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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1814/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
a socio unico SpA, P.IVA/C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore dr , con sede legale in P.IVA_1 Controparte_1 alla Piazza Matteotti n.1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio Pt_2 separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'avv. Agnese Gualtieri (C.F. ), unitamente alla C.F._1 quale elettivamente domicilia presso lo studio in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326, e che dichiara di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al fax 0817777107, oppure all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nato il [...] a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), nato il [...] a [...], Controparte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ), nato l' 8/06/82 a Nola, rappresentati e Controparte_4 CodiceFiscale_4 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Leopoldo Spedaliere (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_5
Luciano Spedaliere (c.f. ) dello (c.f. CodiceFiscale_6 Controparte_5
), con i quali elett.te domiciliano in Portici (NA) al Corso Garibaldi n.85 (comunicazioni P.IVA_2
a fax 081/27.41.05 e Email_2
APPELLATI
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6032/2022, pubblicata il giorno
22.01.2023..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in data 6.11.2020 Controparte_2
e - dopo aver premesso di essere dipendenti, dal Controparte_3 Controparte_4 dicembre 2010, della e di essere addetti all'impianto STIR di Tufino con le seguenti CP_6 qualifiche: PI e LL operai specializzati, livello 4B CCNL Igiene Ambientale,
Matrisciano operaio qualificato, livello 3B del medesimo CCNL- esposero di lavorare nel settore dell'Igiene Ambientale sin dal 2002: in particolare i primi due svolgendo mansioni di addetti alla depurazione ed al trattamento di acque reflue sin dal 2005 (prima alle dipendenze di CP_7
, mentre il occupandosene dal 2011 (precedentemente era impiegato all' RSU
[...] CP_4 umido, alle dipendenze di ). Controparte_7
Gli odierni appellati dedussero, quindi, di aver acquisito tutti, nel settembre 2011, il Livello
4A e la qualifica professionale di operai specializzati, in applicazione del CCNL Igiene Ambientale;
di svolgere, in concreto, sin dal dicembre 2010, un'attività sussumibile piuttosto nel liv. V, quali operai che svolgono mansioni di massima specializzazione, nonché interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà (nella posizione parametrale B, dall'1 maggio 2011 al 30 aprile
2016 e nella posizione parametrale superiore A, dall' 1 maggio 2016).
In particolare, gli stessi istanti fornirono una descrizione puntuale delle attività di trattamento
– sia chimico che fisico e biologico delle acque reflue- svolte presso lo stabilimento STIR di
Tufino; precisarono i propri compiti e rimarcarono di operare in autonomia, anche nell'attività di controllo, di valutazione ed eliminazione di difetti ed anomalie. Tali allegazioni fecero seguito all'esatta descrizione dei livelli di inquadramento assegnati e di quello rivendicato.
Sulla scorta di tali deduzioni conclusero nei seguenti termini: “A)-previo accertamento della professionalità e del contenuto delle mansioni in concreto svolte dai ricorrenti, dichiarare
l'illegittimità e la sperequatezza dell'inquadramento degli stessi nel livello 4A, profilo professionale di operaio specializzato, Area Impianti e Laboratori del CCNL Igiene Ambientale;
B)-accertato il contenuto delle descritte mansioni superiori, dichiarare ai sensi degli artt. 2013 c.c.
e 16 del CCNL di categoria, il diritto degli stessi a vedersi attribuire il livello 5B - Area Impianti e
Laboratori, CCNL Igiene Ambientale, qualifica professionale di operaio di massima specializzazione, nonchè dediti ad interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà per i primi cinque anni di servizio, in particolare con decorrenza dall' 1/05/11, e, nella superiore posizione parametrale liv. 5A dai successivi anni, con decorrenza dal 01/05/16, o da
2 quelle diverse date o per i diversi periodi ritenuti di giustizia;
C)-ordinare, quindi, alla convenuta di immediatamente regolarizzare la posizione giuridica, normativa ed economica dei ricorrenti, per la suddetta decorrenza e causali, con ogni conseguenza di legge, riconoscendo loro il Livello 5B prima e 5A poi, ed ogni effetto normativo, giuridico ed economico conseguente;
D)-genericamente condannare, quindi e comunque, atteso l'espletamento di fatto di mansioni superiori, la convenuta a pagare ai ricorrenti ogni differenza per retribuzione diretta, indiretta e differita scaturente dal suddetto inquadramento e dal raffronto tra la retribuzione dovuta e quella percepita, somme da quantificarsi in separato giudizio, ordinandole altresì di ricostruire la posizione giuridica, normativa ed economica, anche regolarizzando la posizione previdenziale, parzialmente omessa, il tutto a decorrere dall' 1/05/2011 o dal 6/6/2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
E)condannare, ancora, la convenuta al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute ai lavoratori. Vinte le spese ed attribuzione ai procuratori, che dichiarano di averne fatto anticipo.”
Radicatosi il contraddittorio, si costituì in giudizio la società che contestò la CP_6 fondatezza della domanda ed eccepì la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente riconosciuti.
All'esito dell'istruttoria, infine, acquisite le note di trattazione scritta, il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, all'esito della procedura di correzione di errore materiale, con la sentenza indicata in epigrafe così dispose: “accoglie in parte la domanda e dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel livello 5B Area Impianti e Laboratori, CCNL Igiene Ambientale, qualifica professionale di operaio di massima specializzazione, con decorrenza dall' 1/05/11, e, nella superiore posizione parametrale liv. 5A, da 01/05/16” e nella parte motiva ….Pertanto ai ricorrenti va riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore invocato livello 5 parametro B) dal 1^ maggio 2011 e nel parametro A) dopo i successivi cinque anni………… La convenuta va perciò condannata all'inquadramento dei ricorrenti nel livello 5 CCNL applicato parametro B) dal
1^.
5.2011 e nel parametro A) da 1^.
5.2016 nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal 6/6/2014 oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo”
Con ricorso depositato in data 21.07.2023 la ha proposto appello avverso tale CP_6 sentenza evidenziando come le mansioni svolte dagli appellanti rientrassero pienamente nel quarto livello dagli stessi acquisito. In particolare, la società appellante con il primo motivo di gravame ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione delle declaratorie del CCNL Igiene Ambientale attinenti al
IV e V livello, posti a confronto;
con gli altri motivi di appello, poi, ha contestato la valutazione del
3 materiale probatorio effettuata dal primo giudice. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si sono costituiti gli appellati indicati in epigrafe in quali hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto disporsi il rigetto.
Nel corso del giudizio sono state respinte le istanze di anticipazione proposte dall'appellante, basate sul timore di non poter recuperare gli importi corrisposti in ragione del livello V riconosciuto in parziale esecuzione della sentenza.
Successivamente, con decreto ex art. 127 ter c.p.c., è stata prevista la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione da ultimo dell'udienza del 13.03.2025.
Acquisite le note di trattazione, riservata la decisione ed espletata la camera di consiglio - infine- la causa è decisa nei termini di seguito esposti.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Prima di entrare nel merito del gravame, ancorato a motivi strettamente connessi ed esaminabili in modo congiunto, questa Corte ritiene opportuno effettuare un breve ma significativo richiamo ai principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità a proposito della valutazione delle domande dirette al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento.
E' stato, infatti, affermato che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. L'individuazione dei criteri generali e astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto è censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, - al pari delle altre due fasi suindicate - anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva (cfr. Cass.civ., Sez.Lav.
16.02.2025, n. 3069; Cass. 30.10.2008 n. 26234).
Tanto premesso - poiché nel presente giudizio si discute dell'esatto inquadramento degli appellati, tutti appartenenti dal settembre 2011 al livello 4 del CCNL Igiene Ambientale, con la qualifica professionale di operai specializzati- occorre accertare se le mansioni in concreto svolte dagli stessi siano inquadrabili nel livello 5° dagli stessi rivendicato ed occorre quindi operare il procedimento trifasico sopra delineato.
L'appellante, onde confutare il ragionamento condotto dal giudice di prime cure, lamenta che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che “… i compiti descritti in ricorso, … sono
4 innegabilmente di consistenza tecnica notevole. Né è dubitabile che il campo di attività sia connotato da una discrezionalità anche decisionale (decidere di sostituire pezzi dell'impianto) anche perché è stato appurato che un responsabile diretto, almeno sino al 2019, non esisteva”.
L'appellante lamenta, tuttavia, che il ricorso recava l'elencazione di una serie di mansioni espletate dai tre ricorrenti, confermate in parte dalla prova testimoniale, non contestualizzate all'impianto al quale sono addetti i ricorrenti quali operai specializzati;
evidenzia che dalla disamina della Pianta Organica, prodotta in atti, agevolmente si desume che nell'ambito dell'
[...]
, esiste il settore Manutenzione / Servizi Generali, nell'ambito del quale Parte_3
i ricorrenti sono addetti agli Impianti Trattamento (cd TAR), curandone la manutenzione ordinaria in autonomia operativa (allegato 3 del fascicolo di produzione memoria difensiva I grado); aggiunge che nei casi specifici in cui è richiesta l”elevata capacità tecnico-pratica e adeguata preparazione professionale acquisita con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione”, che caratterizza il V livello professionale, intervengono le squadre di manutenzione, elettrica o meccanica, a seconda della necessità (i cui addetti possiedono infatti il V livello).
In sostanza, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe valorizzato elementi di carattere accidentale (quali l'autonomia decisionale) che non sarebbero in grado di comprovare gli elementi specifici tipici della figura professionale rivendicata dagli odierni appellati.
Orbene, osserva il Collegio che appare necessario comprendere quali mansioni abbiano svolto concretamente gli appellati a far tempo dal 2010 ed in tal senso, più che la pianta organica, che può fornire solo indicazioni circa l'assetto organizzativo, è importante verificare di cosa in concreto si siano occupati e si occupino i dipendenti , e . CP_2 CP_3 CP_4
Gli appellati, nel ricorso di primo grado che costituisce il nucleo delle allegazioni difensive addotte a sostegno della domanda, hanno dedotto che quali addetti agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione acque ed aria, operano autonomamente, controllano che i processi per il trattamento delle acque, sia chimico - fisiche che biologiche, vadano a buon fine, valutano ed eliminano guasti, difetti ed anomalie. Più nello specifico, hanno riferito che quotidianamente, arrivati presso l'impianto STIR di Tufino, eseguono il controllo generale dell'intera struttura ed in particolare verificano il corretto funzionamento del Trattamento Acque Reflue (c.d. TAR) e degli
Scrubber (aspirapolveri di aria dei vari reparti dei capannoni) e, a seguito di tale verifica,, se rilevano qualche anomalia, devono intervenire per risolverla.
5 Gli originari istanti hanno aggiunto che ogni turno è di 7 ore e 49 minuti (dalle ore 8,00 alle
15,51 con 15 minuti di pausa pranzo) ed è reso per cinque giorni a settimana. Alla fine di tale orario, i lavoratori sono in reperibilità e tanto, sia dalla fine della giornata lavorativa precedente fino all'inizio di quella successiva, che nei week end. Tutto, al fine di garantire il funzionamento continuativo ed ininterrotto dello STIR, essendo, i lavoratori, perfettamente in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e sulla strumentazione;
che, alle volte, i lavoratori si confrontano con un referente (non presente tutti i giorni negli impianti), ma soltanto per affrontare questioni meramente organizzative (ad esempio, quando manca del materiale) essendo autonomi nello svolgimento del nucleo fondante delle proprie mansioni:
Gli appellati , e , poi, hanno evidenziato che i complessi e CP_2 CP_3 CP_4 delicati processi per il funzionamento dell'impianto di depurazione di acque reflue cui sono addetti e, nei quali, compiono, in piena autonomia, attività di supervisone, gestione, manutenzione, pulizia e controllo, sono: accumulo ed omogeneizzazione (raccolta, in vasche separate: dei reflui prodotti presso l'impianto, delle acque meteoriche e dello scarico del drenaggio biofiltri, e successiva omogeneizzazione degli stessi), neutralizzazione (correzione del ph delle acque omogeneizzate, a mezzo carbonato di sodio), denitrificazione (processo con il quale l'azoto viene rimosso dall'acqua, mediante la conversione dei nitrati (NO3) in azoto inerte (N2) in modo da migliorarne la qualità), ossidazione biologica (in questa sezione si svolgono le reazioni di ossidazione delle molecole organiche e dell'azoto ammoniacale: per via biologica, l'azoto ammoniacale viene ossidato a nitriti e i nitriti possono essere ulteriormente ossidati a nitrati), sedimentazione biologica (in questa sezione si ottiene la separazione del fango dall'acqua chiarificata), condizionamento chimico - fisico (processo che prevede l'utilizzo di nutrienti – condizionati (quali carbone attivo, sali nutrienti
e carbone organico) che vengono dosati automaticamente nelle vasche di reazione a fanghi attivi, come coadiuvanti dei processi di degradazione biologica), sedimentazione a pacchi lamellari
(processo di decantazione dove, grazie al sistema a pacchi lamellari, vengono fatti sedimentare sul fondo i fanghi prodotti ed il chiarificato viene separato dall'alto per sfioro a stramazzo).
Hanno aggiunto che nei complessi processi su indicati, per garantirne il corretto funzionamento, nonché l'efficienza, l'economicità e l'ecologica, essi operano, in piena ed assoluta autonomia operativa, di valutazione, di decisione, di gestione e di esecuzione, compiono interventi, di elevata delicatezza, complessità e difficoltà, quali, a titolo esemplificativo, il controllo delle pompe di sollevamento (attrezzi che consentono il passaggio delle acque da una vasca all'altra), la regolazione ed il dosaggio dei reagenti coadiuvanti e nutrienti nel processo di ossidazione biologica dell'acqua, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari di processo e, tanto, con
6 notevolissima capacità di trattamento di tecnologie evidentemente complesse ed avanzate e con piena e diretta responsabilità circa i compiti eseguiti.
Per garantire il corretto funzionamento del reparto cui sono addetti sono tenuti a: monitorare i livelli di "troppopieno" nelle vasche, azionare griglie ed apparecchi di sminuzzamento del materiale rastrellato, svuotare e pulire i dissabbiatori o i separatori di sostanze oleose (benzina, oli, grassi), svuotare le vasche di raccolta dei fanghi. Oltre a queste mansioni provvedono, come detto, alla regolazione ed al dosaggio dei reagenti coadiuvanti e nutrienti per il trattamento biologico dell'acqua. Quando, sulla base delle loro autonome valutazioni, riscontrano delle anomalie, operano per apportare le necessarie variazioni ai parametri tecnici del processo. Inoltre, si occupano della verbalizzazione dei risultati in un apposito registro al fine di avere sempre sotto controllo lo stato di funzionalità e l'eventuale presenza di guasti, nonché del trattamento e del recupero o smaltimento dei fanghi di depurazione. Inoltre esplicano attività di controllo dei fanghi e dei reagenti;
delle pompe reagenti;
delle sonde del ph e dell'ossigeno e di tutte le pompe di rilancio acque reflue.
Hanno aggiunto di essere addetti alla manutenzione di tutte le pompe dell'impianto (siano esse di sollevamento, monovite, sommerse, dosatrici) e del soffiante (strumento che garantisce il fabbisogno necessario allo svolgimento dei processi biologici). Svolgono, dunque, tutte quelle complesse operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza dei sistemi.
Ad esempio, quando rilevano l'errato funzionamento meccanico della pompa, la sollevano con un varicello (strumento di sollevamento con corda di acciaio), la portano fuori dalla vasca per verificare il motivo del malfunzionamento e, quindi, operano per la risoluzione del problema
(sostituendo pezzi, pulendo le pompe, ecc..). Infine, provano l'impianto, previa ricollocazione della pompa nella vasca. Tale attività, per la sua complessità, nonchè per evidenti ragioni di sicurezza, stante la ampiezza della vasca, richiede l'intervento di due dei tre ricorrenti.
Inoltre, si occupano della pulizia periodica delle vasche del TAR (impianto per il Trattamento di Acque Reflue),tanto a mezzo macchina combinata o pompa con acqua o con l'utilizzo di retini per i surnatanti e con pale (qualora ci fosse la necessità di eliminare fanghiglia resistente residua, scendono direttamente nelle vasche con le apposite scale alle marinare presenti); dei dispositivi di mescolamento dei reagenti chimici, dei pacchi lamellari (tramite pompa acqua ad alta pressione e apposite palette), di tutte le caditoie e pozzetti fiscali presenti in impianto (questa è periodica ed avviene con l'aiuto della macchina combinata); della filtropressa (macchina industriale usata per disidratare i fanghi mediante processi di separazione solido liquidi), con apposita asta, lamellata anteriormente per la pulizia delle singole tele di cui è fatta la filtropressa, e tramite una idropulitrice ad alta pressione per il risciacquo. Curano la sostituzione periodica: dei soffioni (strumenti
7 utilizzati per l'introduzione di aria nelle vasche, allo scopo di separare il fango dall'acqua) presenti nel fondo vasca, delle guarnizioni di tutte le pompe (ad esempio delle pompe di rilancio e delle pompe dosatrici alla rottura), delle tele e delle piastre della filtropressa (ove necessario), nonchè dei rabbocchi e si occupano dei cambi di oli delle pompe e delle macchine presenti;
del montaggio di grigliati ove necessario;
dello svuotamento latta del desolatore;
dello scarico e stoccaggio dei reagenti quando vengono consegnati ed infine gestiscono alcune attività formali, come la compilazione di registri ambientali, del giornale lavori (con il prelievo dei contalitri presenti ed il controllo di funzionamento degli stessi), delle schede di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè mansioni di assistenza nelle attività di campionamento acque pozzetti fiscali, pozzetti spia e percolato. Gli originari ricorrenti hanno inoltre specificato di essere anche addetti ai sistemi di aspirazione, depolverazione e deodorizzazione dell'aria, che hanno lo scopo di trattare tutti i flussi d'aria suscettibili di contaminazione, siano essi di processo o ventilazione, abbattendo prima dell'emissione finale in atmosfera ogni composto o sostanza che possa dare origine a emissioni odorose o polverose oltre la soglia di accettabilità occupandosi: a)del controllo generale del funzionamento dei biofiltri: del loro sistema di irrigazione, intervenendo per eventuali riparazioni, della misurazione altezza media, dello scarico polvere del filtro, dello stato della girante e della pulizia della stessa;
b)del controllo generale e del funzionamento dei ventilatori centrifughi: della sostituzione delle cinghie, del monoblocco, dei supporti a cuscinetti e delle cartucce grasso degli stessi;
c)del controllo generale e del funzionamento delle elettropompe: della pulizia delle stesse, della sostituzione dei galleggianti e dei misuratori di portata, nonchè dello smontaggio e rimontaggio elettropompe.
Gli odierni appellati hanno infine precisato che tutte le attività di cui sopra, svolte continuativamente e quotidianamente, sono certamente ascrivibili al profilo professionale di operaio di massima specializzazione liv. 5 CCNL di categoria. Ciò per: -la responsabilità esclusiva, assoluta e diretta dei ricorrenti nella gestione del funzionamento dei processi dello STIR di Tufino, questa esplicata anche con interventi di reperibilità; -il compimento di interventi risolutivi di particolare complessità, difficoltà e delicatezza, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, quali ad esempio la regolazione ed il dosaggio dei reagenti coadiuvanti e nutrienti per il trattamento biologico dell'acqua, la manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria dei biofiltri, dei ventilatori centrifugati e di tutti gli altri macchinari di processo negli impianti di trattamento aria o, ancora, il controllo delle pompe di sollevamento e le attività di correzione eventuali guasti;
-la piena autonomia operativa e facoltà decisionale nell'esercizio delle funzioni assegnate, di natura meccanica e sulla strumentazione, decidendo i
8 ricorrenti senza alcuna supervisione esterna e ordine specifico;
-la applicazione di procedure e metodi di manutenzione non prestabiliti ed ordinari, bensì imprevedibili ed adeguati caso per caso alle necessità.
Tali allegazioni difensive, che da sole delineano una serie di compiti di elevata specializzazione anche in campo manutentivo, sono state suffragate da adeguato apporto probatorio.
Il primo giudice, a parere del Collegio, ha compiuto un'accurata disamina delle prove raccolte ed ha interpretato in modo adeguato le caratteristiche delle declaratorie contrattuali.
La descrizione delle mansioni contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio era diretta a porre in adeguato rilievo non solo l'elemento della natura specialistica delle mansioni e l'autonomia di cui i tre dipendenti godevano, ma anche la capacità di intervenire per risolvere problemi manutentivi anche non puramente ordinari.
Tali deduzioni difensive hanno trovato riscontro, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nelle prove testimoniali assunte in corso di causa.
Appare opportuno, a questo punto, richiamarne il contenuto.
Dal verbale di prova testimoniale del 2 luglio 2021 emerge che la ES Testimone_1 ingegnere ambientale assunta alle dipendenze di dal 2011 e dal 2009 referente Parte_1 ambientale presso lo Stir (da qualche mese TMB) di Tufino, ha dichiarato: “…da quando sono stata assunta, ho frequentato lo Stir dove sono adibiti gli odierni ricorrenti, occupandomi di analisi e monitoraggio ambientali. Per questo mi recavo presso lo Stir, o due o tre volte al mese, oppure tutte le settimane anche più di una volta a settimana. Quando sono arrivata nel 2011 ho già trovato i ricorrenti che erano adibiti al Tar (trattamento acque reflue) e all' impianto di trattamento arie esauste. I ricorrenti sono sostanzialmente ad un impianto all' interno dell'impianto stesso composto da vasche, macchinari ad alta tecnologia che gestiscono autonomamente. L'impianto cura il trattamento delle acque in modo tale che l' acqua sporca raccolta all' interno dell' impianto, perché si tratta di acque reflue, viene trattata chimicamente, fisicamente e biologicamente. Quindi, una volta completamente ripulita, viene riemessa nell' alveo schiava.
I ricorrenti sono adibiti ad una serie di attività che indico a titolo di esempio: controllo delle vasche, dosaggio dei reagenti, monitoraggio dei parametri, variazione dei parametri stessi perché esiste un quadro di controllo, valutazione del grado di depurazione e all' occorrenza intervengono per migliorare il processo.
Accanto alle attività ordinarie, indispensabili per il funzionamento dell' impianto, i ricorrenti curano anche quelle attività che possono essere definite straordinarie laddove emergano guasti o
9 anomalie. In questo caso intervengono, risolvendole, evitando sia il ricorso a ditte esterne sia il ricorso all' apposita sezione manutenzione laddove possibile. Per esempio se si rompe un pezzo dell' impianto lo ordinano e provvedono essi stessi a montarlo.
Il Giudice dà al ES lettura dei processi richiamati al capo 12 del ricorso e la ES nel confermare che i ricorrenti svolgono tutte le attività ivi elencate, aggiunge che si tratta proprio di quell' analisi chimico, biologica e fisica che ha prima detto in maniera semplificata. Preciso che i ricorrenti svolgono tutti la medesima attività e per questo interscambiabili tra di loro e la svolgono altresì in completa autonomia in quanto non hanno un responsabile diretto.
Laddove intervengano i ricorrenti sono tenuti a compilare delle schede tecniche in cui descrivono tutta l' attività svolta e poi la consegnano a me da quando ci sono io, dal giugno 2019.
Devo dire che anche prima quando frequentavo lo Spir non nella veste di referente comunque ha potuto constatare direttamente che i ricorrenti svolgevano i compiti che ho prima descritto, che non avevano un responsabile diretto e inoltre quado mi relazionavo col responsabile dell' impianto ricevevo conferma di ciò che vedevo. Prima della mia nomina nel 2019 non c' era alcun referente perché io non ho sostituito nessuno.
Confermo che i ricorrenti svolgono le attività descritte al punto 16-17 del ricorso di cui il giudice mi dà lettura. Per esempio in ordine all' utilizzo del macchinario Filtropressa loro si accorgono a seconda della qualità del fango se il funzionamento è regolare oppure no ( se il fango
è troppo molle significa che l' impianto non sta funzionando bene e loro devono intervenire).
Aggiungo che gli stessi ricorrenti si sono accorti recentemente per tutta una serie di fatti che mi hanno descritto in dettaglio che un reagente che stavamo usando non era della qualità desiderata.
Me lo hanno riferito, e dopo aver fatto le analisi, ho constatato che i loro sospetti erano fondati.
Inoltre svolgono mansioni di controllo come descritto al punto 15 del ricorso di cui il giudice mi dà lettura
Tutti i ricorrenti hanno la reperibilità tanto è vero che spesso succede che sabato o domenica
o di notte ci sono dei problemi e siccome l' impianto non può non funzionare e vengono chiamati secondo un turno già predisposto. Come ho prima detto l' impianto TAR è un impianto nell' impianto. Ciò comporta che gli interventi meccanici che vengono fatti attengono all' impianto in generale cioè quello del trattamento dei rifiuti e rarissimamente riguardano il TAR. Non ho mai trovato manutentori meccanici sul TAR. Il volume d' acqua gestito normalmente è di 85 mila metri cubi all' anno.
10 Le ditte esterne intervengo laddove è impossibile intervenire da parte dei ricorrenti ad esempio nella sostituzione delle piastre della filtropressa o dell' intera vasca a pacchi lamellari che per dare un ' idea non si cambiava da 15 anni. “
La deposizione della ES sopra indicata assume una rilevanza essenziale, per il ruolo dalla stessa rivestito e per la precisione della descrizione effettuata. Si tratta di una testimonianza che conferma pienamente gli assunti difensivi dei ricorrenti, odierni appellati, ed è stata valutata in modo del tutto corretto dal giudice di prima istanza che ne ha tratto le conseguenze logiche circa non solo l'autonomia e le conoscenze di alta specializzazione che consentivano ai dipendenti di agire senza interfacciarsi continuamente con alte maestranze, ma soprattutto circa la continuità dell'attività di manutenzione -non solo ordinaria- che veniva svolta in modo che la presenza di ditte esterne era sporadica ed eventuale, confinata cioè in ambiti di eccezionalità.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, poi, le altre deposizioni non smentiscono l'interpretazione del materiale probatorio effettuata dal primo giudice.
Il ES , responsabile della manutenzione meccanica dello da Testimone_2 Parte_3 circa vent' anni, ha precisato che “l'impianto cosiddetto TAR è stato gestito autonomamente dai ricorrenti” ed ha confermato che gli stessi “curano la manutenzione straordinaria di alcune parti dei macchinari che utilizzano per esempio la sostituzione dei cuscinetti, motori elettrici, riduttori.
Per quanto mi riguarda con la mia squadra intervengo in un anno non più di una decina di volte.
Per quanto mi riguarda non mi occupo né mi sono mai occupato, anche per mia formazione, di tutti
i macchinari che vengono utilizzati dai ricorrenti e della loro specifica attività.”
Infine, il ES , collega dei ricorrenti in servizio presso l'allora STIR di Testimone_3
Tufino, poi diventato TMB con compiti di manutentore meccanico presso l'impianto di smaltimento rifiuti, ha precisato che nonostante egli compia quotidianamente “il giro” di tutti gli impianti, non si reca “dove ci sono i ricorrenti per la ragione che ci sono loro. Questo significa che intervengo soltanto su loro chiamata e solo quando si tratta di guasti importanti per i quali serve aiuto e loro non ce la fanno a risolvere. Questo tipo di interventi succede però di rado, cioè in un anno 7-8 volte”. Egli ha aggiunto: “quando ho prima detto che i ricorrenti curano la manutenzione meccanica nel caso in cui i guasti non siano importanti non ho aggiunto che loro stessi vanno a prendersi il pezzo dal magazziniere.
I miei interventi di manutenzione presso gli impianti dove sono adibiti i ricorrenti durano circa una mezza giornata se non di più. L'ultima volta che ci sono andato era per sostituire un ponte girevole che serve per mantenere fluidi i fanghi. Che io sappia nessuno ha sostituito
l'ingegnere dalla sua assenza. Tes_1
11 L'impianto su cui sono adibiti i ricorrenti si chiama TAR. Tutti gli interventi che eseguono i ricorrenti, essi li svolgono in completa autonomia senza chiedere a nessuno se e come fare. ….Il mio livello di inquadramento è il 5° A come manutentore meccanico.”
Quanto alla deposizione del ES la Corte ritiene che la stessa assume scarso rilievo: il Tes_4 ES infatti riferisce circostanze smentite persino dal responsabile della manutenzione, fornendo una descrizione delle mansioni semplicistica e sminuente.
Dalle prove assunte, in definitiva, come correttamente rilevato dal primo giudice, è emerso che le attività svolte dagli odierni appellati erano attività di elevata specializzazione, tanto che gli stessi eseguivano in piena autonomia anche interventi manutentivi diretti a garantire il perfetto funzionamento dell'impianto.
Ciò posto, e ritenuto che -contrariamente a quanto affermato dall'appellante- gli appellati abbiano assolto all'onere probatorio attinente alla tipologia di mansioni indicate in ricorso occorre a questo punto valutare se le stesse siano esattamente e correttamente inquadrate nel livello loro attribuito (IV) o se invece tale livello risulti inadeguato rispetto al peso specifico del ruolo dali stessi assunto nel ciclo produttivo aziendale.
Appare necessario richiamare le declaratorie contrattuali.
Secondo quanto indicato dalla stessa società appellante nel ricorso introduttivo di questo grado di giudizio, la declaratoria del Livello 4 si riferisce proprio a: "Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore". Profili esemplificativi: "-operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10 T.;
Laddove, la declaratoria dell'invocato (superiore) Liv. 5 del CCNL, Area Impianti e
Laboratori, si riferisce a: "Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché
12 interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento". Profili esemplificativi: " - operaio che negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E' in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione"; - operaio che, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti d'analista e sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con responsabilità di guida e controllo degli addetti;
ecc.; - operatore esterno di termovalorizzatore con patente di 1 ° grado;
- operatore DCS di termovalorizzatore con patente di
1° grado".
Ebbene, dal confronto fra le due declaratorie contrattuali emerge che l'elemento discretivo è dato dal tipo di competenze richieste: di carattere pratico ed esecutivo quelle tipiche del quarto livello, pur se richiedenti una competenza ed una capacità adeguata ad applicare procedure specifiche e prestabilite;
di ampia specializzazione quelle tipiche del livello V, che richiede non solo autonomia ma soprattutto capacità di intervento anche in casi di non ordinaria complessità.
Ciò posto, non appare in alcun modo condivisibile la prospettazione di parte appellante perché la prova orale espletata nel corso del primo grado di giudizio ha dato piena conferma non solo del grado di competenza dei dipendenti (addetti all'impianto TAR, trattamento acque reflue, comportante una serie di specifiche conoscenze ed abilitò) ma soprattutto della massima specializzazione dimostrata nel trattamento dei fanghi, nell'individuazione di lacune operative e dell'espletamento di interventi manutentivi anche straordinari (senza ricorrere all'aiuto delle
13 specifiche squadre in organigramma). Quanto alla mancata prova del possesso della patente, indicata dall'appellante quale lacuna valutativa, è appena il caso di osservare che non costituisce elemento caratterizzante il livello ma mero elemento esemplificativo (per il conduttore generatore di vapore)
In definitiva, a fronte del compendio di attività ampiamente specializzate svolte dai ricorrenti, concretizzate anche in ordinari e straordinari interventi manutentivi, risulta certamente inadeguato il livello attribuito, specie ove si faccia un confronto con i profili esemplificativi enucleati nella declaratoria contrattuale.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere respinto e la sentenza deve trovare piena conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore indeterminato di livello medio, della presenza di tre appellati e dello svolgimento di quattro fasi processuali. Il tutto con attribuzione ai procuratori antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado che liquida in complessivi euro 5.995,20 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1814/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
a socio unico SpA, P.IVA/C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore dr , con sede legale in P.IVA_1 Controparte_1 alla Piazza Matteotti n.1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio Pt_2 separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'avv. Agnese Gualtieri (C.F. ), unitamente alla C.F._1 quale elettivamente domicilia presso lo studio in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326, e che dichiara di ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al fax 0817777107, oppure all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), nato il [...] a [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), nato il [...] a [...], Controparte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ), nato l' 8/06/82 a Nola, rappresentati e Controparte_4 CodiceFiscale_4 difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Leopoldo Spedaliere (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_5
Luciano Spedaliere (c.f. ) dello (c.f. CodiceFiscale_6 Controparte_5
), con i quali elett.te domiciliano in Portici (NA) al Corso Garibaldi n.85 (comunicazioni P.IVA_2
a fax 081/27.41.05 e Email_2
APPELLATI
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6032/2022, pubblicata il giorno
22.01.2023..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in data 6.11.2020 Controparte_2
e - dopo aver premesso di essere dipendenti, dal Controparte_3 Controparte_4 dicembre 2010, della e di essere addetti all'impianto STIR di Tufino con le seguenti CP_6 qualifiche: PI e LL operai specializzati, livello 4B CCNL Igiene Ambientale,
Matrisciano operaio qualificato, livello 3B del medesimo CCNL- esposero di lavorare nel settore dell'Igiene Ambientale sin dal 2002: in particolare i primi due svolgendo mansioni di addetti alla depurazione ed al trattamento di acque reflue sin dal 2005 (prima alle dipendenze di CP_7
, mentre il occupandosene dal 2011 (precedentemente era impiegato all' RSU
[...] CP_4 umido, alle dipendenze di ). Controparte_7
Gli odierni appellati dedussero, quindi, di aver acquisito tutti, nel settembre 2011, il Livello
4A e la qualifica professionale di operai specializzati, in applicazione del CCNL Igiene Ambientale;
di svolgere, in concreto, sin dal dicembre 2010, un'attività sussumibile piuttosto nel liv. V, quali operai che svolgono mansioni di massima specializzazione, nonché interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà (nella posizione parametrale B, dall'1 maggio 2011 al 30 aprile
2016 e nella posizione parametrale superiore A, dall' 1 maggio 2016).
In particolare, gli stessi istanti fornirono una descrizione puntuale delle attività di trattamento
– sia chimico che fisico e biologico delle acque reflue- svolte presso lo stabilimento STIR di
Tufino; precisarono i propri compiti e rimarcarono di operare in autonomia, anche nell'attività di controllo, di valutazione ed eliminazione di difetti ed anomalie. Tali allegazioni fecero seguito all'esatta descrizione dei livelli di inquadramento assegnati e di quello rivendicato.
Sulla scorta di tali deduzioni conclusero nei seguenti termini: “A)-previo accertamento della professionalità e del contenuto delle mansioni in concreto svolte dai ricorrenti, dichiarare
l'illegittimità e la sperequatezza dell'inquadramento degli stessi nel livello 4A, profilo professionale di operaio specializzato, Area Impianti e Laboratori del CCNL Igiene Ambientale;
B)-accertato il contenuto delle descritte mansioni superiori, dichiarare ai sensi degli artt. 2013 c.c.
e 16 del CCNL di categoria, il diritto degli stessi a vedersi attribuire il livello 5B - Area Impianti e
Laboratori, CCNL Igiene Ambientale, qualifica professionale di operaio di massima specializzazione, nonchè dediti ad interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà per i primi cinque anni di servizio, in particolare con decorrenza dall' 1/05/11, e, nella superiore posizione parametrale liv. 5A dai successivi anni, con decorrenza dal 01/05/16, o da
2 quelle diverse date o per i diversi periodi ritenuti di giustizia;
C)-ordinare, quindi, alla convenuta di immediatamente regolarizzare la posizione giuridica, normativa ed economica dei ricorrenti, per la suddetta decorrenza e causali, con ogni conseguenza di legge, riconoscendo loro il Livello 5B prima e 5A poi, ed ogni effetto normativo, giuridico ed economico conseguente;
D)-genericamente condannare, quindi e comunque, atteso l'espletamento di fatto di mansioni superiori, la convenuta a pagare ai ricorrenti ogni differenza per retribuzione diretta, indiretta e differita scaturente dal suddetto inquadramento e dal raffronto tra la retribuzione dovuta e quella percepita, somme da quantificarsi in separato giudizio, ordinandole altresì di ricostruire la posizione giuridica, normativa ed economica, anche regolarizzando la posizione previdenziale, parzialmente omessa, il tutto a decorrere dall' 1/05/2011 o dal 6/6/2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
E)condannare, ancora, la convenuta al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute ai lavoratori. Vinte le spese ed attribuzione ai procuratori, che dichiarano di averne fatto anticipo.”
Radicatosi il contraddittorio, si costituì in giudizio la società che contestò la CP_6 fondatezza della domanda ed eccepì la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente riconosciuti.
All'esito dell'istruttoria, infine, acquisite le note di trattazione scritta, il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, all'esito della procedura di correzione di errore materiale, con la sentenza indicata in epigrafe così dispose: “accoglie in parte la domanda e dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel livello 5B Area Impianti e Laboratori, CCNL Igiene Ambientale, qualifica professionale di operaio di massima specializzazione, con decorrenza dall' 1/05/11, e, nella superiore posizione parametrale liv. 5A, da 01/05/16” e nella parte motiva ….Pertanto ai ricorrenti va riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore invocato livello 5 parametro B) dal 1^ maggio 2011 e nel parametro A) dopo i successivi cinque anni………… La convenuta va perciò condannata all'inquadramento dei ricorrenti nel livello 5 CCNL applicato parametro B) dal
1^.
5.2011 e nel parametro A) da 1^.
5.2016 nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal 6/6/2014 oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo”
Con ricorso depositato in data 21.07.2023 la ha proposto appello avverso tale CP_6 sentenza evidenziando come le mansioni svolte dagli appellanti rientrassero pienamente nel quarto livello dagli stessi acquisito. In particolare, la società appellante con il primo motivo di gravame ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione delle declaratorie del CCNL Igiene Ambientale attinenti al
IV e V livello, posti a confronto;
con gli altri motivi di appello, poi, ha contestato la valutazione del
3 materiale probatorio effettuata dal primo giudice. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si sono costituiti gli appellati indicati in epigrafe in quali hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto disporsi il rigetto.
Nel corso del giudizio sono state respinte le istanze di anticipazione proposte dall'appellante, basate sul timore di non poter recuperare gli importi corrisposti in ragione del livello V riconosciuto in parziale esecuzione della sentenza.
Successivamente, con decreto ex art. 127 ter c.p.c., è stata prevista la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione da ultimo dell'udienza del 13.03.2025.
Acquisite le note di trattazione, riservata la decisione ed espletata la camera di consiglio - infine- la causa è decisa nei termini di seguito esposti.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Prima di entrare nel merito del gravame, ancorato a motivi strettamente connessi ed esaminabili in modo congiunto, questa Corte ritiene opportuno effettuare un breve ma significativo richiamo ai principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità a proposito della valutazione delle domande dirette al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento.
E' stato, infatti, affermato che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini. L'individuazione dei criteri generali e astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto è censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione, - al pari delle altre due fasi suindicate - anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva (cfr. Cass.civ., Sez.Lav.
16.02.2025, n. 3069; Cass. 30.10.2008 n. 26234).
Tanto premesso - poiché nel presente giudizio si discute dell'esatto inquadramento degli appellati, tutti appartenenti dal settembre 2011 al livello 4 del CCNL Igiene Ambientale, con la qualifica professionale di operai specializzati- occorre accertare se le mansioni in concreto svolte dagli stessi siano inquadrabili nel livello 5° dagli stessi rivendicato ed occorre quindi operare il procedimento trifasico sopra delineato.
L'appellante, onde confutare il ragionamento condotto dal giudice di prime cure, lamenta che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che “… i compiti descritti in ricorso, … sono
4 innegabilmente di consistenza tecnica notevole. Né è dubitabile che il campo di attività sia connotato da una discrezionalità anche decisionale (decidere di sostituire pezzi dell'impianto) anche perché è stato appurato che un responsabile diretto, almeno sino al 2019, non esisteva”.
L'appellante lamenta, tuttavia, che il ricorso recava l'elencazione di una serie di mansioni espletate dai tre ricorrenti, confermate in parte dalla prova testimoniale, non contestualizzate all'impianto al quale sono addetti i ricorrenti quali operai specializzati;
evidenzia che dalla disamina della Pianta Organica, prodotta in atti, agevolmente si desume che nell'ambito dell'
[...]
, esiste il settore Manutenzione / Servizi Generali, nell'ambito del quale Parte_3
i ricorrenti sono addetti agli Impianti Trattamento (cd TAR), curandone la manutenzione ordinaria in autonomia operativa (allegato 3 del fascicolo di produzione memoria difensiva I grado); aggiunge che nei casi specifici in cui è richiesta l”elevata capacità tecnico-pratica e adeguata preparazione professionale acquisita con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione”, che caratterizza il V livello professionale, intervengono le squadre di manutenzione, elettrica o meccanica, a seconda della necessità (i cui addetti possiedono infatti il V livello).
In sostanza, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe valorizzato elementi di carattere accidentale (quali l'autonomia decisionale) che non sarebbero in grado di comprovare gli elementi specifici tipici della figura professionale rivendicata dagli odierni appellati.
Orbene, osserva il Collegio che appare necessario comprendere quali mansioni abbiano svolto concretamente gli appellati a far tempo dal 2010 ed in tal senso, più che la pianta organica, che può fornire solo indicazioni circa l'assetto organizzativo, è importante verificare di cosa in concreto si siano occupati e si occupino i dipendenti , e . CP_2 CP_3 CP_4
Gli appellati, nel ricorso di primo grado che costituisce il nucleo delle allegazioni difensive addotte a sostegno della domanda, hanno dedotto che quali addetti agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione acque ed aria, operano autonomamente, controllano che i processi per il trattamento delle acque, sia chimico - fisiche che biologiche, vadano a buon fine, valutano ed eliminano guasti, difetti ed anomalie. Più nello specifico, hanno riferito che quotidianamente, arrivati presso l'impianto STIR di Tufino, eseguono il controllo generale dell'intera struttura ed in particolare verificano il corretto funzionamento del Trattamento Acque Reflue (c.d. TAR) e degli
Scrubber (aspirapolveri di aria dei vari reparti dei capannoni) e, a seguito di tale verifica,, se rilevano qualche anomalia, devono intervenire per risolverla.
5 Gli originari istanti hanno aggiunto che ogni turno è di 7 ore e 49 minuti (dalle ore 8,00 alle
15,51 con 15 minuti di pausa pranzo) ed è reso per cinque giorni a settimana. Alla fine di tale orario, i lavoratori sono in reperibilità e tanto, sia dalla fine della giornata lavorativa precedente fino all'inizio di quella successiva, che nei week end. Tutto, al fine di garantire il funzionamento continuativo ed ininterrotto dello STIR, essendo, i lavoratori, perfettamente in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e sulla strumentazione;
che, alle volte, i lavoratori si confrontano con un referente (non presente tutti i giorni negli impianti), ma soltanto per affrontare questioni meramente organizzative (ad esempio, quando manca del materiale) essendo autonomi nello svolgimento del nucleo fondante delle proprie mansioni:
Gli appellati , e , poi, hanno evidenziato che i complessi e CP_2 CP_3 CP_4 delicati processi per il funzionamento dell'impianto di depurazione di acque reflue cui sono addetti e, nei quali, compiono, in piena autonomia, attività di supervisone, gestione, manutenzione, pulizia e controllo, sono: accumulo ed omogeneizzazione (raccolta, in vasche separate: dei reflui prodotti presso l'impianto, delle acque meteoriche e dello scarico del drenaggio biofiltri, e successiva omogeneizzazione degli stessi), neutralizzazione (correzione del ph delle acque omogeneizzate, a mezzo carbonato di sodio), denitrificazione (processo con il quale l'azoto viene rimosso dall'acqua, mediante la conversione dei nitrati (NO3) in azoto inerte (N2) in modo da migliorarne la qualità), ossidazione biologica (in questa sezione si svolgono le reazioni di ossidazione delle molecole organiche e dell'azoto ammoniacale: per via biologica, l'azoto ammoniacale viene ossidato a nitriti e i nitriti possono essere ulteriormente ossidati a nitrati), sedimentazione biologica (in questa sezione si ottiene la separazione del fango dall'acqua chiarificata), condizionamento chimico - fisico (processo che prevede l'utilizzo di nutrienti – condizionati (quali carbone attivo, sali nutrienti
e carbone organico) che vengono dosati automaticamente nelle vasche di reazione a fanghi attivi, come coadiuvanti dei processi di degradazione biologica), sedimentazione a pacchi lamellari
(processo di decantazione dove, grazie al sistema a pacchi lamellari, vengono fatti sedimentare sul fondo i fanghi prodotti ed il chiarificato viene separato dall'alto per sfioro a stramazzo).
Hanno aggiunto che nei complessi processi su indicati, per garantirne il corretto funzionamento, nonché l'efficienza, l'economicità e l'ecologica, essi operano, in piena ed assoluta autonomia operativa, di valutazione, di decisione, di gestione e di esecuzione, compiono interventi, di elevata delicatezza, complessità e difficoltà, quali, a titolo esemplificativo, il controllo delle pompe di sollevamento (attrezzi che consentono il passaggio delle acque da una vasca all'altra), la regolazione ed il dosaggio dei reagenti coadiuvanti e nutrienti nel processo di ossidazione biologica dell'acqua, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari di processo e, tanto, con
6 notevolissima capacità di trattamento di tecnologie evidentemente complesse ed avanzate e con piena e diretta responsabilità circa i compiti eseguiti.
Per garantire il corretto funzionamento del reparto cui sono addetti sono tenuti a: monitorare i livelli di "troppopieno" nelle vasche, azionare griglie ed apparecchi di sminuzzamento del materiale rastrellato, svuotare e pulire i dissabbiatori o i separatori di sostanze oleose (benzina, oli, grassi), svuotare le vasche di raccolta dei fanghi. Oltre a queste mansioni provvedono, come detto, alla regolazione ed al dosaggio dei reagenti coadiuvanti e nutrienti per il trattamento biologico dell'acqua. Quando, sulla base delle loro autonome valutazioni, riscontrano delle anomalie, operano per apportare le necessarie variazioni ai parametri tecnici del processo. Inoltre, si occupano della verbalizzazione dei risultati in un apposito registro al fine di avere sempre sotto controllo lo stato di funzionalità e l'eventuale presenza di guasti, nonché del trattamento e del recupero o smaltimento dei fanghi di depurazione. Inoltre esplicano attività di controllo dei fanghi e dei reagenti;
delle pompe reagenti;
delle sonde del ph e dell'ossigeno e di tutte le pompe di rilancio acque reflue.
Hanno aggiunto di essere addetti alla manutenzione di tutte le pompe dell'impianto (siano esse di sollevamento, monovite, sommerse, dosatrici) e del soffiante (strumento che garantisce il fabbisogno necessario allo svolgimento dei processi biologici). Svolgono, dunque, tutte quelle complesse operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza dei sistemi.
Ad esempio, quando rilevano l'errato funzionamento meccanico della pompa, la sollevano con un varicello (strumento di sollevamento con corda di acciaio), la portano fuori dalla vasca per verificare il motivo del malfunzionamento e, quindi, operano per la risoluzione del problema
(sostituendo pezzi, pulendo le pompe, ecc..). Infine, provano l'impianto, previa ricollocazione della pompa nella vasca. Tale attività, per la sua complessità, nonchè per evidenti ragioni di sicurezza, stante la ampiezza della vasca, richiede l'intervento di due dei tre ricorrenti.
Inoltre, si occupano della pulizia periodica delle vasche del TAR (impianto per il Trattamento di Acque Reflue),tanto a mezzo macchina combinata o pompa con acqua o con l'utilizzo di retini per i surnatanti e con pale (qualora ci fosse la necessità di eliminare fanghiglia resistente residua, scendono direttamente nelle vasche con le apposite scale alle marinare presenti); dei dispositivi di mescolamento dei reagenti chimici, dei pacchi lamellari (tramite pompa acqua ad alta pressione e apposite palette), di tutte le caditoie e pozzetti fiscali presenti in impianto (questa è periodica ed avviene con l'aiuto della macchina combinata); della filtropressa (macchina industriale usata per disidratare i fanghi mediante processi di separazione solido liquidi), con apposita asta, lamellata anteriormente per la pulizia delle singole tele di cui è fatta la filtropressa, e tramite una idropulitrice ad alta pressione per il risciacquo. Curano la sostituzione periodica: dei soffioni (strumenti
7 utilizzati per l'introduzione di aria nelle vasche, allo scopo di separare il fango dall'acqua) presenti nel fondo vasca, delle guarnizioni di tutte le pompe (ad esempio delle pompe di rilancio e delle pompe dosatrici alla rottura), delle tele e delle piastre della filtropressa (ove necessario), nonchè dei rabbocchi e si occupano dei cambi di oli delle pompe e delle macchine presenti;
del montaggio di grigliati ove necessario;
dello svuotamento latta del desolatore;
dello scarico e stoccaggio dei reagenti quando vengono consegnati ed infine gestiscono alcune attività formali, come la compilazione di registri ambientali, del giornale lavori (con il prelievo dei contalitri presenti ed il controllo di funzionamento degli stessi), delle schede di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè mansioni di assistenza nelle attività di campionamento acque pozzetti fiscali, pozzetti spia e percolato. Gli originari ricorrenti hanno inoltre specificato di essere anche addetti ai sistemi di aspirazione, depolverazione e deodorizzazione dell'aria, che hanno lo scopo di trattare tutti i flussi d'aria suscettibili di contaminazione, siano essi di processo o ventilazione, abbattendo prima dell'emissione finale in atmosfera ogni composto o sostanza che possa dare origine a emissioni odorose o polverose oltre la soglia di accettabilità occupandosi: a)del controllo generale del funzionamento dei biofiltri: del loro sistema di irrigazione, intervenendo per eventuali riparazioni, della misurazione altezza media, dello scarico polvere del filtro, dello stato della girante e della pulizia della stessa;
b)del controllo generale e del funzionamento dei ventilatori centrifughi: della sostituzione delle cinghie, del monoblocco, dei supporti a cuscinetti e delle cartucce grasso degli stessi;
c)del controllo generale e del funzionamento delle elettropompe: della pulizia delle stesse, della sostituzione dei galleggianti e dei misuratori di portata, nonchè dello smontaggio e rimontaggio elettropompe.
Gli odierni appellati hanno infine precisato che tutte le attività di cui sopra, svolte continuativamente e quotidianamente, sono certamente ascrivibili al profilo professionale di operaio di massima specializzazione liv. 5 CCNL di categoria. Ciò per: -la responsabilità esclusiva, assoluta e diretta dei ricorrenti nella gestione del funzionamento dei processi dello STIR di Tufino, questa esplicata anche con interventi di reperibilità; -il compimento di interventi risolutivi di particolare complessità, difficoltà e delicatezza, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, quali ad esempio la regolazione ed il dosaggio dei reagenti coadiuvanti e nutrienti per il trattamento biologico dell'acqua, la manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria dei biofiltri, dei ventilatori centrifugati e di tutti gli altri macchinari di processo negli impianti di trattamento aria o, ancora, il controllo delle pompe di sollevamento e le attività di correzione eventuali guasti;
-la piena autonomia operativa e facoltà decisionale nell'esercizio delle funzioni assegnate, di natura meccanica e sulla strumentazione, decidendo i
8 ricorrenti senza alcuna supervisione esterna e ordine specifico;
-la applicazione di procedure e metodi di manutenzione non prestabiliti ed ordinari, bensì imprevedibili ed adeguati caso per caso alle necessità.
Tali allegazioni difensive, che da sole delineano una serie di compiti di elevata specializzazione anche in campo manutentivo, sono state suffragate da adeguato apporto probatorio.
Il primo giudice, a parere del Collegio, ha compiuto un'accurata disamina delle prove raccolte ed ha interpretato in modo adeguato le caratteristiche delle declaratorie contrattuali.
La descrizione delle mansioni contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio era diretta a porre in adeguato rilievo non solo l'elemento della natura specialistica delle mansioni e l'autonomia di cui i tre dipendenti godevano, ma anche la capacità di intervenire per risolvere problemi manutentivi anche non puramente ordinari.
Tali deduzioni difensive hanno trovato riscontro, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nelle prove testimoniali assunte in corso di causa.
Appare opportuno, a questo punto, richiamarne il contenuto.
Dal verbale di prova testimoniale del 2 luglio 2021 emerge che la ES Testimone_1 ingegnere ambientale assunta alle dipendenze di dal 2011 e dal 2009 referente Parte_1 ambientale presso lo Stir (da qualche mese TMB) di Tufino, ha dichiarato: “…da quando sono stata assunta, ho frequentato lo Stir dove sono adibiti gli odierni ricorrenti, occupandomi di analisi e monitoraggio ambientali. Per questo mi recavo presso lo Stir, o due o tre volte al mese, oppure tutte le settimane anche più di una volta a settimana. Quando sono arrivata nel 2011 ho già trovato i ricorrenti che erano adibiti al Tar (trattamento acque reflue) e all' impianto di trattamento arie esauste. I ricorrenti sono sostanzialmente ad un impianto all' interno dell'impianto stesso composto da vasche, macchinari ad alta tecnologia che gestiscono autonomamente. L'impianto cura il trattamento delle acque in modo tale che l' acqua sporca raccolta all' interno dell' impianto, perché si tratta di acque reflue, viene trattata chimicamente, fisicamente e biologicamente. Quindi, una volta completamente ripulita, viene riemessa nell' alveo schiava.
I ricorrenti sono adibiti ad una serie di attività che indico a titolo di esempio: controllo delle vasche, dosaggio dei reagenti, monitoraggio dei parametri, variazione dei parametri stessi perché esiste un quadro di controllo, valutazione del grado di depurazione e all' occorrenza intervengono per migliorare il processo.
Accanto alle attività ordinarie, indispensabili per il funzionamento dell' impianto, i ricorrenti curano anche quelle attività che possono essere definite straordinarie laddove emergano guasti o
9 anomalie. In questo caso intervengono, risolvendole, evitando sia il ricorso a ditte esterne sia il ricorso all' apposita sezione manutenzione laddove possibile. Per esempio se si rompe un pezzo dell' impianto lo ordinano e provvedono essi stessi a montarlo.
Il Giudice dà al ES lettura dei processi richiamati al capo 12 del ricorso e la ES nel confermare che i ricorrenti svolgono tutte le attività ivi elencate, aggiunge che si tratta proprio di quell' analisi chimico, biologica e fisica che ha prima detto in maniera semplificata. Preciso che i ricorrenti svolgono tutti la medesima attività e per questo interscambiabili tra di loro e la svolgono altresì in completa autonomia in quanto non hanno un responsabile diretto.
Laddove intervengano i ricorrenti sono tenuti a compilare delle schede tecniche in cui descrivono tutta l' attività svolta e poi la consegnano a me da quando ci sono io, dal giugno 2019.
Devo dire che anche prima quando frequentavo lo Spir non nella veste di referente comunque ha potuto constatare direttamente che i ricorrenti svolgevano i compiti che ho prima descritto, che non avevano un responsabile diretto e inoltre quado mi relazionavo col responsabile dell' impianto ricevevo conferma di ciò che vedevo. Prima della mia nomina nel 2019 non c' era alcun referente perché io non ho sostituito nessuno.
Confermo che i ricorrenti svolgono le attività descritte al punto 16-17 del ricorso di cui il giudice mi dà lettura. Per esempio in ordine all' utilizzo del macchinario Filtropressa loro si accorgono a seconda della qualità del fango se il funzionamento è regolare oppure no ( se il fango
è troppo molle significa che l' impianto non sta funzionando bene e loro devono intervenire).
Aggiungo che gli stessi ricorrenti si sono accorti recentemente per tutta una serie di fatti che mi hanno descritto in dettaglio che un reagente che stavamo usando non era della qualità desiderata.
Me lo hanno riferito, e dopo aver fatto le analisi, ho constatato che i loro sospetti erano fondati.
Inoltre svolgono mansioni di controllo come descritto al punto 15 del ricorso di cui il giudice mi dà lettura
Tutti i ricorrenti hanno la reperibilità tanto è vero che spesso succede che sabato o domenica
o di notte ci sono dei problemi e siccome l' impianto non può non funzionare e vengono chiamati secondo un turno già predisposto. Come ho prima detto l' impianto TAR è un impianto nell' impianto. Ciò comporta che gli interventi meccanici che vengono fatti attengono all' impianto in generale cioè quello del trattamento dei rifiuti e rarissimamente riguardano il TAR. Non ho mai trovato manutentori meccanici sul TAR. Il volume d' acqua gestito normalmente è di 85 mila metri cubi all' anno.
10 Le ditte esterne intervengo laddove è impossibile intervenire da parte dei ricorrenti ad esempio nella sostituzione delle piastre della filtropressa o dell' intera vasca a pacchi lamellari che per dare un ' idea non si cambiava da 15 anni. “
La deposizione della ES sopra indicata assume una rilevanza essenziale, per il ruolo dalla stessa rivestito e per la precisione della descrizione effettuata. Si tratta di una testimonianza che conferma pienamente gli assunti difensivi dei ricorrenti, odierni appellati, ed è stata valutata in modo del tutto corretto dal giudice di prima istanza che ne ha tratto le conseguenze logiche circa non solo l'autonomia e le conoscenze di alta specializzazione che consentivano ai dipendenti di agire senza interfacciarsi continuamente con alte maestranze, ma soprattutto circa la continuità dell'attività di manutenzione -non solo ordinaria- che veniva svolta in modo che la presenza di ditte esterne era sporadica ed eventuale, confinata cioè in ambiti di eccezionalità.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, poi, le altre deposizioni non smentiscono l'interpretazione del materiale probatorio effettuata dal primo giudice.
Il ES , responsabile della manutenzione meccanica dello da Testimone_2 Parte_3 circa vent' anni, ha precisato che “l'impianto cosiddetto TAR è stato gestito autonomamente dai ricorrenti” ed ha confermato che gli stessi “curano la manutenzione straordinaria di alcune parti dei macchinari che utilizzano per esempio la sostituzione dei cuscinetti, motori elettrici, riduttori.
Per quanto mi riguarda con la mia squadra intervengo in un anno non più di una decina di volte.
Per quanto mi riguarda non mi occupo né mi sono mai occupato, anche per mia formazione, di tutti
i macchinari che vengono utilizzati dai ricorrenti e della loro specifica attività.”
Infine, il ES , collega dei ricorrenti in servizio presso l'allora STIR di Testimone_3
Tufino, poi diventato TMB con compiti di manutentore meccanico presso l'impianto di smaltimento rifiuti, ha precisato che nonostante egli compia quotidianamente “il giro” di tutti gli impianti, non si reca “dove ci sono i ricorrenti per la ragione che ci sono loro. Questo significa che intervengo soltanto su loro chiamata e solo quando si tratta di guasti importanti per i quali serve aiuto e loro non ce la fanno a risolvere. Questo tipo di interventi succede però di rado, cioè in un anno 7-8 volte”. Egli ha aggiunto: “quando ho prima detto che i ricorrenti curano la manutenzione meccanica nel caso in cui i guasti non siano importanti non ho aggiunto che loro stessi vanno a prendersi il pezzo dal magazziniere.
I miei interventi di manutenzione presso gli impianti dove sono adibiti i ricorrenti durano circa una mezza giornata se non di più. L'ultima volta che ci sono andato era per sostituire un ponte girevole che serve per mantenere fluidi i fanghi. Che io sappia nessuno ha sostituito
l'ingegnere dalla sua assenza. Tes_1
11 L'impianto su cui sono adibiti i ricorrenti si chiama TAR. Tutti gli interventi che eseguono i ricorrenti, essi li svolgono in completa autonomia senza chiedere a nessuno se e come fare. ….Il mio livello di inquadramento è il 5° A come manutentore meccanico.”
Quanto alla deposizione del ES la Corte ritiene che la stessa assume scarso rilievo: il Tes_4 ES infatti riferisce circostanze smentite persino dal responsabile della manutenzione, fornendo una descrizione delle mansioni semplicistica e sminuente.
Dalle prove assunte, in definitiva, come correttamente rilevato dal primo giudice, è emerso che le attività svolte dagli odierni appellati erano attività di elevata specializzazione, tanto che gli stessi eseguivano in piena autonomia anche interventi manutentivi diretti a garantire il perfetto funzionamento dell'impianto.
Ciò posto, e ritenuto che -contrariamente a quanto affermato dall'appellante- gli appellati abbiano assolto all'onere probatorio attinente alla tipologia di mansioni indicate in ricorso occorre a questo punto valutare se le stesse siano esattamente e correttamente inquadrate nel livello loro attribuito (IV) o se invece tale livello risulti inadeguato rispetto al peso specifico del ruolo dali stessi assunto nel ciclo produttivo aziendale.
Appare necessario richiamare le declaratorie contrattuali.
Secondo quanto indicato dalla stessa società appellante nel ricorso introduttivo di questo grado di giudizio, la declaratoria del Livello 4 si riferisce proprio a: "Operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per
l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore". Profili esemplificativi: "-operaio che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 2° grado. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto alla movimentazione e trasporto con l'uso di mezzi d'opera di peso totale a terra superiore a 10 T.;
Laddove, la declaratoria dell'invocato (superiore) Liv. 5 del CCNL, Area Impianti e
Laboratori, si riferisce a: "Operai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché
12 interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento". Profili esemplificativi: " - operaio che negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti e interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatore di vapore, per il cui svolgimento è richiesta la patente di 1° grado generale. Provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto cui è assegnato;
- operaio addetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque e trattamento dei fanghi, incenerimento anche con recupero energetico, caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse che, in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienze di lavoro con autonomia operativa, in possesso della patente di 1° grado generale, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità connesse alla conduzione e manutenzione degli impianti. E' in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione"; - operaio che, in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, svolge compiti d'analista e sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo, con responsabilità di guida e controllo degli addetti;
ecc.; - operatore esterno di termovalorizzatore con patente di 1 ° grado;
- operatore DCS di termovalorizzatore con patente di
1° grado".
Ebbene, dal confronto fra le due declaratorie contrattuali emerge che l'elemento discretivo è dato dal tipo di competenze richieste: di carattere pratico ed esecutivo quelle tipiche del quarto livello, pur se richiedenti una competenza ed una capacità adeguata ad applicare procedure specifiche e prestabilite;
di ampia specializzazione quelle tipiche del livello V, che richiede non solo autonomia ma soprattutto capacità di intervento anche in casi di non ordinaria complessità.
Ciò posto, non appare in alcun modo condivisibile la prospettazione di parte appellante perché la prova orale espletata nel corso del primo grado di giudizio ha dato piena conferma non solo del grado di competenza dei dipendenti (addetti all'impianto TAR, trattamento acque reflue, comportante una serie di specifiche conoscenze ed abilitò) ma soprattutto della massima specializzazione dimostrata nel trattamento dei fanghi, nell'individuazione di lacune operative e dell'espletamento di interventi manutentivi anche straordinari (senza ricorrere all'aiuto delle
13 specifiche squadre in organigramma). Quanto alla mancata prova del possesso della patente, indicata dall'appellante quale lacuna valutativa, è appena il caso di osservare che non costituisce elemento caratterizzante il livello ma mero elemento esemplificativo (per il conduttore generatore di vapore)
In definitiva, a fronte del compendio di attività ampiamente specializzate svolte dai ricorrenti, concretizzate anche in ordinari e straordinari interventi manutentivi, risulta certamente inadeguato il livello attribuito, specie ove si faccia un confronto con i profili esemplificativi enucleati nella declaratoria contrattuale.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere respinto e la sentenza deve trovare piena conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore indeterminato di livello medio, della presenza di tre appellati e dello svolgimento di quattro fasi processuali. Il tutto con attribuzione ai procuratori antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza, per l'appellante, dei presupposti per l'esazione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado che liquida in complessivi euro 5.995,20 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione;
- dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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