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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, letti gli atti e udita la discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15897/2023 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: quantificazione differenze a seguito condanna generica
T R A
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ) rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Cirillo presso il cui studio sito in Napoli, alla Via B. Cariteo, 8, è elett.te domiciliato
Ricorrente
E
Socio Unico (P.Iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.9.2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e chiedendo “1) Accertare e Controparte_1 dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.142,07, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.142,07 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”
A fondamento della domanda allegava: di aver adito l'intestato Tribunale, unitamente ad altri lavoratori incardinando il giudizio iscritto al RGN 6790/2020 per ivi vedersi riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al livello V o in subordine al IV del CCNL di settore;
che con sentenza n. 1715/2023 il Giudice del Lavoro gli aveva riconosciuto -con sentenza di condanna generica -il diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center/customer care a decorrere dal 30 ottobre 2011 nonché al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal 30.7.2011.
Pertanto, adiva nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica telematica del ricorso all'indirizzo pec tratto dal pubblico registro INIPEC (cfr. in atti), non si costituiva, rimanendo contumace
Attesa la natura documentale della causa il giudice rinviava per la discussione;
all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza pubblicata in pari data.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (4 liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione delle mansioni concretamente svolte.
La sentenza sull'an (da cui discende il presente giudizio sul quantum) è una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva.
L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa del diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo –detto pronunciato- a suffragare la pretesa creditizia, avanzate a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce.
I conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente ed allegati al ricorso appaiono sostanzialmente corretti.
Dalla lettura della relazione peritale allegata al fascicolo di parte risulta difatti che il consulente, nel calcolare le differenze spettanti, ha utilizzato le buste paga e gli ulteriori documenti prodotti in atti, nonché le tabelle retributive previste dai CCNL applicabili ratione temporis; ha tenuto conto, quanto alla della maturazione degli scatti di anzianità, delle previsioni degli accordi sindacali, in essere dal 2017, relativi al “congelamento e sospensione degli scatti di anzianità” nel periodo marzo 2017 – agosto 2019 e riguardanti la sede di Napoli della Società facenti Controparte_1 parte della contrattazione collettiva applicabile (cfr. in atti).
Risultano poi essere stati considerati, ai fini della determinazione delle predette spettanze e della misura delle stesse, i periodi di sospensione in cigs, mentre sono state calcolate e poste a carico del datore di lavoro le differenze sulle indennità a carico per gli ammortizzatori sociali CP_2
(CDS - CIGS – FIS), anche in considerazione che il rapporto di lavoro risulta essere cessato in data 30.11.2019.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati con la CT di parte allegata al ricorso, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6.142,07, al lordo delle ritenute di legge. Sulla somma dovuta andranno altresì corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo.
La società va altresì condannata ad effettuare la regolarizzazione contributiva in ragione delle somme riconosciute.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle vigenti tariffe, anche in considerazione della serialità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 6.142,07, in favore di , oltre Parte_1 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 somma di € 1880,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 6 marzo 2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, letti gli atti e udita la discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15897/2023 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: quantificazione differenze a seguito condanna generica
T R A
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ) rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. C.F._1
Francesco Cirillo presso il cui studio sito in Napoli, alla Via B. Cariteo, 8, è elett.te domiciliato
Ricorrente
E
Socio Unico (P.Iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 8.9.2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e chiedendo “1) Accertare e Controparte_1 dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 6.142,07, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 6.142,07 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”
A fondamento della domanda allegava: di aver adito l'intestato Tribunale, unitamente ad altri lavoratori incardinando il giudizio iscritto al RGN 6790/2020 per ivi vedersi riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al livello V o in subordine al IV del CCNL di settore;
che con sentenza n. 1715/2023 il Giudice del Lavoro gli aveva riconosciuto -con sentenza di condanna generica -il diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center/customer care a decorrere dal 30 ottobre 2011 nonché al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal 30.7.2011.
Pertanto, adiva nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La resistente, seppur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica telematica del ricorso all'indirizzo pec tratto dal pubblico registro INIPEC (cfr. in atti), non si costituiva, rimanendo contumace
Attesa la natura documentale della causa il giudice rinviava per la discussione;
all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza pubblicata in pari data.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (4 liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione delle mansioni concretamente svolte.
La sentenza sull'an (da cui discende il presente giudizio sul quantum) è una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva.
L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa del diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo –detto pronunciato- a suffragare la pretesa creditizia, avanzate a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce.
I conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente ed allegati al ricorso appaiono sostanzialmente corretti.
Dalla lettura della relazione peritale allegata al fascicolo di parte risulta difatti che il consulente, nel calcolare le differenze spettanti, ha utilizzato le buste paga e gli ulteriori documenti prodotti in atti, nonché le tabelle retributive previste dai CCNL applicabili ratione temporis; ha tenuto conto, quanto alla della maturazione degli scatti di anzianità, delle previsioni degli accordi sindacali, in essere dal 2017, relativi al “congelamento e sospensione degli scatti di anzianità” nel periodo marzo 2017 – agosto 2019 e riguardanti la sede di Napoli della Società facenti Controparte_1 parte della contrattazione collettiva applicabile (cfr. in atti).
Risultano poi essere stati considerati, ai fini della determinazione delle predette spettanze e della misura delle stesse, i periodi di sospensione in cigs, mentre sono state calcolate e poste a carico del datore di lavoro le differenze sulle indennità a carico per gli ammortizzatori sociali CP_2
(CDS - CIGS – FIS), anche in considerazione che il rapporto di lavoro risulta essere cessato in data 30.11.2019.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati con la CT di parte allegata al ricorso, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 6.142,07, al lordo delle ritenute di legge. Sulla somma dovuta andranno altresì corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo.
La società va altresì condannata ad effettuare la regolarizzazione contributiva in ragione delle somme riconosciute.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle vigenti tariffe, anche in considerazione della serialità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 6.142,07, in favore di , oltre Parte_1 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 somma di € 1880,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 6 marzo 2024
Il Giudice del lavoro
Dott. Maria Rosaria Elmino