Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/06/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21279 / 2016 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. MANGANO Parte_1
MASSIMILIANO contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Catania l' Controparte_1
per ottenere il riconoscimento al “Premio di
[...] primo insediamento” di € 40.000,00 in virtù del D.D.S. n. 5068/2011
del Dirigente del Servizio 14
[...]
Controparte_2
e per l'effetto
[...]
chiedeva al Tribunale di dichiarare nullo, annullare e/o dichiarare inefficace ovvero disapplicare il provvedimento di revoca del riconoscimento del premio e che pertanto la stessa attrice non era tenuta alla restituzione della somma di € 40.000,00 ricevuta per tali motivi.
Deduceva l'attrice che nel provvedimento di revoca del premio l'amministrazione convenuta aveva rilevato l' inadempimento dell'obbligo di
1
5068/2011 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
– Servizio 14 – Ufficio Servizio Agricoltura di Ragusa – Regione Siciliana, evidenziando in proposito un periodo di assenza di offerta formativa volta al conseguimento della Qualifica Professionale “Capo Azienda” e che pertanto la stessa aveva potuto iscriversi al corso di Qualifica Professionale “Capo azienda” in modalità FAD solamente in data 22.10.2014, e che comunque la stessa si era attivata a conseguire la professionalità richiesta dall'art. 6 del DDS n. 5068/2011 entro i tre anni a decorrere dalla data della decisione di concessione dell'aiuto, terminando le lezioni in data 16.02.2015.
Si costituiva l'Assessorato convenuto, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, deducendo la regolarità dell'operato dell'Amministrazione, rilevando la tardività del conseguimento del titolo richiesto da parte dell'attrice ( oltre i tre anni assegnati) richiedendo pertanto il rigetto della domanda.
In data 20/08/2024 il procedimento veniva assegnato al ruolo di questo giudice.
Con note cartolari ex art. 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 parte attrice precisava le conclusioni e con provvedimento del 7/02/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ( vecchio rito).
Va innanzitutto rilevato che con D.D.S. 5068/11 del 18/11/2011 in relazione alla domanda di aiuti n. 94750487954 presentata da Parte_2
n.q. di rappresentante della Controparte_3
pervenuta in data 3/12/2010 prot. 10537 e della domanda di aiuto collegata n.
94750488267 a firma di (odierna attrice) , intesa a ottenere Parte_1 aiuti per l'importo di € 40.000,00 l'Assessorato riconosceva gli aiuti richiesti, imponendo l'obbligo ad di acquisire la professionalità entro Parte_1
tre anni a decorrere dalla data della concessione.
Con D.D.S. n. 5494/14 del 14/11/2014 veniva concessa alla ditta
2 la proroga di ulteriori 6 mesi per l'esecuzione degli investimenti Parte_2
di cui al D.D.S. 5068/11 e tale termine veniva prorogato al 6/06/2015.
Tuttavia, tale proroga non poteva considerarsi valida nei confronti dell'attrice atteso che essa riguardava solo gli investimenti dell'azienda, essendo nello stesso provvedimento così precisato: “Rimangono confermate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel D.D.S. n. 5068/2014 del 18/11/2011”.
La proroga, pertanto, non era operativa nei confronti dell'attrice.
L'attrice evidenziava che non era stato possibile rispettare il termine triennale per il conseguimento del titolo di “Capo azienda” per non avere la messo a disposizione corsi di formazione finalizzati al CP_1
conseguimento della professionalità richiesta.
È stato affermato che << L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697
c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto «fatti negativi», in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo>>
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 384 del 11 gennaio 2007), conforme
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2527: <L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
"fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 14/07/2000, 9385, Cass. 11/01/2007,
3 n. 384; Cass. 13/06/2013, n. 14854).>>
Orbene, nel caso di specie, in relazione alla giurisprudenza sopra richiamata, l'attrice non poteva dimostrare la circostanza negativa della mancanza di offerta formativa, trattandosi di un evento che non si è verificato e pertanto impossibile da dimostrare. La prova va dunque ricavata dagli elementi emersi nel corso del giudizio.
Rileva a questo proposito l'ordinanza di questo Tribunale, depositata in cancelleria il 28/07/2020 e allegata da parte attrice (trattandosi di un precedente giurisprudenziale, benché prodotto oltre i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la produzione viene ammessa), con cui veniva accertata la mancanza di offerta formativa per il periodo precedente ad ottobre 2014, vale a dire per il periodo in cui l'attrice avrebbe dovuto conseguire il titolo richiesto.
L'Assessorato convenuto rilevava che l'offerta formativa in realtà sarebbe stata assicurata, avendo altri giovani conseguito il titolo entro i termini assegnati.
Tuttavia, di tale circostanza non forniva alcuna prova.
Quindi da una parte già questo Tribunale si è pronunciato accertando la mancanza di offerta formativa per la qualifica di “capo azienda” fino ad ottobre 2014, dall'altra l'Assessorato convenuto non ha fornito la prova relativa all'asserita esistenza dell'offerta formativa per il periodo in cui l'attrice avrebbe dovuto conseguire il titolo che altri giovani avrebbero ottenuto.
Ne deriva che nessuna offerta formativa è stata organizzata dalla al fine di fare conseguire all'attrice il titolo di “capo azienda” entro CP_1
i termini assegnati.
Dunque la domanda dell'attrice merita accoglimento, atteso che ella non ha potuto conseguire entro i termini assegnati la qualifica professionale richiesta per cause non imputabili alla sua volontà.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
4 1) accoglie la domanda dell'attrice e dichiara il diritto di al Parte_1
Premio Primo Insediamento di € 40.000,00 in virtù del D.D.S. n. 5968/2011 del Dirigente del Servizio Provinciale di
[...]
Controparte_2
e per l'effetto annulla il provvedimento di
[...]
revoca del premio;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 , oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%, oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Catania 23/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Calvino
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