TRIB
Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 458/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Il giudice, sentite le parti, considerato che ai sensi dell'art.445 bis cpc, il procedimento di atp risulta esperibile soltanto come strumento per ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti una specifica e determinata pretesa che si voglia far valere nei confronti dell' , pretesa che, per espressa previsione Pt_1 dell'art.445 bis cpc, deve essere puntualmente individuata in ricorso anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito dello stesso (cfr. Cass. n.8878/2015); ritenuto che tale necessità risponde anche all'esigenza che il Giudice, prima di dare avvio alla consulenza tecnica d'ufficio, verifichi la sussistenza dei diversi presupposti processuali e sostanziali che si pongono logicamente e giuridicamente a monte dell'accertamento sanitario al fine di scongiurare un accertamento puramente esplorativo fine a se stesso (cfr. Cass. n. 9874/2019); rilevato che parte ricorrente chiede il mero accertamento “che il ricorrente abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%, con decorrenza dalla domanda (19.03.2024)”, senza specificare quale prestazione viene richiesta nell'ambito del più ampio genus della invalidità civile, né viene fornita la prova della sussistenza di tutti i requisiti amministrativi ed economici previsti dalle leggi in materia;
rilevato che alla udienza del 28.3.2025 il difensore della parte ricorrente ha dedotto che “l'accertamento richiesto è finalizzato ad ottenere il diritto al beneficio dei due mesi di contribuzione figurativa ai fini pensionistici per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido”; rilevato che tale deduzione risulta tardiva ed altresì generica e sfornita di prova quanto agli ulteriori requisiti legittimanti l'ottenimento del beneficio in questione;
ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con la compensazione delle spese di lite tra le parti, trattandosi di decisione solo in rito,
PQM
1 dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Milano, 01/04/2025
2
Il Giudice dott.ssa Rossella Chirieleison
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Il giudice, sentite le parti, considerato che ai sensi dell'art.445 bis cpc, il procedimento di atp risulta esperibile soltanto come strumento per ottenere l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti una specifica e determinata pretesa che si voglia far valere nei confronti dell' , pretesa che, per espressa previsione Pt_1 dell'art.445 bis cpc, deve essere puntualmente individuata in ricorso anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito dello stesso (cfr. Cass. n.8878/2015); ritenuto che tale necessità risponde anche all'esigenza che il Giudice, prima di dare avvio alla consulenza tecnica d'ufficio, verifichi la sussistenza dei diversi presupposti processuali e sostanziali che si pongono logicamente e giuridicamente a monte dell'accertamento sanitario al fine di scongiurare un accertamento puramente esplorativo fine a se stesso (cfr. Cass. n. 9874/2019); rilevato che parte ricorrente chiede il mero accertamento “che il ricorrente abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%, con decorrenza dalla domanda (19.03.2024)”, senza specificare quale prestazione viene richiesta nell'ambito del più ampio genus della invalidità civile, né viene fornita la prova della sussistenza di tutti i requisiti amministrativi ed economici previsti dalle leggi in materia;
rilevato che alla udienza del 28.3.2025 il difensore della parte ricorrente ha dedotto che “l'accertamento richiesto è finalizzato ad ottenere il diritto al beneficio dei due mesi di contribuzione figurativa ai fini pensionistici per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido”; rilevato che tale deduzione risulta tardiva ed altresì generica e sfornita di prova quanto agli ulteriori requisiti legittimanti l'ottenimento del beneficio in questione;
ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con la compensazione delle spese di lite tra le parti, trattandosi di decisione solo in rito,
PQM
1 dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Milano, 01/04/2025
2
Il Giudice dott.ssa Rossella Chirieleison