Articolo 1 della Legge 3 giugno 1966, n. 419
Versione
7 luglio 1966
Art. 1. Articolo unico.

Il termine stabilito dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione Pietransieri del comune di Roccaraso.

Entrata in vigore il 7 luglio 1966