Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 3040/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Daniela Libelli, altresì suo curatore, giusta procura in atti, ricorrente nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO convenuto in punto: revoca dell'inabilitazione trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 17/02/2025, con rinuncia ai termini per il deposito di memorie, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 22/10/2024
“1) che l'Ill.mo Tribunale di voglia, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., previ gli accertamenti del caso, pronunciare la revoca della propria inabilitazione;
2) la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli artt. 406 e/o
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per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 25/02/2025
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.57 c.p.c., depositato in data 28/10/2024, Pt_1
, assistito dal suo curatore nominato con decreto del giudice tutelare di data
[...]
21/08/2024, esponeva che “dal certificato medico del dott. , primario del Per_1
Centro di Salute Mentale, che si allega, risulta che i presupposti applicativi della misura dell'inabilitazione, a suo tempo disposta dal Tribunale di Bolzano, sono attualmente venuti meno, oltre che in considerazione dei sensibili mutamenti delle condizioni di salute del signor dal punto di vista psicofisico, anche per i Pt_1 motivi di debiti infra (all. 1); la misura dell'inabilitazione, infatti, non appare ora la più idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi del ricorrente, avendo lo stesso maturato considerevoli debiti come da atto di precetto che si allega (all.
2); il signor ha chiuso il suo conto corrente n. 19786/1000/00004454 Pt_1
esistente presso la Banca di Merano in data 17.03.24 (all. 3), per Controparte_1
passare ad Isybank S.p.A. che è parte integrante del gruppo bancario
[...]
, ma solo attiva come banca digitale;
il signor ha pertanto CP_1 Pt_1
soltanto un c/c online (c/c n. 1000/80868886) con saldo contabile al 30.09.24 di €
159,92.- (all. 4 e 5) che gestisce ad oggi autonomamente;
la Cassa Raiffeisen di
Laces si è dichiarata disponibile a concedere al sig. un credito Parte_1
di € 35.000,00 mediante iscrizione di ipoteca sull'appartamento di proprietà del sig. sito in Laces (all. 6); il sig. ha dichiarato al sottoscritto Pt_1 Pt_1
curatore di avere ulteriori debiti: con la Rimmo Immobilien Südtirol per un importo di ca. € 3.000,00.- (ancora da pagare) con la Salmoiraghi di Merano per l'acquisto di due paia di occhiali per un importo di ca. € 960,00.- (ancora da pagare a rate per 2 anni), debiti per fatture di luce e immondizie ancora da pagare, nonché debiti con la ditta YN per il contatore della luce montato per un importo
Pag. 2 di 8 di ca. € 500,00.-, con TIM per ulteriori € 26,90 al mese;
dichiara di non avere il riscaldamento in casa e che riscalda con fornelli”.
Rilevava, pertanto, che, in considerazione di quanto “esposto, è quindi emersa l'opportunità di richiedere l'adozione di una diversa misura di assistenza rispetto all'attuale curatela, individuando tale nuova misura nell'amministrazione di sostegno, istituto peraltro sconosciuto al momento della pronuncia di inabilitazione”.
2. Il decreto emesso in data 04/11/2024, con il quale veniva fissata l'udienza di comparizione per il giorno 18/12/2024, veniva comunicato al pubblico ministero in data 05/11/2024.
A detta udienza comparivano il ricorrente, unitamente al suo curatore e difensore, il quale ribadiva le richieste formulate in ricorso, nonché Controparte_2
(sorellastra dell'inabilitato) e (nipote dell'inabilitato), i quali Controparte_3 si dichiaravano favorevoli alla revoca dell'inabilitazione a suo tempo pronunciata da codesto Tribunale in favore del loro familiare e alla trasmissione degli atti al giudice tutelare per la successiva apertura di un'amministrazione di sostegno e nomina di un amministratore di sostegno perché lo rappresenti o assista nella gestione degli affari patrimoniali e lo coadiuvi nella cura degli interessi personali.
In data 05/02/2025 il ricorrente, giusta ordinanza di data 04/02/2025, provvedeva al deposito della sentenza n. 296/2004 emessa da codesto Tribunale in data
26/03/2004 e depositata in data 07/04/2004, con la quale è stata dichiarata l'inabilitazione nei suoi confronti.
3. In diritto, va evidenziato che l'oggetto del giudizio di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione consiste esclusivamente nell'accertamento della cessazione o modifica delle cause che avevano dato luogo alla relativa pronuncia, ovvero nell'esclusione dell'immutata persistenza di dette cause, e solo in ragione a tale aspetto vanno esaminati i presupposti che hanno condotto a detta pronuncia;
di seguito, se detti presupposti risultano cessati o mutati, dovrà valutarsi, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.c., l'opportunità “che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito da un amministratore di sostegno”.
Pag. 3 di 8 Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 440/2005, nell'escludere la fondatezza di questioni di legittimità costituzionale “degli artt. 404, 405 n. 3 e 4 e
409 c.c., nel testo introdotto dalla l. 9 gennaio 2004 n. 6, sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 4, 41 comma 1 e 42 cost., sotto il profilo che essi non indicano chiari criteri selettivi per distinguere tale istituto, introdotto dalla legge citata, dai preesistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, e quindi danno luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti
“parzialmente fungibili”, e lasciano di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di “tutela” concretamente applicabile”, ha chiarito che le ordinanza di rimessione muovevano “dall'erroneo presupposto che l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno possa coincidere con quello dell'interdizione o dell'inabilitazione, mentre la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità, e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto, prevedendosi che, solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice possa ricorrere alle più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno "status" di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 9628/2009, ha altresì statuito che
“il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418
c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto
Pag. 4 di 8 soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405 comma 5 n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole”.
4. Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, il ricorso presentato dallo stesso inabilitato, assistito dal suo curatore, ai fini della revoca dell'inabilitazione e contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno in suo favore, è fondato e, pertanto, va accolto.
Dalla lettura della sentenza n. 296/2004 si evince che il pubblico ministero aveva a suo tempo formulato richiesta di inabilitazione o, in subordine, di interdizione di in quanto affetto da “scompenso psichico, personalità immatura Parte_1
e somatizzazione d'ansia, tale da comportare una notevole riduzione della sua capacità di intendere e volere”, come attestato da “numerosa documentazione medica versata in atti”. Tale situazione psichica trovava conferma nel corso dell'esame personale svolto dal giudice istruttore, nonché nell'esito della consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. , il quale così Persona_2
concludeva: “Sulla base della valutazione effettuata e della documentazione acquisita il CTU ritiene che sia affetto da un disturbo di Parte_1
personalità che, unitamente ad un abuso cronico di sostanze tossiche e ad una gracilità mentale, assurge ad infermità che per grado di malattia, evoluzione e abitualità giustifica la pronuncia di una inabilitazione. Più in particolare il CTU conferma che nel sussistono dei perturbamenti psichici determinati da un Pt_1
disturbo di personalità, da un abuso cronico di sostanze tossiche e da una gracilità mentale;
tali perturbamenti comportano una debolezza delle sue facoltà mentali incidenti sulla sfera intellettiva e/o volitiva. Tali perturbamenti sono attuali e si manifestano come tali da diversi anni;
tali perturbamenti sono abituali e stabili;
la prognosi di guaribilità rimane incerta;
tali perturbamenti potrebbero essere contenuti attraverso trattamenti farmacologici di mantenimento ma il Pt_1
ormai da anni vi si oppone non accettando piani di trattamento costanti;
tali
Pag. 5 di 8 perturbamenti sono attuali in rapporto al tempo dell'accertamento. L'alterazione delle facoltà mentali riveste nel Ciprian un grado tale da determinare un'incapacità parziale a provvedere ai propri interessi da solo, tenendo conto esclusivamente degli interessi di natura patrimoniale relativi ad atti di straordinaria amministrazione così che l'inettitudine del soggetto a provvedere ai propri interessi economici sia suscettibile di esporre lui stesso o la sua famiglia al pericolo di subire dei pregiudizi economici;
il soggetto non mantiene l'idoneità ad amministrare il proprio patrimonio ed ha una parziale capacità di provvedere ai propri interessi, rendendosi necessario un controllo sugli atti di maggior rilevanza economica”.
Il certificato medico allegato al ricorso, rilasciato in data 16/09/2024 dal dott.
, psichiatra in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Merano, Persona_3
indicando la diagnosi di deficit cognitivo, abuso di alcol e disturbo psicotico indotto da sostanze, attesta quanto segue, con riferimento all'attualità: “Il sig.
è ormai già da qualche anno in contatto col nostro Servizio (primo Pt_1
contatto nel 1993). Prescindendo da un clinicamente apparente deficit intellettivo, ciò che è emerso nel corso degli anni è il consolidarsi di un problema di personalità che trova radici profonde in un contesto familiare troppo disfunzionale perché si potesse determinare in lui un armonico sviluppo di personalità. E così che, nel corso degli anni, sono stati eseguiti interventi di tipo psicosociale nei più diversi settings sia ambulatoriali che in strutture di diversa tipologia che non hanno sortito alcun sostanziale cambiamento a lungo effetto nel suo assetto di personalità. In questo ambito di disagio si sono evidenziate, soprattutto nel passato, tendenze a somatizzazioni ed ad uso di alcool e di sostanze varie. In questo contesto sono anche da interpretare i frequentemente riportate contenuti allucinatori. Negli ultimi mesi il paz. avrebbe intrapreso una relazione affettiva con un'altra utente del servizio, che sembrerebbe avere un effetto positivo sul benessere del paz. I contatti con servizio sono regolari”.
Ebbene, dall'insieme della documentazione versata in atti, emerge come l'inabilitazione si riveli attualmente inidonea a tutelare gli interessi patrimoniali
Pag. 6 di 8 dell'inabilitato.
Infatti, se da una parte le condizioni psichiche del ricorrente sono da ritenersi stabilizzate nella diagnosi, grazie anche alla regolarità con la quale questi mantiene i contatti con il Servizio di Salute mentale del Comprensorio sanitario di Merano, dall'altra dette condizioni espongono comunque l'inabilitato a subire gravi pregiudizi dei suoi interessi patrimoniali in ragione dell'incapacità dimostrata nel gestire le entrate economiche mensili del complessivo importo di € 1.000,00 circa, operando reiteratamente prelievi giornalieri appena queste vengono accreditate
(cfr. doc. nn. 3 e 5 di parte ricorrente), nonché in ragione della sussistenza di debito di rilevante importo (€ 30.000,00 circa), il cui pagamento può, allo stato, eseguirsi unicamente contraendo mutuo garantito da ipoteca sull'appartamento di proprietà, in cui altresì risiede (cfr. doc. n. 2 e n. 6 di parte ricorrente), con conseguente necessità di oculata amministrazione delle entrate per assicurare il pagamento delle relative rate.
Per quanto sopra esposto, risulta accertato l'intervenuto mutamento dei presupposti che a suo tempo hanno fondato la pronuncia di inabilitazione in favore del ricorrente, nonché sussistente l'attuale opportunità di disporsi la trasmissione degli atti al giudice tutelare ai fini dell'eventuale apertura di un'amministrazione di sostegno al passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 431 c.c.).
Permanendo la curatela fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell'inabilitazione, gli interessi patrimoniali dell'inabilitato continueranno a essere tutelati dal curatore con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, tra i quali rientra la costituzione di ipoteca.
5. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata:
1. revoca l'inabilitazione di , nato il [...] a [...] e Parte_1
residente a [...], pronunciata dal Tribunale di
Pag. 7 di 8 Bolzano con sentenza n. 296/2004 di data 26/03/2004, depositata in data
07/04/2004;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare presso il Tribunale di
Bolzano ai fini dell'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore di
; Parte_1
4. le spese del presente giudizio restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 28/02/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
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