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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4509/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Grazzanise - C/o Casa Comunale 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004436000 TARES 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004436000 TARES 2012 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004436000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120023441703000 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130008549348000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130025237386000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo
Resistente: come da memorie difensiove in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l'istante ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo sulla propria autovettura, in atti meglio descritta, emessa e notificatagli da ADER sulla scorta, tra le altre, di n. 3 cartelle di pagamento relative a TARI e TARES dovute al Comune di Grazzanise: dedotta la omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto, concludeva per l'annullamento in parte qua del provvedimento di fermo.
Hanno depositato contro deduzioni la Agenzia delle Entrate Riscossione e l'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che la comunicazione preventiva di fermo risulta rimessa al contribuente sulla scorta di una serie di atti, alcuni dei quali esulanti dalla giurisdizione tributaria, e che, tuttavia, il ricorrente ha correttamente limitato, nella presente sede, la impugnativa alle sola parte dell'atto relativa a crediti di natura tributaria, afferente alla cartella n. 02820120023441703000, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tariffa smaltimento rifiuti e tributo provinciale–Quota provinciale tariffa rifiuti indifferenziati comma 5 bis art. 11 DL195/2009 anno 2011, alla cartella n. 02820130008549348000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della Tariffa smaltimento rifiuti e tributo provinciale – Quota provinciale tariffa rifiuti indifferenziati comma 5 bis art. 11 DL 195/2009 anno 2012, ed alla cartella n. 02820130025237386000, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Ambientale Rifiuti e Servizi – TARES - anno 2013.
Così correttamente delimitato l'ambito della cognizione, deve darsi atto della fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente: anche invero a voler ritenere validamente notificate le menzionate cartelle alle date indicate nella comunicazione preventiva di fermo (27.11.2012-15.04.2013-07.02.2014), risulta decorso, successivamente alla citata evenienza, e compiutamente elasso al momento della notifica del fermo, il termine breve di anni cinque pacificamente applicabile ai tributi locali.
Consegue, in difetto di prova da parte delle convenute della avvenuta notifica al contribuente di validi atti di interruzione della prescrizione, che il diritto deve ritersi estinto, con connessa illegittimità del provvedimento di fermo nella parte relativa alle menzionate cartelle.
Spese secondo soccombenza
P.Q.M.
a)accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità della preannunciata iscrizione di fermo amministrativo in relazione alle poste aventi ad oggetto tributi locali, secondo quanto in motivazione specificato;
b) condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 500,00 per onorari oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4509/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Grazzanise - C/o Casa Comunale 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004436000 TARES 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004436000 TARES 2012 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004436000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120023441703000 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130008549348000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130025237386000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo
Resistente: come da memorie difensiove in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, depositato nei termini di legge, l'istante ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo sulla propria autovettura, in atti meglio descritta, emessa e notificatagli da ADER sulla scorta, tra le altre, di n. 3 cartelle di pagamento relative a TARI e TARES dovute al Comune di Grazzanise: dedotta la omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto, concludeva per l'annullamento in parte qua del provvedimento di fermo.
Hanno depositato contro deduzioni la Agenzia delle Entrate Riscossione e l'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che la comunicazione preventiva di fermo risulta rimessa al contribuente sulla scorta di una serie di atti, alcuni dei quali esulanti dalla giurisdizione tributaria, e che, tuttavia, il ricorrente ha correttamente limitato, nella presente sede, la impugnativa alle sola parte dell'atto relativa a crediti di natura tributaria, afferente alla cartella n. 02820120023441703000, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tariffa smaltimento rifiuti e tributo provinciale–Quota provinciale tariffa rifiuti indifferenziati comma 5 bis art. 11 DL195/2009 anno 2011, alla cartella n. 02820130008549348000 avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della Tariffa smaltimento rifiuti e tributo provinciale – Quota provinciale tariffa rifiuti indifferenziati comma 5 bis art. 11 DL 195/2009 anno 2012, ed alla cartella n. 02820130025237386000, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Ambientale Rifiuti e Servizi – TARES - anno 2013.
Così correttamente delimitato l'ambito della cognizione, deve darsi atto della fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente: anche invero a voler ritenere validamente notificate le menzionate cartelle alle date indicate nella comunicazione preventiva di fermo (27.11.2012-15.04.2013-07.02.2014), risulta decorso, successivamente alla citata evenienza, e compiutamente elasso al momento della notifica del fermo, il termine breve di anni cinque pacificamente applicabile ai tributi locali.
Consegue, in difetto di prova da parte delle convenute della avvenuta notifica al contribuente di validi atti di interruzione della prescrizione, che il diritto deve ritersi estinto, con connessa illegittimità del provvedimento di fermo nella parte relativa alle menzionate cartelle.
Spese secondo soccombenza
P.Q.M.
a)accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità della preannunciata iscrizione di fermo amministrativo in relazione alle poste aventi ad oggetto tributi locali, secondo quanto in motivazione specificato;
b) condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 500,00 per onorari oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.