Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1974, n. 693
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15 gennaio 1975
Art. 1. Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall' articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846 , e' prorogato dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1975.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1975