Articolo 1507 del Codice civile
Articolo 1469 terArticolo 1469 bis
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19 aprile 1942
Art. 1507.

(Vendita congiuntiva di cosa indivisa).

Se piu' persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna puo' esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato piu' eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, puo' esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto puo' esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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