Art. 10.
Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno sono stati assenti dal corso per piu' di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.
Se l'assenza e' determinata da infermita' contratta in servizio e
per causa di servizio il termine di 60 giorni e' elevato a 90 giorni.
Agli allievi ufficiali, durante il corso, e' consentito ripetere
soltanto un anno per una sola volta.
Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno sono stati assenti dal corso per piu' di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.
Se l'assenza e' determinata da infermita' contratta in servizio e
per causa di servizio il termine di 60 giorni e' elevato a 90 giorni.
Agli allievi ufficiali, durante il corso, e' consentito ripetere
soltanto un anno per una sola volta.