CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16.08.2023 da
e Parte_1
elettivamente domiciliati presso l'avv. Parte_2
AR IL che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
Cont elettivamente domiciliato presso l di rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Elena Ferrarello, funzionario delegato ex art. 6, co. 9
d.lgs. n. 150/2011; Corte d'Appello di Venezia
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Verona
In punto: opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 180 e 181/2020
Causa trattata all'udienza del 27.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Verona-Sezione lavoro, Giudice dott.ssa Stefania Del Gais, pubblicata in data
17/02/2023, pronunciata all'esito del giudizio n. 656/2021 R.G. fra le parti in epigrafe emarginate ed in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra esposti, anche previa remissione in istruttoria:
In via preliminare: ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 150/2011e dell'art.
283 c.p.c., sospendersi l'esecutività della sentenza di condanna n.
90/2023 del Tribunale di Verona - Sezione Lavoro pubblicata il
17/02/2023 e mai notificata e quindi sospendersi la condanna nei confronti di e del sig. Controparte_3 Parte_2
al pagamento della sanzione pari ad € 3.060,00.
In via ulteriormente preliminare: per effetto della violazione del combinato disposto dell'art. 23 del DL 137/2020 con l'art. 221 del DL
34/2020 e prorogato dal D.L. 44/2021, che impongono anche alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo del deposito telematico per il deposito di atti giudiziari, dichiarare la contumacia di parte resistente
- appellata e, in ogni caso, dichiarare l' di Controparte_1
decaduto da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili CP_1
d'ufficio, disponendo che nessuno dei documenti depositati dalla predetta amministrazione potranno essere utilizzati ai fini della decisione, né essere posti alla base della stessa e dovranno essere espunti dal fascicolo di causa e che non potrà essere valutato l'esito
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
della prova orale svolta in primo grado con i testi indotti e sulle circostanze dedotte da controparte.
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la tardività della notifica del verbale unico di accertamento n. VR00001/2016-223-01 Con dell' di rispetto al termine perentorio di 90 giorni stabilito CP_1
dall'art. 14 della L. 689/1981 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 180/2020,
Prot. n. 3270 del 02.02.2021 e n. 181/2020, Prot. n. 3272 del
02.02.2021 dell' di . Controparte_1 CP_1
Accertare e dichiarare l'insussistenza e/o la non punibilità, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, delle violazioni contestate nel Con verbale unico di accertamento n. VR00001/2016-223-01 dell di
e nelle ordinanze ingiunzione n. 180/2020, Prot. n. 3270 del CP_1
02.02.2021 e n. 181/2020, Prot. n. 3272 del 02.02.2021 emesse dall' di e per l'effetto Controparte_1 CP_1
annullare o comunque dichiarare illegittime e/o invalide le ordinanze ingiunzione n. 180/2020, Prot. n. 3270 del 02.02.2021 e n. 181/2020,
Prot. n. 3272 del 02.02.2021 emesse dall Controparte_1
di .
[...] CP_1
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma delle violazioni contestate nel verbale unico di accertamento n. Con VR00001/2016-223-01 dell' di e nelle ordinanze CP_1
ingiunzione n. 180/2020, Prot. n. 3270 del 02.02.2021 e n. 181/2020,
Prot. n. 3272 del 02.02.2021 emesse dall Controparte_1
di , per quanto esposto al punto 5) del presente atto,
[...] CP_1
limitare l'importo delle sanzioni al minimo edittale previsto per ciascuna di esse, ricalcolato come segue:
- € 1.950,00 quanto alla violazione del dell'art. 3 del D.L. 12/2002,
- € 250,00 quanto alla violazione dell'art. 4 bis D.lgs. 181/2000,
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
- € 25,00 quanto alla violazione dell'art. 1 L. 4/1953,
- € 150,00 per violazione dell'art. 39 del D.L. 112/2008 pari ad una sanzione di complessivi € 2.375,00.
In via istruttoria: ai fini dell'accoglimento del presente gravame, chiede la remissione in istruttoria della causa, instando per
l'ammissione della prova per testimoni dedotta nel ricorso introduttivo, da svolgersi sulle circostanze che di seguito vengono riportate e trascritte: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, confermare la sentenza n. 90/2023 del Tribunale di
Verona, Giudice del Lavoro, pubblicata il 17 febbraio 2023 resa nel giudizio RG 656/2021 tra Parte_1
e da e l' di
[...] Parte_3 Controparte_1
, nonché sin d'ora rigettare le istanze istruttorie ex adverso CP_1
proposte e respingere integralmente l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare le ordinanze ingiunzione opposte.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.08.2023 è stata impugnata la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Verona ha respinto i motivi di doglianza avanzati nei confronti delle ordinanze ingiunzione opposte in merito all'asserita violazione del termine previsto dall'art. 14 l. n. 689/81 e alla insussistenza delle violazioni addebitate, limitandosi ad accogliere il motivo di ricorso in merito all'entità delle sanzioni, ricondotte al minimo edittale. Le ordinanze
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
ingiunzioni opposte (rispettivamente rivolte nei confronti della società datrice di lavoro e dell'amministratore con delega alla gestione dei rapporti di lavoro) facevano seguito al verbale ispettivo del
20.06.2016 con cui era stato accertato l'impiego irregolare presso la società qui appellante del lavoratore nelle giornate Persona_1
del 8, 18 e 19 luglio 2015 atteso che non risultavano attivati dalla società i voucher con cui sarebbero state retribuite le relative prestazioni nelle giornate indicate. Di qui le violazioni dell'art. 3 d.l.
n. 12/2002, per aver impiegato irregolarmente il lavoratore;
dell'art. 4 bis D.lgs. 181/2000, per non aver consegnato al all'atto Persona_1
dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa copia del contratto di lavoro;
dell'art. 1 L. 4/1953, per aver consegnato al la busta paga di luglio 2015 non contente l'indicazione Persona_1
delle somme pagate per i tre giorni di lavoro irregolare;
dell'art. 39 del
D.L. 112/2008, per non aver registrato nel L.U.L. le ore lavorate e la retribuzione pagata al CA nei tre giorni di lavoro irregolare.
Tuttavia, valorizzando sia la buona fede di parte opponente, atteso che dei voucher in favore del lavoratore erano stati attivati, sia pur in relazione al codice fiscale della legale rappresentante e non a quello della società, nonché l'atteggiamento collaborativo tenuto nel corso dell'ispezione, ha ritenuto di rideterminare le sanzioni nella misura del minimo edittale.
Propongono appello gli originari ricorrenti sulla base di cinque motivi:
a) con il primo motivo censurano la decisione del giudice di primo grado per non aver dichiarato la contumacia dell' , CP_1
essendosi costituito in giudizio con memoria cartacea invece di provvedere al deposito della stessa in via telematica, con conseguente decadenza dalle istanze istruttorie e inutilizzabilità dei documenti allegati alla costituzione. Rileva che nel caso di
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
specie sarebbe applicabile, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il combinato disposto degli artt. 23 d.l. n. 137/2020
e 221 d.l. n. 34/2020 in forza del quale anche le pubbliche amministrazioni dovevano ritenersi obbligate a costituirsi in giudizio in via telematica;
b) con il secondo motivo censura il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 14 l. n. 689/81 atteso che le violazioni non sarebbero state contestate entro il termine di 90 giorni dal momento in cui l'amministrazione aveva a disposizione tutti gli elementi per poterlo fare, individuando tale data nel 7.03.2016, quando tutta la documentazione rilevante era stata consegnata.
c) con il terzo motivo censura nel merito la decisione adottata per non aver ritenuto di carattere meramente formale la violazione contestata. Il rapporto di lavoro del non poteva Persona_1
considerarsi irregolare e occultato atteso che i voucher erano stati attivati in relazione al citato lavoratore ed erano stati utilizzati per retribuire la prestazione lavorativa. L'unico errore commesso, peraltro non dalla legale rappresentante della società ma dal tabaccaio presso cui i voucher erano stati acquistati, era consistito nell'associare a tali voucher il codice fiscale della sig.ra l.r. della società, in luogo di quello della società Parte_1
committente. In ogni caso, attesa l'attivazione dei voucher, non avrebbe potuto configurarsi una prestazione di lavoro irregolare in ragione del versamento, tramite il loro acquisto e la loro associazione al lavoratore, degli oneri previdenziali e assicurativi. Si rileva che la disciplina in materia di lavoro occasionale era stata da poco novellata e sul punto valorizza la circolare del 12.08.2015 secondo cui sono fatte salve “le CP_4
eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
di buoni cartacei, in parziale difformità con la presente circolare, effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino alla pubblicazione della circolare stessa”. Si sostiene, inoltre, la non punibilità degli ingiunti in forza dell'art. 3 l. n.
689/81 stante il difetto dell'elemento soggettivo della violazione o per essere stata determinata da un errore materiale di inserimento dei dati in sede di acquisito dei buoni imputabile a terzi. Si lamenta anche la mancata ammissione della prova orale volta a comprovare l'errore commesso dal tabaccaio.
d) con il quarto motivo censura la sentenza per non aver valorizzato la testimonianza del nella parte in cui Persona_1
emergeva la consapevolezza del lavoratore di essere stato pagato dalla società tramite voucher nelle tre giornate in contestazione, per non aver valorizzato l'estratto conto da CP_4
cui emergeva che il lavoratore era stato regolarmente retribuito tramite voucher e per non aver assunto la testimonianza dell'esercente del servizio tabacchi che aveva erroneamente inserito il codice fiscale della sig.ra in luogo di quello Parte_1
della società. Lamenta, ritenendo fondati i motivi di opposizione, la statuizione sulle spese di cui è stata disposta la compensazione.
e) con il quinto motivo lamenta altresì l'errata quantificazione delle sanzioni ritenendo che il minimo edittale della violazione dell'art. 3 d.l. n. 12/2002 sarebbe 1.500, da maggiorarsi di Euro
150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo e il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 1, l. n. 4/1953 sarebbe
Euro 25. Conseguentemente il minimo edittale delle sanzioni complessivamente considerate sarebbe pari ad Euro 2.375 in luogo di Euro 3.060.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Si è costituito in giudizio l' sostenendo la correttezza della CP_1
sentenza gravata, evidenziando che i voucher non erano stati attivati dalla società e, conseguentemente, alcun rapporto di lavoro era stato comunicato rispetto alle prestazioni rese in suo favore dal Persona_1
nelle giornate in contestazione. Rileva che la violazione non sarebbe di carattere meramente formale atteso che avrebbe inciso sulla funzione di controllo e monitoraggio del collocamento. Ribadisce che, all'epoca della costituzione in giudizio, era possibile, per le amministrazioni difese da propri dipendenti, costituirsi con memoria cartacea e nega la violazione dell'art. 14 l. n. 689/81.
La causa, dopo la concessione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato e, comunque, irrilevante ai fini del decidere.
1.1 – L'art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020, all'epoca della costituzione in giudizio dell' in primo grado, prevedeva che “Negli uffici CP_1
che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”. Gli appellanti invocano tale disposizione per sostenere che anche l'amministrazione difesa in giudizio da un proprio funzionario delegato, dovesse necessariamente costituirsi in giudizio telematicamente.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 – La citata disposizione richiama – al fine di individuare le modalità di deposito (anche) degli atti introduttivi del giudizio, cui si riferisce l'art. 16-bis, co.
1-bis, d.l. n. 179/2012 – quanto previsto dal precedente comma 1 del medesimo art. 16-bis. La norma richiamata, all'epoca vigente, prevedeva quanto segue: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”. Il riferimento è, dunque, alle modalità di deposito telematiche degli atti
– diversi da quelli introduttivi – che possono depositare i difensori delle parti, prevedendone l'obbligatorietà che, in forza del richiamo operato dal comma 3 dell'art. 221, d.l. n. 34/2020, vengono estese con il medesimo vincolo di obbligatorietà anche agli atti introduttivi.
Tuttavia, sempre all'interno del comma 1 dell'art. 16-bis citato, si chiarisce che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e che questi ultimi possono, ma non devono
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
necessariamente, depositare gli atti con modalità telematiche. La norma invocata dagli appellanti non ha inciso sulle disposizioni dell'art. 16bis, comma 1, d.l. 179/2012, le quali espressamente non qualificano come “difensori” i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, conseguentemente escludendo per questi ultimi l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali (introduttivi e successivi) e dei documenti allegati agli stessi. L'estensione dell'obbligo di deposito telematico prevista da quest'ultima norma deve intendersi riferita agli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti e non anche dai dipendenti delle pp.aa.. Tanto si evince dal riferimento testuale agli
“atti” da depositare e non ai “soggetti” che li depositano, ma anche dalla allora persistente deroga all'obbligo di deposito telematico degli atti c.d. endoprocessuali, prevista, per i dipendenti delle pp.aa., dall'art. 16-bis co. 1 ultimo periodo d.l. 179/2012. Sarebbe infatti del tutto illogico considerare i dipendenti delle pp.aa. obbligati al deposito telematico degli atti introduttivi e non dei c.d. atti endoprocessuali, atteso che la disciplina generale – quella, cioè, previgente alla normativa emergenziale – proprio e solo per questi ultimi impone l'obbligo del deposito telematico ai difensori delle parti.
Si deve, quindi, escludere che alla data di costituzione in giudizio Cont dell'amministrazione (luglio 2021) il funzionario delegato dell di fosse obbligato a farlo in via esclusivamente telematica. CP_1
Ad ogni buon conto, come già anticipato, il motivo d'appello è irrilevante ai fini del decidere perché, rispetto alle questioni oggetto di causa, sono sostanzialmente irrilevanti i documenti depositati Cont dall' , visto che i fatti sono sostanzialmente pacifici tra le parti, i documenti prodotti dagli originari ricorrenti contengono tutti gli elementi di fatto rilevanti e ogni altra questione è di puro diritto.
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
Anche ai fini delle spese di lite di primo grado la questione è irrilevante, atteso che ne è stata disposta la compensazione.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Cass. sez. lav., n. 20977 del
26/07/2024; Cass. sez. I, n. 8326 del 04/04/2018). Nel caso di specie, dalla lettura del verbale ispettivo emerge che l'amministrazione ha potuto verificare i voucher attivati dalla società in relazione al lavoratore solo dopo aver ricevuto dall la relativa Persona_1 CP_4
documentazione, pervenuta nella disponibilità dell' in data CP_1
30.03.2016. Tale verifica era strettamente necessaria per verificare se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente denunciato nelle giornate qui in contestazione. Il fatto che sia stata richiesta questa documentazione all' è attestato nel verbale che fa piena prova CP_4
fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti (cfr. Cass. sez. lav.,
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
n. 23800 del 07/11/2014), oltre che dalle relative e-mail prodotte Part dall' (comunque superflue vista l'efficacia probatoria privilegiata del verbale). Considerando che il verbale di accertamento è stato notificato il 28.06.2016, anche senza voler valorizzare l'ulteriore tempo strettamente necessario per esaminare la documentazione acquisita, il termine di novanta giorni è stato rispettato.
3 – Con il terzo motivo gli appellanti sostengono l'infondatezza nel merito della violazione contestata.
3.1 – È dato pacifico e incontroverso che il lavoratore è Persona_1
stato retribuito a mezzo voucher nelle giornate del 8, 18 e 19 luglio
2015, ma è altrettanto pacifico e incontroverso che tali voucher non sono stati attivati dalla società in favore della quale la prestazione è stata resa. Come emerge dalla documentazione prodotta dagli appellanti, tali voucher sono stati attivati indicando come committente la sig.ra mediante l'inserimento nella procedura telematica Parte_1
di acquisto e attivazione il codice fiscale di quest'ultima e non quello della società . Parte_1
3.2 – Il dato fattuale sopra indicato potrebbe sembrare un mero errore materiale e, verosimilmente, non vi fu alcun intento di tenere celato il rapporto di lavoro occasionale. Tuttavia, non è possibile ritenere che nel caso di specie venga in rilievo una mera violazione formale insuscettibile di essere sanzionata. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art.116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, comportante l'abolizione delle sanzioni amministrative, quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
incomplete che non incidono, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio, che caratterizza la materia del collocamento;
di carattere sostanziale, e dunque, non colpite dall'
"abolitio", devono ritenersi, di contro, tutte le violazioni relative, come nella specie, all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità” (Cass. sez. lav., n. 65 del 08/01/2007; cfr. anche
Cass. n. 27902 del 30/10/2019 secondo cui “Le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla l. n.
608 del 1996, hanno natura sostanziale poiché attengono all'esercizio da parte della P.A. della funzione di controllo del lavoro propria delle norme sul collocamento dei lavoratori, sicché non si applica l'art.
116, comma 12, della l. n. 388 del 2000, che ha abrogato le sole infrazioni sul collocamento di carattere meramente formale”). Nel caso di specie, l'aver indicato quale committente la sig.ra Parte_1
persona fisica e non la società di cui era socia e legale rappresentante ha impedito la formalizzazione di un regolare rapporto di lavoro occasionale tra il e la società nelle giornate in Persona_1
contestazione e, pertanto, la prestazione lavorativa è stata resa in via di fatto, priva di regolarizzazione (al pari di quanto avverrebbe in mancanza della formalizzazione del contratto per iscritto e dell'invio della comunicazione Unilav nei rapporti di lavoro subordinato), con l'unica differenza che nel caso di specie risultavano versati dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, ma non riconducibili ad un rapporto di lavoro occasionale tra il lavoratore e la società. Ne deriva la violazione degli obblighi legati alla corretta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che sono stati contestati nel verbale di accertamento, incidenti anche sulla funzione di controllo del lavoro,
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
propria delle norme sul collocamento dei lavoratori. Né si può sostenere che il rapporto di lavoro occasionale sia stato comunque regolare perché attivato tra la sig.ra e il La Parte_1 Persona_1
prestazione lavorativa, infatti, è stata resa pacificamente non in favore della sig.ra HI quale committente privato, ma in favore della società posto che il lavoratore ha svolto l'attività di autista guidando un mezzo di proprietà della società (la mansione svolta di autista è incontestata ed è stato prodotto dagli appellanti il libretto di circolazione del mezzo guidato dal . Persona_1
3.3 – La violazione, dunque, è stata commessa nella sua oggettività.
Rimane da valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cass. sez. II, n. 11568 del 02/05/2025).
Gli appellanti sostengono che al momento dell'acquisto e dell'attivazione dei voucher l'errata indicazione del codice fiscale del committente sarebbe da imputare alla tabaccheria che li ha emessi e, sul punto hanno chiesto di provare per testi che, pur a fronte dell'indicazione della sig.ra di voler acquistare dei voucher Parte_1
per conto della società, il tabaccaio avrebbe inserito erroneamente il codice fiscale della stessa in luogo di quello della società che pure gli era stato comunicato. Al netto della genericità dei capitoli di prova formulati sul punto, laddove non viene specificata l'identità della
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
persona che avrebbe materialmente eseguito l'operazione di vendita e attivazione dei voucher (vengono indicati i titolari della tabaccheria ma non viene chiarito chi nello specifico abbia eseguito l'operazione), rimane il fatto che la società – per il tramite dei suoi soci amministratori e, in particolare del sig. (munito di delega per Pt_2
la gestione dei rapporti di lavoro) – avrebbe comunque potuto e dovuto verificare la correttezza dell'attivazione dei voucher. Sul punto non è stata neppure allegata l'impossibilità di effettuare tale controllo.
L'art. 49 d.lgs. n. 81/2015 impone al committente di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione con modalità telematiche e la responsabilità del corretto adempimento di tale obbligo, che presuppone anche l'esatta indicazione del committente, rimane in capo al soggetto giuridico che della prestazione occasionale intende giovarsi, anche se materialmente eseguito per il tramite di una tabaccheria autorizzata alla vendita dei voucher.
3.4 – Inconferente è poi il richiamo alla circolare n. 149/2015 CP_4
laddove afferma “Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei, in parziale difformità con la presente circolare, effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino alla pubblicazione della circolare stessa”. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo l'acquisto e l'attivazione di buoni cartacei ma di voucher acquistati e attivati con modalità telematica.
4 – Le ragioni esposte nell'esaminare il terzo motivo d'appello assorbono l'esame anche del quarto motivo atteso che è del tutto irrilevante l'esito dell'istruttoria orale condotta in primo grado e, in particolare l'asserita mancata valorizzazione dell'affermazione del lavoratore di essere stato retribuito con voucher per le prestazioni rese
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
in favore della società nei giorni di luglio che qui rilevano. Il dato che rileva è che quei voucher non sono stati attivati dalla società, con conseguente irregolarità del rapporto di lavoro di fatto instaurato con essa. Parimenti irrilevante la dichiarazione dell'ispettore secondo cui
“noi abbiamo verificato soltanto i voucher attivati con la partita iva dell'azienda per quel lavoratore e non con il codice fiscal del legale rappresentante anche perché una persona fisica non può assumere un Cont autotrasportatore”. L' , infatti, per verificare la corretta instaurazione del rapporto di lavoro occasionale con la società non poteva che verificare se vi fossero voucher attivati dalla società per le giornate in contestazione e per le prestazioni rese dal Persona_1
Rimane assorbito anche l'ulteriore profilo di doglianza relativo alla compensazione delle spese di lite che presuppone l'infondatezza dell'addebito.
5 – Anche l'ultimo motivo d'appello è infondato. La sentenza gravata ha rideterminato le sanzioni al minimo editale, la cui quantificazione viene contestata dagli appellanti. Gli importi indicati in sentenza, tuttavia, sono corretti, come rilevato dall'amministrazione appellata tramite richiamo alle disposizioni di legge, ratione temporis vigenti.
L'importo minimo di Euro 1.500, maggiorato di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, indicato all'art. 3, d.l. n. 12/2002 va aumentato del 30% in ragione di quanto disposto dall' 14, comma
1, lettera b) del d.l. n. 145/2013. Parimenti, la sanzione minima di 25
Euro prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 758/1994 va quintuplicato per effetto dell'art.1, comma 1177 L. 296/2006.
6 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base di valori minimi di scaglione, tenendo conto del
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
disposto dell'art. 9, l. n. 149/2015. (atteso che anche in grado Cont d'appello l' si è costituito con funzionario delegato).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in Euro 770,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP OR AN ES
~ 17 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16.08.2023 da
e Parte_1
elettivamente domiciliati presso l'avv. Parte_2
AR IL che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
Cont elettivamente domiciliato presso l di rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Elena Ferrarello, funzionario delegato ex art. 6, co. 9
d.lgs. n. 150/2011; Corte d'Appello di Venezia
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Verona
In punto: opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 180 e 181/2020
Causa trattata all'udienza del 27.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza n. 90/2023 del Tribunale di Verona-Sezione lavoro, Giudice dott.ssa Stefania Del Gais, pubblicata in data
17/02/2023, pronunciata all'esito del giudizio n. 656/2021 R.G. fra le parti in epigrafe emarginate ed in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra esposti, anche previa remissione in istruttoria:
In via preliminare: ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 150/2011e dell'art.
283 c.p.c., sospendersi l'esecutività della sentenza di condanna n.
90/2023 del Tribunale di Verona - Sezione Lavoro pubblicata il
17/02/2023 e mai notificata e quindi sospendersi la condanna nei confronti di e del sig. Controparte_3 Parte_2
al pagamento della sanzione pari ad € 3.060,00.
In via ulteriormente preliminare: per effetto della violazione del combinato disposto dell'art. 23 del DL 137/2020 con l'art. 221 del DL
34/2020 e prorogato dal D.L. 44/2021, che impongono anche alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo del deposito telematico per il deposito di atti giudiziari, dichiarare la contumacia di parte resistente
- appellata e, in ogni caso, dichiarare l' di Controparte_1
decaduto da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili CP_1
d'ufficio, disponendo che nessuno dei documenti depositati dalla predetta amministrazione potranno essere utilizzati ai fini della decisione, né essere posti alla base della stessa e dovranno essere espunti dal fascicolo di causa e che non potrà essere valutato l'esito
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
della prova orale svolta in primo grado con i testi indotti e sulle circostanze dedotte da controparte.
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la tardività della notifica del verbale unico di accertamento n. VR00001/2016-223-01 Con dell' di rispetto al termine perentorio di 90 giorni stabilito CP_1
dall'art. 14 della L. 689/1981 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 180/2020,
Prot. n. 3270 del 02.02.2021 e n. 181/2020, Prot. n. 3272 del
02.02.2021 dell' di . Controparte_1 CP_1
Accertare e dichiarare l'insussistenza e/o la non punibilità, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, delle violazioni contestate nel Con verbale unico di accertamento n. VR00001/2016-223-01 dell di
e nelle ordinanze ingiunzione n. 180/2020, Prot. n. 3270 del CP_1
02.02.2021 e n. 181/2020, Prot. n. 3272 del 02.02.2021 emesse dall' di e per l'effetto Controparte_1 CP_1
annullare o comunque dichiarare illegittime e/o invalide le ordinanze ingiunzione n. 180/2020, Prot. n. 3270 del 02.02.2021 e n. 181/2020,
Prot. n. 3272 del 02.02.2021 emesse dall Controparte_1
di .
[...] CP_1
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma delle violazioni contestate nel verbale unico di accertamento n. Con VR00001/2016-223-01 dell' di e nelle ordinanze CP_1
ingiunzione n. 180/2020, Prot. n. 3270 del 02.02.2021 e n. 181/2020,
Prot. n. 3272 del 02.02.2021 emesse dall Controparte_1
di , per quanto esposto al punto 5) del presente atto,
[...] CP_1
limitare l'importo delle sanzioni al minimo edittale previsto per ciascuna di esse, ricalcolato come segue:
- € 1.950,00 quanto alla violazione del dell'art. 3 del D.L. 12/2002,
- € 250,00 quanto alla violazione dell'art. 4 bis D.lgs. 181/2000,
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
- € 25,00 quanto alla violazione dell'art. 1 L. 4/1953,
- € 150,00 per violazione dell'art. 39 del D.L. 112/2008 pari ad una sanzione di complessivi € 2.375,00.
In via istruttoria: ai fini dell'accoglimento del presente gravame, chiede la remissione in istruttoria della causa, instando per
l'ammissione della prova per testimoni dedotta nel ricorso introduttivo, da svolgersi sulle circostanze che di seguito vengono riportate e trascritte: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, confermare la sentenza n. 90/2023 del Tribunale di
Verona, Giudice del Lavoro, pubblicata il 17 febbraio 2023 resa nel giudizio RG 656/2021 tra Parte_1
e da e l' di
[...] Parte_3 Controparte_1
, nonché sin d'ora rigettare le istanze istruttorie ex adverso CP_1
proposte e respingere integralmente l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare le ordinanze ingiunzione opposte.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.08.2023 è stata impugnata la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Verona ha respinto i motivi di doglianza avanzati nei confronti delle ordinanze ingiunzione opposte in merito all'asserita violazione del termine previsto dall'art. 14 l. n. 689/81 e alla insussistenza delle violazioni addebitate, limitandosi ad accogliere il motivo di ricorso in merito all'entità delle sanzioni, ricondotte al minimo edittale. Le ordinanze
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
ingiunzioni opposte (rispettivamente rivolte nei confronti della società datrice di lavoro e dell'amministratore con delega alla gestione dei rapporti di lavoro) facevano seguito al verbale ispettivo del
20.06.2016 con cui era stato accertato l'impiego irregolare presso la società qui appellante del lavoratore nelle giornate Persona_1
del 8, 18 e 19 luglio 2015 atteso che non risultavano attivati dalla società i voucher con cui sarebbero state retribuite le relative prestazioni nelle giornate indicate. Di qui le violazioni dell'art. 3 d.l.
n. 12/2002, per aver impiegato irregolarmente il lavoratore;
dell'art. 4 bis D.lgs. 181/2000, per non aver consegnato al all'atto Persona_1
dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa copia del contratto di lavoro;
dell'art. 1 L. 4/1953, per aver consegnato al la busta paga di luglio 2015 non contente l'indicazione Persona_1
delle somme pagate per i tre giorni di lavoro irregolare;
dell'art. 39 del
D.L. 112/2008, per non aver registrato nel L.U.L. le ore lavorate e la retribuzione pagata al CA nei tre giorni di lavoro irregolare.
Tuttavia, valorizzando sia la buona fede di parte opponente, atteso che dei voucher in favore del lavoratore erano stati attivati, sia pur in relazione al codice fiscale della legale rappresentante e non a quello della società, nonché l'atteggiamento collaborativo tenuto nel corso dell'ispezione, ha ritenuto di rideterminare le sanzioni nella misura del minimo edittale.
Propongono appello gli originari ricorrenti sulla base di cinque motivi:
a) con il primo motivo censurano la decisione del giudice di primo grado per non aver dichiarato la contumacia dell' , CP_1
essendosi costituito in giudizio con memoria cartacea invece di provvedere al deposito della stessa in via telematica, con conseguente decadenza dalle istanze istruttorie e inutilizzabilità dei documenti allegati alla costituzione. Rileva che nel caso di
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
specie sarebbe applicabile, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il combinato disposto degli artt. 23 d.l. n. 137/2020
e 221 d.l. n. 34/2020 in forza del quale anche le pubbliche amministrazioni dovevano ritenersi obbligate a costituirsi in giudizio in via telematica;
b) con il secondo motivo censura il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 14 l. n. 689/81 atteso che le violazioni non sarebbero state contestate entro il termine di 90 giorni dal momento in cui l'amministrazione aveva a disposizione tutti gli elementi per poterlo fare, individuando tale data nel 7.03.2016, quando tutta la documentazione rilevante era stata consegnata.
c) con il terzo motivo censura nel merito la decisione adottata per non aver ritenuto di carattere meramente formale la violazione contestata. Il rapporto di lavoro del non poteva Persona_1
considerarsi irregolare e occultato atteso che i voucher erano stati attivati in relazione al citato lavoratore ed erano stati utilizzati per retribuire la prestazione lavorativa. L'unico errore commesso, peraltro non dalla legale rappresentante della società ma dal tabaccaio presso cui i voucher erano stati acquistati, era consistito nell'associare a tali voucher il codice fiscale della sig.ra l.r. della società, in luogo di quello della società Parte_1
committente. In ogni caso, attesa l'attivazione dei voucher, non avrebbe potuto configurarsi una prestazione di lavoro irregolare in ragione del versamento, tramite il loro acquisto e la loro associazione al lavoratore, degli oneri previdenziali e assicurativi. Si rileva che la disciplina in materia di lavoro occasionale era stata da poco novellata e sul punto valorizza la circolare del 12.08.2015 secondo cui sono fatte salve “le CP_4
eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
di buoni cartacei, in parziale difformità con la presente circolare, effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino alla pubblicazione della circolare stessa”. Si sostiene, inoltre, la non punibilità degli ingiunti in forza dell'art. 3 l. n.
689/81 stante il difetto dell'elemento soggettivo della violazione o per essere stata determinata da un errore materiale di inserimento dei dati in sede di acquisito dei buoni imputabile a terzi. Si lamenta anche la mancata ammissione della prova orale volta a comprovare l'errore commesso dal tabaccaio.
d) con il quarto motivo censura la sentenza per non aver valorizzato la testimonianza del nella parte in cui Persona_1
emergeva la consapevolezza del lavoratore di essere stato pagato dalla società tramite voucher nelle tre giornate in contestazione, per non aver valorizzato l'estratto conto da CP_4
cui emergeva che il lavoratore era stato regolarmente retribuito tramite voucher e per non aver assunto la testimonianza dell'esercente del servizio tabacchi che aveva erroneamente inserito il codice fiscale della sig.ra in luogo di quello Parte_1
della società. Lamenta, ritenendo fondati i motivi di opposizione, la statuizione sulle spese di cui è stata disposta la compensazione.
e) con il quinto motivo lamenta altresì l'errata quantificazione delle sanzioni ritenendo che il minimo edittale della violazione dell'art. 3 d.l. n. 12/2002 sarebbe 1.500, da maggiorarsi di Euro
150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo e il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 1, l. n. 4/1953 sarebbe
Euro 25. Conseguentemente il minimo edittale delle sanzioni complessivamente considerate sarebbe pari ad Euro 2.375 in luogo di Euro 3.060.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Si è costituito in giudizio l' sostenendo la correttezza della CP_1
sentenza gravata, evidenziando che i voucher non erano stati attivati dalla società e, conseguentemente, alcun rapporto di lavoro era stato comunicato rispetto alle prestazioni rese in suo favore dal Persona_1
nelle giornate in contestazione. Rileva che la violazione non sarebbe di carattere meramente formale atteso che avrebbe inciso sulla funzione di controllo e monitoraggio del collocamento. Ribadisce che, all'epoca della costituzione in giudizio, era possibile, per le amministrazioni difese da propri dipendenti, costituirsi con memoria cartacea e nega la violazione dell'art. 14 l. n. 689/81.
La causa, dopo la concessione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato e, comunque, irrilevante ai fini del decidere.
1.1 – L'art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020, all'epoca della costituzione in giudizio dell' in primo grado, prevedeva che “Negli uffici CP_1
che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”. Gli appellanti invocano tale disposizione per sostenere che anche l'amministrazione difesa in giudizio da un proprio funzionario delegato, dovesse necessariamente costituirsi in giudizio telematicamente.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 – La citata disposizione richiama – al fine di individuare le modalità di deposito (anche) degli atti introduttivi del giudizio, cui si riferisce l'art. 16-bis, co.
1-bis, d.l. n. 179/2012 – quanto previsto dal precedente comma 1 del medesimo art. 16-bis. La norma richiamata, all'epoca vigente, prevedeva quanto segue: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”. Il riferimento è, dunque, alle modalità di deposito telematiche degli atti
– diversi da quelli introduttivi – che possono depositare i difensori delle parti, prevedendone l'obbligatorietà che, in forza del richiamo operato dal comma 3 dell'art. 221, d.l. n. 34/2020, vengono estese con il medesimo vincolo di obbligatorietà anche agli atti introduttivi.
Tuttavia, sempre all'interno del comma 1 dell'art. 16-bis citato, si chiarisce che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e che questi ultimi possono, ma non devono
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
necessariamente, depositare gli atti con modalità telematiche. La norma invocata dagli appellanti non ha inciso sulle disposizioni dell'art. 16bis, comma 1, d.l. 179/2012, le quali espressamente non qualificano come “difensori” i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, conseguentemente escludendo per questi ultimi l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali (introduttivi e successivi) e dei documenti allegati agli stessi. L'estensione dell'obbligo di deposito telematico prevista da quest'ultima norma deve intendersi riferita agli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti e non anche dai dipendenti delle pp.aa.. Tanto si evince dal riferimento testuale agli
“atti” da depositare e non ai “soggetti” che li depositano, ma anche dalla allora persistente deroga all'obbligo di deposito telematico degli atti c.d. endoprocessuali, prevista, per i dipendenti delle pp.aa., dall'art. 16-bis co. 1 ultimo periodo d.l. 179/2012. Sarebbe infatti del tutto illogico considerare i dipendenti delle pp.aa. obbligati al deposito telematico degli atti introduttivi e non dei c.d. atti endoprocessuali, atteso che la disciplina generale – quella, cioè, previgente alla normativa emergenziale – proprio e solo per questi ultimi impone l'obbligo del deposito telematico ai difensori delle parti.
Si deve, quindi, escludere che alla data di costituzione in giudizio Cont dell'amministrazione (luglio 2021) il funzionario delegato dell di fosse obbligato a farlo in via esclusivamente telematica. CP_1
Ad ogni buon conto, come già anticipato, il motivo d'appello è irrilevante ai fini del decidere perché, rispetto alle questioni oggetto di causa, sono sostanzialmente irrilevanti i documenti depositati Cont dall' , visto che i fatti sono sostanzialmente pacifici tra le parti, i documenti prodotti dagli originari ricorrenti contengono tutti gli elementi di fatto rilevanti e ogni altra questione è di puro diritto.
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
Anche ai fini delle spese di lite di primo grado la questione è irrilevante, atteso che ne è stata disposta la compensazione.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale” (Cass. sez. lav., n. 20977 del
26/07/2024; Cass. sez. I, n. 8326 del 04/04/2018). Nel caso di specie, dalla lettura del verbale ispettivo emerge che l'amministrazione ha potuto verificare i voucher attivati dalla società in relazione al lavoratore solo dopo aver ricevuto dall la relativa Persona_1 CP_4
documentazione, pervenuta nella disponibilità dell' in data CP_1
30.03.2016. Tale verifica era strettamente necessaria per verificare se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente denunciato nelle giornate qui in contestazione. Il fatto che sia stata richiesta questa documentazione all' è attestato nel verbale che fa piena prova CP_4
fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti (cfr. Cass. sez. lav.,
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
n. 23800 del 07/11/2014), oltre che dalle relative e-mail prodotte Part dall' (comunque superflue vista l'efficacia probatoria privilegiata del verbale). Considerando che il verbale di accertamento è stato notificato il 28.06.2016, anche senza voler valorizzare l'ulteriore tempo strettamente necessario per esaminare la documentazione acquisita, il termine di novanta giorni è stato rispettato.
3 – Con il terzo motivo gli appellanti sostengono l'infondatezza nel merito della violazione contestata.
3.1 – È dato pacifico e incontroverso che il lavoratore è Persona_1
stato retribuito a mezzo voucher nelle giornate del 8, 18 e 19 luglio
2015, ma è altrettanto pacifico e incontroverso che tali voucher non sono stati attivati dalla società in favore della quale la prestazione è stata resa. Come emerge dalla documentazione prodotta dagli appellanti, tali voucher sono stati attivati indicando come committente la sig.ra mediante l'inserimento nella procedura telematica Parte_1
di acquisto e attivazione il codice fiscale di quest'ultima e non quello della società . Parte_1
3.2 – Il dato fattuale sopra indicato potrebbe sembrare un mero errore materiale e, verosimilmente, non vi fu alcun intento di tenere celato il rapporto di lavoro occasionale. Tuttavia, non è possibile ritenere che nel caso di specie venga in rilievo una mera violazione formale insuscettibile di essere sanzionata. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art.116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, comportante l'abolizione delle sanzioni amministrative, quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
incomplete che non incidono, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio, che caratterizza la materia del collocamento;
di carattere sostanziale, e dunque, non colpite dall'
"abolitio", devono ritenersi, di contro, tutte le violazioni relative, come nella specie, all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità” (Cass. sez. lav., n. 65 del 08/01/2007; cfr. anche
Cass. n. 27902 del 30/10/2019 secondo cui “Le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla l. n.
608 del 1996, hanno natura sostanziale poiché attengono all'esercizio da parte della P.A. della funzione di controllo del lavoro propria delle norme sul collocamento dei lavoratori, sicché non si applica l'art.
116, comma 12, della l. n. 388 del 2000, che ha abrogato le sole infrazioni sul collocamento di carattere meramente formale”). Nel caso di specie, l'aver indicato quale committente la sig.ra Parte_1
persona fisica e non la società di cui era socia e legale rappresentante ha impedito la formalizzazione di un regolare rapporto di lavoro occasionale tra il e la società nelle giornate in Persona_1
contestazione e, pertanto, la prestazione lavorativa è stata resa in via di fatto, priva di regolarizzazione (al pari di quanto avverrebbe in mancanza della formalizzazione del contratto per iscritto e dell'invio della comunicazione Unilav nei rapporti di lavoro subordinato), con l'unica differenza che nel caso di specie risultavano versati dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi, ma non riconducibili ad un rapporto di lavoro occasionale tra il lavoratore e la società. Ne deriva la violazione degli obblighi legati alla corretta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che sono stati contestati nel verbale di accertamento, incidenti anche sulla funzione di controllo del lavoro,
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
propria delle norme sul collocamento dei lavoratori. Né si può sostenere che il rapporto di lavoro occasionale sia stato comunque regolare perché attivato tra la sig.ra e il La Parte_1 Persona_1
prestazione lavorativa, infatti, è stata resa pacificamente non in favore della sig.ra HI quale committente privato, ma in favore della società posto che il lavoratore ha svolto l'attività di autista guidando un mezzo di proprietà della società (la mansione svolta di autista è incontestata ed è stato prodotto dagli appellanti il libretto di circolazione del mezzo guidato dal . Persona_1
3.3 – La violazione, dunque, è stata commessa nella sua oggettività.
Rimane da valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (Cass. sez. II, n. 11568 del 02/05/2025).
Gli appellanti sostengono che al momento dell'acquisto e dell'attivazione dei voucher l'errata indicazione del codice fiscale del committente sarebbe da imputare alla tabaccheria che li ha emessi e, sul punto hanno chiesto di provare per testi che, pur a fronte dell'indicazione della sig.ra di voler acquistare dei voucher Parte_1
per conto della società, il tabaccaio avrebbe inserito erroneamente il codice fiscale della stessa in luogo di quello della società che pure gli era stato comunicato. Al netto della genericità dei capitoli di prova formulati sul punto, laddove non viene specificata l'identità della
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
persona che avrebbe materialmente eseguito l'operazione di vendita e attivazione dei voucher (vengono indicati i titolari della tabaccheria ma non viene chiarito chi nello specifico abbia eseguito l'operazione), rimane il fatto che la società – per il tramite dei suoi soci amministratori e, in particolare del sig. (munito di delega per Pt_2
la gestione dei rapporti di lavoro) – avrebbe comunque potuto e dovuto verificare la correttezza dell'attivazione dei voucher. Sul punto non è stata neppure allegata l'impossibilità di effettuare tale controllo.
L'art. 49 d.lgs. n. 81/2015 impone al committente di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione con modalità telematiche e la responsabilità del corretto adempimento di tale obbligo, che presuppone anche l'esatta indicazione del committente, rimane in capo al soggetto giuridico che della prestazione occasionale intende giovarsi, anche se materialmente eseguito per il tramite di una tabaccheria autorizzata alla vendita dei voucher.
3.4 – Inconferente è poi il richiamo alla circolare n. 149/2015 CP_4
laddove afferma “Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei, in parziale difformità con la presente circolare, effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino alla pubblicazione della circolare stessa”. Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo l'acquisto e l'attivazione di buoni cartacei ma di voucher acquistati e attivati con modalità telematica.
4 – Le ragioni esposte nell'esaminare il terzo motivo d'appello assorbono l'esame anche del quarto motivo atteso che è del tutto irrilevante l'esito dell'istruttoria orale condotta in primo grado e, in particolare l'asserita mancata valorizzazione dell'affermazione del lavoratore di essere stato retribuito con voucher per le prestazioni rese
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
in favore della società nei giorni di luglio che qui rilevano. Il dato che rileva è che quei voucher non sono stati attivati dalla società, con conseguente irregolarità del rapporto di lavoro di fatto instaurato con essa. Parimenti irrilevante la dichiarazione dell'ispettore secondo cui
“noi abbiamo verificato soltanto i voucher attivati con la partita iva dell'azienda per quel lavoratore e non con il codice fiscal del legale rappresentante anche perché una persona fisica non può assumere un Cont autotrasportatore”. L' , infatti, per verificare la corretta instaurazione del rapporto di lavoro occasionale con la società non poteva che verificare se vi fossero voucher attivati dalla società per le giornate in contestazione e per le prestazioni rese dal Persona_1
Rimane assorbito anche l'ulteriore profilo di doglianza relativo alla compensazione delle spese di lite che presuppone l'infondatezza dell'addebito.
5 – Anche l'ultimo motivo d'appello è infondato. La sentenza gravata ha rideterminato le sanzioni al minimo editale, la cui quantificazione viene contestata dagli appellanti. Gli importi indicati in sentenza, tuttavia, sono corretti, come rilevato dall'amministrazione appellata tramite richiamo alle disposizioni di legge, ratione temporis vigenti.
L'importo minimo di Euro 1.500, maggiorato di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, indicato all'art. 3, d.l. n. 12/2002 va aumentato del 30% in ragione di quanto disposto dall' 14, comma
1, lettera b) del d.l. n. 145/2013. Parimenti, la sanzione minima di 25
Euro prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 758/1994 va quintuplicato per effetto dell'art.1, comma 1177 L. 296/2006.
6 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base di valori minimi di scaglione, tenendo conto del
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
disposto dell'art. 9, l. n. 149/2015. (atteso che anche in grado Cont d'appello l' si è costituito con funzionario delegato).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in Euro 770,00 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP OR AN ES
~ 17 ~