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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/10/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA così composto:
Dott. CO IT Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067/2017 trattenuta in decisione con provvedimento dell'11 dicembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma Viale Tiziano C.F._1
108 presso lo studio dell'avv. Marcello Marchesi che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- Attrice
E
nato a [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._2
Roma, alla via Dardanelli n. 15 presso lo studio dall'Avv. Mauro Amadio
Vicerè che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- Convenuto
NONCHE'
c.f. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(MC), in data 11 luglio 1929, deceduta il 18 maggio 2022, ultima residenza 1 in Fiumicino (RM), in via Tragliatella 397, citati collettivamente e impersonalmente
Convenuti
Oggetto: Simulazione - Riduzione donazione - Divisione
Conclusioni per l'attrice Parte_1
Si precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi in atti, chiedendone
l'accoglimento e, per l'effetto, si chiede la divisione nella misura di 2/3 in favore dell'attrice, ovvero del 50%, ovvero alla maggior quota prevista dalla legge in caso di accrescimento, di tutti i beni oggetto della c.t.u. depositata in data 25 giugno 2024 ed integrata con elaborato depositato in data 10 giugno 2025, comprensivi dunque degli immobili oggi insistenti sull'ex particella 4 del foglio 148 del comune di Fiumicino, in virtù del principio di accessione ex art. 934 c.c., ora così identificati:
- particella 502 subalterno 501 (cat. D/10 _ POZZO);
- particella 506 subalterno 501 (cat. D/10 ); Persona_1
- particella 670 (ORTO IRRIGUO);
- particella 671 (ORTO IRRIGUO); che derivano dalla soppressione della particella 4 del foglio 148 e in forza di due frazionamenti avvenuti nel 2011 il primo e nel 2022 il secondo. 1
In ogni caso, si chiede di condannare il convenuto alla restituzione Controparte_1 all'attrice di tutti i frutti civili illegittimamente percepiti dallo stesso, negli ultimi dieci anni
a decorrere dalla data della domanda, ovvero i danni da mancato godimento del bene, come determinati dalla c.t.u. nel proprio elaborato peritale. Vinte le spese.
per la parte convenuta Controparte_1
“Dichiarare improponibile e/o inammissibile e/o infondata la domanda di parte attrice e conseguentemente rigettare la stessa. Con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
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1. Premessa
Con atto di citazione notificato in data 03/06/2017 la Sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la Sig.ra ed il Sig. Controparte_2 [...] dinanzi a questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni CP_1 sopra riportate.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la domanda di parte attrice. La Sig. chiedeva dichiararsi improponibile e/o CP_2 inammissibile e/o infondata la domanda di parte attrice e conseguentemente rigettarsi la stessa e, inoltre, condannarsi in via riconvenzionale, in comune e pro indiviso la Sig.ra e la Sig.ra di cui veniva Parte_1 Persona_2 chiesta la chiamata in causa, alla restituzione in suo favore del corrispettivo dei contratti di compravendita di cui in narrativa, per complessivi €
329.639,00.
Il Sig. chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
Con provvedimento in data 12/10/2017, pronunciato fuori udienza, il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo Persona_2 differendo così la prima udienza di comparizione delle parti dalla data del
08/11/2017 alla data del 03/05/2018.
In data 09/03/2018 si costituiva in giudizio la sig.ra terza Persona_2 chiamata in causa chiedendo dichiararsi inammissibile la sua chiamata in giudizio.
Alla prima udienza del 03/05/2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. rinviando il giudizio per l'ammissione dei mezzi istruttori alla data dell'11/04/2019.
All'udienza dell'11/04/2019 il giudice, sentite le parti, si è riservato sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e con provvedimento in data
11/06/2019 a scioglimento della precedente riserva così disponeva: “respinge allo stato le richieste istruttorie formulate dalle parti ed invita le stesse a precisare le conclusioni” rinviando a tal fine all'udienza del 17/12/2020.
A tale udienza svoltasi con modalità cartolari le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190
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c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza del 7 giugno 2021 questo Tribunale:
- rigettava le domande formulate da al numero 1 lett. a), b) e Parte_1
c) delle conclusioni formulate dalla parte attrice (a) quanto agli immobili ubicati in ST (AQ), come identificati ed elencati sub par. IV delle premesse, accertare e dichiarare che l'atto vendita e divisione del 5 febbraio 1977, rep. 14352 degli immobili de quibus, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione, in favore di con conseguente Controparte_1 lesione della quota di legittima dell'attrice, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale o parziale) di tale atto, così da imputare e computare i predetti beni o il valore corrispettivo, quale donatum, al relictum;
b) quanto agli immobili assegnati con lo scioglimento della a Parte_2 CP_1
sub parr. V.4 e V. 4 bis4 (da pagg. 10 a pag. 13 dell'atto di citazione, qui da
[...] intendersi integralmente trascritto), accertare e dichiarare che, per le ragioni sopra addotte,
l'atto/gli atti di cessione delle quote della dal de cuius a Parte_2 CP_1
ovvero di ogni altro atto stipulato tra il de cuius e il convenuto,
[...] costituisce/costituiscono atto/i simulato/i, dissimulante/i donazione diretta e/o indiretta
e/o negotium mixtum cum donatione, in favore del convenuto, con conseguente lesione della legittima dell'attrice, e per l'effetto accertarne e dichiararne la nullità e/o inefficacia e/o
l'annullabilità, totale e/o parziale;
c) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia e/o l'annullabilità, totale e/o parziale, dell'atto di assegnazione, sub parr.
V. 4 e V. 4 bis (da pagg. 10 a pag. 13 dell'atto di citazione, qui da intendersi integralmente trascritto), degli immobili de quibus nei confronti di Controparte_1 avvenuta con atto pubblico del 4 dicembre 1995, Rep. n. 12858/3567, computando i predetti beni o il valore corrispettivo al relictum;
)
- rigettava la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2
(in via riconvenzionale, la sola Sig.ra chiede l'accoglimento della Controparte_2 seguente domanda: si condannino in comune e pro indiviso la Sig.ra e la Parte_1
Sig.ra alla restituzione in favore della Sig.ra Persona_2 Controparte_2 del corrispettivo dei contratti di compravendita di cui in narrativa, per complessivi €
329.639,00, come dichiarato in atti, ovvero anche per la somma ulteriore che sia accertata nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, perché incassata sempre nella loro
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qualità di procuratrici a titolo di corrispettivo del prezzo per le compravendite di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria);
- rimetteva la causa sul ruolo per lo scioglimento della comunione ereditaria di Persona_3
- condannava al pagamento delle spese del giudizio Controparte_2 sostenute da Persona_2
- rinviava alla sentenza definitiva la decisione sulle spese relative alle controversie tra e Parte_1 Controparte_2 CP_1
[...]
Pertanto in base a tale sentenza che ha definito la domanda proposta nei confronti di anche con riferimento alle spese processuali Persona_2 relative alla stessa è stata estromessa dal giudizio. Persona_2
Con ordinanza in pari data questo Tribunale disponeva procedersi alla stima dei beni oggetto della domanda riportata al numero 1 sub d) (“quanto all'immobile donato, direttamente, dal de cuius della propria quota di 1/4 della particella
4 del foglio 148 al figlio avvenuto in forza di atto pubblico in data Controparte_1
13 marzo 2003, Rep. n. 20135/6184, sub par. V.5 della narrativa che precede, accertare e dichiarare che quest'ultimo costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione, in favore di con conseguente lesione della legittima dell'attrice, e per l'effetto Controparte_1 computare il predetto bene o il valore corrispettivo al relictum;) anche con riferimento ai frutti prodotti dallo stesso e dei beni indicati nella domanda sub 3) (“in ogni caso, nei confronti della chiamata all'eredità procedere alla Controparte_2 divisione dei suddetti beni, ex artt. 713 c.p.c., nella misura di 2/3 in favore dell'attrice, ovvero del 50%, nella narrativa che precede, nonché di ogni ulteriore bene mobile od immobile risultasse, a seguito dell'istruzione probatoria, essere caduto in successione”);
Il giudizio è proseguito quindi sulle seguenti domande formulate dall'attrice nell'atto introduttivo:
1. in relazione ai beni donati, direttamente o indirettamente, ovvero ceduti simulatamente dal de cuius in vita, al convenuto quale persona fisica: Controparte_1
d) quanto all'immobile donato, direttamente, dal de cuius della propria quota di 1/4 della particella 4 del foglio 148 al figlio avvenuto in forza di atto Controparte_1
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pubblico in data 13 marzo 2003, Rep. n. 20135/6184, sub par. V.5 della narrativa che precede, accertare e dichiarare che quest'ultimo costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione, in favore di con conseguente lesione della legittima dell'attrice, e per Controparte_1
l'effetto computare il predetto bene o il valore corrispettivo al relictum;
2. e, per l'effetto, disposta la riunione fittizia di tutti i predetti beni immobili, nonché dei beni mobili appartenenti al de cuius oggetto delle istanze istruttorie formulate, ordinare la reintegrazione della quota di legittima dell'attrice pari ai 2/3, ovvero ad ½, della massa ereditaria, avendo gli altri due germani e e i loro figli, per CP_1 Persona_2 rappresentazione, rinunciato all'eredità, mediante la proporzionale riduzione dei predetti atti di donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione, sub n. 1, lett. a), b), c) e d), in favore di nei limiti della quota medesima come Controparte_1 verrà accertata e quantificata in corso di causa, anche mediante c.t.u., condannando il convenuto alla restituzione di tutti i beni appartenenti alla attrice, a seguito della divisione della massa come richiesta infra sub n. 3 delle conclusioni, ovvero a versare il corrispettivo per equivalente, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria;
3. in ogni caso, nei confronti della chiamata all'eredità procedere Controparte_2 alla divisione dei suddetti beni, ex artt. 713 c.p.c., nella misura di 2/3 in favore dell'attrice, ovvero del 50%, nella narrativa che precede, nonché di ogni ulteriore bene mobile od immobile risultasse, a seguito dell'istruzione probatoria, essere caduto in successione;
4. e per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione all'attrice Controparte_1 di tutti i frutti illegittimamente percepiti dallo stesso, negli ultimi dieci anni e sino al dì della condanna, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, nella misura di 2/3 ovvero di 1/2, in relazione ai seguenti beni:
c) per la particella 4 del foglio 148 (ha 01 are 33 ca 80) sub par. V. 5 delle premesse, donata a con atto del 13 marzo 2003, Rep. n. 20135/6184. Controparte_1
Nel corso della prosecuzione del giudizio è stata nominata CTU l'Arch.
Persona_4
All'udienza del 21 settembre 2022 l'Avv. Amadio Vicere' Mauro dichiarava l'intervenuto decesso in data 18 maggio 2025 di il Controparte_2 giudizio era interrotto ed è stato, poi, riassunto con ricorso depositato in data
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29.11.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e gli eredi di citati collettivamente e Per_2 Controparte_2 impersonalmente presso la residenza di quest'ultima.
All'udienza del 3 maggio 2023 fissata per la prosecuzione del giudizio compariva la difesa di e successivamente la difesa di Controparte_1 depositava con memoria del 5 aprile 2023 la rinuncia alla Persona_2 eredità di evidenziando di essere, quindi, estranea al Controparte_2 giudizio.
Espletata la CTU con ordinanza del 12 dicembre 2024, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10 marzo 2025 disponeva la rimessione della causa sul ruolo considerato che:
- in data 7 giugno la causa era stata rimessa sul ruolo per la stima del bene oggetto della domanda riportata al numero 1 sub d) anche con riferimento ai frutti prodotti dallo stesso e dei beni indicati nella domanda sub 3);
- il bene indicato nella domanda al numero 1 sub d) è costituito dalla quota di 1/4 della particella 4 del foglio 148 donato al figlio Controparte_1 avvenuto in forza di atto pubblico in data 13 marzo 2003, Rep. n.
20135/6184;
- nella relazione del CTU e nelle stesse memorie di parte non vi è alcun riferimento a tale bene e non risulta che la parte attrice abbia rinunciato alla domanda;
- deve essere definita la posizione di eventuali eredi di Controparte_2 ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Veniva disposto ed espletato un supplemento di CTU e con ordinanza dell'11 giugno 2025 la causa era nuovamente trattenuta a sentenza.
2. Le domande non definite con la sentenza parziale
L'attrice, premettendo che:
- in data 15 agosto 2013 era deceduto in Fiumicino (RM), senza lasciare testamento, padre della attrice, nonché di Persona_3 Per_2
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e e già marito di CP_1 Controparte_1 Controparte_2
- di aver accettato con beneficio d'inventario, in data 24 febbraio 2016,
l'eredità di dinanzi alla competente cancelleria del Persona_3
Tribunale di Civitavecchia;
- gli altri due germani, e avevano Controparte_1 Persona_2 rinunciato a detti beni, unitamente ai loro figli per rappresentazione, rispettivamente in data 6 febbraio 2014 e 19 ottobre 2015;
- le operazioni di inventario si erano svolte regolarmente ed il procedimento sub RG 164/2016 V.G. del Tribunale di Civitavecchia relativo all'inventario, si era concluso in data 31 agosto 2016, evidenziava che:
1) al momento della morte il de cuius era proprietario, nel comune di
ST (AQ), Frazione Strada Statale 577 senza Parte_2 civico, i seguenti beni immobili:
a) quota intera di un villino in ST (AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11,
p.lla 409, sub. 2, piano T-1-2, cat. A/7, classe unica, vani 9, rendita euro
436,92;
b) quota di ½ di autorimessa sempre in ST (AQ) al piano terra, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 5, consistenza 55 mq, rendita euro 59,65.
c) sempre nel comune di ST (AQ), la quota di 1/3 (= 6/18) di aree così identificate al catasto terreni di detto comune,
- foglio 2, p.lla 17;
- foglio 3, p.lla 104;
- foglio 3, p.lla 146;
- foglio 3, p.lla 155;
- foglio 3, p.lla 173;
- foglio 4, particella 228;
- foglio 4, p.lla 349;
- foglio 5, p.lla 7;
- foglio 5, p.lla 8;
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- foglio 10, p.lla 159, sub. 2;
- foglio 11, p.lla 193;
- foglio 11, p.lla 387;
- foglio 11, p.lla 388;
2) nel corso della vita i beni trasferiti, ceduti e/o donati in vita dal de cuius al figlio costituenti il donatum erano i seguenti: Controparte_1
a) immobile in ST (AQ) al foglio 11, p.lla 409, sub. 3 nonché la quota di ½ di autorimessa sempre in ST (AQ) al piano terra, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 5, consistenza 55 mq, rendita euro 59,65 sulla base della seguente vicenda: Per_
- con atto di vendita e divisione del 5 febbraio 1977, rep. 143528, e sorelle del de cuius, cedevano a Persona_6 Persona_3 quest'ultimo e al figlio , i 4/6 della proprietà di alcuni immobili CP_1 ubicati a ST (AQ), già provenienti dalla successione del padre dei tre germani, nonno del convenuto, deceduto il Controparte_1
30 agosto 1961;
- con tale atto, il de cuius e il di lui figlio acquistavano, in comune CP_1
e pro indiviso, per quote diseguali (poiché a sua volta il de cuius aveva ereditato 1/3 della proprietà direttamente dal padre), quanto segue: il de cuius per 1/6; il figlio per i 3/6, gli Persona_3 Controparte_1 immobili ubicati nel comune di ST, censiti al catasto fabbricati al foglio 11, p.lla 409, subb. 1, 2 e 3;
- contestualmente, il de cuius e il figlio procedevano alla divisione CP_1 degli stessi, con le seguenti modalità:
- la particella 409, sub. 3 da 11,5 vani veniva assegnata per intero a
; CP_1
- la particella 409, sub. 2 da 9 vani, veniva assegnata per intero al de cuius
Persona_3
- la particella 409, sub. 1, restava in comproprietà, al 50% ciascuno, tra il de cuius e . CP_1
b) la quota del 97,5% della società che ha Parte_2
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comportato al momento della liquidazione della società l'assegnazione dei seguenti beni, siti nel Comune di Fiumicino, foglio 148, a
[...]
CP_1
a) p.lla 4, ha 01 are 33 ca 80;
b) p.lla 30, ha 00 are 28 ca 70;
c) p.lla 31, ha 40 are 78 ca 40;
d) p.lla 32, ha 00 are 06 ca 50;
e) p.lla 33, ha 00 are 08 ca 50;
f) p.lla 34, ha 00 are 03 ca 90;
g) p.lla 37, ha 02 are 51 ca 10;
h) p.lla 38, ha 12 are 65 ca 20;
i) p.lla 39, ha 01 are 93 ca 60;
l) p.lla 40, ha 00 are 22 ca 70;
m) p.lla 43, ha 29 are 06 ca 90;
n) p.lla 44, ha 19 are 32 ca 10 (ex p.lla 44/a);
o) p.lla 45, ha 02 are 38 ca 10;
p) p.lla 47, ha 01 are 07 ca 40;
q) p.lla 52, ha 02 are 08 ca 00 (ex p.lla 52/a);
r) p.lla 53, ha 07 are 95 ca 20 (ex p.lla 53/a);
s) p.lla 55, ha 00 are 52 ca 80 (ex p.lla 55/a);
t) p.lla 57, ha 00 are 54 ca 50;
u) p.lla 58, ha 00 are 01 ca 40;
v) p.lla 59, ha 00 are 01 ca 30.
3) la metà della quota di ½ della particella 4 del foglio 148 (ha 01 are 33 ca 80) assegnato al momento dello scioglimento della Parte_2
a entrata a far parte della comunione legale
[...] Controparte_2 dei beni tra la stessa ed il de cuius; Controparte_2
d) l'attivo di eventuali conti correnti intestati al de cuius.
L'attrice ha prospettato che, se il trasferimento delle quote fosse intervenuto a titolo oneroso si sarebbe trattato di un negozio simulato, in cui il de cuius aveva simulato la vendita al figlio ventenne, ma in realtà gli aveva donato le predette quote mentre se dette quote erano state trasferite a titolo oneroso,
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ma ad un prezzo irrisorio si era trattato di un negotium mixtum cum donatione, quale contratto misto ove convivevano onerosità e gratuità in varia misura, ovvero di una donazione indiretta.
Sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto, previa riunione fittizia della massa ereditaria, la sua reintegrazione della quota di legittima fino alla concorrenza dei 2/3 del valore della complessiva massa ereditaria ovvero sino a 1/2 della stessa.
L'azione espletata deve, quindi, qualificarsi come azione di riduzione volta alla reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice.
3. Determinazione dell'asse ereditario, individuazione degli eredi e domanda di riduzione.
Come già accertato nella sentenza parziale non è controverso che al momento della morte il de cuius era proprietario, nel comune di ST
(AQ), Frazione Strada Statale 577 senza civico, dei seguenti Parte_2 immobili:
a) quota intera di un villino in ST (AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11,
p.lla 409, sub. 2, piano T-1-2, cat. A/7, classe unica, vani 9, rendita euro
436,92;
b) quota di ½ di autorimessa sempre in ST (AQ) al piano terra, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 5, consistenza 55 mq, rendita euro 59,65.
c) sempre nel comune di ST (AQ), la quota di 1/3 (= 6/18) di aree così identificate al catasto terreni di detto comune,
- foglio 2, p.lla 17;
- foglio 3, p.lla 104;
- foglio 3, p.lla 146;
- foglio 3, p.lla 155;
- foglio 3, p.lla 173;
- foglio 4, particella 228;
- foglio 4, p.lla 349;
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- foglio 5, p.lla 7;
- foglio 5, p.lla 8;
- foglio 10, p.lla 159, sub. 2;
- foglio 11, p.lla 193;
- foglio 11, p.lla 387;
- foglio 11, p.lla 388;
Non è dubbio, quindi, che tali beni rientrano nell'asse ereditario, costituendo il c.d. relictum
Ciò detto occorre esaminare la domanda relativa alla identificazione del c.d.
“donatum”.
Nella sentenza parziale si è rigettata la domanda di simulazione della compravendita dei beni ubicati in ST (AQ) e degli immobili assegnati con lo scioglimento della a Parte_2 CP_1 nonché delle operazioni effettuate sui conti correnti mentre non vi è
[...] dubbio che deve farsi rientrare nell'asse ereditario la quota di 1/4 della particella 4 del foglio 148 donata, direttamente dal de cuius al figlio
[...]
in forza di atto pubblico in data 13 marzo 2003, Rep. n. CP_1
20135/6184.
Si è quindi proceduto nella seconda fase del giudizio alla stima di tale bene e dei beni sopra indicati appartenenti al de cuius al momento della morte.
In via preliminare occorre chiarire che eredi di erano la Persona_3 moglie poi deceduta in corso di causa e l'attrice Controparte_2 [...]
in quanto e avevano Parte_1 Controparte_1 Persona_2 rinunciato all'eredità.
Ove vi sia stata, come nel caso in esame, donazione da parte del de cuius ad un chiamato all'eredità che poi vi ha rinunciato si applica l'articolo 552 del
Codice civile che stabilisce che il legittimario che rinuncia all'eredità può mantenere le donazioni a suo favore, a meno che non sia necessario ridurre le donazioni per garantire la legittima agli eredi. In sostanza può mantenere le donazioni fino a concorrenza della quota disponibile.
In sostanza, nel caso in esame, legittimari erano poi Controparte_2 deceduta in corso di causa e l'attrice entrambe nella misura Parte_1
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di 1/3.
La quota disponibile era dunque del restante terzo.
Dopo il decesso in data 18 maggio 2025 di il giudizio è Controparte_2 stato interrotto e riassunto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e degli eredi di citati
[...] Persona_2 Controparte_2 collettivamente e impersonalmente presso la residenza di quest'ultima, con ricorso depositato in data 21 novembre 2022.
La citazione degli eredi collettivamente e impersonalmente ai sensi dell'art. 303 c.p.c. è valida ma non comporta l'identificazione personale degli stessi e,
d'altro canto la rinuncia a tale eredità di (con atto a rogito Persona_2
Notaio di Roma del 7 febbraio 2023 rep. n. 64570, Persona_7 depositato in atti), comporta che deve ribadirsi l'estraneità al giudizio della stessa, destinataria anche personalmente dell'atto di riassunzione.
Da quanto esposto emerge che i beni ereditari di sopra Persona_3 indicati, compreso il donatum, spettano per la quota di 1/3 ciascuno all'attrice e agli eredi di quali eredi legittimari non rinuncianti (ai Controparte_2 quali spettano complessivamente i 2/3 dell'asse ereditario), e al convenuto quale donatario per la quota di 1/3, disponibile, Controparte_1 comunque nei limiti del valore del bene donato.
Deve considerarsi che la CTU espletata è solo in parte utilizzabile poiché la consulente non ha tenuto conto della sentenza parziale emessa da questo
Tribunale ed ha provveduto a determinare il valore di tutti i beni e a proporre un progetto di divisione relativo anche ai beni che, in base alla citata sentenza parziale erano estranei, come l'immobile sito in ST
(AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 3.
Il valore dei beni rientranti nell'asse ereditario sulla base della citata sentenza
è stato determinato dal CTU come segue:
- Beni di cui era proprietario nel comune di ST Persona_3
(AQ), Frazione Strada Statale 577 Parte_2
a) quota intera di un villino in ST (AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11,
13 di 17 TRIBUNALE CP_3 Parte_3
p.lla 409, sub. 2, piano T-1-2, cat. A/7, classe unica, vani 9, rendita euro
436,92; Valore euro 198.000
b) quota di ½ di autorimessa sempre in ST (AQ) al piano terra, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 5, consistenza 55 mq, rendita euro 59,65.
Valore 13.750
c) sempre nel comune di ST (AQ), la quota di 1/3 (= 6/18) di aree così identificate al catasto terreni di detto comune,
- foglio 2, p.lla 17;
- foglio 3, p.lla 104;
- foglio 3, p.lla 146;
- foglio 3, p.lla 155;
- foglio 3, p.lla 173;
- foglio 4, particella 228;
- foglio 4, p.lla 349;
- foglio 5, p.lla 7;
- foglio 5, p.lla 8;
- foglio 10, p.lla 159, sub. 2;
- foglio 11, p.lla 193;
- foglio 11, p.lla 387;
- foglio 11, p.lla 388; Valore complessivo stimato dal CTU euro
85.000
Beni donati a quota di 1/4 della particella 4 censito al Controparte_1 foglio 148 del Comune di Fiumicino soppressa dalla quale sono derivati i seguenti beni:
d) particella 502 subalterno 501 (cat. D/10 _ POZZO); particella 506 subalterno 501 (cat. D/10 ); particella 670 (ORTO Persona_1
IRRIGUO); particella 671 (ORTO ) Valore complessivo euro Pt_4
207.750
Tuttavia, deve considerarsi che dei beni sopra indicati solo quello sub a)
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rientra per intero nell'asse ereditario, mentre quello sub b) vi rientra per ½, quelli sub c) vi rientrano per 1/3 e quelli sub d) vi rientrano per ¼.
Complessivamente, quindi, il valore dell'asse ereditario di Persona_3 ammonta ad euro 285.145,83 (euro
198.000+13.750/2+85.000/3+207.750/4) di cui 233.208,33 costituisce il relictum e 51.937,5 il donatum.
Pertanto, la quota disponibile era pari ad euro 95.048,61; il valore del donatum
è, quindi, inferiore.
La domanda proposta nei confronti di deve essere, Controparte_1 quindi, rigettata in quanto la donazione effettuata a suo favore è inferiore alla quota disponibile dell'asse ereditario di Persona_3
4. Scioglimento della comunione ereditaria
Non può inoltre procedersi allo scioglimento della comunione sui beni sopra indicati sub b) e c) in quanto si tratta di beni rientranti solo pro quota nell'eredità e non sono stati citati in giudizio i comproprietari.
In conclusione, può procedersi unicamente allo scioglimento della comunione sul bene sopra indicato sub a) e la causa deve essere rimessa sul ruolo per la vendita con nomina di un professionista delegato.
Quanto alla domanda di condanna del convenuto “alla Controparte_1 restituzione all'attrice di tutti i frutti illegittimamente percepiti dallo stesso, negli ultimi dieci anni e sino al dì della condanna, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, nella misura di 2/3 ovvero di 1/2, in relazione ai beni indicati in atto di citazione” deve considerarsi che con la sentenza parziale si
è rigettata la domanda di simulazione ed in questa sentenza si è accertato che la donazione a della quota di 1/4 della particella 4 Controparte_1 censito al foglio 148 del Comune di Fiumicino soppressa ha un valore inferiore alla quota disponibile. Di conseguenza l'attrice non ha alcun diritto agli eventuali frutti derivanti da tali immobili ed anche la relativa domanda deve essere rigettata.
5. Spese
15 di 17 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Poiché questa sentenza ha definito il giudizio limitandosi a rimettere la causa sul ruolo per la vendita dell'unico immobile in comunione tra le parti, devono liquidarsi le spese del giudizio.
Rispetto alle domande formulate nei confronti di la Controparte_1 parte attrice deve considerarsi soccombente e deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro valore indeterminabile complessità media, criterio medio) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
Le spese del giudizio di divisione sono a carico della parte che ha chiesto la divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067/2017 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara già estromessa dal giudizio con la sentenza Persona_2 parziale;
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- dichiara l'apertura della successione di con eredi Persona_3 Pt_1
e gli eredi, collettivamente e impersonalmente, di
[...] CP_2
e dispone rimettersi, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per
[...] procedere allo scioglimento della comunione sul villino in ST (AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 2, piano T-1-2, cat. A/7, classe unica, vani 9, rendita euro 436,92 mediante vendita delegata ad un professionista;
- rigetta la domanda di scioglimento della comunione relativa agli altri beni ereditari;
16 di 17 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pt_
- condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_1 da che si liquidano in euro 10.860,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA;
- dichiara compensate tra le parti le spese della divisione.
Civitavecchia, 15 ottobre 2025.
Il Presidente est.
CO IT
17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA così composto:
Dott. CO IT Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067/2017 trattenuta in decisione con provvedimento dell'11 dicembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma Viale Tiziano C.F._1
108 presso lo studio dell'avv. Marcello Marchesi che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- Attrice
E
nato a [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._2
Roma, alla via Dardanelli n. 15 presso lo studio dall'Avv. Mauro Amadio
Vicerè che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- Convenuto
NONCHE'
c.f. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(MC), in data 11 luglio 1929, deceduta il 18 maggio 2022, ultima residenza 1 in Fiumicino (RM), in via Tragliatella 397, citati collettivamente e impersonalmente
Convenuti
Oggetto: Simulazione - Riduzione donazione - Divisione
Conclusioni per l'attrice Parte_1
Si precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi in atti, chiedendone
l'accoglimento e, per l'effetto, si chiede la divisione nella misura di 2/3 in favore dell'attrice, ovvero del 50%, ovvero alla maggior quota prevista dalla legge in caso di accrescimento, di tutti i beni oggetto della c.t.u. depositata in data 25 giugno 2024 ed integrata con elaborato depositato in data 10 giugno 2025, comprensivi dunque degli immobili oggi insistenti sull'ex particella 4 del foglio 148 del comune di Fiumicino, in virtù del principio di accessione ex art. 934 c.c., ora così identificati:
- particella 502 subalterno 501 (cat. D/10 _ POZZO);
- particella 506 subalterno 501 (cat. D/10 ); Persona_1
- particella 670 (ORTO IRRIGUO);
- particella 671 (ORTO IRRIGUO); che derivano dalla soppressione della particella 4 del foglio 148 e in forza di due frazionamenti avvenuti nel 2011 il primo e nel 2022 il secondo. 1
In ogni caso, si chiede di condannare il convenuto alla restituzione Controparte_1 all'attrice di tutti i frutti civili illegittimamente percepiti dallo stesso, negli ultimi dieci anni
a decorrere dalla data della domanda, ovvero i danni da mancato godimento del bene, come determinati dalla c.t.u. nel proprio elaborato peritale. Vinte le spese.
per la parte convenuta Controparte_1
“Dichiarare improponibile e/o inammissibile e/o infondata la domanda di parte attrice e conseguentemente rigettare la stessa. Con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
2 di 17 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. Premessa
Con atto di citazione notificato in data 03/06/2017 la Sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la Sig.ra ed il Sig. Controparte_2 [...] dinanzi a questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni CP_1 sopra riportate.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la domanda di parte attrice. La Sig. chiedeva dichiararsi improponibile e/o CP_2 inammissibile e/o infondata la domanda di parte attrice e conseguentemente rigettarsi la stessa e, inoltre, condannarsi in via riconvenzionale, in comune e pro indiviso la Sig.ra e la Sig.ra di cui veniva Parte_1 Persona_2 chiesta la chiamata in causa, alla restituzione in suo favore del corrispettivo dei contratti di compravendita di cui in narrativa, per complessivi €
329.639,00.
Il Sig. chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
Con provvedimento in data 12/10/2017, pronunciato fuori udienza, il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo Persona_2 differendo così la prima udienza di comparizione delle parti dalla data del
08/11/2017 alla data del 03/05/2018.
In data 09/03/2018 si costituiva in giudizio la sig.ra terza Persona_2 chiamata in causa chiedendo dichiararsi inammissibile la sua chiamata in giudizio.
Alla prima udienza del 03/05/2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. rinviando il giudizio per l'ammissione dei mezzi istruttori alla data dell'11/04/2019.
All'udienza dell'11/04/2019 il giudice, sentite le parti, si è riservato sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e con provvedimento in data
11/06/2019 a scioglimento della precedente riserva così disponeva: “respinge allo stato le richieste istruttorie formulate dalle parti ed invita le stesse a precisare le conclusioni” rinviando a tal fine all'udienza del 17/12/2020.
A tale udienza svoltasi con modalità cartolari le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190
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c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza del 7 giugno 2021 questo Tribunale:
- rigettava le domande formulate da al numero 1 lett. a), b) e Parte_1
c) delle conclusioni formulate dalla parte attrice (a) quanto agli immobili ubicati in ST (AQ), come identificati ed elencati sub par. IV delle premesse, accertare e dichiarare che l'atto vendita e divisione del 5 febbraio 1977, rep. 14352 degli immobili de quibus, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione, in favore di con conseguente Controparte_1 lesione della quota di legittima dell'attrice, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale o parziale) di tale atto, così da imputare e computare i predetti beni o il valore corrispettivo, quale donatum, al relictum;
b) quanto agli immobili assegnati con lo scioglimento della a Parte_2 CP_1
sub parr. V.4 e V. 4 bis4 (da pagg. 10 a pag. 13 dell'atto di citazione, qui da
[...] intendersi integralmente trascritto), accertare e dichiarare che, per le ragioni sopra addotte,
l'atto/gli atti di cessione delle quote della dal de cuius a Parte_2 CP_1
ovvero di ogni altro atto stipulato tra il de cuius e il convenuto,
[...] costituisce/costituiscono atto/i simulato/i, dissimulante/i donazione diretta e/o indiretta
e/o negotium mixtum cum donatione, in favore del convenuto, con conseguente lesione della legittima dell'attrice, e per l'effetto accertarne e dichiararne la nullità e/o inefficacia e/o
l'annullabilità, totale e/o parziale;
c) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia e/o l'annullabilità, totale e/o parziale, dell'atto di assegnazione, sub parr.
V. 4 e V. 4 bis (da pagg. 10 a pag. 13 dell'atto di citazione, qui da intendersi integralmente trascritto), degli immobili de quibus nei confronti di Controparte_1 avvenuta con atto pubblico del 4 dicembre 1995, Rep. n. 12858/3567, computando i predetti beni o il valore corrispettivo al relictum;
)
- rigettava la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2
(in via riconvenzionale, la sola Sig.ra chiede l'accoglimento della Controparte_2 seguente domanda: si condannino in comune e pro indiviso la Sig.ra e la Parte_1
Sig.ra alla restituzione in favore della Sig.ra Persona_2 Controparte_2 del corrispettivo dei contratti di compravendita di cui in narrativa, per complessivi €
329.639,00, come dichiarato in atti, ovvero anche per la somma ulteriore che sia accertata nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, perché incassata sempre nella loro
4 di 17 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
qualità di procuratrici a titolo di corrispettivo del prezzo per le compravendite di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria);
- rimetteva la causa sul ruolo per lo scioglimento della comunione ereditaria di Persona_3
- condannava al pagamento delle spese del giudizio Controparte_2 sostenute da Persona_2
- rinviava alla sentenza definitiva la decisione sulle spese relative alle controversie tra e Parte_1 Controparte_2 CP_1
[...]
Pertanto in base a tale sentenza che ha definito la domanda proposta nei confronti di anche con riferimento alle spese processuali Persona_2 relative alla stessa è stata estromessa dal giudizio. Persona_2
Con ordinanza in pari data questo Tribunale disponeva procedersi alla stima dei beni oggetto della domanda riportata al numero 1 sub d) (“quanto all'immobile donato, direttamente, dal de cuius della propria quota di 1/4 della particella
4 del foglio 148 al figlio avvenuto in forza di atto pubblico in data Controparte_1
13 marzo 2003, Rep. n. 20135/6184, sub par. V.5 della narrativa che precede, accertare e dichiarare che quest'ultimo costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione, in favore di con conseguente lesione della legittima dell'attrice, e per l'effetto Controparte_1 computare il predetto bene o il valore corrispettivo al relictum;) anche con riferimento ai frutti prodotti dallo stesso e dei beni indicati nella domanda sub 3) (“in ogni caso, nei confronti della chiamata all'eredità procedere alla Controparte_2 divisione dei suddetti beni, ex artt. 713 c.p.c., nella misura di 2/3 in favore dell'attrice, ovvero del 50%, nella narrativa che precede, nonché di ogni ulteriore bene mobile od immobile risultasse, a seguito dell'istruzione probatoria, essere caduto in successione”);
Il giudizio è proseguito quindi sulle seguenti domande formulate dall'attrice nell'atto introduttivo:
1. in relazione ai beni donati, direttamente o indirettamente, ovvero ceduti simulatamente dal de cuius in vita, al convenuto quale persona fisica: Controparte_1
d) quanto all'immobile donato, direttamente, dal de cuius della propria quota di 1/4 della particella 4 del foglio 148 al figlio avvenuto in forza di atto Controparte_1
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pubblico in data 13 marzo 2003, Rep. n. 20135/6184, sub par. V.5 della narrativa che precede, accertare e dichiarare che quest'ultimo costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione, in favore di con conseguente lesione della legittima dell'attrice, e per Controparte_1
l'effetto computare il predetto bene o il valore corrispettivo al relictum;
2. e, per l'effetto, disposta la riunione fittizia di tutti i predetti beni immobili, nonché dei beni mobili appartenenti al de cuius oggetto delle istanze istruttorie formulate, ordinare la reintegrazione della quota di legittima dell'attrice pari ai 2/3, ovvero ad ½, della massa ereditaria, avendo gli altri due germani e e i loro figli, per CP_1 Persona_2 rappresentazione, rinunciato all'eredità, mediante la proporzionale riduzione dei predetti atti di donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mixtum cum donatione, sub n. 1, lett. a), b), c) e d), in favore di nei limiti della quota medesima come Controparte_1 verrà accertata e quantificata in corso di causa, anche mediante c.t.u., condannando il convenuto alla restituzione di tutti i beni appartenenti alla attrice, a seguito della divisione della massa come richiesta infra sub n. 3 delle conclusioni, ovvero a versare il corrispettivo per equivalente, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria;
3. in ogni caso, nei confronti della chiamata all'eredità procedere Controparte_2 alla divisione dei suddetti beni, ex artt. 713 c.p.c., nella misura di 2/3 in favore dell'attrice, ovvero del 50%, nella narrativa che precede, nonché di ogni ulteriore bene mobile od immobile risultasse, a seguito dell'istruzione probatoria, essere caduto in successione;
4. e per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione all'attrice Controparte_1 di tutti i frutti illegittimamente percepiti dallo stesso, negli ultimi dieci anni e sino al dì della condanna, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, nella misura di 2/3 ovvero di 1/2, in relazione ai seguenti beni:
c) per la particella 4 del foglio 148 (ha 01 are 33 ca 80) sub par. V. 5 delle premesse, donata a con atto del 13 marzo 2003, Rep. n. 20135/6184. Controparte_1
Nel corso della prosecuzione del giudizio è stata nominata CTU l'Arch.
Persona_4
All'udienza del 21 settembre 2022 l'Avv. Amadio Vicere' Mauro dichiarava l'intervenuto decesso in data 18 maggio 2025 di il Controparte_2 giudizio era interrotto ed è stato, poi, riassunto con ricorso depositato in data
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29.11.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
e gli eredi di citati collettivamente e Per_2 Controparte_2 impersonalmente presso la residenza di quest'ultima.
All'udienza del 3 maggio 2023 fissata per la prosecuzione del giudizio compariva la difesa di e successivamente la difesa di Controparte_1 depositava con memoria del 5 aprile 2023 la rinuncia alla Persona_2 eredità di evidenziando di essere, quindi, estranea al Controparte_2 giudizio.
Espletata la CTU con ordinanza del 12 dicembre 2024, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10 marzo 2025 disponeva la rimessione della causa sul ruolo considerato che:
- in data 7 giugno la causa era stata rimessa sul ruolo per la stima del bene oggetto della domanda riportata al numero 1 sub d) anche con riferimento ai frutti prodotti dallo stesso e dei beni indicati nella domanda sub 3);
- il bene indicato nella domanda al numero 1 sub d) è costituito dalla quota di 1/4 della particella 4 del foglio 148 donato al figlio Controparte_1 avvenuto in forza di atto pubblico in data 13 marzo 2003, Rep. n.
20135/6184;
- nella relazione del CTU e nelle stesse memorie di parte non vi è alcun riferimento a tale bene e non risulta che la parte attrice abbia rinunciato alla domanda;
- deve essere definita la posizione di eventuali eredi di Controparte_2 ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Veniva disposto ed espletato un supplemento di CTU e con ordinanza dell'11 giugno 2025 la causa era nuovamente trattenuta a sentenza.
2. Le domande non definite con la sentenza parziale
L'attrice, premettendo che:
- in data 15 agosto 2013 era deceduto in Fiumicino (RM), senza lasciare testamento, padre della attrice, nonché di Persona_3 Per_2
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e e già marito di CP_1 Controparte_1 Controparte_2
- di aver accettato con beneficio d'inventario, in data 24 febbraio 2016,
l'eredità di dinanzi alla competente cancelleria del Persona_3
Tribunale di Civitavecchia;
- gli altri due germani, e avevano Controparte_1 Persona_2 rinunciato a detti beni, unitamente ai loro figli per rappresentazione, rispettivamente in data 6 febbraio 2014 e 19 ottobre 2015;
- le operazioni di inventario si erano svolte regolarmente ed il procedimento sub RG 164/2016 V.G. del Tribunale di Civitavecchia relativo all'inventario, si era concluso in data 31 agosto 2016, evidenziava che:
1) al momento della morte il de cuius era proprietario, nel comune di
ST (AQ), Frazione Strada Statale 577 senza Parte_2 civico, i seguenti beni immobili:
a) quota intera di un villino in ST (AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11,
p.lla 409, sub. 2, piano T-1-2, cat. A/7, classe unica, vani 9, rendita euro
436,92;
b) quota di ½ di autorimessa sempre in ST (AQ) al piano terra, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 5, consistenza 55 mq, rendita euro 59,65.
c) sempre nel comune di ST (AQ), la quota di 1/3 (= 6/18) di aree così identificate al catasto terreni di detto comune,
- foglio 2, p.lla 17;
- foglio 3, p.lla 104;
- foglio 3, p.lla 146;
- foglio 3, p.lla 155;
- foglio 3, p.lla 173;
- foglio 4, particella 228;
- foglio 4, p.lla 349;
- foglio 5, p.lla 7;
- foglio 5, p.lla 8;
8 di 17 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- foglio 10, p.lla 159, sub. 2;
- foglio 11, p.lla 193;
- foglio 11, p.lla 387;
- foglio 11, p.lla 388;
2) nel corso della vita i beni trasferiti, ceduti e/o donati in vita dal de cuius al figlio costituenti il donatum erano i seguenti: Controparte_1
a) immobile in ST (AQ) al foglio 11, p.lla 409, sub. 3 nonché la quota di ½ di autorimessa sempre in ST (AQ) al piano terra, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 5, consistenza 55 mq, rendita euro 59,65 sulla base della seguente vicenda: Per_
- con atto di vendita e divisione del 5 febbraio 1977, rep. 143528, e sorelle del de cuius, cedevano a Persona_6 Persona_3 quest'ultimo e al figlio , i 4/6 della proprietà di alcuni immobili CP_1 ubicati a ST (AQ), già provenienti dalla successione del padre dei tre germani, nonno del convenuto, deceduto il Controparte_1
30 agosto 1961;
- con tale atto, il de cuius e il di lui figlio acquistavano, in comune CP_1
e pro indiviso, per quote diseguali (poiché a sua volta il de cuius aveva ereditato 1/3 della proprietà direttamente dal padre), quanto segue: il de cuius per 1/6; il figlio per i 3/6, gli Persona_3 Controparte_1 immobili ubicati nel comune di ST, censiti al catasto fabbricati al foglio 11, p.lla 409, subb. 1, 2 e 3;
- contestualmente, il de cuius e il figlio procedevano alla divisione CP_1 degli stessi, con le seguenti modalità:
- la particella 409, sub. 3 da 11,5 vani veniva assegnata per intero a
; CP_1
- la particella 409, sub. 2 da 9 vani, veniva assegnata per intero al de cuius
Persona_3
- la particella 409, sub. 1, restava in comproprietà, al 50% ciascuno, tra il de cuius e . CP_1
b) la quota del 97,5% della società che ha Parte_2
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comportato al momento della liquidazione della società l'assegnazione dei seguenti beni, siti nel Comune di Fiumicino, foglio 148, a
[...]
CP_1
a) p.lla 4, ha 01 are 33 ca 80;
b) p.lla 30, ha 00 are 28 ca 70;
c) p.lla 31, ha 40 are 78 ca 40;
d) p.lla 32, ha 00 are 06 ca 50;
e) p.lla 33, ha 00 are 08 ca 50;
f) p.lla 34, ha 00 are 03 ca 90;
g) p.lla 37, ha 02 are 51 ca 10;
h) p.lla 38, ha 12 are 65 ca 20;
i) p.lla 39, ha 01 are 93 ca 60;
l) p.lla 40, ha 00 are 22 ca 70;
m) p.lla 43, ha 29 are 06 ca 90;
n) p.lla 44, ha 19 are 32 ca 10 (ex p.lla 44/a);
o) p.lla 45, ha 02 are 38 ca 10;
p) p.lla 47, ha 01 are 07 ca 40;
q) p.lla 52, ha 02 are 08 ca 00 (ex p.lla 52/a);
r) p.lla 53, ha 07 are 95 ca 20 (ex p.lla 53/a);
s) p.lla 55, ha 00 are 52 ca 80 (ex p.lla 55/a);
t) p.lla 57, ha 00 are 54 ca 50;
u) p.lla 58, ha 00 are 01 ca 40;
v) p.lla 59, ha 00 are 01 ca 30.
3) la metà della quota di ½ della particella 4 del foglio 148 (ha 01 are 33 ca 80) assegnato al momento dello scioglimento della Parte_2
a entrata a far parte della comunione legale
[...] Controparte_2 dei beni tra la stessa ed il de cuius; Controparte_2
d) l'attivo di eventuali conti correnti intestati al de cuius.
L'attrice ha prospettato che, se il trasferimento delle quote fosse intervenuto a titolo oneroso si sarebbe trattato di un negozio simulato, in cui il de cuius aveva simulato la vendita al figlio ventenne, ma in realtà gli aveva donato le predette quote mentre se dette quote erano state trasferite a titolo oneroso,
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ma ad un prezzo irrisorio si era trattato di un negotium mixtum cum donatione, quale contratto misto ove convivevano onerosità e gratuità in varia misura, ovvero di una donazione indiretta.
Sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto, previa riunione fittizia della massa ereditaria, la sua reintegrazione della quota di legittima fino alla concorrenza dei 2/3 del valore della complessiva massa ereditaria ovvero sino a 1/2 della stessa.
L'azione espletata deve, quindi, qualificarsi come azione di riduzione volta alla reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice.
3. Determinazione dell'asse ereditario, individuazione degli eredi e domanda di riduzione.
Come già accertato nella sentenza parziale non è controverso che al momento della morte il de cuius era proprietario, nel comune di ST
(AQ), Frazione Strada Statale 577 senza civico, dei seguenti Parte_2 immobili:
a) quota intera di un villino in ST (AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11,
p.lla 409, sub. 2, piano T-1-2, cat. A/7, classe unica, vani 9, rendita euro
436,92;
b) quota di ½ di autorimessa sempre in ST (AQ) al piano terra, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 5, consistenza 55 mq, rendita euro 59,65.
c) sempre nel comune di ST (AQ), la quota di 1/3 (= 6/18) di aree così identificate al catasto terreni di detto comune,
- foglio 2, p.lla 17;
- foglio 3, p.lla 104;
- foglio 3, p.lla 146;
- foglio 3, p.lla 155;
- foglio 3, p.lla 173;
- foglio 4, particella 228;
- foglio 4, p.lla 349;
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- foglio 5, p.lla 7;
- foglio 5, p.lla 8;
- foglio 10, p.lla 159, sub. 2;
- foglio 11, p.lla 193;
- foglio 11, p.lla 387;
- foglio 11, p.lla 388;
Non è dubbio, quindi, che tali beni rientrano nell'asse ereditario, costituendo il c.d. relictum
Ciò detto occorre esaminare la domanda relativa alla identificazione del c.d.
“donatum”.
Nella sentenza parziale si è rigettata la domanda di simulazione della compravendita dei beni ubicati in ST (AQ) e degli immobili assegnati con lo scioglimento della a Parte_2 CP_1 nonché delle operazioni effettuate sui conti correnti mentre non vi è
[...] dubbio che deve farsi rientrare nell'asse ereditario la quota di 1/4 della particella 4 del foglio 148 donata, direttamente dal de cuius al figlio
[...]
in forza di atto pubblico in data 13 marzo 2003, Rep. n. CP_1
20135/6184.
Si è quindi proceduto nella seconda fase del giudizio alla stima di tale bene e dei beni sopra indicati appartenenti al de cuius al momento della morte.
In via preliminare occorre chiarire che eredi di erano la Persona_3 moglie poi deceduta in corso di causa e l'attrice Controparte_2 [...]
in quanto e avevano Parte_1 Controparte_1 Persona_2 rinunciato all'eredità.
Ove vi sia stata, come nel caso in esame, donazione da parte del de cuius ad un chiamato all'eredità che poi vi ha rinunciato si applica l'articolo 552 del
Codice civile che stabilisce che il legittimario che rinuncia all'eredità può mantenere le donazioni a suo favore, a meno che non sia necessario ridurre le donazioni per garantire la legittima agli eredi. In sostanza può mantenere le donazioni fino a concorrenza della quota disponibile.
In sostanza, nel caso in esame, legittimari erano poi Controparte_2 deceduta in corso di causa e l'attrice entrambe nella misura Parte_1
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di 1/3.
La quota disponibile era dunque del restante terzo.
Dopo il decesso in data 18 maggio 2025 di il giudizio è Controparte_2 stato interrotto e riassunto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e degli eredi di citati
[...] Persona_2 Controparte_2 collettivamente e impersonalmente presso la residenza di quest'ultima, con ricorso depositato in data 21 novembre 2022.
La citazione degli eredi collettivamente e impersonalmente ai sensi dell'art. 303 c.p.c. è valida ma non comporta l'identificazione personale degli stessi e,
d'altro canto la rinuncia a tale eredità di (con atto a rogito Persona_2
Notaio di Roma del 7 febbraio 2023 rep. n. 64570, Persona_7 depositato in atti), comporta che deve ribadirsi l'estraneità al giudizio della stessa, destinataria anche personalmente dell'atto di riassunzione.
Da quanto esposto emerge che i beni ereditari di sopra Persona_3 indicati, compreso il donatum, spettano per la quota di 1/3 ciascuno all'attrice e agli eredi di quali eredi legittimari non rinuncianti (ai Controparte_2 quali spettano complessivamente i 2/3 dell'asse ereditario), e al convenuto quale donatario per la quota di 1/3, disponibile, Controparte_1 comunque nei limiti del valore del bene donato.
Deve considerarsi che la CTU espletata è solo in parte utilizzabile poiché la consulente non ha tenuto conto della sentenza parziale emessa da questo
Tribunale ed ha provveduto a determinare il valore di tutti i beni e a proporre un progetto di divisione relativo anche ai beni che, in base alla citata sentenza parziale erano estranei, come l'immobile sito in ST
(AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 3.
Il valore dei beni rientranti nell'asse ereditario sulla base della citata sentenza
è stato determinato dal CTU come segue:
- Beni di cui era proprietario nel comune di ST Persona_3
(AQ), Frazione Strada Statale 577 Parte_2
a) quota intera di un villino in ST (AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11,
13 di 17 TRIBUNALE CP_3 Parte_3
p.lla 409, sub. 2, piano T-1-2, cat. A/7, classe unica, vani 9, rendita euro
436,92; Valore euro 198.000
b) quota di ½ di autorimessa sempre in ST (AQ) al piano terra, identificata al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 5, consistenza 55 mq, rendita euro 59,65.
Valore 13.750
c) sempre nel comune di ST (AQ), la quota di 1/3 (= 6/18) di aree così identificate al catasto terreni di detto comune,
- foglio 2, p.lla 17;
- foglio 3, p.lla 104;
- foglio 3, p.lla 146;
- foglio 3, p.lla 155;
- foglio 3, p.lla 173;
- foglio 4, particella 228;
- foglio 4, p.lla 349;
- foglio 5, p.lla 7;
- foglio 5, p.lla 8;
- foglio 10, p.lla 159, sub. 2;
- foglio 11, p.lla 193;
- foglio 11, p.lla 387;
- foglio 11, p.lla 388; Valore complessivo stimato dal CTU euro
85.000
Beni donati a quota di 1/4 della particella 4 censito al Controparte_1 foglio 148 del Comune di Fiumicino soppressa dalla quale sono derivati i seguenti beni:
d) particella 502 subalterno 501 (cat. D/10 _ POZZO); particella 506 subalterno 501 (cat. D/10 ); particella 670 (ORTO Persona_1
IRRIGUO); particella 671 (ORTO ) Valore complessivo euro Pt_4
207.750
Tuttavia, deve considerarsi che dei beni sopra indicati solo quello sub a)
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rientra per intero nell'asse ereditario, mentre quello sub b) vi rientra per ½, quelli sub c) vi rientrano per 1/3 e quelli sub d) vi rientrano per ¼.
Complessivamente, quindi, il valore dell'asse ereditario di Persona_3 ammonta ad euro 285.145,83 (euro
198.000+13.750/2+85.000/3+207.750/4) di cui 233.208,33 costituisce il relictum e 51.937,5 il donatum.
Pertanto, la quota disponibile era pari ad euro 95.048,61; il valore del donatum
è, quindi, inferiore.
La domanda proposta nei confronti di deve essere, Controparte_1 quindi, rigettata in quanto la donazione effettuata a suo favore è inferiore alla quota disponibile dell'asse ereditario di Persona_3
4. Scioglimento della comunione ereditaria
Non può inoltre procedersi allo scioglimento della comunione sui beni sopra indicati sub b) e c) in quanto si tratta di beni rientranti solo pro quota nell'eredità e non sono stati citati in giudizio i comproprietari.
In conclusione, può procedersi unicamente allo scioglimento della comunione sul bene sopra indicato sub a) e la causa deve essere rimessa sul ruolo per la vendita con nomina di un professionista delegato.
Quanto alla domanda di condanna del convenuto “alla Controparte_1 restituzione all'attrice di tutti i frutti illegittimamente percepiti dallo stesso, negli ultimi dieci anni e sino al dì della condanna, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, nella misura di 2/3 ovvero di 1/2, in relazione ai beni indicati in atto di citazione” deve considerarsi che con la sentenza parziale si
è rigettata la domanda di simulazione ed in questa sentenza si è accertato che la donazione a della quota di 1/4 della particella 4 Controparte_1 censito al foglio 148 del Comune di Fiumicino soppressa ha un valore inferiore alla quota disponibile. Di conseguenza l'attrice non ha alcun diritto agli eventuali frutti derivanti da tali immobili ed anche la relativa domanda deve essere rigettata.
5. Spese
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Poiché questa sentenza ha definito il giudizio limitandosi a rimettere la causa sul ruolo per la vendita dell'unico immobile in comunione tra le parti, devono liquidarsi le spese del giudizio.
Rispetto alle domande formulate nei confronti di la Controparte_1 parte attrice deve considerarsi soccombente e deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro valore indeterminabile complessità media, criterio medio) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
Le spese del giudizio di divisione sono a carico della parte che ha chiesto la divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067/2017 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara già estromessa dal giudizio con la sentenza Persona_2 parziale;
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- dichiara l'apertura della successione di con eredi Persona_3 Pt_1
e gli eredi, collettivamente e impersonalmente, di
[...] CP_2
e dispone rimettersi, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per
[...] procedere allo scioglimento della comunione sul villino in ST (AQ) ai piani terra, primo e secondo, identificato al catasto fabbricati di detto comune al foglio 11, p.lla 409, sub. 2, piano T-1-2, cat. A/7, classe unica, vani 9, rendita euro 436,92 mediante vendita delegata ad un professionista;
- rigetta la domanda di scioglimento della comunione relativa agli altri beni ereditari;
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Pt_
- condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_1 da che si liquidano in euro 10.860,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA;
- dichiara compensate tra le parti le spese della divisione.
Civitavecchia, 15 ottobre 2025.
Il Presidente est.
CO IT
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