Art. 213.
(Custodia della preda).
Le navi e le merci comunque catturate e i relativi documenti sono affidati in consegna a un'autorita' portuaria nazionale, finche' non ne sia in via amministrativa ordinato il rilascio o pronunciata la confisca, ovvero non sia esaurito il giudizio davanti al tribunale delle prede.
L'autorita' portuaria procede, con l'intervento, ove le ritenga possibile e opportuno, di un rappresentante degli interessati, all'inventario delle merci e degli oggetti, che sono a bordo della nave catturata, adottando i provvedimenti necessari per la loro custodia e, occorrendo, per la loro vendita. Nello stesso modo l'autorita' portuaria procede, qualora sia stato disposto il sequestro di una nave o di merci.
Se la nave o la merce e' stata distrutta, i documenti relativi sono consegnati a un'autorita' portuaria nazionale.
(Custodia della preda).
Le navi e le merci comunque catturate e i relativi documenti sono affidati in consegna a un'autorita' portuaria nazionale, finche' non ne sia in via amministrativa ordinato il rilascio o pronunciata la confisca, ovvero non sia esaurito il giudizio davanti al tribunale delle prede.
L'autorita' portuaria procede, con l'intervento, ove le ritenga possibile e opportuno, di un rappresentante degli interessati, all'inventario delle merci e degli oggetti, che sono a bordo della nave catturata, adottando i provvedimenti necessari per la loro custodia e, occorrendo, per la loro vendita. Nello stesso modo l'autorita' portuaria procede, qualora sia stato disposto il sequestro di una nave o di merci.
Se la nave o la merce e' stata distrutta, i documenti relativi sono consegnati a un'autorita' portuaria nazionale.