Decreto cautelare 29 aprile 2025
Decreto cautelare 7 luglio 2025
Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
quanto al ricorso principale,
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza formulata dal ricorrente l’11 marzo 2025 ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 142/2015 e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla richiesta con nomina di un commissario ad acta, nonché per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio;
quanto al ricorso motivi aggiunti,
per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 maggio 2025 della Prefettura di -OMISSIS- con il quale è stato intimato al ricorrente di presentarsi entro il 14 maggio 2025 presso il Centro di Accoglienza Straordinaria designato sotto comminatoria di revoca immediata delle misure di accoglienza disposte con provvedimento -OMISSIS- del 5 maggio 2025 della Prefettura di -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. LO De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di richiedente protezione internazionale dichiaratosi privo di mezzi, presentava ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza precedentemente presentata dal ricorrente medesimo.
A seguito del decreto cautelare del 29 aprile 2025 n. 165, con il quale era stato ordinato all’Amministrazione di pronunciarsi sulla predetta richiesta, la Prefettura emanava il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2025, con cui disponeva l’ammissione del ricorrente presso il centro di accoglienza sito ad Urbana.
In data 5 maggio 2025 il ricorrente, rappresentando di essere stato assunto alle dipendenze di una società con sede a -OMISSIS- (come da contratto di lavoro depositato agli atti), chiedeva l’applicazione delle misure di accoglienza in un luogo più vicino alla propria sede lavorativa.
Poiché il ricorrente non si era presentato presso l’indicata struttura, l’Amministrazione con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 maggio 2025 comunicava la revoca delle misure di accoglienza.
2. Il ricorrente presentava quindi ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, in ragione del dichiarato perdurare dello stato di necessità, oltre al risarcimento dei danni.
Con decreto cautelare del 7 luglio 2025 n. 299 questo Tribunale ordinava all’Amministrazione di provvedere sulla nuova istanza presentata dal ricorrente, disponendone l’ammissione presso un centro di accoglienza più vicino al luogo di lavoro, ovvero indicando le ragioni ostative all’accoglimento di tale richiesta.
Quindi l’Amministrazione – già ritualmente costituita – emanava il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22 luglio 2025, evidenziando la disponibilità di un posto presso il centro di accoglienza di -OMISSIS-, più vicino (rispetto alla precedente struttura) alla sede di lavoro del ricorrente, e con memoria depositata in vista della camera di consiglio chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
3. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 il difensore del ricorrente confermava che è cessata la materia del contendere e rinunciava alla domanda risarcitoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in merito alla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art.60 c.p.a..
4. Va preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso principale – proposto avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione – per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
5. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22 luglio 2025 risulta pienamente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio dal ricorrente, finalizzata all’individuazione di un centro di accoglienza più vicino alla sede lavorativa. Ciò comporta, considerata la rinuncia alla domanda di risarcimento del danno, l’integrale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
6. Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio, in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente Commissione con i decreti n. 47 dell’8 maggio 2025 e n. 76 del 21 luglio 2025, comporterebbe che l’Amministrazione resistente – cui dovrebbe essere addossato l’onere della rifusione in virtù del principio della soccombenza virtuale – dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
7. Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato in data 1° settembre 2025 istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
7.1. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di € -OMISSIS- richiesta del difensore del ricorrente, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul successivo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso principale e dichiara la cessazione della materia del contendere per il ricorso per motivi aggiunti.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di € -OMISSIS- per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO DO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
LO De ZI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO De ZI | LO DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.