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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3936/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3936/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Ronchi dei Legionari in via Redipuglia C.F._2
n. 33 presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“c o n d i z i o n i
1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
2) La sig.ra rimarrà presso l'abitazione familiare sita Ronchi dei Legionari via delle Feresse Parte_1
n. 19.
3) Il Sig. provvederà a rilasciare l'abitazione portando con sé i propri effetti personali, Parte_2 inizialmente alloggiando presso l'alloggio disponibile in caserma, nell'attesa di rinvenire un'idonea abitazione
1 dove poter ospitare anche i figli. Le parti concordano che il Sig. provvederà al passaggio formale Parte_2 della residenza entro 30 giorni dal trasferimento presso la suddetta idonea abitazione;
nel frattempo la Sig.ra si impegna a consegnare tutta la corrispondenza indirizzata al marito. Pt_1
AFFIDO DEL MINORE
4) Il figlio risulta già maggiorenne, ha iniziato il primo anno del corso universitario di Persona_1
Internet of Things, big data & machine learning a Udine, e pernotterà presso il convitto Bertoni, sicché nulla viene disposto in punto affido;
mentre il figlio ancora minorenne, rimarrà affidato congiuntamente Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
5) Il padre avrà facoltà di vedere e stare con il figlio quando vorrà, previo mero accordo con lo stesso in ragione dell'età e compatibilmente con le esigenze di studio e le attività del ragazzo. Ed inoltre, salvo diverso miglio accordo, da quando il padre avrà reperito un'idonea abitazione il figlio potrà altresì pernottare con il padre a weekend alterni.
6) Durante l'estate, salvo miglior accordo, il figlio starà con il padre per due settimane anche non Per_2 consecutive.
7) Salvo diverso miglior accordo il figlio trascorrerà le vacanze natalizie, alternando con ciascun genitore le giornate del 24-25 e 26 dicembre, quelle del 31 dicembre e 1° gennaio, nonché la giornata di Pasqua e
Pasquetta.
MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
7) A titolo di concorso al mantenimento dei figli, le parti concordano che il padre versi alla madre l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) (€ 150,00 a figlio) entro il giorno 30 di ciascun mese a decorre dal rilascio dell'abitazione familiare;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà richiesto ed integralmente incamerato dalla madre ed a tal fine il Sig. autorizza fin d'ora la Sig.ra a presentare la Parte_2 Pt_1 relativa domanda.
SPESE STRAORDINARIE
9) Con riferimento alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli, i coniugi danno atto che le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo la disciplina del
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia del Tribunale di Gorizia anche con riferimento alle modalità di rimborso.
DICHIARAZIONI CAPACITÀ ECONOMICHE DELLE PARTI
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di non possedere partecipazioni sociali e di aver sistemato ogni altra pendenza derivante dal rapporto di coniugio
REGOLAMENTAZIONE FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI
2 12) Le parti si impegnano a continuare a sostenere in via paritaria i finanziamenti e mutui ancora pendenti e riferibili alle esigenze familiari ed all'acquisto di beni comuni.
In particolare, le parti concordano che:
- il conto corrente comune rimarrà acceso fino ad estinzione dei mutui ipotecari casa e relativo finanziamento ristrutturazione e continuerà ad essere utilizzato per le utenze;
- Sullo stesso ciascuna parte verserà la provvista necessaria a coprire i costi delle utenze, la metà dei mutui e finanziamenti. All'esito, l'eventuale saldo sarà ripartito in parti uguali.
- La Sig.ra contribuirà ai finanziamenti attualmente gravanti sulla busta paga del marito Pt_1 rimborsando allo stesso l'importo mensile di € 175,00 fino alla scadenza del relativo prestito prevista per il
07/2029 e di ulteriori € 194,00 fino alla scadenza del relativo finanziamento prevista per il mese di novembre 2034, ovvero fino ad estinzione dei rispettivi finanziamenti se anticipati rispetto alla scadenza naturale.
- La Sig.ra rimborserà altresì al marito l'importo mensile di € 90,00 per il cellulare fino a naturale Pt_1 scadenza, nonché la ½ parte del residuo finanziamento Agos per € 142,50 mensili fino a naturale scadenza in ragione del trasferimento a sé della proprietà dell'autovettura come indicato nel successivo punto.
REGOLAMENTAZIONE PROPRIETÁ AUTOVETTURE
13) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio i coniugi concordano che il Sig. trasferirà alla Sig.ra la proprietà dell'autovettura Parte_2 Parte_1
GR244AA Suzuki mentre la Sig.ra trasferirà al Sig. la propria quota Parte_1 Parte_2 parte dell'autovettura targata FW 256 KV.
Le parti avranno cura di aggiornare le relative carte di circolazione ed i contratti assicurativi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
14) Spese di lite compensate”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 13/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/10/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 07/06/1997 a Palermo (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1997, parte 2, serie C, atto n.1) nel corso del quale sono nati i figli il 16/04/2006 in Trieste e il Testimone_1 Parte_3
08/11/2010 in Udine, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 28/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e all'interesse del figlio minore . Per_2
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo
(Reg. Atti di Matrimonio, ANNO 1997, ATTO n. 1, P. II, S.C- VOL. 2153-UFF.23) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3936/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Ronchi dei Legionari in via Redipuglia C.F._2
n. 33 presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“c o n d i z i o n i
1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
2) La sig.ra rimarrà presso l'abitazione familiare sita Ronchi dei Legionari via delle Feresse Parte_1
n. 19.
3) Il Sig. provvederà a rilasciare l'abitazione portando con sé i propri effetti personali, Parte_2 inizialmente alloggiando presso l'alloggio disponibile in caserma, nell'attesa di rinvenire un'idonea abitazione
1 dove poter ospitare anche i figli. Le parti concordano che il Sig. provvederà al passaggio formale Parte_2 della residenza entro 30 giorni dal trasferimento presso la suddetta idonea abitazione;
nel frattempo la Sig.ra si impegna a consegnare tutta la corrispondenza indirizzata al marito. Pt_1
AFFIDO DEL MINORE
4) Il figlio risulta già maggiorenne, ha iniziato il primo anno del corso universitario di Persona_1
Internet of Things, big data & machine learning a Udine, e pernotterà presso il convitto Bertoni, sicché nulla viene disposto in punto affido;
mentre il figlio ancora minorenne, rimarrà affidato congiuntamente Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
5) Il padre avrà facoltà di vedere e stare con il figlio quando vorrà, previo mero accordo con lo stesso in ragione dell'età e compatibilmente con le esigenze di studio e le attività del ragazzo. Ed inoltre, salvo diverso miglio accordo, da quando il padre avrà reperito un'idonea abitazione il figlio potrà altresì pernottare con il padre a weekend alterni.
6) Durante l'estate, salvo miglior accordo, il figlio starà con il padre per due settimane anche non Per_2 consecutive.
7) Salvo diverso miglior accordo il figlio trascorrerà le vacanze natalizie, alternando con ciascun genitore le giornate del 24-25 e 26 dicembre, quelle del 31 dicembre e 1° gennaio, nonché la giornata di Pasqua e
Pasquetta.
MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
7) A titolo di concorso al mantenimento dei figli, le parti concordano che il padre versi alla madre l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) (€ 150,00 a figlio) entro il giorno 30 di ciascun mese a decorre dal rilascio dell'abitazione familiare;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
8) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà richiesto ed integralmente incamerato dalla madre ed a tal fine il Sig. autorizza fin d'ora la Sig.ra a presentare la Parte_2 Pt_1 relativa domanda.
SPESE STRAORDINARIE
9) Con riferimento alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli, i coniugi danno atto che le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo la disciplina del
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia del Tribunale di Gorizia anche con riferimento alle modalità di rimborso.
DICHIARAZIONI CAPACITÀ ECONOMICHE DELLE PARTI
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di non possedere partecipazioni sociali e di aver sistemato ogni altra pendenza derivante dal rapporto di coniugio
REGOLAMENTAZIONE FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI
2 12) Le parti si impegnano a continuare a sostenere in via paritaria i finanziamenti e mutui ancora pendenti e riferibili alle esigenze familiari ed all'acquisto di beni comuni.
In particolare, le parti concordano che:
- il conto corrente comune rimarrà acceso fino ad estinzione dei mutui ipotecari casa e relativo finanziamento ristrutturazione e continuerà ad essere utilizzato per le utenze;
- Sullo stesso ciascuna parte verserà la provvista necessaria a coprire i costi delle utenze, la metà dei mutui e finanziamenti. All'esito, l'eventuale saldo sarà ripartito in parti uguali.
- La Sig.ra contribuirà ai finanziamenti attualmente gravanti sulla busta paga del marito Pt_1 rimborsando allo stesso l'importo mensile di € 175,00 fino alla scadenza del relativo prestito prevista per il
07/2029 e di ulteriori € 194,00 fino alla scadenza del relativo finanziamento prevista per il mese di novembre 2034, ovvero fino ad estinzione dei rispettivi finanziamenti se anticipati rispetto alla scadenza naturale.
- La Sig.ra rimborserà altresì al marito l'importo mensile di € 90,00 per il cellulare fino a naturale Pt_1 scadenza, nonché la ½ parte del residuo finanziamento Agos per € 142,50 mensili fino a naturale scadenza in ragione del trasferimento a sé della proprietà dell'autovettura come indicato nel successivo punto.
REGOLAMENTAZIONE PROPRIETÁ AUTOVETTURE
13) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio i coniugi concordano che il Sig. trasferirà alla Sig.ra la proprietà dell'autovettura Parte_2 Parte_1
GR244AA Suzuki mentre la Sig.ra trasferirà al Sig. la propria quota Parte_1 Parte_2 parte dell'autovettura targata FW 256 KV.
Le parti avranno cura di aggiornare le relative carte di circolazione ed i contratti assicurativi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
14) Spese di lite compensate”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 13/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/10/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 07/06/1997 a Palermo (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1997, parte 2, serie C, atto n.1) nel corso del quale sono nati i figli il 16/04/2006 in Trieste e il Testimone_1 Parte_3
08/11/2010 in Udine, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 28/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e all'interesse del figlio minore . Per_2
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo
(Reg. Atti di Matrimonio, ANNO 1997, ATTO n. 1, P. II, S.C- VOL. 2153-UFF.23) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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