Art. 1. Articolo unico.
Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall' articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846 , e' prorogato dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1975.
Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall' articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846 , e' prorogato dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1975.