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Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1965, n. 1389
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Legge 20 dicembre 1965, n. 1389
Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1965, n. 1389
Versione
1 gennaio 1966
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1966.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1966
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