Ordinanza cautelare 7 luglio 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00584/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Genova, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dalla Prefettura di Genova in data 6.5.2025 prot. in uscita n. -OMISSIS- portante rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato all'esito della domanda di ingresso del ricorrente ai fini lavorativi;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. RC NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT e IT
1) Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di revoca del provvedimento di revoca del nulla osta al suo ingresso in Italia, revoca che in prima battuta era stata disposta a causa della mancata conferma da parte del datore di lavoro della volontà di assumere il ricorrente, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies del DLgs. n. 286/98 (TU Immigrazione).
2) Il datore di lavoro ha presentato nel 2023 domanda rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia del lavoratore ricorrente, nell’ambito delle quote di lavoratori previste dal cd. Decreto flussi.
3) Il ricorrente, ottenuto al nulla osta (provvisorio) al lavoro, con istanza presentata in data imprecisata, ma certamente prima del 3.1.2025, ha chiesto l’emissione del visto di ingresso e l’Amministrazione, con nota del 3.1.2025, sulla base della domanda già presentata, lo ha invitato al Consolato di -OMISSIS- per il giorno 24.1.2025 per l’apposizione del visto d’ingresso richiesto.
Successivamente, tuttavia, l’Amministrazione ha revocato il suddetto nulla osta, in applicazione del citato DL n. 145/2024.
4) L’art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), del suddetto DL. n. 145/2024, ha introdotto all’art. 22 del TU Immigrazione il nuovo comma 5-quinquies secondo cui “ Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato …”.
Il successivo art. 1, comma 2, del medesimo DL n. 145/24, ha precisato che la nuova normativa si applica “ alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto …”, ossia a partire dal 9.1.2025.
5) Sebbene la domanda di visto sia stata presentata prima del 3.1.2025 (e, quindi, anteriormente alla data del 9.1.2025 che determina l’applicabilità del DL n. 145/24), la Prefettura in data 29.1.2025 ha inviato una PEC al datore di lavoro chiedendogli di confermare la volontà di assunzione del ricorrente in applicazione del suddetto art. 22, comma 5-quinquies, del TU Immigrazione.
Non essendo pervenuta alcuna risposta la Prefettura ha revocato il nulla osta.
6) Il lavoratore ricorrente, con istanza presentata del difensore, ha chiesto il riesame in autotutela della revoca del nulla osta, ma la Prefettura con provvedimento del 6.5.2025 ha confermato la revoca in quanto “ il lavoratore ha presentato domanda di visto nazionale in data 24/01/2025 quindi in vigenza della nuova disposizione e, conseguentemente, al datore di lavoro è stato notificato, tramite il professionista incaricato in data 29/01/2025, di confermare la richiesta di nulla osta ” e il datore di lavoro non ha comunicato alcuna conferma nel termine di 7 giorni previsto dalla normativa.
7) Con il ricorso di cui in epigrafe è stato impugnato il suddetto provvedimento del 6.5.2025 di conferma della revoca.
8) Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni di cui in epigrafe con richiesta di rigetto del gravame.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio, in ragione del fatto che il ricorrente non aveva ancora (e non ha) fatto ingresso in Italia, ha fissato l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, C.p.a., con contestuale ordine alle parti di depositare in giudizio la domanda di rilascio del visto di ingresso e gli atti a comprova dell’affermato malfunzionamento della Pec indicata dal datore di lavoro.
9) In ottemperanza a tale ordine istruttorio l’Amministrazione ha depositato un documento datato 3.1.2025 portante invito al ricorrente di presentarsi il giorno 24.1.2025 preso il Consolato italiano di -OMISSIS- per “ visa with nulla osta ”, ossia per l’apposizione del visto di cui, evidentemente, aveva già presentato domanda anteriormente al suddetto invito del 3.1.2025.
Con memoria in data 2.2.2026 il ricorrente ha affermato che il datore di lavoro conserva l’interesse all’assunzione e il mancato riscontro alla richiesta della Prefettura è stato dovuto ad un malfunzionamento del sistema.
All’udienza del 10.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
10) Con il PRIMO MOTIVO il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili per: i) errata applicazione del DL n. 145/24 alle pratiche in cui la domanda di visto di ingresso è stata presentata dopo il 9.1.2025, mentre il ricorrente ha presentato domanda anteriormente a tale data; ii) omesso contraddittorio procedimentale con il datore di lavoro e con il lavoratore; iii) omessa considerazione del malfunzionamento della casella PEC del datore di lavoro e con il SECONDO MOTIVO ha dedotto la violazione dell’art. 8 della CEDU per illegittima interferenza dell’atto amministrativo nella vita privata del ricorrente.
10.1) Il primo profilo censorio del primo motivo è fondato ed ha carattere decisivo ed assorbente.
Invero l’art. 1, comma 2, del citato DL n. 145/24 precisa che tale normativa si applica “ alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto …” ossia a partire dal 9.1.2025.
Nel caso in questione la domanda di visto, come si è precisato sopra al punto 3, è stata presentata prima del 3.1.2025, talché non era applicabile la novella legislativa di cui all’art. 22-quinquies del TU Immigrazione che prevede l’onere per il datore di lavoro di confermare la volontà di assunzione del lavoratore.
Ne consegue che la revoca del nulla osta al lavoro è illegittima, come parimenti illegittimo è il provvedimento impugnato che ha negato il ritiro di tale revoca.
10.2) Le ulteriori censure devono essere dichiarare improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse atteso che l’accoglimento del profilo impugnatorio suddetto è idoneo a comportare l’annullamento dell’atto impugnato, con conseguente conseguimento del bene della vita da parte del ricorrente.
11) Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione competente dovrà pertanto riesercitare il potere vagliando nuovamente la domanda di autotutela alla luce delle suddette coordinate conformative, concludendo il relativo procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia.
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
13) Deve, infine essere esaminata la richiesta di riesame del diniego di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
L’apposita Commissione, con Decreto dell’11.6.2025, ha respinto l’istanza perché “ non è corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto dichiarato circa la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, richiesta, a pena di inammissibilità dell’istanza, dall’art. 79 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 ”.
Con istanza di riesame del 16.6.2025 il difensore del ricorrente ha rilevato di avere depositato il “ certificato, estratto in data 28.5.2025, presso la Tesoreria Generale del -OMISSIS- Marocco, che reca testualmente, in lingua francese: “Attestation de non - imposition a la tax d' habitation et a la tax de services communaux”, la cui traduzione letterale è la seguente: “Certificato di non imposizione per l'imposta sulle abitazioni e l'imposta sui servizi comunali”. La dicitura riportata attesta, dunque, come il ricorrente, che vive in Marocco, non sia soggetto a tassazione sull'abitazione, circostanza dalla quale si deduce che il medesimo non possegga in Marocco beni immobili. L'assenza di imposizione di tasse comunali attesta la mancata titolarità di beni mobili registrati e di altre fonti di reddito. La scrivente evidenzia come il documento depositato, abbia valore ancor maggiore rispetto all' attestazione Consolare, in quanto proviene direttamente dall'autorità statale ”.
Pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe soddisfatto il requisito di cui all’art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/02 secondo cui “ Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato ”, interpretato nel senso indicato dalla pronuncia della Corte Cost. n. 157/2021 secondo cui è ammessa la dichiarazione sostitutiva dei certificati richiesti dell’art. 79 suddetto, in caso di impossibilità di rilascio di essi.
L’istanza di riesame è infondata.
Invero nel caso in esame agli atti del giudizio non solo non risultano le certificazioni consolari, ma non sono state prodotte neppure le “istanze” al Consolato finalizzate a richiedere:
- l’attestazione dei redditi percepiti dal ricorrente nello Stato di provenienza:
- la dichiarazione di veridicità dei certificati esibiti (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 13/1/2026, n. 214; T.A.R. Lombardia- Brescia, Sez. I, 15/5/2023, n. 422).
Inoltre non risulta presentata neppure l’autocertificazione del ricorrente che, in conformità a quanto disposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 157/2021, attestanti l’eventuale impossibilità di produrre la menzionata certificazione sui redditi eventualmente prodotti all'estero.
Infine la fotocopia del certificato dello Stato di origine versato in atti non può rimediare a tali omissioni perché tale documento: i) è privo dell’attestazione di veridicità; ii) non è tradotto in italiano; iii) in ogni caso non è idoneo a dimostrare l’assenza di redditi nel Paese di origine, quantomeno con riferimento a quelli da lavoro, giacché tale documento può (a tutto concedere) attestare unicamente l’esonero dai tributi per i servizi comunali e sugli immobili.
In conclusione l’stanza di riesame del diniego di ammissione al beneficio deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e pertanto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore del difensore del ricorrente avv. Alessandra Ballerini - dichiaratasi antistataria - delle spese del giudizio che si liquidano nella somma di euro 2.000, oltre accessori di legge.
Rigetta l’stanza di riesame del diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU OR, Presidente
RC NE, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RC NE | LU OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.