrazione dello stesso (medesimo doc. 1).
A questo punto, non formulando istanze istruttorie, chiede che il giudice voglia consentire, già
oggi, la discussione del processo.
Il giudice,
preso atto della indicazione oggi fornita dalla parte attrice e delle richieste svolte,
acclarata la mancata costituzione della parte convenuta seppur ritualmente convocata nel giudizio;
letti gli artt. 667, 426, 416, co. I e 171, u.c., c.p.c.;
dichiara la contumacia del Sig. Parte_1
ed invita il Difensore presente a procedere con la illustrazione orale delle proprie ragioni e con la precisazione delle conclusioni definitive. L'Avv. Ferroglio ribadisce che il pagamento delle somme dovute dal Sig. per la Pt_1
fruizione dell'immobile locato a titolo di canoni e di oneri accessori, sia intervenuto solo in un periodo successivo alla notificazione della originaria intimazione di sfratto ed altresì conferma che, sino ad oggi, nulla sia stato da Questi corrisposto a titolo di spese del procedimento.
Espone, quindi, le ragioni a supporto della domanda formulata in atti e precisa le conclusioni come da memoria integrativa, Avv. Brandi, datata 29 Luglio 2025.
Alle ore 16.00, il giudice allontana la parte comparsa, invitando la stessa ad attendere per ascoltare la lettura della sentenza, interrompendo, però, l'udienza per proseguire con la trattazione dei successivi giudizi anche chiamati per la data odierna.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Successivamente nel corso della medesima giornata, alle ore 19.15, il giudice riprende l'udienza e si ritira in Camera di Consiglio. Quindi alle ore 20.35, conclusa la deliberazione,
richiamate le parti, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
Si dà atto che nessuno assiste alla lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n.ro 1369 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: pagamento spese di lite a seguito di conversione da procedimento di sfratto,
promossa da:
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Brandi del Foro di Asti, in forza di procura speciale datata 28 Marzo 2025, allegata alla intimazione di sfratto e presente in atti
- Attore -
contro
, contumace, Parte_1
- Convenuto - Conclusioni di parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinte tutte le istanze,
eccezioni, domande e deduzioni avversarie, In via principale, Liquidare i compensi secondo tabelle DM 55/2014, comprensiva di rimborso forfettaria, C.P.A. ed IVA come per legge, e rimborso esposti esenti, relative alla fase sommaria della convalida di sfratto iscritta a ruolo
RG 1234/2025 nonché per la predetta procedura RG 1369/2025, come da nota allegata;
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dalla parte convenuta in quanto rimasta contumace per l'intera durata del processo.
Motivi della decisione
La domanda di parte intimante, relativa alla richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre che della fase a cognizione sommaria, risulta correttamente formulata nell'odierno procedimento,
L'istruttoria del processo di merito, infatti, ha evidenziato come le somme dovute dal Sig.
a titolo di canoni per la locazione dell'immobile del locatore, Sig. Parte_1
sito in Castagnito (CN), Via IV Novembre, n. 33, siano maturate Parte_2
precedentemente alla richiesta giudiziale e siano state corrisposte solo successivamente alla notificazione della intimazione di sfratto introduttiva dell'odierno procedimento.
A tal fine, infatti, si rileva come risulti dimostrata l'esistenza del vincolo contrattuale tra le parti del giudizio, vincolo desumibile dalla produzione in atti del contratto sottoscritto in data
5 Agosto 2024 e regolarmente registrato alla data del 20 Agosto 2024 (doc. 1 di parte attrice allegato alla intimazione di sfratto, Avv. Brandi, del 7 Maggio 2025).
Alla udienza del 26 Giugno 2025 il Difensore della parte attrice riferiva la intervenuta sanatoria, da parte del convenuto, dell'intero importo sino a quel momento dovuto a titolo di capitale per canoni ed oneri accessori, specificando, però, che non fossero state, invece,
corrisposte le spese del giudizio e dichiarava di non volervi rinunciare. In detta udienza, stante il venir meno del presupposto della persistenza della morosità che avrebbe legittimato l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 663 c.p.c., il giudice procedeva alla conversione del rito, in ossequio agli artt. 667 e 426 c.p.c., per l'accertamento della debenza delle spese del giudizio.
Come rilevato in precedenza, nella fase monitoria, parte intimante, dato atto della intervenuta estinzione della morosità, ha domandato il pagamento delle spese di lite e, se è vero che il pagamento dell'importo capitale ha determinato il giudice a non convalidare lo sfratto stante la ormai cessata sussistenza della morosità, è anche vero che le spese della procedura dovranno essere poste a carico della parte che con il proprio comportamento, in violazione degli obblighi contrattuali assunti, abbia obbligato l'altra a ricorrere al competente Tribunale.
Dagli atti risulta che l'attore attore abbiano introdotto il giudizio con atto di intimazione di sfratto portato a conoscenza dell'odierno convenuto, in data 19 Maggio 2025, mediante notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (vedasi atto di sfratto introduttivo del giudizio), mentre il Sig. abbia provveduto al saldo del debito portato dalla Pt_1
intimazione di sfratto solo in un momento successivo, come riferito dal Difensore dell'attore alla udienza del 26 Giugno 2025, nel corso della quale riferiva il già intervenuto pagamento delle somme maturate a titolo di canoni ed oneri accessori sino al mese di Giugno 2025, pur dichiarando che non fosse stato versato, invece, alcun importo per le spese del giudizio:
“L'Avv. Brandi riferisce che la controparte abbia interamente sanato la morosità relativa al capitale anche compresi gli oneri accessori sin ad oggi maturati, ma che non abbia corrisposto le spese del processo e pertanto insiste affinchè il giudice voglia liquidare quanto dovuto.
Chiede pertanto la conversione del rito per la liquidazione delle spese del giudizio” (vedasi verbale di udienza del 26 Giugno 2025).
Anche il disinteresse manifestato dal convenuto alle vicende processuali conseguenti alla conversione del rito, rimanendo contumace nel giudizio della fase di merito successiva alla conversione, conforta tale interpretazione e concorre a far ritenere dimostrati i fatti dedotti dalla parte attrice nelle proprie indicazioni riportate nella memoria integrativa del 29 Luglio
2025 e relative a tale ritardato pagamento.
Si ritiene pertanto dimostrato che il suddetto debito sia stato estinto dal conduttore solo in un momento successivo alla instaurazione del procedimento giudiziale con la conseguenza che
Questi dovrà sottostare al relativo aggravio del pagamento delle spese giudiziali.
A seguito della produzione in atti del contratto di locazione, deve intendersi dimostrato il diritto del locatore a pretendere il pagamento di quanto ad EG spettante e quindi sarebbe stato onere del conduttore fornire la dimostrazione della estinzione del proprio debito in epoca precedente alla notificazione della intimazione di sfratto o delle ragioni giustificatrici per tale ritardato adempimento: infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie sentenze vedasi,
quali più recenti: Cassazione civile sez. lav., 15 marzo 2010, n. 6205; Cassazione civile sez.
III, 01 aprile 2010, n. 7993; Cassazione civile sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373).
Poiché, come sopra rilevato, la parte intimante ha richiesto il provvedimento di cui agli art. 658 e ss., c.p.c., nella vigenza dei presupposti per la sua concessione (sussistenza della morosità), il successivo pagamento di quanto dovuto non può escludere per il debitore l'onere di accollarsi il pagamento delle spese della procedura, correttamente intrapresa dalla parte attrice, poiché il Sig. al fine di ottenere la tutela dei propri diritti è stato Parte_2
obbligato ad adire la competente Giustizia, con conseguente diritto di vedere liquidate a proprio favore le spese del processo, maturate sia per la fase monitoria che per quella successiva di accertamento ordinario, fase quest'ultima resasi necessaria non potendo, il giudice, pronunciarsi sulle spese di lite, nella fase monitoria, in assenza del presupposto della intervenuta convalida.
Le spese del giudizio seguono quindi la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, tenuto conto sia della fase sommaria che di quella successiva, oltre che del valore della domanda (morosità originaria di Euro 1.100,00) e valutate la difficoltà della causa, la durata del giudizio e le difese approntate dalla parte costituita.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite a favore del Sig. Parte_1
spese che, valutata la fase sommaria e quella di merito, vengono Parte_2
oggi liquidate in complessivi Euro 1.600,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% per rimborso spese generali sulle somme imponibili a titolo di compensi ed in Euro 229,71, a titolo di esposti.
Così deciso in Asti, il 27 Ottobre 2025
Il giudice dott. Andrea Martinetto