Art. 17.
I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle universita' e degli istituti di istruzione universitari, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, e quelli recati in aumento dall'articolo 3 della presente legge sono ripartiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in quattro ruoli distinti:
a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria;
b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle universita';
c) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite del diploma rilasciato da una scuola convitto professionale;
d) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico e degli infermieri, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita' e agli istituti universitari da parte di altri enti, ed in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica anche salariale, almeno dal 1 luglio 1968 e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti per accedere ai predetti ruoli.
L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici e' consentita anche agli ausiliari e salariati di ruolo che abbiano svolto le mansioni di tecnico esecutivo per almeno tre anni alla data del 1 luglio 1968, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.
L'ammissione ai concorsi riservati da indire perla qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri e' consentita anche:
a) al personale comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', in servizio nelle universita', nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio e del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , che abbia svolto le mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a tre anni alla data del 1 luglio 1968;
b) ai portantini di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', in servizio nelle universita', nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma in possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , alla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando di concorso, abbiano svolto lodevolmente mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a centottanta giorni alla data del 1 luglio 1968.
Per l'ammissione a tutti i concorsi riservati previsti dai precedenti commi, si prescinde dal limite massimo di eta'.
Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche e quelli recati in aumento nello stesso ruolo dall'articolo 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorso nazionale, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare secondo le stesse disposizioni e modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508 , per il concorso nazionale di cui all' articolo 18 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Tale concorso e' riservato alle ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio e che siano in possesso del diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, e dei requisiti di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508 . Si prescinde, peraltro, dal limite di eta'.
I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle universita' e degli istituti di istruzione universitari, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, e quelli recati in aumento dall'articolo 3 della presente legge sono ripartiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in quattro ruoli distinti:
a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria;
b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle universita';
c) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite del diploma rilasciato da una scuola convitto professionale;
d) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice.
Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico e degli infermieri, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita' e agli istituti universitari da parte di altri enti, ed in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica anche salariale, almeno dal 1 luglio 1968 e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti per accedere ai predetti ruoli.
L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici e' consentita anche agli ausiliari e salariati di ruolo che abbiano svolto le mansioni di tecnico esecutivo per almeno tre anni alla data del 1 luglio 1968, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.
L'ammissione ai concorsi riservati da indire perla qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri e' consentita anche:
a) al personale comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', in servizio nelle universita', nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio e del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , che abbia svolto le mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a tre anni alla data del 1 luglio 1968;
b) ai portantini di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle universita', in servizio nelle universita', nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma in possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , alla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando di concorso, abbiano svolto lodevolmente mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a centottanta giorni alla data del 1 luglio 1968.
Per l'ammissione a tutti i concorsi riservati previsti dai precedenti commi, si prescinde dal limite massimo di eta'.
Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche e quelli recati in aumento nello stesso ruolo dall'articolo 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorso nazionale, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare secondo le stesse disposizioni e modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508 , per il concorso nazionale di cui all' articolo 18 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Tale concorso e' riservato alle ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio e che siano in possesso del diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, e dei requisiti di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508 . Si prescinde, peraltro, dal limite di eta'.