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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2516/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Alfonsi e Ornella Matera, come da Parte_1 procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Filippo Valcanover, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2904/2022 pubblicata il 29.3.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 17.12.2020 esponeva: Parte_1
- di essere dipendente della a socio unico, con la qualifica di operaia pulitrice Controparte_1 di II livello del CCNL Multiservizi e Servizi di Pulizia, con contratto decorrente dal 15 aprile 2019
a tempo indeterminato e a tempo pieno;
- l'orario di lavoro pattuito era dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle 13.00, da svolgersi presso l'Azienda Speciale EX di Roma, Museo Macro, Via Nizza n. 138;
- prima dell'instaurazione di tale rapporto contrattuale subordinato, la aveva lavorato con Pt_1 la precedente azienda appaltatrice, denominata “La Lucentezza S.r.l.”, che svolgeva la medesima
1 attività della all'interno del EX, Museo Macro, dove Controparte_1 Parte_1 era stata trasferita all'inizio di gennaio 2018;
- l'attività lavorativa, in una prima fase, si era svolta senza problemi di sorta, sino a quando, nella primavera del 2018, aveva iniziato una relazione sentimentale con il signor Parte_1
- con il quale era poi convolata a nozze nel giugno 2019 – all'epoca capo Controparte_2 servizio di quarto livello, dapprima della Lucentezza S.r.l. e successivamente della medesima
Controparte_1
- sin dal suo ingresso al Museo Macro e fino al 30.10.2019 senza soluzione di Parte_1 continuità, era stata fatta oggetto di attenzioni sessuali da parte del signor Parte_2 dipendente di EX (all'interno del quale aveva in appalto i servizi di pulizia), il Controparte_1 quale aveva assunto in più occasioni atteggiamenti molesti, nonostante le manifestazioni di dissenso e gli inviti a desistere dal porre in essere tali riprovevoli condotte;
in particolare, il Serratore rivolgeva giornalmente apprezzamenti sessuali alla ricorrente, seguendola fino all'interno del bagno per importunarla e manifestandosi “single”, allo scopo di catturare l'interesse nei confronti della predetta;
- la riprovevole condotta, molesta e reiterata, era stata immediatamente posta all'attenzione, giusto atto di denuncia-querela del 10 settembre 2019, della competente Procura della Repubblica di Roma, la quale, all'esito delle indagini, aveva notificato all'indagato avviso di conclusione delle stesse, ex art 415 bis c.p.p., contestando a carico del responsabile il reato p. e p. dall'art 612 bis co 1 e 2 c.p.
- nonostante l'evidente coraggio dimostrato nel denunciare gli incresciosi fatti, la da quel Pt_1 momento, anziché essere tutelata dalla società datrice di lavoro, era diventata oggetto di condotte persecutorie e mobbizzanti, esercitate da parte dei colleghi, costituite da pressioni psicologiche di varia natura che le avevano procurato un evidente stress e conseguenti lesioni di natura psichica;
- tale delicata situazione aveva subito una decisiva e ben più grave svolta in data 8.11.2019, allorquando (nel frattempo, come detto, convolato con lei a nozze nel mese di Controparte_2 giugno 2019) - nell'ambito di un chiaro disegno di tutela verso il carnefice e di contemporaneo discredito della vittima – era stato licenziato in tronco senza indugio e senza giustificato motivo da
Controparte_1
- la scelta aziendale andava inquadrata in un contesto in cui il marito della aveva Pt_1 strenuamente provato a difendere la moglie dagli interessi sessuali del signor : Parte_2
l'allontanamento dal posto di lavoro da parte dell'unico soggetto in grado di tutelarla realmente, aveva lasciato campo libero alle azioni e alle vendette dei colleghi di lavoro, segnatamente del capo area e dei colleghi di pari grado ed facenti parte della Controparte_3 CP_4 CP_5
2 medesima squadra operativa, visibilmente schierati a sostegno dell'indagato, rimasto puntualmente in servizio, senza alcuna ripercussione sotto il profilo lavorativo;
- dal mese di settembre 2019 di fatto – quando , prima di essere licenziato, era Controparte_2 stato dapprima trasferito in altra sede operativa – i suddetti dipendenti avevano posto in essere una serie di condotte discriminatorie, evidentemente a scopo vendicativo, tendenti a isolare la Pt_1 dal resto della squadra, nonché a consumare psicologicamente le sue energie fisiche, mentali e morali: costei aveva patito l'emarginazione e le esclusioni da parte dal capo area il Controparte_3 quale, nell'effettuazione degli straordinari, aveva privilegiato i colleghi e CP_4 CP_5
troncando sul nascere, così, ogni possibilità di ottenere maggiori emolumenti sullo
[...] stipendio;
era stata più volte costretta a lavorare senza i guanti e i dispositivi di sicurezza, obbligatori per lo svolgimento del servizio;
era stata obbligata a prestare l'attività, nei mesi invernali, priva degli indumenti idonei, nonostante a più riprese avesse denunciato tali gravi comportamenti;
aveva ritrovato una sua scarpa nel water dello spogliatoio intrisa di urina nonché il suo armadietto saccheggiato e riempito di sputi;
- tali fatti erano stati più volte portati, dalla all'attenzione dell'Azienda, mediante puntuali Pt_1
e dettagliate segnalazioni, e della locale Procura della Repubblica, mediante atti di denuncia-querela del 19/12/2019, del 2/3/2020, dell'8/3/2020, dell'1/9/2020, ma senza esito alcuno;
- a causa di tali comportamenti, la più volte era stata costretta ad assentarsi dal lavoro per Pt_1 malattia, a cominciare dal 28 agosto 2019 quando era stata sottoposta a visita dal Pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma per ansia generalizzata dopo aggressione verbale, alla quale avevano fatto seguito visite mediche di varia natura, nonché una relazione del dott. , Persona_1 specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale aveva accertato che, a seguito dell'atteggiamento subito nel contesto lavorativo descritto, la aveva riportato lesioni neuro- Pt_1 psichiatriche, individuate in “trauma psichico con ripercussioni disfunzionali neurovegetative”, tali da far residuare postumi permanenti correlabili, in presenza di esiti algo disfunzionali con interessamento vascolo nervoso e psichiatrico, in 40 giorni di invalidità temporanea assoluta, 90 giorni di invalidità temporanea parziale e del 20% di invalidità permanente, valutabile sotto il profilo del danno biologico;
- con comunicazione via pec del 30 settembre 2020 la aveva rappresentato alla Pt_1 [...]
senza ricevere alcun riscontro, la situazione sopra riferita chiedendo il risarcimento CP_1 di tutti i danni patiti.
In diritto, deduceva che l'insieme dei comportamenti violenti, segnatamente di natura psicologica, perpetrati, per un tempo prolungato, da parte dei superiori gerarchici e dei colleghi, e lesivi della sua dignità personale e professionale, nonché della sua salute psico-fisica, configuravano la
3 fattispecie del mobbing, ovvero della forma più attenuata di streining, e che gli stessi le davano diritto a un risarcimento dei danni quantificato in € 118.843,00.
Concludeva chiedendo che venisse accertato, in applicazione del principio di immedesimazione organica, l'inadempimento del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., conseguente alle condotte configuranti c.d. mobbing, ovvero, in alternativa, a quelle configuranti c.d. streining, poste in essere nei suoi confronti da colleghi e superiori gerarchici;
che venisse accertata, altresì, la sussistenza del nesso causale tra le lesioni documentate in premessa e le condotte persecutorie descritte;
che venisse liquidata, per l'effetto, la somma sopra indicata.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, ritenendo di decidere allo stato degli atti, rigettava il ricorso e condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale osservava preliminarmente che, nell'arco di tempo individuato in ricorso da settembre 2019 (data in cui la aveva presentato denuncia nei confronti del , a Pt_1 Parte_2 settembre 2020 (data in cui aveva chiesto il risarcimento del danno alla datrice di lavoro), la era stata assente dal lavoro per complessivi 268 giorni;
che, pertanto, avendo costei Pt_1 prestato servizio per poco più di tre mesi, i comportamenti di cui affermava essere stata vittima, anche se dimostrati, non avrebbero presentato quelle caratteristiche di frequenza, durata e ripetitività necessarie a integrare la fattispecie di mobbing;
che, inoltre, le condotte denunciate erano state descritte in maniera estremamente generica;
che, in particolare, i due episodi del ritrovamento di una scarpa nel water dello spogliatoio e della manomissione del proprio armadietto, erano del tutto isolati e non idonei a configurare una strategia mobizzante ma, al contrario,
l'esistenza di conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro che, per giurisprudenza costante, per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria.
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. Parte_1
115 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di espletare le prove richieste, nonché per difetto di motivazione.
Ha concluso chiedendo di:
“a) accertare, in applicazione del principio di immedesimazione organica, l'inadempimento del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., conseguente alle condotte configuranti c.d. mobbing, ovvero, in alternativa, a quelle configuranti c.d. streining, poste in essere da colleghi e superiori gerarchici nei confronti di dipendente di Parte_1 Controparte_6
b) accertare, altresì, il nesso causale tra le lesioni documentate in premessa e le condotte persecutorie descritte;
4 c) per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_7 risarcimento di tutti i danni a titolo di lesioni in favore di quale diretta Parte_1 conseguenza delle condotte mobbizzanti in premessa, quantificati, all'attualità, in € 118.843,00, ovvero da riconoscersi in quella somma diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o da liquidarsi in via equitativa;
d) condannare l'appellata, infine, alla refusione delle competenze di causa del primo grado di giudizio e del presente grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari”.
Ha, infine, reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale e di una CTU medico legale.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto;
in Controparte_1 subordine, chiedendo l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova indicati nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado.
2. All'udienza del 27.5.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo conciliativo e hanno chiesto un rinvio per formalizzare l'accordo.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, come previsto nel verbale di conciliazione.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza (Cass. n. 26914/2020, Cass. n. 31635/2021).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- spese di lite compensate.
Roma, 8.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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