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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai SIg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 332/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Tindaro C.F._1
SS e EF IA (del Foro di Barcellona P.G.) presso i cui indirizzi di p.e.c.
è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ) – in Parte_2 CodiceFiscale_2
proprio e quale coerede di (che era nato a [...] il [...]) - Persona_1
e (nata a [...] il [...], c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_4 CP_1
(nato a [...] il [...], c.f. - tutti quali
[...] CodiceFiscale_5
coeredi di (che era nato a [...] il [...]), Persona_1 tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Stella Messina (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: usucapione.
In esito all'udienza di discussione finale del 29.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva con citazione del 14 giugno 2021 il Tribunale Parte_1
di Siracusa onde sentir riconoscere e dichiarare che avesse acquistato per usucapione la piena proprietà:
- del fondo rustico in agro di Noto, c.da Terresene - intestato a - Parte_2
censito in Catasto Terreni al foglio di mappa 227, particelle nn. 150, 151 e 152,
- dell'adiacente fondo rustico - in agro dello stesso Comune e della stessa contrada - censito in Catasto Terreni al foglio di mappa 226, particelle n. 1, 2,
3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 108, 109, 126, 127, 212, 213, 214, 245, 246, 247, 267 e 268, già intestato a e, in seguito al suo decesso addì 25.9.2011, ai suoi Persona_1
figli, vale a dire il predetto nonché e Parte_2 Parte_3 Parte_4
. CP_1
All'uopo esponeva di avere “sin dagli anni '90 sempre posseduto tali terreni, adibendoli sia al pascolo di animali che alla coltivazione, compiendo atti e comportamenti inequivoci con i quali ha esteriorizzato nel tempo la volontà di agire come proprietario e sostenendo, altresì, le spese all'uopo necessarie”: donde conveniva in giudizio i anzidetti nei cui confronti chiedeva che fosse infine Per_1
pronunziata sentenza di accertamento del vantato acquisto per usucapione.
§§§
Costituitisi in contraddittorio (con il ministero del medesimo difensore) , Parte_2
e contestavano la fondatezza della Parte_3 Parte_4 CP_1
domanda attorea, che chiedevano infine che fosse rigettata. Obiettavano, in particolare, che dapprima il defunto aveva “nel Persona_1
corso di svariati anni, e cioè dal 2000 fino alla data del suo decesso, venduto, con scrittura privata, l'erba spontanea e/o coltivata su detti terreni di “ ” in Parte_5
tenere di Noto”, e che successivamente la di lui vedova aveva CP_2
“continuato a concedere detti terreni per uso esclusivo pascolativo, con scrittura privata di comodato gratuito, fino all'anno 2017. Le scritture private, con le quali si conveniva la vendita dell'erba, tra le tante, sono state le seguenti: 16.06.2001 scrittura privata tra e;
11.08.2002 scrittura Persona_1 Controparte_3
privata tra e;
12.08.2003 scrittura privata tra Persona_1 Controparte_3
e e Persona_1 Parte_6 Controparte_4
15.07.2004 scrittura privata tra e e Persona_1 Parte_6
18.07.2007 scrittura privata tra e Controparte_4 Persona_1
e 26.08.2008 scrittura Parte_6 Controparte_4
privata tra , e Persona_1 Controparte_4 Parte_6
09.08.2009 scrittura privata tra e
[...] Persona_1 Controparte_4
e ; 15.09.2011 scrittura privata tra e
[...] Persona_2 Persona_1
e . Subito dopo la sottoscrizione Controparte_4 Persona_2
della suddetta scrittura privata il SI. è deceduto e, pertanto, il Persona_1
rapporto è continuato con la consorte ed i suoi figli: 10.09.2012 CP_2
scrittura privata di comodato gratuito tra e;
CP_2 Persona_2
28.09.2013 scrittura privata di comodato gratuito tra e CP_2 Per_2
25.11.2015 scrittura privata di comodato gratuito tra e
[...] CP_2
; 18.11.2016 scrittura privata di comodato gratuito tra Persona_2 CP_2
e;
30.10.2017 scrittura privata di comodato gratuito tra
[...] Persona_2
e . Occorre a questo punto precisare che CP_2 Persona_2
(nato a [...] il [...]) è il padre di Controparte_3 Per_2
(nata a [...] il [...]); (nato a
[...] Parte_6
Tortorici il 25.06.1976) è il fratello di - attore nel Parte_1 giudizio di usucapione - ed il marito di;
Persona_2 Controparte_4
è lo zio di ”.
[...] Persona_2
Ancora, obiettavano altresì essi convenuti che i terreni in questione erano stati negli anni '80 assoggettati, “per vicende familiari avverse, a pignoramento (da cui erano derivati i procedimenti di espropriazione immobiliare iscritti al n. 4/85 e al n. 10/85).
Dopo svariati anni e diverse vicende favorevoli i proprietari dei terreni denominati
“ ” sono riusciti a saldare il debito e ad estinguere la procedura Parte_5
integralmente con versamenti bancari nel 2001, 2002 e 2003. Nel corso dell'esecuzione sono stati presenti sui luoghi incaricati del Giudice dell'esecuzione.
Successivamente, in data 16.05.2012 la SI.ra in qualità di Parte_3
procuratrice speciale dei SI.ri , , e CP_2 Parte_2 Parte_4 CP_1
conferiva incarico per la vendita di tutti i suddetti terreni alla Venezia 22REA
[...]
srl, e la SI.ra e l'agente si sono recati svariate volte sui luoghi a Parte_3
visionare i terreni. Sempre in data 16.05.2012 la SI.ra , sempre nella Parte_3
qualità di procuratrice speciale, conferiva incarico per la vendita di detti terreni anche allo Studio e, a tal fine, si è recata numerose volte insieme al SI. CP_5 Pt_2
e all'Arch. sui terreni oggetto di causa. Indi, in data 3.10.2012,
[...] CP_6
la SI.ra , nella suddetta qualità, stipulava un contratto preliminare Parte_3
di compravendita dei suddetti terreni con la società (in persona del suo CP_7
legale rappresentante SI. ), e prima di tale data la SI.ra Persona_3 Pt_3
si recava sui luoghi con il legale rappresentante della società per visionare i
[...]
terreni”.
§§§
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. il G.I. – ritenuto che “la prova testimoniale richiesta da parte attrice verte su circostanze generiche, in ogni caso suscettibili di prova documentale”, e che la causa potesse essere già decisa sul fondamento delle “acquisizioni documentali provenienti da ciascuna delle parti” – fissava dunque udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 69/2024 del
15.1.2024 rigettava la domanda del dopo avere, per quel che in Parte_6
questa sede di impugnazione ancora rileva, considerato:
- che “nel caso di specie parte attrice non ha allegato alcun preciso e puntuale elemento fattuale idoneo a dimostrare la configurabilità dell'animus possidendi, ovvero dell'intenzione di comportarsi quale proprietario, tale da escludere terzi dal godimento del terreno. Né tale onere può ritenersi assolto da parte attrice mediante il riferimento all'asserito espletamento di attività di pascolo di animali e di coltivazione del fondo a far data dagli anni '90, in quanto non supportata da elementi utili a dimostrarne l'effettiva realizzazione, tale non potendosi certo ritenere la prova per testi articolata dalla difesa di parte attrice in quanto avente ad oggetto circostanze generiche del tutto ininfluenti a dimostrare la pretesa”,
- che “Ugualmente del tutto privo di adeguato riscontro probatorio è rimasto
l'ulteriore elemento fattuale la cui dimostrazione sarebbe stata necessaria alla stregua dell'invocato indirizzo giurisprudenziale, ovvero il compimento, da parte di chi chiede l'accertamento per usucapione, di attività ulteriori che esprimano la stretta relazione con il bene. Invero, la materiale recinzione del fondo, dirimente in tal senso, non è stata adeguatamente provata da parte dell'attore atteso che la produzione fotografica versata in atti a supporto del proprio assunto risulta essere del tutto generica, priva di ogni certo e inoppugnabile riferimento cronologico e, quindi, del tutto inidonea tanto a definire i luoghi a cui la stessa dovesse riferirsi che il momento a partire dal quale essa sia stata apposta”,
- che “Di contro, si ha la corposa documentazione prodotta da parte dei convenuti, con riferimento ad atti di vendita di erbe comunque senza dubbio utili a configurare il compimento da parte dei convenuti di atti riferibili al proprietario, quale anche è la stessa denuncia di pascolo abusivo del
09/11/2021 che ha chiaramente mostrato l'effettivo esercizio da parte degli stessi di atti di disposizione del bene inequivocamente idonei a manifestare da parte dei convenuti, quali eredi del defunto , la volontà di Persona_1
esercitare su tali beni i diritti di cui risultano essere titolari”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con Parte_1
citazione tempestivamente notificata il 26.2.2024.
Censurando, in ispecie, che il primo giudice avesse disatteso la sua istanza di prova testimoniale sulla base di motivazione in contrasto con l'esegesi, pur consolidata, secondo cui “il giudizio di rilevanza della prova dell'acquisto di un immobile per usucapione non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, bensì deve essere effettuato esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia”.
Né - proseguiva l'appellante – le circostanze capitolate potevano ritenersi generiche, così per come aveva erroneamente ritenuto il primo giudice: per converso, tali circostanze, “che sicuramente non possono essere considerate generiche bensì oltremodo specifiche, erano preordinate, ove fossero state confermate, a dimostrare proprio quel compimento di attività ulteriori in grado di esprimere la stretta relazione con il bene, da parte di chi chiede l'accertamento per usucapione, della quale proprio il Giudice Civile del Tribunale di Siracusa ha fatto menzione alla pagina 4 della sentenza, laddove ne ha evidenziato la presunta mancanza dopo avere, tuttavia, rigettato la richiesta di prova volta proprio a dimostrarla”.
Ed aveva pure errato il primo giudice allorchè aveva ritenuto altrettanto “generiche le produzioni fotografiche raffiguranti l'avvenuta recinzione del fondo in questione, realizzate ad opera dell'odierno appellante, nonché addirittura inidonee a definire i luoghi a cui dovrebbero riferirsi, poiché non avrebbero un inoppugnabile riferimento cronologico, dimenticando il Giudicante che sul punto era stata articolata prova per testi, segnatamente alla circostanza I), proprio al fine di collocare temporalmente la costruzione della detta recinzione. Tale dato avrebbe assunto nel giudizio carattere decisivo, posto che la Giurisprudenza di merito, sul punto, ha statuito che “In tema di acquisto per usucapione, assolvono all'onus probandi gli attori che dimostrino, mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per
l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, sia dell'animus possidendi, desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali l'inclusione del terreno all'interno di un recinzione, ……”
(Tribunale Pavia sez. III, 09/02/2021 n. 168). A tal proposito, la Corte di Legittimità, con la recente ordinanza n. 1796 del 20.01.2022, dopo avere specificato che la mera coltivazione del fondo non è sufficiente quale prova dell'animus possidendi, ha statuito che“A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”.
Quanto poi alla documentazione che controparte aveva offerto in produzione e che il primo giudice aveva valorizzato, censurava detto appellante che non si fosse tenuto in debito conto che “tali scritture non sono registrate, e quindi non possono assurgere al rango di prova legale, se non confermate in giudizio dagli aventi causa, ad eccezione di un comodato intercorso tra il ed altre persone, che non interessa, Per_1
se non parzialmente, tutti i fondi oggetto di accertamento dell'usucapione, alla stregua anche delle predette scritture”.
E per quanto così riassunto esso concludeva Parte_1
chiedendo che la sua domanda di accertamento di usucapione, già disattesa dal
Tribunale, fosse infine accolta.
§§§ Parte Costituitisi in seconda istanza i germani , e Pt_2 Pt_3 CP_1
contestavano la fondatezza dell'appello del che chiedevano, Parte_6
infine, che fosse rigettato.
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In linea di principio deve bensì consentirsi che, come pure affermato da Cass. II
20884/2023 proprio in materia di usucapione, la prova testimoniale dedotta dalla parte interessata che superi il vaglio di ammissibilità non può, in sede di successivo scrutinio della sua conducenza, essere condizionata dalla sussistenza - o dalla mancanza - di riscontri documentali dei fatti da accertare.
Ciò nondimeno, la conducenza della prova testimoniale nella quale il Parte_6
ha nella specie insistito rimane esclusa dalla considerazione che le
[...]
circostanze capitolate trovino già smentita nella documentazione tempestivamente versata in atti dagli odierni appellati, in particolare integrata dai suelencati contratti di pascipascolo che dimostrano che, quantomeno dal 1998 in poi, il fondo de quo sia stato quasi ad ogni annata agraria ceduto in godimento a prossimi congiunti dell'odierno appellante. Di talchè, a tener fede a quanto asserito dal Parte_6
si dovrebbe giungere ad ammettere che dello stesso fondo egli abbia
[...]
mantenuto un possesso uti dominus in simil guisa conculcando, tuttavia, il diritto di godimento del fondo medesimo volta per volta legittimamente conseguito - mercè alla stipula di detti contratti di pascipascolo - ora dal suocero del fratello, ora dallo zio della cognata, ora da quest'ultima, ora dallo stesso fratello: ciò che, francamente, non appare credibile (mentre, a tal punto, assai più verosimile appare che l'appellante faccia, piuttosto, anch'egli parte dell'impresa familiare costituitasi tra essi prossimi congiunti). §§§
In ordine alle scritture private con cui detti contratti di pascipascolo venivano volta per volta formalizzati l'appellante non ha mancato (come s'è visto) di contestare che trattasi di scritture che “non sono registrate, e quindi non possono assurgere al rango di prova legale, se non confermate in giudizio dagli aventi causa, ….”.
In proposito mette conto di rammentare che, secondo esegesi costituente jus receptum
(ex ceteris Cass. II 28611/2020), nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite sono liberamente valutabili dal giudice e, ove se ne possa ritenere verosimile l'autenticità anche in ragione di quanto le parti abbiano al riguardo dedotto, ben si prestano ad assumere infine valenza di argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c.
Ciò posto sul piano ermeneutico, ai fini dell'odierno giudizio pare di dover di seguito assegnare decisivo rilievo – per la sua eloquente significatività – alla circostanza che l'odierno appellante, pur discettando in linea del tutto teorica di utilizzabilità delle scritture private provenienti da terzi estranei (quantomeno formalmente) alla lite, non abbia poi posto in dubbio l'autenticità delle sottoscrizioni dei sullodati contratti di pascipascolo da parte ora di taluno ora di talaltro suo prossimo congiunto.
Sottoscrizioni che, proprio perché riferibili a suoi prossimi congiunti, sino a prova del contrario si può e si deve presumere ad esso ben note: cosicchè Parte_6
la mancata denuncia di una loro apocrifia non consente infine di dubitare, ragionevolmente, della genuinità degli stessi contratti.
§§§
Per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Parte_1
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed
€ 260.000,00 deve, in ragione del valore della causa, farsi applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.977,00 x fase di studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + €
2.168,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del Parte_6
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 69/2024 del 15.1.2024 proposto, con citazione del 26.2.2024, da nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e – così provvede: Parte_4 CP_1
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 9.607,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai SIg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 332/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Tindaro C.F._1
SS e EF IA (del Foro di Barcellona P.G.) presso i cui indirizzi di p.e.c.
è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ) – in Parte_2 CodiceFiscale_2
proprio e quale coerede di (che era nato a [...] il [...]) - Persona_1
e (nata a [...] il [...], c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_4 CP_1
(nato a [...] il [...], c.f. - tutti quali
[...] CodiceFiscale_5
coeredi di (che era nato a [...] il [...]), Persona_1 tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Stella Messina (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: usucapione.
In esito all'udienza di discussione finale del 29.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva con citazione del 14 giugno 2021 il Tribunale Parte_1
di Siracusa onde sentir riconoscere e dichiarare che avesse acquistato per usucapione la piena proprietà:
- del fondo rustico in agro di Noto, c.da Terresene - intestato a - Parte_2
censito in Catasto Terreni al foglio di mappa 227, particelle nn. 150, 151 e 152,
- dell'adiacente fondo rustico - in agro dello stesso Comune e della stessa contrada - censito in Catasto Terreni al foglio di mappa 226, particelle n. 1, 2,
3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 108, 109, 126, 127, 212, 213, 214, 245, 246, 247, 267 e 268, già intestato a e, in seguito al suo decesso addì 25.9.2011, ai suoi Persona_1
figli, vale a dire il predetto nonché e Parte_2 Parte_3 Parte_4
. CP_1
All'uopo esponeva di avere “sin dagli anni '90 sempre posseduto tali terreni, adibendoli sia al pascolo di animali che alla coltivazione, compiendo atti e comportamenti inequivoci con i quali ha esteriorizzato nel tempo la volontà di agire come proprietario e sostenendo, altresì, le spese all'uopo necessarie”: donde conveniva in giudizio i anzidetti nei cui confronti chiedeva che fosse infine Per_1
pronunziata sentenza di accertamento del vantato acquisto per usucapione.
§§§
Costituitisi in contraddittorio (con il ministero del medesimo difensore) , Parte_2
e contestavano la fondatezza della Parte_3 Parte_4 CP_1
domanda attorea, che chiedevano infine che fosse rigettata. Obiettavano, in particolare, che dapprima il defunto aveva “nel Persona_1
corso di svariati anni, e cioè dal 2000 fino alla data del suo decesso, venduto, con scrittura privata, l'erba spontanea e/o coltivata su detti terreni di “ ” in Parte_5
tenere di Noto”, e che successivamente la di lui vedova aveva CP_2
“continuato a concedere detti terreni per uso esclusivo pascolativo, con scrittura privata di comodato gratuito, fino all'anno 2017. Le scritture private, con le quali si conveniva la vendita dell'erba, tra le tante, sono state le seguenti: 16.06.2001 scrittura privata tra e;
11.08.2002 scrittura Persona_1 Controparte_3
privata tra e;
12.08.2003 scrittura privata tra Persona_1 Controparte_3
e e Persona_1 Parte_6 Controparte_4
15.07.2004 scrittura privata tra e e Persona_1 Parte_6
18.07.2007 scrittura privata tra e Controparte_4 Persona_1
e 26.08.2008 scrittura Parte_6 Controparte_4
privata tra , e Persona_1 Controparte_4 Parte_6
09.08.2009 scrittura privata tra e
[...] Persona_1 Controparte_4
e ; 15.09.2011 scrittura privata tra e
[...] Persona_2 Persona_1
e . Subito dopo la sottoscrizione Controparte_4 Persona_2
della suddetta scrittura privata il SI. è deceduto e, pertanto, il Persona_1
rapporto è continuato con la consorte ed i suoi figli: 10.09.2012 CP_2
scrittura privata di comodato gratuito tra e;
CP_2 Persona_2
28.09.2013 scrittura privata di comodato gratuito tra e CP_2 Per_2
25.11.2015 scrittura privata di comodato gratuito tra e
[...] CP_2
; 18.11.2016 scrittura privata di comodato gratuito tra Persona_2 CP_2
e;
30.10.2017 scrittura privata di comodato gratuito tra
[...] Persona_2
e . Occorre a questo punto precisare che CP_2 Persona_2
(nato a [...] il [...]) è il padre di Controparte_3 Per_2
(nata a [...] il [...]); (nato a
[...] Parte_6
Tortorici il 25.06.1976) è il fratello di - attore nel Parte_1 giudizio di usucapione - ed il marito di;
Persona_2 Controparte_4
è lo zio di ”.
[...] Persona_2
Ancora, obiettavano altresì essi convenuti che i terreni in questione erano stati negli anni '80 assoggettati, “per vicende familiari avverse, a pignoramento (da cui erano derivati i procedimenti di espropriazione immobiliare iscritti al n. 4/85 e al n. 10/85).
Dopo svariati anni e diverse vicende favorevoli i proprietari dei terreni denominati
“ ” sono riusciti a saldare il debito e ad estinguere la procedura Parte_5
integralmente con versamenti bancari nel 2001, 2002 e 2003. Nel corso dell'esecuzione sono stati presenti sui luoghi incaricati del Giudice dell'esecuzione.
Successivamente, in data 16.05.2012 la SI.ra in qualità di Parte_3
procuratrice speciale dei SI.ri , , e CP_2 Parte_2 Parte_4 CP_1
conferiva incarico per la vendita di tutti i suddetti terreni alla Venezia 22REA
[...]
srl, e la SI.ra e l'agente si sono recati svariate volte sui luoghi a Parte_3
visionare i terreni. Sempre in data 16.05.2012 la SI.ra , sempre nella Parte_3
qualità di procuratrice speciale, conferiva incarico per la vendita di detti terreni anche allo Studio e, a tal fine, si è recata numerose volte insieme al SI. CP_5 Pt_2
e all'Arch. sui terreni oggetto di causa. Indi, in data 3.10.2012,
[...] CP_6
la SI.ra , nella suddetta qualità, stipulava un contratto preliminare Parte_3
di compravendita dei suddetti terreni con la società (in persona del suo CP_7
legale rappresentante SI. ), e prima di tale data la SI.ra Persona_3 Pt_3
si recava sui luoghi con il legale rappresentante della società per visionare i
[...]
terreni”.
§§§
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. il G.I. – ritenuto che “la prova testimoniale richiesta da parte attrice verte su circostanze generiche, in ogni caso suscettibili di prova documentale”, e che la causa potesse essere già decisa sul fondamento delle “acquisizioni documentali provenienti da ciascuna delle parti” – fissava dunque udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 69/2024 del
15.1.2024 rigettava la domanda del dopo avere, per quel che in Parte_6
questa sede di impugnazione ancora rileva, considerato:
- che “nel caso di specie parte attrice non ha allegato alcun preciso e puntuale elemento fattuale idoneo a dimostrare la configurabilità dell'animus possidendi, ovvero dell'intenzione di comportarsi quale proprietario, tale da escludere terzi dal godimento del terreno. Né tale onere può ritenersi assolto da parte attrice mediante il riferimento all'asserito espletamento di attività di pascolo di animali e di coltivazione del fondo a far data dagli anni '90, in quanto non supportata da elementi utili a dimostrarne l'effettiva realizzazione, tale non potendosi certo ritenere la prova per testi articolata dalla difesa di parte attrice in quanto avente ad oggetto circostanze generiche del tutto ininfluenti a dimostrare la pretesa”,
- che “Ugualmente del tutto privo di adeguato riscontro probatorio è rimasto
l'ulteriore elemento fattuale la cui dimostrazione sarebbe stata necessaria alla stregua dell'invocato indirizzo giurisprudenziale, ovvero il compimento, da parte di chi chiede l'accertamento per usucapione, di attività ulteriori che esprimano la stretta relazione con il bene. Invero, la materiale recinzione del fondo, dirimente in tal senso, non è stata adeguatamente provata da parte dell'attore atteso che la produzione fotografica versata in atti a supporto del proprio assunto risulta essere del tutto generica, priva di ogni certo e inoppugnabile riferimento cronologico e, quindi, del tutto inidonea tanto a definire i luoghi a cui la stessa dovesse riferirsi che il momento a partire dal quale essa sia stata apposta”,
- che “Di contro, si ha la corposa documentazione prodotta da parte dei convenuti, con riferimento ad atti di vendita di erbe comunque senza dubbio utili a configurare il compimento da parte dei convenuti di atti riferibili al proprietario, quale anche è la stessa denuncia di pascolo abusivo del
09/11/2021 che ha chiaramente mostrato l'effettivo esercizio da parte degli stessi di atti di disposizione del bene inequivocamente idonei a manifestare da parte dei convenuti, quali eredi del defunto , la volontà di Persona_1
esercitare su tali beni i diritti di cui risultano essere titolari”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con Parte_1
citazione tempestivamente notificata il 26.2.2024.
Censurando, in ispecie, che il primo giudice avesse disatteso la sua istanza di prova testimoniale sulla base di motivazione in contrasto con l'esegesi, pur consolidata, secondo cui “il giudizio di rilevanza della prova dell'acquisto di un immobile per usucapione non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, bensì deve essere effettuato esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia”.
Né - proseguiva l'appellante – le circostanze capitolate potevano ritenersi generiche, così per come aveva erroneamente ritenuto il primo giudice: per converso, tali circostanze, “che sicuramente non possono essere considerate generiche bensì oltremodo specifiche, erano preordinate, ove fossero state confermate, a dimostrare proprio quel compimento di attività ulteriori in grado di esprimere la stretta relazione con il bene, da parte di chi chiede l'accertamento per usucapione, della quale proprio il Giudice Civile del Tribunale di Siracusa ha fatto menzione alla pagina 4 della sentenza, laddove ne ha evidenziato la presunta mancanza dopo avere, tuttavia, rigettato la richiesta di prova volta proprio a dimostrarla”.
Ed aveva pure errato il primo giudice allorchè aveva ritenuto altrettanto “generiche le produzioni fotografiche raffiguranti l'avvenuta recinzione del fondo in questione, realizzate ad opera dell'odierno appellante, nonché addirittura inidonee a definire i luoghi a cui dovrebbero riferirsi, poiché non avrebbero un inoppugnabile riferimento cronologico, dimenticando il Giudicante che sul punto era stata articolata prova per testi, segnatamente alla circostanza I), proprio al fine di collocare temporalmente la costruzione della detta recinzione. Tale dato avrebbe assunto nel giudizio carattere decisivo, posto che la Giurisprudenza di merito, sul punto, ha statuito che “In tema di acquisto per usucapione, assolvono all'onus probandi gli attori che dimostrino, mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per
l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, sia dell'animus possidendi, desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali l'inclusione del terreno all'interno di un recinzione, ……”
(Tribunale Pavia sez. III, 09/02/2021 n. 168). A tal proposito, la Corte di Legittimità, con la recente ordinanza n. 1796 del 20.01.2022, dopo avere specificato che la mera coltivazione del fondo non è sufficiente quale prova dell'animus possidendi, ha statuito che“A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”.
Quanto poi alla documentazione che controparte aveva offerto in produzione e che il primo giudice aveva valorizzato, censurava detto appellante che non si fosse tenuto in debito conto che “tali scritture non sono registrate, e quindi non possono assurgere al rango di prova legale, se non confermate in giudizio dagli aventi causa, ad eccezione di un comodato intercorso tra il ed altre persone, che non interessa, Per_1
se non parzialmente, tutti i fondi oggetto di accertamento dell'usucapione, alla stregua anche delle predette scritture”.
E per quanto così riassunto esso concludeva Parte_1
chiedendo che la sua domanda di accertamento di usucapione, già disattesa dal
Tribunale, fosse infine accolta.
§§§ Parte Costituitisi in seconda istanza i germani , e Pt_2 Pt_3 CP_1
contestavano la fondatezza dell'appello del che chiedevano, Parte_6
infine, che fosse rigettato.
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In linea di principio deve bensì consentirsi che, come pure affermato da Cass. II
20884/2023 proprio in materia di usucapione, la prova testimoniale dedotta dalla parte interessata che superi il vaglio di ammissibilità non può, in sede di successivo scrutinio della sua conducenza, essere condizionata dalla sussistenza - o dalla mancanza - di riscontri documentali dei fatti da accertare.
Ciò nondimeno, la conducenza della prova testimoniale nella quale il Parte_6
ha nella specie insistito rimane esclusa dalla considerazione che le
[...]
circostanze capitolate trovino già smentita nella documentazione tempestivamente versata in atti dagli odierni appellati, in particolare integrata dai suelencati contratti di pascipascolo che dimostrano che, quantomeno dal 1998 in poi, il fondo de quo sia stato quasi ad ogni annata agraria ceduto in godimento a prossimi congiunti dell'odierno appellante. Di talchè, a tener fede a quanto asserito dal Parte_6
si dovrebbe giungere ad ammettere che dello stesso fondo egli abbia
[...]
mantenuto un possesso uti dominus in simil guisa conculcando, tuttavia, il diritto di godimento del fondo medesimo volta per volta legittimamente conseguito - mercè alla stipula di detti contratti di pascipascolo - ora dal suocero del fratello, ora dallo zio della cognata, ora da quest'ultima, ora dallo stesso fratello: ciò che, francamente, non appare credibile (mentre, a tal punto, assai più verosimile appare che l'appellante faccia, piuttosto, anch'egli parte dell'impresa familiare costituitasi tra essi prossimi congiunti). §§§
In ordine alle scritture private con cui detti contratti di pascipascolo venivano volta per volta formalizzati l'appellante non ha mancato (come s'è visto) di contestare che trattasi di scritture che “non sono registrate, e quindi non possono assurgere al rango di prova legale, se non confermate in giudizio dagli aventi causa, ….”.
In proposito mette conto di rammentare che, secondo esegesi costituente jus receptum
(ex ceteris Cass. II 28611/2020), nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite sono liberamente valutabili dal giudice e, ove se ne possa ritenere verosimile l'autenticità anche in ragione di quanto le parti abbiano al riguardo dedotto, ben si prestano ad assumere infine valenza di argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c.
Ciò posto sul piano ermeneutico, ai fini dell'odierno giudizio pare di dover di seguito assegnare decisivo rilievo – per la sua eloquente significatività – alla circostanza che l'odierno appellante, pur discettando in linea del tutto teorica di utilizzabilità delle scritture private provenienti da terzi estranei (quantomeno formalmente) alla lite, non abbia poi posto in dubbio l'autenticità delle sottoscrizioni dei sullodati contratti di pascipascolo da parte ora di taluno ora di talaltro suo prossimo congiunto.
Sottoscrizioni che, proprio perché riferibili a suoi prossimi congiunti, sino a prova del contrario si può e si deve presumere ad esso ben note: cosicchè Parte_6
la mancata denuncia di una loro apocrifia non consente infine di dubitare, ragionevolmente, della genuinità degli stessi contratti.
§§§
Per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Parte_1
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed
€ 260.000,00 deve, in ragione del valore della causa, farsi applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.977,00 x fase di studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + €
2.168,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del Parte_6
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 69/2024 del 15.1.2024 proposto, con citazione del 26.2.2024, da nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e – così provvede: Parte_4 CP_1
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 9.607,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)