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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/09/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1957 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a [...]_1 C.F._1
VENETA (VR) il 25/07/1988, rappresentata e difesa dall'avvocato ZINI FULVIA
e
, , nato a [...]_2 C.F._2
MAGGIORE (VI) il 02/06/1986, rappresentato e difeso dall'avvocato DE ANTONI
GIULIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti concordate condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalentemente e residenza con la madre nell'abitazione sita in via Sant'Antonio n. 2 a Sarego (VI).
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto della sua inclinazione naturale, delle sue capacità ed aspirazioni.
Al contempo ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé.
2) L'abitazione già coniugale, sita in via Sant'Antonio n. 2 a Sarego (VI), in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata alla GN con i relativi CP_1
arredi e corredi che ivi abiterà col figlio. Il IG. , che risiede in altra abitazione, CP_2
ha già portato con sé i propri effetti personali ed asportato alcuni beni in accordo con la moglie.
3) Il padre, IG. , concorrerà al mantenimento ordinario del figlio Controparte_2
2 corrispondendo alla madre, GN , la somma mensile di Per_1 Controparte_1
€ 150,00= (centocinquanta euro); importo rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle note coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
4) I genitori espressamente convengono che la madre, IG.ra , Controparte_1
CP_ possa chiedere ed incassare direttamente e per intero (100%) dall le somme elargite a titolo di assegno unico universale per il figlio (AUU).
5) I genitori si ripartiranno al 50% tra di loro tutte le altre spese straordinarie necessarie per il figlio come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso Per_1
all'intestato Tribunale da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e pertanto noto ed accettato tra le parti.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto a vedersi rimborsare dall'altro genitore la quota del 50% della spesa sostenuta entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello nel quale la stessa è stata sostenuta, previo inoltro della relativa documentazione comprovante la spesa.
I genitori avranno cura di scambiarsi tra loro copia dei documenti giustificativi di spesa relativi alle spese straordinarie preferibilmente per via telematica (e-mail –
messaggistica).
Le relative detrazioni fiscali saranno parimenti suddivise al 50% tra le parti.
6) Il padre, IG. , potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_2 Per_1
a) tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dall'orario di fine della scuola e/o dei centri
3 estivi fino a quando la IG.ra andrà a prenderlo al rientro dal lavoro CP_1
indicativamente tra le 17,30 e le 18,30;
b) un giorno alla settimana, nella giornata di mercoledì, dalla fine della scuola in periodo scolastico e/o al termine di ogni altra attività durante le vacanze estive fino al mattino seguente e quindi con pernotto compreso;
se il padre dovesse avere il turno notturno, il 2bambino la sera tornerà a dormire a casa dalla mamma e il giorno infrasettimanale di pernotto verrà anticipato al giorno precedente, il martedì;
c) due fine settimana al mese: nel fine settimana il cui il padre è libero da turni lavorativi, il padre passerà a prendere il sabato mattina verso le 9,30/10 o Per_1
comunque alla conclusione del turno notturno e lo terrà con sé fino a domenica sera prima di cena, con pernotto del sabato compreso;
nel fine settimana in cui il padre ha il turno diurno di sabato, il padre passerà a prendere il sabato sera verso le Per_1
20.30 o comunque alla fine del turno e lo terrà fino a domenica sera prima di cena.
Sia per quanto concerne il pernotto infrasettimanale sia per quanto concerne il pernotto del sabato nel fine settimana, quindi, nel caso in cui il IG. avesse CP_2
turni di vigilanza notturni, il figlio rientrerà a dormire presso l'abitazione Per_1
materna.
Durante le vacanze natalizie e di fine anno, nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio,
il figlio minore resterà con il padre una settimana comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno.
Per le vacanze di Pasqua, invece, il figlio rimarrà col padre per tre giorni,
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta.
Durante il periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé il figlio per almeno 15 giorni,
4 anche non consecutivi, da concordare previamente tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto degli impegni (anche lavorativi) dei due genitori
I genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro l'accudimento del figlio durante i ponti festivi, quali, a titolo esemplificativo, quelli del 25 aprile, del 1°
maggio, del 2 giugno, del 1° novembre.
I genitori concordano che, anche durante i periodi di vacanza il cui il figlio è dal padre, nel caso in cui il IG. dovesse avesse turni di vigilanza notturni, CP_2 Per_1
rientrerà a dormire presso l'abitazione materna così che il pernotto sia sempre con i genitori.
Il figlio trascorrerà di preferenza il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori e ciascun genitore starà con il figlio il giorno del proprio compleanno.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente gli impegni di
(quali – a titolo esemplificativo - visite mediche, feste scolastiche di fine anno, Per_1
ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi a tali eventi.
7) Al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti patrimoniali in essere, il IGnor si impegna ed obbliga formalmente Controparte_2
a cedere e trasferire alla GN - che si impegna ad accettare ed Controparte_1
acquistare - la propria quota indivisa pari al 50% della piena proprietà sull'immobile costituente la casa familiare sito in Sarego (VI) in Via Sant'Antonio n. 2 e ciò entro tre mesi dalla sentenza di separazione.
La casa oggetto del trasferimento tra le parti è in comproprietà indivisa tra di esse
5 per la quota del 50% ed è composta delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un complesso residenziale costituito da due distinti fabbricati ubicato in Comune di
Sarego, alla via S. Antonio n. 2 (già via Favorita), in confine con i mappali nn. 540 –
539 – 399 – 32 – 232 – 542 – 543 – 541 del foglio 23, e precisamente: abitazione dislocata su piano terra e primo con cantina al piano scantinato e garage pure al piano scantinato, con annessa area scoperta pertinenziale, censiti nel Catasto
Fabbricati, foglio 23, con i mappali m.n. 408 sub 12, P.S1.T.I., categ. A/3, cl. 2, vani
7, RC EURO 433,82 m.n. 408 sub 22, P.S1., categ. C/6, cl. 2, mq. 25, RC EURO 28,41
con la quota proporzionale di comproprietà del mappale m.n. 408 sub 4, bene comune non censibile (scivolo) con la quota proporzionale di comproprietà delle parti comuni e indivisibili del fabbricato quali risultano individuate dall'art. 1117 C.C.
I diritti immobiliari sul bene verranno ceduti a corpo e non a misura con ogni inerente diritto, accessione e pertinenza, servitù attiva e passiva, apparente e non apparente,
nello stato di fatto e di diritto e di consistenza in cui si trovano.
Le parti dichiarano sin d'ora di voler usufruire, nel trasferimento tra essi delle quote diproprietà dell'immobile, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 06.03.1987 n.
74 come interpretato e modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del
1999.
Le parti convengono che la cessione della quota immobiliare dell'abitazione coniugale avverrà con separato atto notarile, da un Notaio scelto dalla GN e con CP_1
spese a carico della stessa.
Il trasferimento delle quote di cui sopra, che trova la propria causa nella regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della
6 separazione, verrà effettuato al corrispettivo di € 50.000,00= (cinquantamila euro) a favore del IG. corrispondente alla sua quota di risparmi investita Controparte_2
nell'acquisto dell'immobile che sarà versata dalla GN all'atto del rogito CP_1
notarile.
8) Al fine e con l'intento di appianare le questioni economiche insorte tra i coniugi rispetto alla vendita di titoli cointestati, la ripartizione di spese ed anticipazioni effettuate dall'estate del 2024 dalla moglie (compreso il saldo per la ristrutturazione dei bagni della casa familiare) ed il valore dell'escavatore che la moglie intende tenere per sé, le parti si sono così accordate: a definizione tombale di tali questioni, la
GN ha corrisposto al marito la somma di € 7.500,00= CP_1
(settemilacinquecento euro) alla sottoscrizione del ricorso, e ha acquistato quindi piena ed esclusiva proprietà dell'escavatore matricola n.562414762; a fronte di tale pagamento il IGnor nulla più avrà a pretendere per nessuna ragione o titolo CP_2
nei confronti della GN . CP_1
9) Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse continuerà ad avere la disponibilità esclusiva dei veicoli a sé intestati e l'escavatore matricola n. 562414762
diverrà piena ed esclusiva proprietà della GN . CP_1
10) Le parti si danno reciprocamente atto di aver disciplinato e risolto, fra di loro,
ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale e/o finanziario e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere o volere l'una dall'altra per qualsivoglia causa dedotta o deducibile, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto.
11) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di non avere a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione.
7 B) Nulla in punto di spese legali, tra le parti compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in NA (VR) in data 11/05/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
8 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Sarego (VI), Via Sant'Antonio n. 2 in favore di quale genitore Controparte_1
convivente con il figlio minore Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del
9 vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in NA (VR) in data 11/05/2013 con Controparte_2
atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA
(VR) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 23.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1957 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a [...]_1 C.F._1
VENETA (VR) il 25/07/1988, rappresentata e difesa dall'avvocato ZINI FULVIA
e
, , nato a [...]_2 C.F._2
MAGGIORE (VI) il 02/06/1986, rappresentato e difeso dall'avvocato DE ANTONI
GIULIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti concordate condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalentemente e residenza con la madre nell'abitazione sita in via Sant'Antonio n. 2 a Sarego (VI).
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto della sua inclinazione naturale, delle sue capacità ed aspirazioni.
Al contempo ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio minore con sé.
2) L'abitazione già coniugale, sita in via Sant'Antonio n. 2 a Sarego (VI), in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata alla GN con i relativi CP_1
arredi e corredi che ivi abiterà col figlio. Il IG. , che risiede in altra abitazione, CP_2
ha già portato con sé i propri effetti personali ed asportato alcuni beni in accordo con la moglie.
3) Il padre, IG. , concorrerà al mantenimento ordinario del figlio Controparte_2
2 corrispondendo alla madre, GN , la somma mensile di Per_1 Controparte_1
€ 150,00= (centocinquanta euro); importo rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle note coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
4) I genitori espressamente convengono che la madre, IG.ra , Controparte_1
CP_ possa chiedere ed incassare direttamente e per intero (100%) dall le somme elargite a titolo di assegno unico universale per il figlio (AUU).
5) I genitori si ripartiranno al 50% tra di loro tutte le altre spese straordinarie necessarie per il figlio come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso Per_1
all'intestato Tribunale da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e pertanto noto ed accettato tra le parti.
Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto a vedersi rimborsare dall'altro genitore la quota del 50% della spesa sostenuta entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello nel quale la stessa è stata sostenuta, previo inoltro della relativa documentazione comprovante la spesa.
I genitori avranno cura di scambiarsi tra loro copia dei documenti giustificativi di spesa relativi alle spese straordinarie preferibilmente per via telematica (e-mail –
messaggistica).
Le relative detrazioni fiscali saranno parimenti suddivise al 50% tra le parti.
6) Il padre, IG. , potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_2 Per_1
a) tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dall'orario di fine della scuola e/o dei centri
3 estivi fino a quando la IG.ra andrà a prenderlo al rientro dal lavoro CP_1
indicativamente tra le 17,30 e le 18,30;
b) un giorno alla settimana, nella giornata di mercoledì, dalla fine della scuola in periodo scolastico e/o al termine di ogni altra attività durante le vacanze estive fino al mattino seguente e quindi con pernotto compreso;
se il padre dovesse avere il turno notturno, il 2bambino la sera tornerà a dormire a casa dalla mamma e il giorno infrasettimanale di pernotto verrà anticipato al giorno precedente, il martedì;
c) due fine settimana al mese: nel fine settimana il cui il padre è libero da turni lavorativi, il padre passerà a prendere il sabato mattina verso le 9,30/10 o Per_1
comunque alla conclusione del turno notturno e lo terrà con sé fino a domenica sera prima di cena, con pernotto del sabato compreso;
nel fine settimana in cui il padre ha il turno diurno di sabato, il padre passerà a prendere il sabato sera verso le Per_1
20.30 o comunque alla fine del turno e lo terrà fino a domenica sera prima di cena.
Sia per quanto concerne il pernotto infrasettimanale sia per quanto concerne il pernotto del sabato nel fine settimana, quindi, nel caso in cui il IG. avesse CP_2
turni di vigilanza notturni, il figlio rientrerà a dormire presso l'abitazione Per_1
materna.
Durante le vacanze natalizie e di fine anno, nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio,
il figlio minore resterà con il padre una settimana comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno.
Per le vacanze di Pasqua, invece, il figlio rimarrà col padre per tre giorni,
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasquetta.
Durante il periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé il figlio per almeno 15 giorni,
4 anche non consecutivi, da concordare previamente tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto degli impegni (anche lavorativi) dei due genitori
I genitori ogni anno ripartiranno equamente fra di loro l'accudimento del figlio durante i ponti festivi, quali, a titolo esemplificativo, quelli del 25 aprile, del 1°
maggio, del 2 giugno, del 1° novembre.
I genitori concordano che, anche durante i periodi di vacanza il cui il figlio è dal padre, nel caso in cui il IG. dovesse avesse turni di vigilanza notturni, CP_2 Per_1
rientrerà a dormire presso l'abitazione materna così che il pernotto sia sempre con i genitori.
Il figlio trascorrerà di preferenza il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori e ciascun genitore starà con il figlio il giorno del proprio compleanno.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente gli impegni di
(quali – a titolo esemplificativo - visite mediche, feste scolastiche di fine anno, Per_1
ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi a tali eventi.
7) Al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti patrimoniali in essere, il IGnor si impegna ed obbliga formalmente Controparte_2
a cedere e trasferire alla GN - che si impegna ad accettare ed Controparte_1
acquistare - la propria quota indivisa pari al 50% della piena proprietà sull'immobile costituente la casa familiare sito in Sarego (VI) in Via Sant'Antonio n. 2 e ciò entro tre mesi dalla sentenza di separazione.
La casa oggetto del trasferimento tra le parti è in comproprietà indivisa tra di esse
5 per la quota del 50% ed è composta delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un complesso residenziale costituito da due distinti fabbricati ubicato in Comune di
Sarego, alla via S. Antonio n. 2 (già via Favorita), in confine con i mappali nn. 540 –
539 – 399 – 32 – 232 – 542 – 543 – 541 del foglio 23, e precisamente: abitazione dislocata su piano terra e primo con cantina al piano scantinato e garage pure al piano scantinato, con annessa area scoperta pertinenziale, censiti nel Catasto
Fabbricati, foglio 23, con i mappali m.n. 408 sub 12, P.S1.T.I., categ. A/3, cl. 2, vani
7, RC EURO 433,82 m.n. 408 sub 22, P.S1., categ. C/6, cl. 2, mq. 25, RC EURO 28,41
con la quota proporzionale di comproprietà del mappale m.n. 408 sub 4, bene comune non censibile (scivolo) con la quota proporzionale di comproprietà delle parti comuni e indivisibili del fabbricato quali risultano individuate dall'art. 1117 C.C.
I diritti immobiliari sul bene verranno ceduti a corpo e non a misura con ogni inerente diritto, accessione e pertinenza, servitù attiva e passiva, apparente e non apparente,
nello stato di fatto e di diritto e di consistenza in cui si trovano.
Le parti dichiarano sin d'ora di voler usufruire, nel trasferimento tra essi delle quote diproprietà dell'immobile, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 06.03.1987 n.
74 come interpretato e modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del
1999.
Le parti convengono che la cessione della quota immobiliare dell'abitazione coniugale avverrà con separato atto notarile, da un Notaio scelto dalla GN e con CP_1
spese a carico della stessa.
Il trasferimento delle quote di cui sopra, che trova la propria causa nella regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della
6 separazione, verrà effettuato al corrispettivo di € 50.000,00= (cinquantamila euro) a favore del IG. corrispondente alla sua quota di risparmi investita Controparte_2
nell'acquisto dell'immobile che sarà versata dalla GN all'atto del rogito CP_1
notarile.
8) Al fine e con l'intento di appianare le questioni economiche insorte tra i coniugi rispetto alla vendita di titoli cointestati, la ripartizione di spese ed anticipazioni effettuate dall'estate del 2024 dalla moglie (compreso il saldo per la ristrutturazione dei bagni della casa familiare) ed il valore dell'escavatore che la moglie intende tenere per sé, le parti si sono così accordate: a definizione tombale di tali questioni, la
GN ha corrisposto al marito la somma di € 7.500,00= CP_1
(settemilacinquecento euro) alla sottoscrizione del ricorso, e ha acquistato quindi piena ed esclusiva proprietà dell'escavatore matricola n.562414762; a fronte di tale pagamento il IGnor nulla più avrà a pretendere per nessuna ragione o titolo CP_2
nei confronti della GN . CP_1
9) Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse continuerà ad avere la disponibilità esclusiva dei veicoli a sé intestati e l'escavatore matricola n. 562414762
diverrà piena ed esclusiva proprietà della GN . CP_1
10) Le parti si danno reciprocamente atto di aver disciplinato e risolto, fra di loro,
ogni questione di carattere economico e/o patrimoniale e/o finanziario e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere o volere l'una dall'altra per qualsivoglia causa dedotta o deducibile, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto.
11) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di non avere a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione.
7 B) Nulla in punto di spese legali, tra le parti compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in NA (VR) in data 11/05/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero
ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
8 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Sarego (VI), Via Sant'Antonio n. 2 in favore di quale genitore Controparte_1
convivente con il figlio minore Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del
9 vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in NA (VR) in data 11/05/2013 con Controparte_2
atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA
(VR) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 23.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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