TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 584
TAR
Ordinanza cautelare 7 luglio 2025
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TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Accolto
    Errata applicazione della normativa introdotta dal DL n. 145/24

    Il Tribunale ha ritenuto fondato questo motivo, dichiarando che la normativa si applica alle domande di visto presentate a partire dal 9.1.2025. Poiché la domanda di visto del ricorrente è stata presentata prima del 3.1.2025, la novella legislativa non era applicabile e la revoca del nulla osta è illegittima.

  • Improcedibile
    Omesso contraddittorio procedimentale

    La censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'accoglimento del primo motivo.

  • Improcedibile
    Omessa considerazione del malfunzionamento della PEC del datore di lavoro

    La censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'accoglimento del primo motivo.

  • Improcedibile
    Illegittima interferenza nella vita privata

    La censura è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato l'accoglimento del primo motivo del primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Mancanza di documentazione idonea a comprovare i redditi esteri

    Il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame, ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare l'assenza di redditi nel paese di origine e che mancassero le necessarie attestazioni di veridicità e traduzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 584
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 584
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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