CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 582/2023 R.G., vertente TRA
nata a [...] il [...], CF Parte_1
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Diomede Marvasi C.F._1 n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paviglianiti, C.F. , dal CodiceFiscale_2 quale è rappresentata e difesa, pec fax n. Email_1 09651651987 appellante CONTRO
, in persona del Presidente e/o legale Controparte_1 rappresentante p. t., con sede in 00142 Roma, via G. Grezar n. 14 (P.I. ), pec P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Email_2 Artimagnella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Troina (EN), via Umberto n. 28 appellata E
, (P. IVA ), con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, Avvocatura Distrettuale INPS, presso e con gli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, C.F. ; pec C.F._3
t; fax n. 0965/499114), Angela Email_4 CP_3 Fazio, , e , dai quali è rappresentato e difeso, CP_4 Controparte_5 CP_6 sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023, repertorio n. 37590/7131 Persona_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 13.12.2022 proponeva opposizione, Parte_1 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200005712000, notificata a mezzo posta da
[...]
in data 24.11.2022, limitatamente agli avvisi di addebito afferenti Controparte_7 all'omesso versamento dei contributi previdenziali IVS anni 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 7.105,74. 2
Previa richiesta di sospensione dell'atto impugnato, deduceva la mancata notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo nonché la prescrizione dei relativi crediti. Eccepiva, inoltre, la nullità del documento impugnato per violazione del diritto di difesa e non rispondenza ai principi di chiarezza e motivazione degli atti. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità di tutte le notifiche, mai pervenute alla ricorrente;
2) Accertare e dichiarare, in conseguenza, l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di richiedere le somme portate dalle cartelle sottese al documento impugnato e conseguentemente degli interessi, sanzioni, costo notifica e compensi;
3) Annullare e/o dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione di fermo impugnato e di tutte le cartelle ad esso sottese per notifica inesistente o insanabilmente nulla, dichiarando pertanto estinto il credito tributario e non dovute tutte le somme richieste alla ricorrente per i motivi addotti nel presente libello. 4) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato per essere stato emesso da ufficio territorialmente incompetente;
5) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato per violazione del diritto di difesa, non contenendo l'indicazione del termine per proporre ricorso e dell'autorità competente, nonché mancante della relata di notifica;
6) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato anche in caso di invalidità di una sola cartella ad esso sottesa;
7) Annullare, comunque, le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e lo stesso preavviso di fermo;
8) Cancellare ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente relativamente alle somme richieste con l'atto impugnato di competenza di codesta Curia;
9) Condannare parte resistente alle spese e compensi di giudizio”. Costituitasi, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso, Controparte_1 avendo la ricorrente proposto istanza di definizione agevolata ex legge 197/2022 e/o perché tardivo, deducendo altresì il difetto di legittimazione passiva e la regolarità del preavviso di fermo impugnato, con conseguente rigetto del ricorso. Costituitosi, l'Inps eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1799/2023 pubblicata il 06.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti INPS ed . Controparte_1 Ritenuta sussistente la legittimazione passiva dell'ente della riscossione, esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità delle opposizioni sollevata dai resistenti, il Tribunale rigettava la doglianza relativa alla prospettata carenza di motivazione dell'atto impugnato, affermando: “ … il preavviso di fermo oggetto della presente impugnativa riporta chiaramente le somme iscritte a ruolo nonché le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito ad esso prodromici, espressamente indicati e dettagliati nella parte denominata “dettaglio del debito”; contiene altresì le indicazioni essenziali per proporre l'impugnazione, consentendo in ogni caso all'interessato di comprendere sia l'an che il quantum della pretesa”. Rigettava la domanda di declaratoria di prescrizione: “è documentalmente provato (cfr. prod. ) che il preavviso di fermo oggetto della presente impugnativa, notificato il CP_8
24.11.2022, sia stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420190004967704000 (08.01.2020) che ha, quindi, efficacemente interrotto il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva. Per i restanti due avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato, invece, non vi è alcuna prova della notifica. Tuttavia, la invocata prescrizione quinquennale dei crediti non risulta comunque perfezionata anche tenuto conto della normativa emergenziale sanitaria che ha previsto due periodi di sospensione dei termini prescrizionali con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni)”. Ed 3
infatti, proseguiva il tribunale “alla luce della duplice sospensione di cui sopra, relativamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39420180002347343000 e 39420190002446386000, rispettivamente relativi a contributi degli anni 2017 e 2018, alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato (24.11.2022), non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava Parte_1 la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Con il primo motivo deduceva l'erronea e/o carente motivazione, nella parte in cui era stato affermato che il preavviso di fermo riportava le somme iscritte a ruolo, le cartelle notificate e gli avvisi di addebito ad esso prodromici, consentendo all'interessato di comprendere sia l'an sia il quantum della pretesa. Il Tribunale non aveva considerato che con il ricorso era stata dedotta l'omessa rituale notifica degli avvisi di addebito impugnati ex artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, con conseguente inesistenza/nullità delle stesse notifiche ex artt. 137 c.p.c. e ss., atteso che essa ricorrente, odierna appellante, era venuta a conoscenza dell'illegittima procedura a seguito della notifica del preavviso di fermo impugnato, unitamente agli avvisi di addebito che non erano mai stati ritualmente notificati. Tale circostanza era stata confermata dalla sentenza che, alla pag. 6, aveva precisato che risultava regolarmente notificato (08.01.2020) soltanto l'avviso di addebito n. 39420190004967704000, mentre “…per i restanti due avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato, invece, non vi è in atti alcuna prova dell'avvenuta notifica…”. Con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 39420190004967704000 la difesa dell'Inps aveva depositato una semplice fotocopia del referto della presunta notifica, datata 08.01.2020, priva dell'attestazione di conformità, senza timbro dell'ufficio e senza un oggettivo, funzionale collegamento tra il referto di notifica e l'atto notificato. Era stata eccepita, pertanto, la non conformità del referto al suo originale ed era stata esplicitata la richiesta di ordine di esibizione dell'originale del referto notificatorio al fine di proporre la querela di falso, atteso anche che la firma apposta non risultava essere quella dell'odierna ricorrente/appellante. Conseguiva che il preavviso di fermo impugnato non poteva considerarsi motivato perché si limitava ad elencare, senza allegarli, gli avvisi di addebito non notificati. Con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione sull'eccezione di decadenza e/o prescrizione. Il Tribunale, sull'erroneo presupposto della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420190004967704000, aveva ritenuto interrotto il termine di prescrizione, mentre per le ragioni esposte con il primo motivo di appello, era mancata la prova o comunque la notifica era nulla. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420180002347343000 (per l'anno 2017) e n. 39420190002446386000 (per l'anno 2018), lo stesso giudice aveva precisato che non risultava in atti prova alcuna della presunta notifica, ritenendo comunque non maturata la prescrizione a seguito della sospensione derivante dalla normativa emergenziale. In ogni caso, anche laddove non fosse maturata la prescrizione, comunque avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità/inesistenza delle presunte notifiche, con conseguente inesigibilità della pretesa contributiva per nullità delle notifiche degli atti sottesi al preavviso impugnato per invalidità del documento impugnato per essere stato emesso da ufficio territorialmente incompetente. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare le cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato e, non avendolo fatto, era incorso nel vizio di omessa motivazione, con conseguente nullità della sentenza. 4
Con altro motivo, deduceva la nullità della sentenza per omessa motivazione, affermando che non era raro che il concessionario applicasse illegittimamente ed ingiustificatamente gli interessi sulle sanzioni ingiunte al contribuente, mentre la vigente normativa in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 472/1997) prevede che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Non di rado l'Agente della Riscossione agiva illegittimamente, applicando oltre le sanzioni e gli interessi maturati da eventuali ritardi nel versamento del tributo (c.d. interessi da ritardo o moratori), ancheulteriori interessi sulle sanzioni, palesando così una ingiustificata violazione della legge, sì che ulteriore profilo di criticità nelle pretese fatte valere dall'Agente della Riscossione a mezzo di cartella di pagamento, si ravvisava nella carente o assoluta mancanza di indicazioni circa il criterio di calcolo degli interessi applicati alle somme ingiunte, poiché usura e anatocismo ben potevano verificarsi anche con riguardo al credito fiscale. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità delle notifiche degli avvisi di addebito e di tutti gli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato, mai pervenuti alla ricorrente;
2) Accertare e dichiarare, in conseguenza ed eventualmente, l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di richiedere le somme portate dalle cartelle sottese al documento impugnato e conseguentemente degli interessi, sanzioni, costo notifica e compensi;
3) Annullare e/o dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione di fermo impugnato e di tutte le cartelle o avvisi di addebito ad esso sottesi per notifica inesistente o insanabilmente nulla, dichiarando pertanto estinto il credito tributario e non dovute tutte le somme richieste alla ricorrente per i motivi addotti;
4) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato per essere stato emesso da ufficio territorialmente incompetente;
5) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato anche in caso di invalidità di una sola cartella ad esso sottesa;
6) Annullare, comunque, le cartelle di pagamento – avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato e lo stesso preavviso di fermo;
7) Cancellare ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente relativamente alle somme richieste con l'atto impugnato di competenza di codesta Curia;
8) Condannare parte resistente alle spese e compensi di entrambi i giudizi. Costituitasi, l si opponeva alla richiesta sospensiva e nel merito, Controparte_7 avversava i motivi di appello. Il preavviso di fermo, infatti, era provvisto di tutti gli elementi di legge per essere valido ed efficace: il Tribunale aveva adeguatamente motivato tale aspetto e non vi era alcuna violazione delle norme previste a tutela del contribuente. Con riguardo alla prospettata prescrizione del credito, l'ente rilevava l'inadeguatezza delle censure mosse dall'appellante con riguardo alla conoscenza del debito prima della notifica del contestato preavviso di fermo. Nel 2023, la aveva presentato istanza per la definizione agevolata, Parte_1 condotta a tutti gli effetti assimilabile a riconoscimento del debito, la cui conseguenza era inequivocabilmente, la rinuncia alla prescrizione eventualmente già maturata. Si costituiva l'INPS chiedendo la conferma della decisione che aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti per l'avviso di addebito n. 39420190004967704000, sulla scorta della documentazione prodotta e, per i restanti due avvisi di addebito aveva ritenuto non maturata la prescrizione in ragione della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico. In virtù di tali circostanze, alla data di notifica del preavviso di fermo, non era maturata prescrizione alcuna.
Con ordinanza del 19.05.2024 veniva rigettata la chiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, rilevato che l'appellante ha ricondotto ciascuno dei plurimi motivi di doglianza proposti al vizio di omessa/carente motivazione della sentenza, va osservato che la Suprema Corte, cfr. da ultimo Cass. civ, sez. trib., 18/02/2025 n. 4180: “Non vi è, pertanto, omessa pronuncia, per la cui ricorrenza non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, di conseguenza, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153)”. In applicazione del principio di diritto su riportato, deve escludersi il reiteratamente dedotto vizio di omessa/carente motivazione, posto che il Tribunale ha, in perfetta coerenza con le risultanze documentali, dato conto degli elementi di fatto e diritto che impedivano di accogliere l'invocata declaratoria di prescrizione, mediante compiuta esplicazione dell'iter logico giuridico che aveva condotto al convincimento espresso in sentenza.
5. L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto completo in tutti i suoi elementi e, quindi, valido ed efficace l'impugnato preavviso di fermo amministrativo (n. 09480202200005712000) notificato in data 24.11.2022. Ha lamentato, in via di principalità, la carenza degli elementi essenziali dell'atto, che non rispondeva alle prescrizioni contenute nell'art. 7 dello Statuto del Contribuente: indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili e, tramite il richiamo all'art. 3 L. 241/1990, la contestuale carenza di motivazione dell'atto idoneo ad incidere sulla sfera patrimoniale dell'appellante. La censura, per il profilo ora in esame, è infondata. Infatti, il preavviso di fermo contiene tutti i requisiti posti dalla legge a presidio della regolarità dell'atto, anche al fine di garantire il diritto del contribuente di conoscere la pretesa creditoria ed esercitare il diritto di difesa. L'atto indica sia l'autorità che lo ha emesso, sia la natura della pretesa creditoria (elencando gli atti prodromici ad essa sottesi), sia le modalità di pagamento, sia l'autorità giudiziaria cui poter ricorrere. Infondato è il prospettato difetto di motivazione, dovendosi fare applicazione del principio di diritto, secondo cui “il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (Cassazione civile sez. VI, 21/09/2017, n. 22018). L'atto è, infatti, qualificabile come mera comunicazione preliminare dell'ente della riscossione ex art. 86, c. 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, e le SS.UU. della Suprema Corte, sentenza 11087/2010, hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), trattandosi "di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". L'obbligo motivazionale può ritenersi assolto anche attraverso il mero richiamo agli atti presupposti conosciuti o conoscibili dalla parte. Infatti “Il principio in materia di motivazione degli atti tributari in base al quale l'accertamento è legittimo se motivato per relationem agli 6
atti presupposti, se conosciuti o conoscibili dal destinatario, trova applicazione anche nel caso del preavviso di fermo amministrativo, che deve ritenersi adeguatamente sorretto da motivazione se conforme alle prescrizioni del modello ministeriale (Corte Giustizia Trib. I grado Taranto sez. III, 11/10/2023, n.1029).
5.1. Affermato quanto sopra in punto di motivazione del preavviso di fermo amministrativo, la ricorrente/appellante ha lamentato che tale principio non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, poiché esso presupponeva la conoscenza degli atti presupposti, mentre tale conoscenza non era stata conseguita per inesistenza e/o nullità delle notifiche degli atti prodromici. Ha, quindi, avversato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto interrotto il termine di prescrizione della pretesa contributiva in ragione della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420190004967704000. Anche tale doglianza è infondata. È allegata agli atti la raccomandata, spedita il 23.12.2019 e ricevuta dall'odierna appellante il 08.01.2020, come da attestazione di avvenuta consegna. L'INPS ha depositato anche la copia dell'avviso di addebito sul cui frontespizio è riportato il numero della racc. 68957560322 – 0 e lo stesso numero è riportato sulla copia dell'avviso di ricevimento spedito in data 23.12.2019, rappresentandosi in tal modo l'evidenza della univoca riferibilità della raccomandata all'avviso di addebito n. 39420190004967704000. Risulta, pertanto, provato che la ricorrente era venuta a conoscenza della pretesa creditoria recata dall'avviso di addebito n. 39420190004967704000. L'appellante ha lamentato che l'Inps aveva depositato una semplice fotocopia del referto della notifica, datata 08.01.2020, privo dell'attestazione di conformità, senza il timbro dell'ufficio. Ha eccepito la non conformità del referto al suo originale, chiedendo l'ordine di esibizione dell'originale al fine di proporre la querela di falso, atteso che anche la firma apposta non risultava essere quella della ricorrente/appellante. Sul punto va richiamato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui: “Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022, n.18420). Sempre sul disconoscimento e solo per completezza di esposizione si segnala ulteriormente che, come più volte ribadito dalla Soprema Corte, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., (..), sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità. Il disconoscimento, infatti, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 40750/2021, nonché Cass. n. 14279/2021). 7
“In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la sua copia fotostatica in giudizio non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale tramite altri mezzi di prova. Tale contestazione deve essere chiara e dettagliata, evidenziando gli elementi di discrepanza rispetto all'originale. Questo principio si estende ai documenti depositati telematicamente, in conformità all'art. 22, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, che attribuisce alle copie informatiche la stessa efficacia probatoria degli originali se non contestate espressamente”. (Cass. civ. sez. lav., 07/10/2024, n. 26200). Nel caso di specie, ove vi fosse stato un disconoscimento della conformità della copia all'originale, sarebbe stato effettuato in maniera apodittica e, quindi, inefficace, senza che fossero stati indicati, nemmeno sommariamente “gli aspetti differenziali” tra i due documenti. In contrario, “in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. (Cass. civ. sez. trib., 06/09/2024, n. 24029).
5.2. Con riferimento alla sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario, va posto in rilievo che l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art. 7 comma 4 della legge n.890 citata, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame. Va, infatti, esposto che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5
-, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L,Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” ( Cass. 946/2020, 8924/23). Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto 8
consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279). In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”. Dovendosi fare applicazione dei principi ora enunciati e risultando dagli atti che la notifica dell'avviso di addebito, interruttiva della prescrizione, è stata effettuata a mezzo del servizio postale e che l'avviso di ricevimento del plico - consegnato all'indirizzo del destinatario - è stato sottoscritto dalla persona che lo ha ritirato/ricevuto, non può ritenersi che nella fattispecie in esame si postuli questione di mancata notificazione e/o nullità dell'atto prodromico a quello impugnato, presupposto dal quale l'appellante ha fatto derivare l'eccepita prescrizione. Ne deriva che, essendo valida la notifica, il decorso della prescrizione è stato validamente interrotto.
5.3. Da ultimo e solo per una compiuta disamina di tutte le risultanze in atti, necessita rilevare che l'appellante ha presentato in data 18.09.2023 istanza di rateizzazione del debito, dalla quale emerge come ella avesse avuto effettiva conoscenza del debito, anche 9
con riguardo ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39420180002347343000 e 39420190002446386000. Va richiamato quanto dalla Suprema Corte affermato nell'ordinanza 4180/2025: “in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni. Ne consegue che i vizi dell'atto prodromico possono essere fatti valere impugnando l'atto successivo solo laddove il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva al momento della notifica di quest'ultimo”. Esaminando il precipuo motivo di ricorso proposto dal contribuente, che aveva impugnato la sentenza “per aver dedotto dalla presentazione della istanza di rateizzazione la regolare notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata”, il giudice di legittimità ha considerato: “Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, questa Corte ha precisato che la natura sostanziale, e non processuale, della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
ne consegue che il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.(Cass. 05/03/2019, n. 641). Si è, altresì precisato che, in applicazione del suddetto principio, e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario che, sebbene la relativa domanda non determini acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ. e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. 02/05/2023, n. 11338)”. Per tutti i motivi esposti, va confermata la sentenza appellata che, considerando il periodo di sospensione dei termini prescrizionali imposti dalla normativa emergenziale per COVID 19, ha dichiarato non prescritti i crediti recati dal provvedimento opposto
6. Inammissibile, perché avente ad oggetto una mera possibilità, come tale postulata, è l'ultima doglianza con cui è stata affermata la nullità della sentenza per omessa motivazione, sul rilievo che non di rado l'Agente della Riscossione agiva illegittimamente, applicando oltre le sanzioni e gli interessi maturati da eventuali ritardi nel versamento del tributo (c.d. interessi da ritardo o moratori), anche ulteriori interessi sulle sanzioni, compiendo una violazione di legge. Quella rassegnata dall'appellante è una mera supposizione, anzi il mero timore che si fosse verificata l'illegittimità. Il motivo di appello, in contrario, deve censurare un errore in fatto e/o in diritto contenuto nella sentenza appellata, ma non una questione meramente ipotetica ed esplorativa. Peraltro, il preavviso di fermo riporta il dettaglio del debito, specificando, per ciascun avviso di addebito, l'importo del debito originario e del debito residuo, l'ammontare degli interessi di mora e degli oneri di riscossione ed il totale del debito scaduto. Non è dato riscontrare e non lo ha specificato l'appellante, all'uopo precipuamente onerata, l'addebito illegittimo di interessi. Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore degli appellati INPS ed , delle spese di questo grado di Controparte_7 giudizio, liquidate in favore di ciascuna parte appellata – valore € 7.105,74, complessità 10
bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_9
e , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_10
1799/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 06.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello,
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata in € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 582/2023 R.G., vertente TRA
nata a [...] il [...], CF Parte_1
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Diomede Marvasi C.F._1 n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paviglianiti, C.F. , dal CodiceFiscale_2 quale è rappresentata e difesa, pec fax n. Email_1 09651651987 appellante CONTRO
, in persona del Presidente e/o legale Controparte_1 rappresentante p. t., con sede in 00142 Roma, via G. Grezar n. 14 (P.I. ), pec P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Email_2 Artimagnella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Troina (EN), via Umberto n. 28 appellata E
, (P. IVA ), con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, Avvocatura Distrettuale INPS, presso e con gli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, C.F. ; pec C.F._3
t; fax n. 0965/499114), Angela Email_4 CP_3 Fazio, , e , dai quali è rappresentato e difeso, CP_4 Controparte_5 CP_6 sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023, repertorio n. 37590/7131 Persona_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 13.12.2022 proponeva opposizione, Parte_1 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202200005712000, notificata a mezzo posta da
[...]
in data 24.11.2022, limitatamente agli avvisi di addebito afferenti Controparte_7 all'omesso versamento dei contributi previdenziali IVS anni 2017 e 2018, per un importo complessivo di € 7.105,74. 2
Previa richiesta di sospensione dell'atto impugnato, deduceva la mancata notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo nonché la prescrizione dei relativi crediti. Eccepiva, inoltre, la nullità del documento impugnato per violazione del diritto di difesa e non rispondenza ai principi di chiarezza e motivazione degli atti. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità di tutte le notifiche, mai pervenute alla ricorrente;
2) Accertare e dichiarare, in conseguenza, l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di richiedere le somme portate dalle cartelle sottese al documento impugnato e conseguentemente degli interessi, sanzioni, costo notifica e compensi;
3) Annullare e/o dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione di fermo impugnato e di tutte le cartelle ad esso sottese per notifica inesistente o insanabilmente nulla, dichiarando pertanto estinto il credito tributario e non dovute tutte le somme richieste alla ricorrente per i motivi addotti nel presente libello. 4) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato per essere stato emesso da ufficio territorialmente incompetente;
5) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato per violazione del diritto di difesa, non contenendo l'indicazione del termine per proporre ricorso e dell'autorità competente, nonché mancante della relata di notifica;
6) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato anche in caso di invalidità di una sola cartella ad esso sottesa;
7) Annullare, comunque, le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e lo stesso preavviso di fermo;
8) Cancellare ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente relativamente alle somme richieste con l'atto impugnato di competenza di codesta Curia;
9) Condannare parte resistente alle spese e compensi di giudizio”. Costituitasi, l eccepiva l'inammissibilità del ricorso, Controparte_1 avendo la ricorrente proposto istanza di definizione agevolata ex legge 197/2022 e/o perché tardivo, deducendo altresì il difetto di legittimazione passiva e la regolarità del preavviso di fermo impugnato, con conseguente rigetto del ricorso. Costituitosi, l'Inps eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1799/2023 pubblicata il 06.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti INPS ed . Controparte_1 Ritenuta sussistente la legittimazione passiva dell'ente della riscossione, esaminata e rigettata l'eccezione di inammissibilità delle opposizioni sollevata dai resistenti, il Tribunale rigettava la doglianza relativa alla prospettata carenza di motivazione dell'atto impugnato, affermando: “ … il preavviso di fermo oggetto della presente impugnativa riporta chiaramente le somme iscritte a ruolo nonché le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito ad esso prodromici, espressamente indicati e dettagliati nella parte denominata “dettaglio del debito”; contiene altresì le indicazioni essenziali per proporre l'impugnazione, consentendo in ogni caso all'interessato di comprendere sia l'an che il quantum della pretesa”. Rigettava la domanda di declaratoria di prescrizione: “è documentalmente provato (cfr. prod. ) che il preavviso di fermo oggetto della presente impugnativa, notificato il CP_8
24.11.2022, sia stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420190004967704000 (08.01.2020) che ha, quindi, efficacemente interrotto il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva. Per i restanti due avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato, invece, non vi è alcuna prova della notifica. Tuttavia, la invocata prescrizione quinquennale dei crediti non risulta comunque perfezionata anche tenuto conto della normativa emergenziale sanitaria che ha previsto due periodi di sospensione dei termini prescrizionali con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni)”. Ed 3
infatti, proseguiva il tribunale “alla luce della duplice sospensione di cui sopra, relativamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39420180002347343000 e 39420190002446386000, rispettivamente relativi a contributi degli anni 2017 e 2018, alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato (24.11.2022), non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava Parte_1 la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Con il primo motivo deduceva l'erronea e/o carente motivazione, nella parte in cui era stato affermato che il preavviso di fermo riportava le somme iscritte a ruolo, le cartelle notificate e gli avvisi di addebito ad esso prodromici, consentendo all'interessato di comprendere sia l'an sia il quantum della pretesa. Il Tribunale non aveva considerato che con il ricorso era stata dedotta l'omessa rituale notifica degli avvisi di addebito impugnati ex artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, con conseguente inesistenza/nullità delle stesse notifiche ex artt. 137 c.p.c. e ss., atteso che essa ricorrente, odierna appellante, era venuta a conoscenza dell'illegittima procedura a seguito della notifica del preavviso di fermo impugnato, unitamente agli avvisi di addebito che non erano mai stati ritualmente notificati. Tale circostanza era stata confermata dalla sentenza che, alla pag. 6, aveva precisato che risultava regolarmente notificato (08.01.2020) soltanto l'avviso di addebito n. 39420190004967704000, mentre “…per i restanti due avvisi di addebito sottesi al provvedimento impugnato, invece, non vi è in atti alcuna prova dell'avvenuta notifica…”. Con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 39420190004967704000 la difesa dell'Inps aveva depositato una semplice fotocopia del referto della presunta notifica, datata 08.01.2020, priva dell'attestazione di conformità, senza timbro dell'ufficio e senza un oggettivo, funzionale collegamento tra il referto di notifica e l'atto notificato. Era stata eccepita, pertanto, la non conformità del referto al suo originale ed era stata esplicitata la richiesta di ordine di esibizione dell'originale del referto notificatorio al fine di proporre la querela di falso, atteso anche che la firma apposta non risultava essere quella dell'odierna ricorrente/appellante. Conseguiva che il preavviso di fermo impugnato non poteva considerarsi motivato perché si limitava ad elencare, senza allegarli, gli avvisi di addebito non notificati. Con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione sull'eccezione di decadenza e/o prescrizione. Il Tribunale, sull'erroneo presupposto della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420190004967704000, aveva ritenuto interrotto il termine di prescrizione, mentre per le ragioni esposte con il primo motivo di appello, era mancata la prova o comunque la notifica era nulla. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420180002347343000 (per l'anno 2017) e n. 39420190002446386000 (per l'anno 2018), lo stesso giudice aveva precisato che non risultava in atti prova alcuna della presunta notifica, ritenendo comunque non maturata la prescrizione a seguito della sospensione derivante dalla normativa emergenziale. In ogni caso, anche laddove non fosse maturata la prescrizione, comunque avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità/inesistenza delle presunte notifiche, con conseguente inesigibilità della pretesa contributiva per nullità delle notifiche degli atti sottesi al preavviso impugnato per invalidità del documento impugnato per essere stato emesso da ufficio territorialmente incompetente. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare le cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato e, non avendolo fatto, era incorso nel vizio di omessa motivazione, con conseguente nullità della sentenza. 4
Con altro motivo, deduceva la nullità della sentenza per omessa motivazione, affermando che non era raro che il concessionario applicasse illegittimamente ed ingiustificatamente gli interessi sulle sanzioni ingiunte al contribuente, mentre la vigente normativa in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 472/1997) prevede che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Non di rado l'Agente della Riscossione agiva illegittimamente, applicando oltre le sanzioni e gli interessi maturati da eventuali ritardi nel versamento del tributo (c.d. interessi da ritardo o moratori), ancheulteriori interessi sulle sanzioni, palesando così una ingiustificata violazione della legge, sì che ulteriore profilo di criticità nelle pretese fatte valere dall'Agente della Riscossione a mezzo di cartella di pagamento, si ravvisava nella carente o assoluta mancanza di indicazioni circa il criterio di calcolo degli interessi applicati alle somme ingiunte, poiché usura e anatocismo ben potevano verificarsi anche con riguardo al credito fiscale. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità delle notifiche degli avvisi di addebito e di tutti gli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato, mai pervenuti alla ricorrente;
2) Accertare e dichiarare, in conseguenza ed eventualmente, l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di richiedere le somme portate dalle cartelle sottese al documento impugnato e conseguentemente degli interessi, sanzioni, costo notifica e compensi;
3) Annullare e/o dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione di fermo impugnato e di tutte le cartelle o avvisi di addebito ad esso sottesi per notifica inesistente o insanabilmente nulla, dichiarando pertanto estinto il credito tributario e non dovute tutte le somme richieste alla ricorrente per i motivi addotti;
4) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato per essere stato emesso da ufficio territorialmente incompetente;
5) Accertare e dichiarare l'invalidità del documento impugnato anche in caso di invalidità di una sola cartella ad esso sottesa;
6) Annullare, comunque, le cartelle di pagamento – avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato e lo stesso preavviso di fermo;
7) Cancellare ogni importo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente relativamente alle somme richieste con l'atto impugnato di competenza di codesta Curia;
8) Condannare parte resistente alle spese e compensi di entrambi i giudizi. Costituitasi, l si opponeva alla richiesta sospensiva e nel merito, Controparte_7 avversava i motivi di appello. Il preavviso di fermo, infatti, era provvisto di tutti gli elementi di legge per essere valido ed efficace: il Tribunale aveva adeguatamente motivato tale aspetto e non vi era alcuna violazione delle norme previste a tutela del contribuente. Con riguardo alla prospettata prescrizione del credito, l'ente rilevava l'inadeguatezza delle censure mosse dall'appellante con riguardo alla conoscenza del debito prima della notifica del contestato preavviso di fermo. Nel 2023, la aveva presentato istanza per la definizione agevolata, Parte_1 condotta a tutti gli effetti assimilabile a riconoscimento del debito, la cui conseguenza era inequivocabilmente, la rinuncia alla prescrizione eventualmente già maturata. Si costituiva l'INPS chiedendo la conferma della decisione che aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti per l'avviso di addebito n. 39420190004967704000, sulla scorta della documentazione prodotta e, per i restanti due avvisi di addebito aveva ritenuto non maturata la prescrizione in ragione della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico. In virtù di tali circostanze, alla data di notifica del preavviso di fermo, non era maturata prescrizione alcuna.
Con ordinanza del 19.05.2024 veniva rigettata la chiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, rilevato che l'appellante ha ricondotto ciascuno dei plurimi motivi di doglianza proposti al vizio di omessa/carente motivazione della sentenza, va osservato che la Suprema Corte, cfr. da ultimo Cass. civ, sez. trib., 18/02/2025 n. 4180: “Non vi è, pertanto, omessa pronuncia, per la cui ricorrenza non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, di conseguenza, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità, pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153)”. In applicazione del principio di diritto su riportato, deve escludersi il reiteratamente dedotto vizio di omessa/carente motivazione, posto che il Tribunale ha, in perfetta coerenza con le risultanze documentali, dato conto degli elementi di fatto e diritto che impedivano di accogliere l'invocata declaratoria di prescrizione, mediante compiuta esplicazione dell'iter logico giuridico che aveva condotto al convincimento espresso in sentenza.
5. L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto completo in tutti i suoi elementi e, quindi, valido ed efficace l'impugnato preavviso di fermo amministrativo (n. 09480202200005712000) notificato in data 24.11.2022. Ha lamentato, in via di principalità, la carenza degli elementi essenziali dell'atto, che non rispondeva alle prescrizioni contenute nell'art. 7 dello Statuto del Contribuente: indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili e, tramite il richiamo all'art. 3 L. 241/1990, la contestuale carenza di motivazione dell'atto idoneo ad incidere sulla sfera patrimoniale dell'appellante. La censura, per il profilo ora in esame, è infondata. Infatti, il preavviso di fermo contiene tutti i requisiti posti dalla legge a presidio della regolarità dell'atto, anche al fine di garantire il diritto del contribuente di conoscere la pretesa creditoria ed esercitare il diritto di difesa. L'atto indica sia l'autorità che lo ha emesso, sia la natura della pretesa creditoria (elencando gli atti prodromici ad essa sottesi), sia le modalità di pagamento, sia l'autorità giudiziaria cui poter ricorrere. Infondato è il prospettato difetto di motivazione, dovendosi fare applicazione del principio di diritto, secondo cui “il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (Cassazione civile sez. VI, 21/09/2017, n. 22018). L'atto è, infatti, qualificabile come mera comunicazione preliminare dell'ente della riscossione ex art. 86, c. 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, e le SS.UU. della Suprema Corte, sentenza 11087/2010, hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), trattandosi "di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". L'obbligo motivazionale può ritenersi assolto anche attraverso il mero richiamo agli atti presupposti conosciuti o conoscibili dalla parte. Infatti “Il principio in materia di motivazione degli atti tributari in base al quale l'accertamento è legittimo se motivato per relationem agli 6
atti presupposti, se conosciuti o conoscibili dal destinatario, trova applicazione anche nel caso del preavviso di fermo amministrativo, che deve ritenersi adeguatamente sorretto da motivazione se conforme alle prescrizioni del modello ministeriale (Corte Giustizia Trib. I grado Taranto sez. III, 11/10/2023, n.1029).
5.1. Affermato quanto sopra in punto di motivazione del preavviso di fermo amministrativo, la ricorrente/appellante ha lamentato che tale principio non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, poiché esso presupponeva la conoscenza degli atti presupposti, mentre tale conoscenza non era stata conseguita per inesistenza e/o nullità delle notifiche degli atti prodromici. Ha, quindi, avversato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto interrotto il termine di prescrizione della pretesa contributiva in ragione della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420190004967704000. Anche tale doglianza è infondata. È allegata agli atti la raccomandata, spedita il 23.12.2019 e ricevuta dall'odierna appellante il 08.01.2020, come da attestazione di avvenuta consegna. L'INPS ha depositato anche la copia dell'avviso di addebito sul cui frontespizio è riportato il numero della racc. 68957560322 – 0 e lo stesso numero è riportato sulla copia dell'avviso di ricevimento spedito in data 23.12.2019, rappresentandosi in tal modo l'evidenza della univoca riferibilità della raccomandata all'avviso di addebito n. 39420190004967704000. Risulta, pertanto, provato che la ricorrente era venuta a conoscenza della pretesa creditoria recata dall'avviso di addebito n. 39420190004967704000. L'appellante ha lamentato che l'Inps aveva depositato una semplice fotocopia del referto della notifica, datata 08.01.2020, privo dell'attestazione di conformità, senza il timbro dell'ufficio. Ha eccepito la non conformità del referto al suo originale, chiedendo l'ordine di esibizione dell'originale al fine di proporre la querela di falso, atteso che anche la firma apposta non risultava essere quella della ricorrente/appellante. Sul punto va richiamato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui: “Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022, n.18420). Sempre sul disconoscimento e solo per completezza di esposizione si segnala ulteriormente che, come più volte ribadito dalla Soprema Corte, il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., (..), sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità. Il disconoscimento, infatti, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 40750/2021, nonché Cass. n. 14279/2021). 7
“In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la sua copia fotostatica in giudizio non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale tramite altri mezzi di prova. Tale contestazione deve essere chiara e dettagliata, evidenziando gli elementi di discrepanza rispetto all'originale. Questo principio si estende ai documenti depositati telematicamente, in conformità all'art. 22, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, che attribuisce alle copie informatiche la stessa efficacia probatoria degli originali se non contestate espressamente”. (Cass. civ. sez. lav., 07/10/2024, n. 26200). Nel caso di specie, ove vi fosse stato un disconoscimento della conformità della copia all'originale, sarebbe stato effettuato in maniera apodittica e, quindi, inefficace, senza che fossero stati indicati, nemmeno sommariamente “gli aspetti differenziali” tra i due documenti. In contrario, “in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. (Cass. civ. sez. trib., 06/09/2024, n. 24029).
5.2. Con riferimento alla sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, nei casi di consegna del plico raccomandato a soggetto che si trova all'interno del domicilio del destinatario, va posto in rilievo che l'operatore postale non è tenuto a compiere alcun accertamento circa le generalità della persona che riceve il plico se con nei casi di cui all'art. 7 comma 4 della legge n.890 citata, evenienza non ricorrente nella fattispecie in esame. Va, infatti, esposto che “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5
-, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez.
6 - L,Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” ( Cass. 946/2020, 8924/23). Ancor più di recente e con precipuo riferimento a sottoscrizione con grafia illeggibile, la Suprema Corte ha affermato: “Ai fini della notifica, l'agente postale non è incaricato di identificare il ricevente dell'atto né di verificare la veridicità della sua dichiarazione di destinatario. Una volta acquisita la dichiarazione e ottenuta la firma della ricevuta, con l'atto 8
consegnato alla presunta controparte, la notifica è considerata valida”. (Cass. civ. sez. trib., 22/05/2024, n. 14279). In motivazione, è stato puntualizzato: “ … con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che in realtà è stata presentata, ma la cui relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 327 del 12 marzo 2013, passata in giudicato (nel mentre la parte contribuente, avendo interesse a conseguire la declaratoria di falsità, avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale). Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica …”. Dovendosi fare applicazione dei principi ora enunciati e risultando dagli atti che la notifica dell'avviso di addebito, interruttiva della prescrizione, è stata effettuata a mezzo del servizio postale e che l'avviso di ricevimento del plico - consegnato all'indirizzo del destinatario - è stato sottoscritto dalla persona che lo ha ritirato/ricevuto, non può ritenersi che nella fattispecie in esame si postuli questione di mancata notificazione e/o nullità dell'atto prodromico a quello impugnato, presupposto dal quale l'appellante ha fatto derivare l'eccepita prescrizione. Ne deriva che, essendo valida la notifica, il decorso della prescrizione è stato validamente interrotto.
5.3. Da ultimo e solo per una compiuta disamina di tutte le risultanze in atti, necessita rilevare che l'appellante ha presentato in data 18.09.2023 istanza di rateizzazione del debito, dalla quale emerge come ella avesse avuto effettiva conoscenza del debito, anche 9
con riguardo ai crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 39420180002347343000 e 39420190002446386000. Va richiamato quanto dalla Suprema Corte affermato nell'ordinanza 4180/2025: “in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni. Ne consegue che i vizi dell'atto prodromico possono essere fatti valere impugnando l'atto successivo solo laddove il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva al momento della notifica di quest'ultimo”. Esaminando il precipuo motivo di ricorso proposto dal contribuente, che aveva impugnato la sentenza “per aver dedotto dalla presentazione della istanza di rateizzazione la regolare notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata”, il giudice di legittimità ha considerato: “Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, questa Corte ha precisato che la natura sostanziale, e non processuale, della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
ne consegue che il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.(Cass. 05/03/2019, n. 641). Si è, altresì precisato che, in applicazione del suddetto principio, e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario che, sebbene la relativa domanda non determini acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ. e b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. 02/05/2023, n. 11338)”. Per tutti i motivi esposti, va confermata la sentenza appellata che, considerando il periodo di sospensione dei termini prescrizionali imposti dalla normativa emergenziale per COVID 19, ha dichiarato non prescritti i crediti recati dal provvedimento opposto
6. Inammissibile, perché avente ad oggetto una mera possibilità, come tale postulata, è l'ultima doglianza con cui è stata affermata la nullità della sentenza per omessa motivazione, sul rilievo che non di rado l'Agente della Riscossione agiva illegittimamente, applicando oltre le sanzioni e gli interessi maturati da eventuali ritardi nel versamento del tributo (c.d. interessi da ritardo o moratori), anche ulteriori interessi sulle sanzioni, compiendo una violazione di legge. Quella rassegnata dall'appellante è una mera supposizione, anzi il mero timore che si fosse verificata l'illegittimità. Il motivo di appello, in contrario, deve censurare un errore in fatto e/o in diritto contenuto nella sentenza appellata, ma non una questione meramente ipotetica ed esplorativa. Peraltro, il preavviso di fermo riporta il dettaglio del debito, specificando, per ciascun avviso di addebito, l'importo del debito originario e del debito residuo, l'ammontare degli interessi di mora e degli oneri di riscossione ed il totale del debito scaduto. Non è dato riscontrare e non lo ha specificato l'appellante, all'uopo precipuamente onerata, l'addebito illegittimo di interessi. Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore degli appellati INPS ed , delle spese di questo grado di Controparte_7 giudizio, liquidate in favore di ciascuna parte appellata – valore € 7.105,74, complessità 10
bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_9
e , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_10
1799/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 06.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello,
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata in € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti