CASS
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. Truffa contrattuale e decorrenza della prescrizione: il reato si consuma con la perdita dell’utilità pattuita (Cass. pen. n. 19140/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 maggio 2025
1. Premessa Con la sentenza n. 19140/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto dalla parte civile avverso una decisione della Corte di appello di Cagliari che, confermando il giudizio di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa contestato a due imputate. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, chiarendo ancora una volta il momento consumativo della truffa contrattuale, in coerenza con la propria più recente giurisprudenza. 2. Il fatto oggetto di ricorso Nel caso di specie, le imputate erano accusate di aver indotto B. a versare somme di denaro in virtù di un accordo che prevedeva, tra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 9092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9092 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA EL, nato a [...] il [...] D'LA TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
udito il Sostituto P.G., Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla recidiva ritenuta reiterata nei confronti di OT, e il rigetto per il resto di entrambi i ricorsi. Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e ss. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 13 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como emessa in data 20 settembre 2022 e appellata da FR TE, AT D'AV, NI FE, TO TE e EL OT, tutti imputati per il delitto di cui agli artt.110, 640 e 61 n.7 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di FR TE, NI FE, TO TE essendo il reato estinto per prescrizione, confermando, invece, la sentenza impugnata nei confronti di AT D'LA e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9092 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 12/12/2024 EL SA che venivano condannati anche al pagamento delle spese processuali del grado. 2. Avverso la suddetta decisione EL SA e AT D'LA, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione svolgendo distinti motivi per i quali chiedono l'annullamento della sentenza impugnata disponendo ogni conseguente statuizione. 3. La difesa di EL SA, anche a mezzo di una memoria con motivi aggiunti, svolge tre distinti motivi. Con il primo eccepisce ex art. 606, comma 1 lett.E) e C), cod. proc. pen., il vizio della motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, nonché il travisamento della prova che avrebbe determinato l'errore di aver ritenuto competente il Tribunale di Como. In particolare, rileva che la truffa è un reato istantaneo e di danno che si consuma nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo;
nel caso di specie il bonifico della persona offesa veniva eseguito in favore del conto corrente della società svizzera Hi IN s.a. con sede in Roveredo, Gr, Svizzera e il successivo passaggio di denaro in favore della società italiana Global Drink sarebbe un mero post factum, irrilevante ai fini della consumazione del reato. Considerato, perciò, che il reato si sarebbe consumato interamente all'estero e visto che anche tenendo conto dell'articolo 9 cod. proc. pen. la conclusione non muterebbe, la difesa deduce che dovrebbe trovare applicazione l'articolo 10, comma 1, del codice di rito, e che quindi il tribunale competente andrebbe individuato in quello di Napoli nord in Aversa. Rileva, infine, il travisamento di un elemento di prova, laddove la Corte milanese ha ritenuto che tutti gli imputati fossero coinvolti, a vario titolo, nella citata società Global Drink (pag.6) rispetto alla quale il OT non avrebbe avuto mai alcun collegamento, come risulterebbe dalla testimonianza dell'agente di P.G. Bonocore;
sottolinea, in relazione alla cd. doppia conforme, che l'argomento probatorio travisato e sopra precisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1 lett.E) e C), cod. proc. pen. il vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, in ordine alla ritenuta responsabilità del OT, e comunque perché i giudici di merito sarebbero incorsi nella violazione degli artt. 191 e 192, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente in relazione alla deposizione del testimone CI ed alla valutazione degli indizi a carico del ricorrente. In particolare, non è documentato il passaggio delle azioni della società Hi IN da CI a OT, circostanza che la Corte milanese avrebbe ricavato dalle dichiarazioni di CI, ma che in realtà sarebbero state ritenute inutilizzabili dalla stessa Corte, né ciò risulterebbe dalla visura camerale della società ove è descritto il ruolo del ricorrente nell'organigramma societario. Unico elemento indiziario di collegamento con la società Hi IN s.a. sarebbe la procura 2 bancaria, che, però, ad avviso della difesa non potrebbe essere un indizio sufficiente per formare una prova. Lamenta, perciò, che l'affermazione di responsabilità del ricorrente, si sarebbe basata su un chiaro travisamento della prova, nonchè su delle contraddizioni tra le due pronunce di merito, in cui una sostiene che il OT era il legale rappresentante della Hi IN (a pag.8 della sentenza del Tribunale), l'altra che ne era socio totalitario, mentre l'imputazione dice che era proprietario, nonché sulla violazione degli artt. 192 e 191 cod. proc. pen. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, anche in relazione all'inosservanza dell'art. 99 cod. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato in quanto la seconda condanna menzionata, quella per la calunnia, sarebbe divenuta irrevocabile solo in data 10 ottobre 2016, quindi dopo i fatti contestati, datati nel settembre 2016. Non si potrebbe, quindi, sostenere che la recidiva sia reiterata. 4. La difesa di AT D'LA svolge, invece, quattro distinti motivi. Con il primo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 21 cod. proc. pen., relativamente alla ritenuta competenza del Tribunale di Como, in quanto il reato si sarebbe consumato in Svizzera a seguito del bonifico disposto dalla persona offesa e accreditato presso il conto corrente della società svizzera Hi IN con sede in Roveredo, Gr, Svizzera, a cui il ricorrente era del tutto estraneo. Il successivo trasferimento della somma alla società Global Drink sarebbe un mero post factum irrilevante ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato di truffa;
in via alternativa dovrebbe individuarsi come tribunale competente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, cod. proc. pen., quello di Napoli nord, posto che tre imputati su cinque risiedono nel suo circondario. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione alle norme processuali, poste a pena di inutilizzabilità, in ordine all'assunzione delle prove, nonché vizio della motivazione. Quanto al primo profilo, lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe rivolto domande suggestive al testimone Bonocore;
ne conseguirebbe il mancato raggiungimento della prova circa l'identificazione del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo deduce il vizio della motivazione, in quanto i giudici di merito non avrebbero adeguatamente indicato in concreto quali furono le condotte illecite di D'AV, che, in realtà, non avrebbe compiuto alcuna condotta tipica del reato di truffa, a fronte di una imputazione in cui è stato contestato solo di aver operato per la società Global Drink, con evidente lesione del diritto di difesa per l'assoluta indeterminatezza dell'imputazione, con conseguente nullità assoluta degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Con il quarto motivo, infine, eccepisce il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, che sarebbe stata erroneamente dichiarata dai giudici di merito. Infatti, la sentenza di primo grado fa riferimento ad un precedente di bancarotta che sarebbe successivo ai fatti, mentre in precedenza il D'AV era gravato solo di condanne inflitte con quattro decreti penali relativi a contravvenzioni o comunque a reati poi depenalizzati. 3 RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo comune ai due ricorsi, relativo al momento consumativo della truffa cd. contrattuale e all'individuazione della competenza territoriale presso il Tribunale di Como, giova ricordare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: «In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto» (così Sez.2, n.33588 del 13/07/2023, Rv. 85143-01; conf. Sez.2, n.11102 del 14/02/2017, Rv. 269688-01). In forza dei suddetti principi, a cui il Collegio intende dare continuità, è d'obbligo individuare il momento di consumazione del reato di truffa alla luce delle peculiarità degli accordi contrattuali e delle condotte effettivamente realizzate dagli imputati. Orbene, nella fattispecie risulta indubbio e mai contestato, che i beni oggetto del contratto di compravendita erano esistenti, stoccati presso alcuni magazzini sito nel territorio del Tribunale di Como, ed essi, peraltro, furono anche visionati dalle persone delegate dalla società RS ENGINEERING, al fine di verificare de visu la scadenza delle lattine di bevande che erano in procinto di acquistare. L'effettivo pregiudizio per la suddetta società si realizzò, pertanto, non al momento del pagamento della merce, ma piuttosto quando essa fu portata via dai magazzini all'insaputa degli acquirenti che si erano recati presso il deposito per ritirarla. Le due sentenze di merito hanno descritto con puntualità lo svilupparsi delle condotte truffaldine, di cui una parte si realizzò, evidentemente, dopo la conclusione del contratto e l'esecuzione del bonifico di pagamento;
in particolare, gli autori della truffa con pretesti e menzognere giustificazioni ritardarono il momento della consegna dei beni, in modo da avere il tempo di far sparire dai magazzini la merce venduta. A fronte di queste evidenze processuali, le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale di Como, sono manifestamente infondate in quanto una parte delle condotte illecite si consumò, certamente, presso il territorio del circondario del Tribunale lariano. Tale conclusione è conforme ai principi già sostenuti in caso analogo dalla Suprema Corte, secondo cui: «Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione 4 degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. pen.» (così Sez.2, n.14744 del 01/02/2017, Rv. 269681-01). 2.1. Quanto al secondo motivo del ricorso di OT, si ritiene che le motivazioni svolte per affermare la sua piena responsabilità risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Como, con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sentenza impugnata ha descritto in maniera puntuale e coerente il ruolo del OT nell'attività decettiva (si veda pag. 12), evidenziando soprattutto che «agli atti vi è la procura generale che la Hi IN SA rilasciava in suo favore in data 30 giugno 2016 per operare sul conto corrente della società, acceso presso la Banca Raiffeisen.....Trattasi a ben vedere di un potere ampio, specificatamente afferente alle operazioni relative al conto corrente della Hi IN SA, di cui, quindi, l'odierno imputato all'epoca dei fatti aveva una potestà dispositiva .....Si profila così una posizione di spicco e in modo particolare di gestione diretta del patrimonio della società attraverso il conto corrente, risultato essere quello stesso su cui confluiva inizialmente il provento della frode perpetrata ai danni della persona offesa. Nel medesimo contesto, attraverso un passaggio pressoché immediato, detta somma veniva accreditata sul conto della Global Drink s.r.I., il che poteva avvenire solo attraverso l'esercizio di atti dispositivi di colui che all'epoca, era delegato al compimento di tali operazioni, nella specie EL OT». Anche la difesa ammette l'esistenza della suddetta procura bancaria in favore del ricorrente, eccependo, però, che tale elemento di prova non sarebbe di per sé sufficiente, non essendo, invece, del tutto chiaro il ruolo formale rivestito da OT all'interno della Hi IN SA. Si tratta, in tutta evidenza, di( 5 valutazioni di merito che sfuggono al controllo di legittimità per le ragioni sopra esposte, a fronte di argomentazioni che non risultano per nulla illogiche o contraddittorie. 2.2. Quanto all'eccezione di OT relativa all'applicazione dell'aggravante della recidiva, va evidenziato, in primis, che il Tribunale di Como l'aveva riconosciuta in relazione al solo reato di truffa (si veda pag. 10 della sentenza di primo grado) per il quale ricorre certamente l'ipotesi dell'art. 99, comma secondo, cod. pen., in particolare quella della recidiva infraquinquennale (la precedente sentenza di condanna per truffa è divenuta irrevocabile il 27/04/2016, per fatti commessi in data antecedente e prossima al 28/12/2011). Nell'atto di appello l'imputato lamentava in generale il riconoscimento della recidiva, contestando, poi, nello specifico la qualifica di recidiva reiterata in relazione alla condanna per calunnia, divenuta irrevocabile successivamente ai fatti per cui è processo. La Corte di appello ha confermato il giudizio di maggior pericolosità del OT, citando le due condanne precedenti (per i delitti di truffa e di calunnia), e, in particolare, la specificità del precedente per il reato di truffa. Orbene pur riconoscendo un parziale difetto di motivazione della sentenza di appello, la quale avrebbe dovuto precisare che la recidiva, nella forma qualificata di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., era riferibile solo alla condanna infraquinquennale per il delitto di truffa, divenuta irrevocabile prima dei fatti in contestazione, si ritiene che il motivo di ricorso non possa essere accolto, in quanto i giudici di appello hanno motivato congruamente sulle ragioni poste alla base della decisione di confermare la recidiva che, come già detto, il Tribunale aveva riconosciuto solo in relazione alla condanna per il delitto di truffa. In altri termini, il motivo di ricorso è sostanzialmente privo di interesse processuale, dato che pur precisando che non poteva ricorrere la recidiva reiterata per le ragioni evidenziate, rimarrebbe comunque inalterato il giudizio espresso dai giudici di merito sulla ricorrenza della recidiva infraquinquennale. 3. Quanto al ricorso di AT D'LA sono state già affermate al punto 2 le ragioni per dichiarare manifestamente infondata l'eccezione relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Como. 3.1. Con riguardo al secondo motivo di ricorso il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: «In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta» (così Sez.6, n.8307 del 13/01/2021, Rv.280710-01; conf. Sez.1, n.44233 del 17/09/2014, Rv.260899-01). In forza di tali principi risulta manifestamente infondata l'eccezione relativa alla piena attendibilità del testimone M.IL Bonocore ed al conseguente pieno riconoscimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, del ricorrente D'AV come soggetto presente nel magazzino dove era depositata la merce, poi fatta sparire dagli autori della truffa. 6 Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLARIA La Presidente 3.2. Il terzo motivo di ricorso è al pari manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata, come anche la sentenza di primo grado, ha descritto in maniera puntuale e coerente (si vedano pag. 9/10) il ruolo tutt'altro che marginale svolto da D'LA nella realizzazione della truffa, che, come detto, si è consumata con l'asportazione dai magazzini e la successiva sparizione della merce venduta prima che la società acquirente potesse ritirarla. Sul punto la difesa si limita a reiterare dubbi e deduzioni già affrontate dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni svolte dalla stessa per confermare il giudizio di condanna di primo grado, incorrendo, peraltro, nel vizio di aspecificità del motivo. 3.3. Il quarto motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, risulta inammissibile in quanto la decisione non è stato oggetto di impugnazione con i motivi di appello neppure genericamente, ed è stata sollevata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: «È inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione». (così Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; conf. tra le tante, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01), poiché in tali casi viene ad interrompersi la cd. catena devolutiva. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RS ENGINEERING società per azioni, che liquida come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RS ENGINEERING società per azioni, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
udito il Sostituto P.G., Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla recidiva ritenuta reiterata nei confronti di OT, e il rigetto per il resto di entrambi i ricorsi. Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e ss. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 13 giugno 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como emessa in data 20 settembre 2022 e appellata da FR TE, AT D'AV, NI FE, TO TE e EL OT, tutti imputati per il delitto di cui agli artt.110, 640 e 61 n.7 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di FR TE, NI FE, TO TE essendo il reato estinto per prescrizione, confermando, invece, la sentenza impugnata nei confronti di AT D'LA e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9092 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 12/12/2024 EL SA che venivano condannati anche al pagamento delle spese processuali del grado. 2. Avverso la suddetta decisione EL SA e AT D'LA, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione svolgendo distinti motivi per i quali chiedono l'annullamento della sentenza impugnata disponendo ogni conseguente statuizione. 3. La difesa di EL SA, anche a mezzo di una memoria con motivi aggiunti, svolge tre distinti motivi. Con il primo eccepisce ex art. 606, comma 1 lett.E) e C), cod. proc. pen., il vizio della motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, nonché il travisamento della prova che avrebbe determinato l'errore di aver ritenuto competente il Tribunale di Como. In particolare, rileva che la truffa è un reato istantaneo e di danno che si consuma nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo;
nel caso di specie il bonifico della persona offesa veniva eseguito in favore del conto corrente della società svizzera Hi IN s.a. con sede in Roveredo, Gr, Svizzera e il successivo passaggio di denaro in favore della società italiana Global Drink sarebbe un mero post factum, irrilevante ai fini della consumazione del reato. Considerato, perciò, che il reato si sarebbe consumato interamente all'estero e visto che anche tenendo conto dell'articolo 9 cod. proc. pen. la conclusione non muterebbe, la difesa deduce che dovrebbe trovare applicazione l'articolo 10, comma 1, del codice di rito, e che quindi il tribunale competente andrebbe individuato in quello di Napoli nord in Aversa. Rileva, infine, il travisamento di un elemento di prova, laddove la Corte milanese ha ritenuto che tutti gli imputati fossero coinvolti, a vario titolo, nella citata società Global Drink (pag.6) rispetto alla quale il OT non avrebbe avuto mai alcun collegamento, come risulterebbe dalla testimonianza dell'agente di P.G. Bonocore;
sottolinea, in relazione alla cd. doppia conforme, che l'argomento probatorio travisato e sopra precisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1 lett.E) e C), cod. proc. pen. il vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, in ordine alla ritenuta responsabilità del OT, e comunque perché i giudici di merito sarebbero incorsi nella violazione degli artt. 191 e 192, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente in relazione alla deposizione del testimone CI ed alla valutazione degli indizi a carico del ricorrente. In particolare, non è documentato il passaggio delle azioni della società Hi IN da CI a OT, circostanza che la Corte milanese avrebbe ricavato dalle dichiarazioni di CI, ma che in realtà sarebbero state ritenute inutilizzabili dalla stessa Corte, né ciò risulterebbe dalla visura camerale della società ove è descritto il ruolo del ricorrente nell'organigramma societario. Unico elemento indiziario di collegamento con la società Hi IN s.a. sarebbe la procura 2 bancaria, che, però, ad avviso della difesa non potrebbe essere un indizio sufficiente per formare una prova. Lamenta, perciò, che l'affermazione di responsabilità del ricorrente, si sarebbe basata su un chiaro travisamento della prova, nonchè su delle contraddizioni tra le due pronunce di merito, in cui una sostiene che il OT era il legale rappresentante della Hi IN (a pag.8 della sentenza del Tribunale), l'altra che ne era socio totalitario, mentre l'imputazione dice che era proprietario, nonché sulla violazione degli artt. 192 e 191 cod. proc. pen. Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa, anche in relazione all'inosservanza dell'art. 99 cod. pen. In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato in quanto la seconda condanna menzionata, quella per la calunnia, sarebbe divenuta irrevocabile solo in data 10 ottobre 2016, quindi dopo i fatti contestati, datati nel settembre 2016. Non si potrebbe, quindi, sostenere che la recidiva sia reiterata. 4. La difesa di AT D'LA svolge, invece, quattro distinti motivi. Con il primo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 21 cod. proc. pen., relativamente alla ritenuta competenza del Tribunale di Como, in quanto il reato si sarebbe consumato in Svizzera a seguito del bonifico disposto dalla persona offesa e accreditato presso il conto corrente della società svizzera Hi IN con sede in Roveredo, Gr, Svizzera, a cui il ricorrente era del tutto estraneo. Il successivo trasferimento della somma alla società Global Drink sarebbe un mero post factum irrilevante ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato di truffa;
in via alternativa dovrebbe individuarsi come tribunale competente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, cod. proc. pen., quello di Napoli nord, posto che tre imputati su cinque risiedono nel suo circondario. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione alle norme processuali, poste a pena di inutilizzabilità, in ordine all'assunzione delle prove, nonché vizio della motivazione. Quanto al primo profilo, lamenta, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe rivolto domande suggestive al testimone Bonocore;
ne conseguirebbe il mancato raggiungimento della prova circa l'identificazione del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio. Con il terzo motivo deduce il vizio della motivazione, in quanto i giudici di merito non avrebbero adeguatamente indicato in concreto quali furono le condotte illecite di D'AV, che, in realtà, non avrebbe compiuto alcuna condotta tipica del reato di truffa, a fronte di una imputazione in cui è stato contestato solo di aver operato per la società Global Drink, con evidente lesione del diritto di difesa per l'assoluta indeterminatezza dell'imputazione, con conseguente nullità assoluta degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Con il quarto motivo, infine, eccepisce il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, che sarebbe stata erroneamente dichiarata dai giudici di merito. Infatti, la sentenza di primo grado fa riferimento ad un precedente di bancarotta che sarebbe successivo ai fatti, mentre in precedenza il D'AV era gravato solo di condanne inflitte con quattro decreti penali relativi a contravvenzioni o comunque a reati poi depenalizzati. 3 RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo comune ai due ricorsi, relativo al momento consumativo della truffa cd. contrattuale e all'individuazione della competenza territoriale presso il Tribunale di Como, giova ricordare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: «In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto» (così Sez.2, n.33588 del 13/07/2023, Rv. 85143-01; conf. Sez.2, n.11102 del 14/02/2017, Rv. 269688-01). In forza dei suddetti principi, a cui il Collegio intende dare continuità, è d'obbligo individuare il momento di consumazione del reato di truffa alla luce delle peculiarità degli accordi contrattuali e delle condotte effettivamente realizzate dagli imputati. Orbene, nella fattispecie risulta indubbio e mai contestato, che i beni oggetto del contratto di compravendita erano esistenti, stoccati presso alcuni magazzini sito nel territorio del Tribunale di Como, ed essi, peraltro, furono anche visionati dalle persone delegate dalla società RS ENGINEERING, al fine di verificare de visu la scadenza delle lattine di bevande che erano in procinto di acquistare. L'effettivo pregiudizio per la suddetta società si realizzò, pertanto, non al momento del pagamento della merce, ma piuttosto quando essa fu portata via dai magazzini all'insaputa degli acquirenti che si erano recati presso il deposito per ritirarla. Le due sentenze di merito hanno descritto con puntualità lo svilupparsi delle condotte truffaldine, di cui una parte si realizzò, evidentemente, dopo la conclusione del contratto e l'esecuzione del bonifico di pagamento;
in particolare, gli autori della truffa con pretesti e menzognere giustificazioni ritardarono il momento della consegna dei beni, in modo da avere il tempo di far sparire dai magazzini la merce venduta. A fronte di queste evidenze processuali, le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale di Como, sono manifestamente infondate in quanto una parte delle condotte illecite si consumò, certamente, presso il territorio del circondario del Tribunale lariano. Tale conclusione è conforme ai principi già sostenuti in caso analogo dalla Suprema Corte, secondo cui: «Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione 4 degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. pen.» (così Sez.2, n.14744 del 01/02/2017, Rv. 269681-01). 2.1. Quanto al secondo motivo del ricorso di OT, si ritiene che le motivazioni svolte per affermare la sua piena responsabilità risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Como, con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sentenza impugnata ha descritto in maniera puntuale e coerente il ruolo del OT nell'attività decettiva (si veda pag. 12), evidenziando soprattutto che «agli atti vi è la procura generale che la Hi IN SA rilasciava in suo favore in data 30 giugno 2016 per operare sul conto corrente della società, acceso presso la Banca Raiffeisen.....Trattasi a ben vedere di un potere ampio, specificatamente afferente alle operazioni relative al conto corrente della Hi IN SA, di cui, quindi, l'odierno imputato all'epoca dei fatti aveva una potestà dispositiva .....Si profila così una posizione di spicco e in modo particolare di gestione diretta del patrimonio della società attraverso il conto corrente, risultato essere quello stesso su cui confluiva inizialmente il provento della frode perpetrata ai danni della persona offesa. Nel medesimo contesto, attraverso un passaggio pressoché immediato, detta somma veniva accreditata sul conto della Global Drink s.r.I., il che poteva avvenire solo attraverso l'esercizio di atti dispositivi di colui che all'epoca, era delegato al compimento di tali operazioni, nella specie EL OT». Anche la difesa ammette l'esistenza della suddetta procura bancaria in favore del ricorrente, eccependo, però, che tale elemento di prova non sarebbe di per sé sufficiente, non essendo, invece, del tutto chiaro il ruolo formale rivestito da OT all'interno della Hi IN SA. Si tratta, in tutta evidenza, di( 5 valutazioni di merito che sfuggono al controllo di legittimità per le ragioni sopra esposte, a fronte di argomentazioni che non risultano per nulla illogiche o contraddittorie. 2.2. Quanto all'eccezione di OT relativa all'applicazione dell'aggravante della recidiva, va evidenziato, in primis, che il Tribunale di Como l'aveva riconosciuta in relazione al solo reato di truffa (si veda pag. 10 della sentenza di primo grado) per il quale ricorre certamente l'ipotesi dell'art. 99, comma secondo, cod. pen., in particolare quella della recidiva infraquinquennale (la precedente sentenza di condanna per truffa è divenuta irrevocabile il 27/04/2016, per fatti commessi in data antecedente e prossima al 28/12/2011). Nell'atto di appello l'imputato lamentava in generale il riconoscimento della recidiva, contestando, poi, nello specifico la qualifica di recidiva reiterata in relazione alla condanna per calunnia, divenuta irrevocabile successivamente ai fatti per cui è processo. La Corte di appello ha confermato il giudizio di maggior pericolosità del OT, citando le due condanne precedenti (per i delitti di truffa e di calunnia), e, in particolare, la specificità del precedente per il reato di truffa. Orbene pur riconoscendo un parziale difetto di motivazione della sentenza di appello, la quale avrebbe dovuto precisare che la recidiva, nella forma qualificata di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., era riferibile solo alla condanna infraquinquennale per il delitto di truffa, divenuta irrevocabile prima dei fatti in contestazione, si ritiene che il motivo di ricorso non possa essere accolto, in quanto i giudici di appello hanno motivato congruamente sulle ragioni poste alla base della decisione di confermare la recidiva che, come già detto, il Tribunale aveva riconosciuto solo in relazione alla condanna per il delitto di truffa. In altri termini, il motivo di ricorso è sostanzialmente privo di interesse processuale, dato che pur precisando che non poteva ricorrere la recidiva reiterata per le ragioni evidenziate, rimarrebbe comunque inalterato il giudizio espresso dai giudici di merito sulla ricorrenza della recidiva infraquinquennale. 3. Quanto al ricorso di AT D'LA sono state già affermate al punto 2 le ragioni per dichiarare manifestamente infondata l'eccezione relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Como. 3.1. Con riguardo al secondo motivo di ricorso il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: «In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta» (così Sez.6, n.8307 del 13/01/2021, Rv.280710-01; conf. Sez.1, n.44233 del 17/09/2014, Rv.260899-01). In forza di tali principi risulta manifestamente infondata l'eccezione relativa alla piena attendibilità del testimone M.IL Bonocore ed al conseguente pieno riconoscimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, del ricorrente D'AV come soggetto presente nel magazzino dove era depositata la merce, poi fatta sparire dagli autori della truffa. 6 Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLARIA La Presidente 3.2. Il terzo motivo di ricorso è al pari manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata, come anche la sentenza di primo grado, ha descritto in maniera puntuale e coerente (si vedano pag. 9/10) il ruolo tutt'altro che marginale svolto da D'LA nella realizzazione della truffa, che, come detto, si è consumata con l'asportazione dai magazzini e la successiva sparizione della merce venduta prima che la società acquirente potesse ritirarla. Sul punto la difesa si limita a reiterare dubbi e deduzioni già affrontate dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni svolte dalla stessa per confermare il giudizio di condanna di primo grado, incorrendo, peraltro, nel vizio di aspecificità del motivo. 3.3. Il quarto motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, risulta inammissibile in quanto la decisione non è stato oggetto di impugnazione con i motivi di appello neppure genericamente, ed è stata sollevata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: «È inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione». (così Sez.2, n.34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; conf. tra le tante, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01), poiché in tali casi viene ad interrompersi la cd. catena devolutiva. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RS ENGINEERING società per azioni, che liquida come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, RS ENGINEERING società per azioni, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024