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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 300/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 300/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. Parte_1 C.F._1
DE FANIS FEDERICA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. BIGLIARDI CP_1 C.F._2
MARCO ;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/5/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 23/06/2018 a Long Island City (USA), matrimonio trascritto in Italia presso il Comune di Cavriago (RE), atto n. 26, parte II, serie C, anno 2018. Dal matrimonio sono nati (13/11/2017) e Persona_1 Per_2
(04/06/2019).
ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 per chiedere che sia dichiarata la loro separazione. A tal fine ha dedotto:
-che dal mese di ottobre 2021 i coniugi vivono separati di fatto, in quanto il marito è rimasto nella casa coniugale sita a Cavriago e la ricorrente si è trasferita a vivere in un immobile, acquistato nel 2023, intestato per l'85% al marito e per il 15% a lei, gravato da mutuo sostenuto dal resistente;
-che, fino ad agosto 2024, è stato il marito a sostenere integralmente le spese familiari, garantendo a moglie e figli un elevato tenore di vita, stimato in circa € 3.500 e € 4.000 mensili;
-che, in seguito, il resistente ha iniziato a corrispondere la sola somma di € 600 mensili come contributo al mantenimento dei figli;
-che tra le parti sussiste ampia disparità reddituale, in quanto la ricorrente lavora presso la Fondazione Beato Carlo Acuti per 9 ore settimanali, e ha un reddito annuo netto pari a circa € 6.500, mentre il resistente lavora come dirigente presso la Liu Jo S.p.A., e percepisce un reddito mensile di € 5.000-6.000 oltre all'intero assegno unico per i figli. Ha pertanto chiesto: l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé; l'adozione di un regime di visite paterne articolato nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì (con pernottamento), oltre alla domenica pomeriggio;
che sia posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i minori pari a € 2.000 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno di € 1.000 mensili per il mantenimento della moglie. si è costituito, si è associato alla domanda di CP_1 sep altre richieste della ricorrente. Ha allegato:
-che la separazione è addebitabile alla ricorrente, la quale, dopo soli due anni di matrimonio, ha abbandonato la casa coniugale per iniziare una convivenza con un nuovo compagno;
-che le condizioni economiche delle parti sono diverse da quelle prospettate dalla ricorrente, dal momento che lui lavora attualmente presso la Digital Boite s.r.l., con reddito mensile di circa € 3.600 netti per 13 mensilità, mentre la moglie è giovane e ha capacità lavorativa, in quanto svolge anche l'attività di modella e insegnante;
peraltro, il ricorrente si fa carico del pagamento del mutuo dell'appartamento in cui vive la moglie (€ 660,28) e delle spese condominiali (€ 110);
-che il regime di visite attualmente praticato è adeguato alle necessità dei figli. Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente, l'affidamento condiviso dei minori, un regime di visite paterne articolato nei giorni di martedì, giovedì e venerdì (con pernottamento), nonché domeniche alterne (con pernottamento), la ripartizione dell'assegno unico in parti uguali, e di poter contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dall'ormai risalente fine della convivenza tra le parti, nonché dalle loro dichiarazioni.
2. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dal resistente è infondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, il resistente ha chiesto che la separazione sia addebitata alla ricorrente per aver abbandonato la casa familiare. Part Ebbene, posto che è pacifico che nel 2021 la NK abbia effettivamente lasciato l'abitazione dove viveva con il marito e i figli, bisogna ricordare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 648/2020). Ad avviso del Collegio, la condotta tenuta dalle parti dopo la separazione consente di presumere che l'interruzione della convivenza non fosse stato un fatto improvviso e inaspettato, ma la conseguenza di una crisi matrimoniale già perlomeno in parte preesistente. Bisogna infatti considerare che, dopo l'uscita della dalla casa Pt_1 familiare, il si è accordato con la moglie per i visite dei CP_1 figli, ha continuato per anni a farsi carico di tutte le spese (presumibilmente anche della moglie) e, soprattutto, ha acquistato una casa in comproprietà con la ricorrente. Visto il tempo trascorso tra l'interruzione della convivenza e il presente giudizio, peraltro instaurato dalla e considerato che Pt_1 il resistente non ha dimostrato di essersi mai a ricostituire l'unità familiare, deve ravvisarsi – da parte del – una condotta di CP_1 acquiescenza alla separazione che giustifica la presunzione in questione. In punto di diritto, il Collegio ritiene condivisibile il ragionamento della ricorrente, che ha richiamato un precedente di legittimità in cui veniva avallato un ragionamento del tutto analogo (cfr. Cass. 648/2021).
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affidamento condiviso, per cui non vi sono motivi per provvedere diversamente. Quanto alle visite paterne, vi è invece contrasto. Il Collegio ritiene opportuno, sul punto, adottare il calendario di visite richiesto dal resistente, in quanto è pacifico che esso costituisce il regime attualmente praticato dai figli. Posto che entrambe le parti hanno proposto calendari che prevedono tempi di visita molto ampi del padre, con plurimi pernottamenti settimanali (sicché non è in discussione l'adozione di un regime che limiti gli spostamenti o gli incontri padre-figli), non vi sono motivi per adottare un calendario diverso da quello già praticato, dal momento che le doglianze della appaiono generiche e non condivisibili (la predisposizione Pt_1 di u o stabile evita, infatti, le temute incertezze e confusioni menzionate dalla ricorrente). Lo si riporta qui:
Lunedì: la madre provvederà al prelievo dei figli dopo la scuola e trascorrerà con loro il resto della giornata;
Martedì: la madre provvederà al prelievo dei figli dopo la scuola;
il padre si recherà presso l'abitazione materna alle ore 19,00 per prelevare i ragazzi i quali trascorreranno la serata e la nottata con il medesimo;
Mercoledì: verrà accompagnata a scuola dalla nonna Per_2 paterna, dal padre;
all'uscita da scuola verranno prelevati Persona_1 da parte trascorrerà con loro il resto della giornata;
Giovedì: la madre accompagnerà a scuola entrambi i figli e pure andrà a prelevarli al pomeriggio all'uscita: alle ore 19 il padre li andrà a prendere per rimanere con loro sino al giorno successivo;
Venerdì: il padre accompagnerà i figli a scuola, li andrà a ritirare al pomeriggio per poi accompagnarli a nuoto, cenare e trascorrere la notte presso la sua abitazione;
Sabato: il padre accompagnerà i figli dalla madre alle ore 18,30 e trascorreranno con la stessa il resto della giornata;
Domenica: giornata che i ragazzi trascorrono con i genitori a settimane alternate (il genitore di turno provvederà il giorno successivo ad accompagnare a scuola i ragazzi il giorno successivo). I minori trascorreranno, poi, pari tempo con i genitori durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le varie festività.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (otto e sei anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Con riguardo a queste ultime, si osserva quanto segue:
-la ricorrente, nata nel '90, lavora come insegnante e percepisce un reddito annuo compreso tra i € 6.000 e i € 7.000 (vd. doc. 10); il dato è stato solo parzialmente contestato dal resistente, che ha fatto riferimento ad altre attività svolte dalla come modella, ma la cui redditività non è stata Pt_1 indicata e non risulta stimabile (né è evincibile dagli screenshot prodotti); la è anche proprietaria del 15% della casa dove vive Pt_1 attualmente con i minori;
-il resistente, nato nel 1980, lavora come dirigente presso la Digital Boite spa, con un reddito mensile oscillante tra i € 3.800 e i € 4800 (vd. buste paga prodotte al doc. 29); il suo reddito risulta notevolmente variato rispetto al passato, quando lavorava presso la Diamond Sport spa e, prima ancora, come insegnante part-time, con redditi inferiori (€ 10.702 nel 2021,
€ 22.920 nel 2022 e € 29.502 nel 2023); tali dati non sono stati specificamente contestati dalla che si è limitata ad allegare che il Pt_1 reddito del marito ammonterebbe ad € 5.000 mensili;
il resistente è anche proprietario all' 85% dell'immobile sito in Cavriago, via Roma n. 12/1 (in cui la ricorrente vive con i figli), di 1/9 di un complesso immobiliare sito a Cavriago via Paterlini n. 5, di 1/6 di un immobile sito a Cavriago via Antica n. 66, di 1/8 di un immobile sito a Reggio Emilia e di alcuni terreni siti a Cavriago;
è pacifico che il resistente sostenga per intero il mutuo sulla casa in comproprietà tra le parti (circa € 650) e che paghi le spese condominiali (circa € 100). Ebbene, sulla base di questi dati e tenendo conto del regime di visite paterne quasi paritario (che riduce in modo drastico l'assegno di mantenimento, potendo il provvedere in via diretta per tempi di CP_1 permanenza molto lunghi) circostanza che il resistente si fa carico del mutuo gravante sulla casa in comproprietà (di cui è peraltro proprietario maggioritario) messa a disposizione della moglie, il Collegio ritiene equo porre a suo carico la somma mensile di € 600 per il mantenimento dei minori. In ragione dell'evidente disparità reddituale, le spese straordinarie vanno tuttavia poste a suo carico nella misura del 70%. Tra le spese straordinarie devono considerarsi eventuali costi per viaggi all'estero dei minori, da concordarsi tuttavia tra i genitori secondo il regime generale delle spese straordinarie (appare peraltro utile ricordare sin d'ora che spese relative a esperienze utili per i minori, anche per coltivare rapporti familiari, devono essere consentite se compatibili con i redditi delle parti) e secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
5. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, tra le parti vi è un'evidente disparità reddituale che giustifica la previsione di un assegno di mantenimento a favore della
Pt_1
L'importo va tuttavia modulato tenendo conto della breve durata del matrimonio, della giovane età della ricorrente (che ha capacità lavorativa), e del vantaggio – già ricordato – che essa trae dalla disponibilità esclusiva della casa in comproprietà. Il Collegio ritiene pertanto equo quantificare in € 200 l'assegno.
6. Spese di lite Considerata la reciproca soccombenza parziale, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra le parti, coniugate in Long Island City (USA) il 23/06/2018 e trascritta presso il Comune di Cavriago (RE), atto n. 26, parte II, serie C, anno 2018;
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Cavriago;
-rigetta la domanda di addebito;
-dispone l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di € 600 per il mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 200 per il proprio mantenimento, anch'esso rivalutabile annualmente;
-compensa le spese del giudizio.
Reggio Emilia, 15/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 300/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. Parte_1 C.F._1
DE FANIS FEDERICA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. BIGLIARDI CP_1 C.F._2
MARCO ;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/5/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 23/06/2018 a Long Island City (USA), matrimonio trascritto in Italia presso il Comune di Cavriago (RE), atto n. 26, parte II, serie C, anno 2018. Dal matrimonio sono nati (13/11/2017) e Persona_1 Per_2
(04/06/2019).
ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 per chiedere che sia dichiarata la loro separazione. A tal fine ha dedotto:
-che dal mese di ottobre 2021 i coniugi vivono separati di fatto, in quanto il marito è rimasto nella casa coniugale sita a Cavriago e la ricorrente si è trasferita a vivere in un immobile, acquistato nel 2023, intestato per l'85% al marito e per il 15% a lei, gravato da mutuo sostenuto dal resistente;
-che, fino ad agosto 2024, è stato il marito a sostenere integralmente le spese familiari, garantendo a moglie e figli un elevato tenore di vita, stimato in circa € 3.500 e € 4.000 mensili;
-che, in seguito, il resistente ha iniziato a corrispondere la sola somma di € 600 mensili come contributo al mantenimento dei figli;
-che tra le parti sussiste ampia disparità reddituale, in quanto la ricorrente lavora presso la Fondazione Beato Carlo Acuti per 9 ore settimanali, e ha un reddito annuo netto pari a circa € 6.500, mentre il resistente lavora come dirigente presso la Liu Jo S.p.A., e percepisce un reddito mensile di € 5.000-6.000 oltre all'intero assegno unico per i figli. Ha pertanto chiesto: l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé; l'adozione di un regime di visite paterne articolato nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì (con pernottamento), oltre alla domenica pomeriggio;
che sia posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i minori pari a € 2.000 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno di € 1.000 mensili per il mantenimento della moglie. si è costituito, si è associato alla domanda di CP_1 sep altre richieste della ricorrente. Ha allegato:
-che la separazione è addebitabile alla ricorrente, la quale, dopo soli due anni di matrimonio, ha abbandonato la casa coniugale per iniziare una convivenza con un nuovo compagno;
-che le condizioni economiche delle parti sono diverse da quelle prospettate dalla ricorrente, dal momento che lui lavora attualmente presso la Digital Boite s.r.l., con reddito mensile di circa € 3.600 netti per 13 mensilità, mentre la moglie è giovane e ha capacità lavorativa, in quanto svolge anche l'attività di modella e insegnante;
peraltro, il ricorrente si fa carico del pagamento del mutuo dell'appartamento in cui vive la moglie (€ 660,28) e delle spese condominiali (€ 110);
-che il regime di visite attualmente praticato è adeguato alle necessità dei figli. Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione alla ricorrente, l'affidamento condiviso dei minori, un regime di visite paterne articolato nei giorni di martedì, giovedì e venerdì (con pernottamento), nonché domeniche alterne (con pernottamento), la ripartizione dell'assegno unico in parti uguali, e di poter contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo l'importo mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dall'ormai risalente fine della convivenza tra le parti, nonché dalle loro dichiarazioni.
2. Richiesta di addebito La domanda di addebito avanzata dal resistente è infondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, il resistente ha chiesto che la separazione sia addebitata alla ricorrente per aver abbandonato la casa familiare. Part Ebbene, posto che è pacifico che nel 2021 la NK abbia effettivamente lasciato l'abitazione dove viveva con il marito e i figli, bisogna ricordare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 648/2020). Ad avviso del Collegio, la condotta tenuta dalle parti dopo la separazione consente di presumere che l'interruzione della convivenza non fosse stato un fatto improvviso e inaspettato, ma la conseguenza di una crisi matrimoniale già perlomeno in parte preesistente. Bisogna infatti considerare che, dopo l'uscita della dalla casa Pt_1 familiare, il si è accordato con la moglie per i visite dei CP_1 figli, ha continuato per anni a farsi carico di tutte le spese (presumibilmente anche della moglie) e, soprattutto, ha acquistato una casa in comproprietà con la ricorrente. Visto il tempo trascorso tra l'interruzione della convivenza e il presente giudizio, peraltro instaurato dalla e considerato che Pt_1 il resistente non ha dimostrato di essersi mai a ricostituire l'unità familiare, deve ravvisarsi – da parte del – una condotta di CP_1 acquiescenza alla separazione che giustifica la presunzione in questione. In punto di diritto, il Collegio ritiene condivisibile il ragionamento della ricorrente, che ha richiamato un precedente di legittimità in cui veniva avallato un ragionamento del tutto analogo (cfr. Cass. 648/2021).
3. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affidamento condiviso, per cui non vi sono motivi per provvedere diversamente. Quanto alle visite paterne, vi è invece contrasto. Il Collegio ritiene opportuno, sul punto, adottare il calendario di visite richiesto dal resistente, in quanto è pacifico che esso costituisce il regime attualmente praticato dai figli. Posto che entrambe le parti hanno proposto calendari che prevedono tempi di visita molto ampi del padre, con plurimi pernottamenti settimanali (sicché non è in discussione l'adozione di un regime che limiti gli spostamenti o gli incontri padre-figli), non vi sono motivi per adottare un calendario diverso da quello già praticato, dal momento che le doglianze della appaiono generiche e non condivisibili (la predisposizione Pt_1 di u o stabile evita, infatti, le temute incertezze e confusioni menzionate dalla ricorrente). Lo si riporta qui:
Lunedì: la madre provvederà al prelievo dei figli dopo la scuola e trascorrerà con loro il resto della giornata;
Martedì: la madre provvederà al prelievo dei figli dopo la scuola;
il padre si recherà presso l'abitazione materna alle ore 19,00 per prelevare i ragazzi i quali trascorreranno la serata e la nottata con il medesimo;
Mercoledì: verrà accompagnata a scuola dalla nonna Per_2 paterna, dal padre;
all'uscita da scuola verranno prelevati Persona_1 da parte trascorrerà con loro il resto della giornata;
Giovedì: la madre accompagnerà a scuola entrambi i figli e pure andrà a prelevarli al pomeriggio all'uscita: alle ore 19 il padre li andrà a prendere per rimanere con loro sino al giorno successivo;
Venerdì: il padre accompagnerà i figli a scuola, li andrà a ritirare al pomeriggio per poi accompagnarli a nuoto, cenare e trascorrere la notte presso la sua abitazione;
Sabato: il padre accompagnerà i figli dalla madre alle ore 18,30 e trascorreranno con la stessa il resto della giornata;
Domenica: giornata che i ragazzi trascorrono con i genitori a settimane alternate (il genitore di turno provvederà il giorno successivo ad accompagnare a scuola i ragazzi il giorno successivo). I minori trascorreranno, poi, pari tempo con i genitori durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, alternando di anno in anno le varie festività.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (otto e sei anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Con riguardo a queste ultime, si osserva quanto segue:
-la ricorrente, nata nel '90, lavora come insegnante e percepisce un reddito annuo compreso tra i € 6.000 e i € 7.000 (vd. doc. 10); il dato è stato solo parzialmente contestato dal resistente, che ha fatto riferimento ad altre attività svolte dalla come modella, ma la cui redditività non è stata Pt_1 indicata e non risulta stimabile (né è evincibile dagli screenshot prodotti); la è anche proprietaria del 15% della casa dove vive Pt_1 attualmente con i minori;
-il resistente, nato nel 1980, lavora come dirigente presso la Digital Boite spa, con un reddito mensile oscillante tra i € 3.800 e i € 4800 (vd. buste paga prodotte al doc. 29); il suo reddito risulta notevolmente variato rispetto al passato, quando lavorava presso la Diamond Sport spa e, prima ancora, come insegnante part-time, con redditi inferiori (€ 10.702 nel 2021,
€ 22.920 nel 2022 e € 29.502 nel 2023); tali dati non sono stati specificamente contestati dalla che si è limitata ad allegare che il Pt_1 reddito del marito ammonterebbe ad € 5.000 mensili;
il resistente è anche proprietario all' 85% dell'immobile sito in Cavriago, via Roma n. 12/1 (in cui la ricorrente vive con i figli), di 1/9 di un complesso immobiliare sito a Cavriago via Paterlini n. 5, di 1/6 di un immobile sito a Cavriago via Antica n. 66, di 1/8 di un immobile sito a Reggio Emilia e di alcuni terreni siti a Cavriago;
è pacifico che il resistente sostenga per intero il mutuo sulla casa in comproprietà tra le parti (circa € 650) e che paghi le spese condominiali (circa € 100). Ebbene, sulla base di questi dati e tenendo conto del regime di visite paterne quasi paritario (che riduce in modo drastico l'assegno di mantenimento, potendo il provvedere in via diretta per tempi di CP_1 permanenza molto lunghi) circostanza che il resistente si fa carico del mutuo gravante sulla casa in comproprietà (di cui è peraltro proprietario maggioritario) messa a disposizione della moglie, il Collegio ritiene equo porre a suo carico la somma mensile di € 600 per il mantenimento dei minori. In ragione dell'evidente disparità reddituale, le spese straordinarie vanno tuttavia poste a suo carico nella misura del 70%. Tra le spese straordinarie devono considerarsi eventuali costi per viaggi all'estero dei minori, da concordarsi tuttavia tra i genitori secondo il regime generale delle spese straordinarie (appare peraltro utile ricordare sin d'ora che spese relative a esperienze utili per i minori, anche per coltivare rapporti familiari, devono essere consentite se compatibili con i redditi delle parti) e secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
5. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, tra le parti vi è un'evidente disparità reddituale che giustifica la previsione di un assegno di mantenimento a favore della
Pt_1
L'importo va tuttavia modulato tenendo conto della breve durata del matrimonio, della giovane età della ricorrente (che ha capacità lavorativa), e del vantaggio – già ricordato – che essa trae dalla disponibilità esclusiva della casa in comproprietà. Il Collegio ritiene pertanto equo quantificare in € 200 l'assegno.
6. Spese di lite Considerata la reciproca soccombenza parziale, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra le parti, coniugate in Long Island City (USA) il 23/06/2018 e trascritta presso il Comune di Cavriago (RE), atto n. 26, parte II, serie C, anno 2018;
-manda all'Ufficiale di Stato Civile di Cavriago;
-rigetta la domanda di addebito;
-dispone l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di € 600 per il mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 200 per il proprio mantenimento, anch'esso rivalutabile annualmente;
-compensa le spese del giudizio.
Reggio Emilia, 15/5/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli