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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/12/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8596/2017 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 1.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 8596/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Foggia alla via Guido D'Orso n. 171, presso lo studio dell'avv. Lorenzo
Taggio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Bari alla via Abate Gimma n. 73, presso lo studio dell'avv.
CO Liantonio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n. TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, solo dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 155.540,37, a titolo di corrispettivo dovuto, in favore di parte opposta, per la fornitura di energia elettrica erogata presso il POD IT001E00239320.
L'opponente ha contestato la fatturazione per esser stata calcolata con le tariffe per l'erogazione dell'energia elettrica in media tensione, difformemente all'erogazione prevista contrattualmente come erogazione in bassa tensione.
L'opposta, dal canto suo, ha ammesso che la fatturazione, per disguido tecnico, è avvenuta in bassa tensione e, pertanto, ha emesso in data
12/3/2018 la relativa fattura di rettifica (n. D180045045, all sub 3), con la quale è stato riconosciuto, in favore dell'opponente, il credito relativo alle somme fatturate in eccesso, per complessivi € 19.555,08.
Alla luce di ciò, parte opposta ha chiesto concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 135.963,29 (ossia somma ingiunta di € 155.540,37, meno € 19.555,08).
Il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha ritenuto di non concedere l'esecuzione provvisoria, nemmeno parziale, del decreto ingiuntivo, ritenendo opportuni approfondimenti istruttori in merito alla somma effettivamente dovuta, in favore dell'opposta, da parte opponente.
A tal fine, è stata disposta consulenza tecnica, a firma dell'ing. Persona_1
all'esito della quale è emersa come effettivamente dovuta la
[...] somma di € 36.621,98.
La relazione tecnica risulta assolutamente condivisibile poiché priva di contraddizioni e logicamente coerente. In sintesi, il CTU, condividendo le doglianze di parte opponente, ha affermato che la fatturazione è risultata
Proc. n. 8596/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
errata nell'ammontare complessivo, in quanto il contratto tra le parti era stato stipulato per una fornitura di bassa tensione mentre la fatturazione è avvenuta applicando le tariffe di media tensione. Alla luce di tale premessa ha concluso, con più ampia motivazione alla quale si rinvia, che “applicando la tariffa di “bassa tensione” contrattualmente prevista anziché “media tensione” come effettivamente fatturato dalla società Eni Power & Gas
s.p.a., e tenuto conto dei consumi effettivi il risparmio conseguente rispetto
a quanto fatturato alla è pari a 36.621,98 €”. Controparte_2
In sostanza, sono stati pagati € 36.621,98 in più del dovuto.
Ne deriva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo perché emesso per un maggiore importo non dovuto e, nondimeno, la condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad
€ 118.918,39 (pari ad € 155.540,37 – 36.621,98), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma secondo, cod. civ. dal giorno della messa in mora (diffida del 16.3.2017) ed al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. civ. n. 24482/2022).
In virtù di quanto precisato, l'opponente, siccome soccombente in relazione all'esito complessivo del giudizio (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), va condannato, in favore dell'opposta, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ.
n. 14198/2022), al pagamento delle spese di lite, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M.
55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ivi comprese le spese per la procedura monitoria, ai valori medi per la fase monitoria e la fase istruttoria del presente giudizio e minimi per le fasi di studio,
Proc. n. 8596/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
introduttiva e decisionale alla luce dell'esiguità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in parziale accoglimento dell'opposizione ed in parziale accoglimento della domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n. 2089/2017 e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma pari all'importo di € 36.621,98, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cod. civ. dal giorno della messa in mora ed al tasso di cui all'art
1284, co.4 cod. civ. dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, ivi comprese le spese della fase monitoria, pari all'importo di € 406,50, dovuti a titolo di esborsi ed € 16.345,00, dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso;
C. pone, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale le spese di CTU, già liquidate decreto ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02 del 18.1.2021, in favore del nominato
CTU.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 8596/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 1.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 8596/2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Foggia alla via Guido D'Orso n. 171, presso lo studio dell'avv. Lorenzo
Taggio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Bari alla via Abate Gimma n. 73, presso lo studio dell'avv.
CO Liantonio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n. TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, solo dal 30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 155.540,37, a titolo di corrispettivo dovuto, in favore di parte opposta, per la fornitura di energia elettrica erogata presso il POD IT001E00239320.
L'opponente ha contestato la fatturazione per esser stata calcolata con le tariffe per l'erogazione dell'energia elettrica in media tensione, difformemente all'erogazione prevista contrattualmente come erogazione in bassa tensione.
L'opposta, dal canto suo, ha ammesso che la fatturazione, per disguido tecnico, è avvenuta in bassa tensione e, pertanto, ha emesso in data
12/3/2018 la relativa fattura di rettifica (n. D180045045, all sub 3), con la quale è stato riconosciuto, in favore dell'opponente, il credito relativo alle somme fatturate in eccesso, per complessivi € 19.555,08.
Alla luce di ciò, parte opposta ha chiesto concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 135.963,29 (ossia somma ingiunta di € 155.540,37, meno € 19.555,08).
Il giudice, precedente titolare del fascicolo, ha ritenuto di non concedere l'esecuzione provvisoria, nemmeno parziale, del decreto ingiuntivo, ritenendo opportuni approfondimenti istruttori in merito alla somma effettivamente dovuta, in favore dell'opposta, da parte opponente.
A tal fine, è stata disposta consulenza tecnica, a firma dell'ing. Persona_1
all'esito della quale è emersa come effettivamente dovuta la
[...] somma di € 36.621,98.
La relazione tecnica risulta assolutamente condivisibile poiché priva di contraddizioni e logicamente coerente. In sintesi, il CTU, condividendo le doglianze di parte opponente, ha affermato che la fatturazione è risultata
Proc. n. 8596/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
errata nell'ammontare complessivo, in quanto il contratto tra le parti era stato stipulato per una fornitura di bassa tensione mentre la fatturazione è avvenuta applicando le tariffe di media tensione. Alla luce di tale premessa ha concluso, con più ampia motivazione alla quale si rinvia, che “applicando la tariffa di “bassa tensione” contrattualmente prevista anziché “media tensione” come effettivamente fatturato dalla società Eni Power & Gas
s.p.a., e tenuto conto dei consumi effettivi il risparmio conseguente rispetto
a quanto fatturato alla è pari a 36.621,98 €”. Controparte_2
In sostanza, sono stati pagati € 36.621,98 in più del dovuto.
Ne deriva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo perché emesso per un maggiore importo non dovuto e, nondimeno, la condanna di parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma pari ad
€ 118.918,39 (pari ad € 155.540,37 – 36.621,98), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma secondo, cod. civ. dal giorno della messa in mora (diffida del 16.3.2017) ed al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass. civ. n. 24482/2022).
In virtù di quanto precisato, l'opponente, siccome soccombente in relazione all'esito complessivo del giudizio (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), va condannato, in favore dell'opposta, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ.
n. 14198/2022), al pagamento delle spese di lite, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M.
55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ivi comprese le spese per la procedura monitoria, ai valori medi per la fase monitoria e la fase istruttoria del presente giudizio e minimi per le fasi di studio,
Proc. n. 8596/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
introduttiva e decisionale alla luce dell'esiguità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 260.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in parziale accoglimento dell'opposizione ed in parziale accoglimento della domanda monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n. 2089/2017 e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma pari all'importo di € 36.621,98, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 cod. civ. dal giorno della messa in mora ed al tasso di cui all'art
1284, co.4 cod. civ. dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, ivi comprese le spese della fase monitoria, pari all'importo di € 406,50, dovuti a titolo di esborsi ed € 16.345,00, dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso;
C. pone, nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale le spese di CTU, già liquidate decreto ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02 del 18.1.2021, in favore del nominato
CTU.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 8596/2017 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 4