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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 55526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa alla pubblica udienza dell'11.3.2025,
tra
Parte_1
(C.F.
[...]
), elettivamente domiciliata in alla via Fulcieri Paulucci de' P.IVA_1 Pt_1
Calboli n. 20/e, presso lo studio dell'avv. Alfonsina Di Domenico, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE -
e
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
C.F. ), contumaci. CP_3 C.F._3
- CONVENUTI -
1 CONCLUSIONI:
- per l'attrice, “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale e nel merito: accertato e dichiarato che il signor , quale conduttore CP_4 del locale di proprietà oggetto di causa, si è reso inadempiente alle obbligazioni assunte;
Pt_1 accertato e dichiarato che i signori e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 sono eredi del medesimo signor , giusta accettazione di eredità, come documentata CP_4 in atti;
per l'effetto condannare gli odierni convenuti, in solido fra di loro e/o pro quota, in proprio e nella loro qualità di eredi del de cuius signor al versamento in favore di CP_4
della somma di € 38.088,10 per canoni e/o indennità di occupazione e oneri, Parte_1 come maturata alla data di ripresa in consegna del locale, oltre interessi maturati e maturandi ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre tutte le ulteriori sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: in denegata ipotesi in cui si ritenesse che alcuna responsabilità pregressa possa essere loro ascritta, in ogni caso, condannare i signori CP_5
e in proprio in solido e/o pro quota, in ragione
[...] CP_3 Controparte_2 della mancata restituzione del locale per cui è causa a far data 12/02/2012 (coincidente con la data di decesso del signor ) e sino alla data del 31/05/2018 (coincidente CP_4 temporalmente con la ripresa in consegna del locale restituito dai medesimi convenuti) a corrispondere ad la complessiva somma di € 22.498,49 per canoni e/o Pt_1 Pt_1 indennità di occupazione e oneri, come maturata alla data di ripresa in consegna del locale, oltre interessi maturati e maturandi ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre tutte le ulteriori sino all'effettivo soddisfo. Sempre in via subordinata: in denegata ipotesi in cui si ritenesse che alcuna responsabilità possa essere loro ascritta successivamente al decesso del de cuius, in ogni caso condannare gli odierni convenuti nella loro qualità di eredi, in solido e/o pro quota, a corrispondere ad la somma di € Parte_1
15.589,61 sino alla data del 12/02/2012 (coincidente con la data di decesso del signor
) per canoni e/o indennità di occupazione e oneri, come maturata alla data di CP_4 ripresa in consegna del locale, oltre interessi maturati e maturandi ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre tutte le ulteriori sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' di conveniva in Pt_1 Pt_1 giudizio e sia in proprio Controparte_1 Controparte_2 CP_3 sia quali eredi di premettendo di essere proprietaria dell'immobile CP_4 adibito ad uso extra residenziale sito in Via Monte Favino, n. 4 (matricola Pt_1
2 – 901790), essendo succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi all' di CP_6 per effetto della trasformazione intervenuta con legge della Regione Pt_1
Lazio n. 30 del 2002 e con decreti regionali n. 427, 432 e 433 del 2003.
La società attrice esponeva che:
- l'immobile veniva concesso in locazione dal 1°.10.1991 a per uso CP_4
“deposito materiale idraulico” con canone di locazione pari ad € 152,33 (Lire
294.959);
- pagava saltuariamente il canone di locazione sino al 2007, per poi CP_4 omettere completamente il versamento dal 2008 in poi;
- il 7.2.2012 decedeva e i suoi eredi, che accettavano l'eredità, CP_4 rimanevano inadempienti rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e a quella del rilascio dell'immobile;
- l' diffidava quindi gli eredi al rilascio dell'immobile e al pagamento di Pt_1 quanto dovuto con lettere raccomandate datate 12.8.2014, 11.12.2015 e
19.12.2017;
- tuttavia, l'immobile veniva riconsegnato dagli eredi solo il 15.5.2018, senza l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti su di loro e maturate sino alla riconsegna (€ 38.088,10 oltre interessi maturati);
- la mediazione intrapresa conseguentemente dall' si concludeva Pt_1 negativamente per mancato accordo tra i partecipanti,
e chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati al pagamento degli importi dovuti.
Disposto il mutamento del rito in quello locatizio, applicabile ratione materiae
e dichiarata la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non costituitisi, la causa – stante l'assenza di istanze istruttorie nella memoria integrativa nel frattempo redatta dalla parte attrice – veniva rinviata per la decisione della
3 controversia all'odierna udienza, previa concessione all' di termine per Pt_1 note conclusive (tempestivamente depositate dall' . Pt_1
* * * * *
Preliminarmente all'esame del merito della controversia, va affermata in capo ai convenuti la titolarità sostanziale del rapporto in base al quale è proposta l'azione: la qualifica di eredi di in capo agli odierni convenuti, se CP_4 non può desumersi unicamente dalla dichiarazione di successione da loro effettuata (doc. 6 del fascicolo), è comprovata dall'essersi gli stessi così qualificati nell'ambito del procedimento di mediazione (cfr. verbale negativo per mancato accordo delle parti con oggetto “recupero morosità locali matr. 901768-901790”: doc.
2 fascicolo).
Tanto premesso, giova poi osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010; 9351/2007; 1743/2007; 13674/2006;
8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass.
20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente
a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato l'inadempimento del conduttore e prodotto in giudizio il contratto di locazione dell'immobile sito in ia di Pt_1
Monte Favino n. 4 intercorso tra la (nei cui rapporti è succeduta, a seguito CP_6 di trasformazione, l' di e BR OR (doc. 1 del fascicolo), il cui Pt_1 Pt_1 art. 3 prevede un canone di locazione di importo pari a € 152,33 (Lire 294.959),
4 così dimostrando la fonte del proprio diritto di credito nei confronti di BR
OR.
Ebbene, in assenza di subentro nel contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo da parte degli eredi, essendosi quindi risolto il contratto col decesso di grava sugli odierni convenuti, quali eredi, la CP_4 responsabilità per tutte le obbligazioni del de cuius, tra cui quella di procedere al pagamento dei canoni rimasti impagati, nonché quella di procedere al rilascio dell'immobile, in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto (e di pagare le indennità dovute ai sensi dell'art. 1591 fino alla data di effettivo rilascio).
Quanto all'obbligazione del rilascio dell'immobile, essa risulta documentalmente inadempiuta dagli eredi sino alla data del 15.5.2018 (cfr. verbale di rilascio dell'immobile nelle mani della di datato Pt_1 Pt_1
15.05.2018 firmato da quale erede di e in qualità CP_3 CP_4 di detentore dell'immobile).
Con riferimento all'obbligazione del pagamento dei canoni rimasti impagati dal de cuius, oltre alle indennità dovute fino alla data di effettiva riconsegna,
l'attore ha provato la fonte del credito con il deposito del contratto di locazione sopra citato, provvedendo anche a documentare i tentativi di recupero del credito, e di richiesta di rilascio dell'immobile, intentati negli anni nei confronti degli eredi (cfr. lettere raccomandate di diffida al pagamento dei canoni di locazione e al rilascio dell'immobile datate 12.08.2014, 11.12.2015 e 19.12.2017, indirizzate agli eredi di originario conduttore, deceduto nel 2012: CP_4 doc. 3,4,5 del fascicolo).
La parte attrice ha così onerato la parte convenuta di fornire la prova, a mente dell'art. 2697 c.c., di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della propria obbligazione di pagamento: non costituendosi in giudizio, gli eredi del conduttore hanno omesso di fornire alcuna prova dell'esistenza di circostanze utili a paralizzare la pretesa avversaria, da ritenersi quindi fondata.
In virtù delle superiori considerazioni, i convenuti vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento della morosità maturata, che
5 all'attualità, giusta la quantificazione operata dall'attore, risulta pari a € 38.088,10
(oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo).
Circa la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza dei convenuti fa seguito la condanna degli stessi alla refusione delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo (parametri minimi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in considerazione della semplicità della controversia e della limitata attività processuale svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- condanna i convenuti, in solido fra loro, a versare alla parte attrice l'importo di € 38.088,10 oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate in € 583,10 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 11.3.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
Provvedimento redatto con la collaborazione della rancesca Frazzi CP_7
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Chiara Salvatori, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 55526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa alla pubblica udienza dell'11.3.2025,
tra
Parte_1
(C.F.
[...]
), elettivamente domiciliata in alla via Fulcieri Paulucci de' P.IVA_1 Pt_1
Calboli n. 20/e, presso lo studio dell'avv. Alfonsina Di Domenico, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE -
e
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
C.F. ), contumaci. CP_3 C.F._3
- CONVENUTI -
1 CONCLUSIONI:
- per l'attrice, “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale e nel merito: accertato e dichiarato che il signor , quale conduttore CP_4 del locale di proprietà oggetto di causa, si è reso inadempiente alle obbligazioni assunte;
Pt_1 accertato e dichiarato che i signori e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 sono eredi del medesimo signor , giusta accettazione di eredità, come documentata CP_4 in atti;
per l'effetto condannare gli odierni convenuti, in solido fra di loro e/o pro quota, in proprio e nella loro qualità di eredi del de cuius signor al versamento in favore di CP_4
della somma di € 38.088,10 per canoni e/o indennità di occupazione e oneri, Parte_1 come maturata alla data di ripresa in consegna del locale, oltre interessi maturati e maturandi ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre tutte le ulteriori sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: in denegata ipotesi in cui si ritenesse che alcuna responsabilità pregressa possa essere loro ascritta, in ogni caso, condannare i signori CP_5
e in proprio in solido e/o pro quota, in ragione
[...] CP_3 Controparte_2 della mancata restituzione del locale per cui è causa a far data 12/02/2012 (coincidente con la data di decesso del signor ) e sino alla data del 31/05/2018 (coincidente CP_4 temporalmente con la ripresa in consegna del locale restituito dai medesimi convenuti) a corrispondere ad la complessiva somma di € 22.498,49 per canoni e/o Pt_1 Pt_1 indennità di occupazione e oneri, come maturata alla data di ripresa in consegna del locale, oltre interessi maturati e maturandi ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre tutte le ulteriori sino all'effettivo soddisfo. Sempre in via subordinata: in denegata ipotesi in cui si ritenesse che alcuna responsabilità possa essere loro ascritta successivamente al decesso del de cuius, in ogni caso condannare gli odierni convenuti nella loro qualità di eredi, in solido e/o pro quota, a corrispondere ad la somma di € Parte_1
15.589,61 sino alla data del 12/02/2012 (coincidente con la data di decesso del signor
) per canoni e/o indennità di occupazione e oneri, come maturata alla data di CP_4 ripresa in consegna del locale, oltre interessi maturati e maturandi ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre tutte le ulteriori sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' di conveniva in Pt_1 Pt_1 giudizio e sia in proprio Controparte_1 Controparte_2 CP_3 sia quali eredi di premettendo di essere proprietaria dell'immobile CP_4 adibito ad uso extra residenziale sito in Via Monte Favino, n. 4 (matricola Pt_1
2 – 901790), essendo succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi all' di CP_6 per effetto della trasformazione intervenuta con legge della Regione Pt_1
Lazio n. 30 del 2002 e con decreti regionali n. 427, 432 e 433 del 2003.
La società attrice esponeva che:
- l'immobile veniva concesso in locazione dal 1°.10.1991 a per uso CP_4
“deposito materiale idraulico” con canone di locazione pari ad € 152,33 (Lire
294.959);
- pagava saltuariamente il canone di locazione sino al 2007, per poi CP_4 omettere completamente il versamento dal 2008 in poi;
- il 7.2.2012 decedeva e i suoi eredi, che accettavano l'eredità, CP_4 rimanevano inadempienti rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e a quella del rilascio dell'immobile;
- l' diffidava quindi gli eredi al rilascio dell'immobile e al pagamento di Pt_1 quanto dovuto con lettere raccomandate datate 12.8.2014, 11.12.2015 e
19.12.2017;
- tuttavia, l'immobile veniva riconsegnato dagli eredi solo il 15.5.2018, senza l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti su di loro e maturate sino alla riconsegna (€ 38.088,10 oltre interessi maturati);
- la mediazione intrapresa conseguentemente dall' si concludeva Pt_1 negativamente per mancato accordo tra i partecipanti,
e chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati al pagamento degli importi dovuti.
Disposto il mutamento del rito in quello locatizio, applicabile ratione materiae
e dichiarata la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non costituitisi, la causa – stante l'assenza di istanze istruttorie nella memoria integrativa nel frattempo redatta dalla parte attrice – veniva rinviata per la decisione della
3 controversia all'odierna udienza, previa concessione all' di termine per Pt_1 note conclusive (tempestivamente depositate dall' . Pt_1
* * * * *
Preliminarmente all'esame del merito della controversia, va affermata in capo ai convenuti la titolarità sostanziale del rapporto in base al quale è proposta l'azione: la qualifica di eredi di in capo agli odierni convenuti, se CP_4 non può desumersi unicamente dalla dichiarazione di successione da loro effettuata (doc. 6 del fascicolo), è comprovata dall'essersi gli stessi così qualificati nell'ambito del procedimento di mediazione (cfr. verbale negativo per mancato accordo delle parti con oggetto “recupero morosità locali matr. 901768-901790”: doc.
2 fascicolo).
Tanto premesso, giova poi osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis, Cass. 15659/2011; 3373/2010; 9351/2007; 1743/2007; 13674/2006;
8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass.
20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente
a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”).
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato l'inadempimento del conduttore e prodotto in giudizio il contratto di locazione dell'immobile sito in ia di Pt_1
Monte Favino n. 4 intercorso tra la (nei cui rapporti è succeduta, a seguito CP_6 di trasformazione, l' di e BR OR (doc. 1 del fascicolo), il cui Pt_1 Pt_1 art. 3 prevede un canone di locazione di importo pari a € 152,33 (Lire 294.959),
4 così dimostrando la fonte del proprio diritto di credito nei confronti di BR
OR.
Ebbene, in assenza di subentro nel contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo da parte degli eredi, essendosi quindi risolto il contratto col decesso di grava sugli odierni convenuti, quali eredi, la CP_4 responsabilità per tutte le obbligazioni del de cuius, tra cui quella di procedere al pagamento dei canoni rimasti impagati, nonché quella di procedere al rilascio dell'immobile, in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto (e di pagare le indennità dovute ai sensi dell'art. 1591 fino alla data di effettivo rilascio).
Quanto all'obbligazione del rilascio dell'immobile, essa risulta documentalmente inadempiuta dagli eredi sino alla data del 15.5.2018 (cfr. verbale di rilascio dell'immobile nelle mani della di datato Pt_1 Pt_1
15.05.2018 firmato da quale erede di e in qualità CP_3 CP_4 di detentore dell'immobile).
Con riferimento all'obbligazione del pagamento dei canoni rimasti impagati dal de cuius, oltre alle indennità dovute fino alla data di effettiva riconsegna,
l'attore ha provato la fonte del credito con il deposito del contratto di locazione sopra citato, provvedendo anche a documentare i tentativi di recupero del credito, e di richiesta di rilascio dell'immobile, intentati negli anni nei confronti degli eredi (cfr. lettere raccomandate di diffida al pagamento dei canoni di locazione e al rilascio dell'immobile datate 12.08.2014, 11.12.2015 e 19.12.2017, indirizzate agli eredi di originario conduttore, deceduto nel 2012: CP_4 doc. 3,4,5 del fascicolo).
La parte attrice ha così onerato la parte convenuta di fornire la prova, a mente dell'art. 2697 c.c., di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della propria obbligazione di pagamento: non costituendosi in giudizio, gli eredi del conduttore hanno omesso di fornire alcuna prova dell'esistenza di circostanze utili a paralizzare la pretesa avversaria, da ritenersi quindi fondata.
In virtù delle superiori considerazioni, i convenuti vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento della morosità maturata, che
5 all'attualità, giusta la quantificazione operata dall'attore, risulta pari a € 38.088,10
(oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo).
Circa la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza dei convenuti fa seguito la condanna degli stessi alla refusione delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo (parametri minimi suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in considerazione della semplicità della controversia e della limitata attività processuale svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis:
- condanna i convenuti, in solido fra loro, a versare alla parte attrice l'importo di € 38.088,10 oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate in € 583,10 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, 11.3.2025.
Il Giudice
Chiara Salvatori
Provvedimento redatto con la collaborazione della rancesca Frazzi CP_7
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