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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/09/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore
Dott.ssa Anna Battaglia Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da e con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Silvia Parte_1 Parte_2
Pizzati, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
osservato, innanzitutto, che gli istanti sono membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66 ccii, in quanto coniugi;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in Cona (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto gli istanti versano in stato di sovraindebitamento e non sono soggetti alle procedure concorsuali maggiori
(non consta che gli stessi abbiano mai svolto attività imprenditoriale, commerciale o professionale);
rilevato, con precipuo riferimento alla sussistenza di una situazione di sovraindebitamento, che i redditi del nucleo familiare e il patrimonio immobiliare dello stesso non appaiono sufficienti ad appianare gli ingenti debiti esistenti (si fa presente che il reddito annuo della famiglia si aggira su €
22.000,00, che la casa di abitazione è stata stimata € 78.554,00 e che i debiti sono pari a € 189.180,49);
1 letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di nato il Parte_1
29.07.1973 a VE di CO (Cod. Fisc. ) e nata il C.F._1 Parte_2
16.02.1977 a VE di CO (Cod. Fisc. ), entrambi residenti a [...]
S. Francesco n. 51/A;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;
nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la dott.ssa Silvia Pizzati;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146
DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche alla dott.ssa Pizzati.
Venezia, 10.9.2025
Il Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore
Dott.ssa Anna Battaglia Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da e con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Silvia Parte_1 Parte_2
Pizzati, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
osservato, innanzitutto, che gli istanti sono membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66 ccii, in quanto coniugi;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti in Cona (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto gli istanti versano in stato di sovraindebitamento e non sono soggetti alle procedure concorsuali maggiori
(non consta che gli stessi abbiano mai svolto attività imprenditoriale, commerciale o professionale);
rilevato, con precipuo riferimento alla sussistenza di una situazione di sovraindebitamento, che i redditi del nucleo familiare e il patrimonio immobiliare dello stesso non appaiono sufficienti ad appianare gli ingenti debiti esistenti (si fa presente che il reddito annuo della famiglia si aggira su €
22.000,00, che la casa di abitazione è stata stimata € 78.554,00 e che i debiti sono pari a € 189.180,49);
1 letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di nato il Parte_1
29.07.1973 a VE di CO (Cod. Fisc. ) e nata il C.F._1 Parte_2
16.02.1977 a VE di CO (Cod. Fisc. ), entrambi residenti a [...]
S. Francesco n. 51/A;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;
nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la dott.ssa Silvia Pizzati;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146
DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche alla dott.ssa Pizzati.
Venezia, 10.9.2025
Il Presidente
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