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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
II SEZIONE LAVORO
N.R.G. 33480/2024
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 14/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
D'ARCANGELO GIAMPAOLO per procura in atti ricorrente contro
, in p. del Controparte_1
l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione ad atp
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
CP_ L' si è tempestivamente costituito ed ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto delle domande, attese le conclusioni rassegnate dal nominato ctu all'esito di visita espletata sul ricorrente e dell'esame della documentazione medica prodotta ed il difetto di allegazioni specifiche contenute in ricorso sui riflessi funzionali delle patologie sofferte dal ricorrente, nonché in assenza di nuova documentazione medica prodotta nel presente giudizio da parte ricorrente, atta a dimostrare un aggravamento delle condizioni di salute.
Discussa oralmente la causa è stata decisa all'odierna udienza, col deposito di sentenza pubblicamente letta e depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente, alla luce della genericità delle contestazioni mosse da parte ricorrente nell'atto introduttivo, volte ad esprimere dissenso sulla svolta consulenza medico legale in prime cure, non supportate da nuovi riscontri diagnostici, non risultano prospettate serie argomentazioni da parte ricorrente che possano mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u. nel giudizio di a.t.p.. Lo
stesso CTU della precedente fase si è così espresso;
Appaiono peraltro
sufficientemente conservate, e lo studio dei documenti
medici, dei riscontri anamnestici e semeiologici rilevati in
occasione dell'indagine peritale conforta tale giudizio, le
capacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore e/o le possibilità di attendere agli atti
quotidiani della vita, l'effettiva e/o comprovata CP_3
necessità di assistenza continuativa da parte di terzi.
La richiesta consulenza tecnica medico legale così come la richiesta di chiarimenti non possono essere disposti perché esplorativa la priva e non indispensabili ai fini del decidere i secondi. Le osservazioni del ctp di parte ricorrente prospettate come non esaminate dal CTU, sono contraddette dalle valutazioni espresse dal CTU, che ha invece riscontrato in sede di visita, capacità del ricorrente di deambulazione
Pag. 2 di 3 autonoma ed di provvedere in via autonoma agli atti indispensabili del vivere quotidiano.
In ragione della soccombenza di parte ricorrente le spese di lite sono poste a suo carico per la fase di ATP e per la presenta fase, con liquidazione in dispositivo.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 19 settembre 2024 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida per entrambe le fasi in euro 2500.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da decreto del Giudice
designato per l'ATP.
Roma 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3
II SEZIONE LAVORO
N.R.G. 33480/2024
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 14/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
D'ARCANGELO GIAMPAOLO per procura in atti ricorrente contro
, in p. del Controparte_1
l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione ad atp
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.
CP_ L' si è tempestivamente costituito ed ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto delle domande, attese le conclusioni rassegnate dal nominato ctu all'esito di visita espletata sul ricorrente e dell'esame della documentazione medica prodotta ed il difetto di allegazioni specifiche contenute in ricorso sui riflessi funzionali delle patologie sofferte dal ricorrente, nonché in assenza di nuova documentazione medica prodotta nel presente giudizio da parte ricorrente, atta a dimostrare un aggravamento delle condizioni di salute.
Discussa oralmente la causa è stata decisa all'odierna udienza, col deposito di sentenza pubblicamente letta e depositata in via telematica.
Ad avviso della scrivente, alla luce della genericità delle contestazioni mosse da parte ricorrente nell'atto introduttivo, volte ad esprimere dissenso sulla svolta consulenza medico legale in prime cure, non supportate da nuovi riscontri diagnostici, non risultano prospettate serie argomentazioni da parte ricorrente che possano mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u. nel giudizio di a.t.p.. Lo
stesso CTU della precedente fase si è così espresso;
Appaiono peraltro
sufficientemente conservate, e lo studio dei documenti
medici, dei riscontri anamnestici e semeiologici rilevati in
occasione dell'indagine peritale conforta tale giudizio, le
capacità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore e/o le possibilità di attendere agli atti
quotidiani della vita, l'effettiva e/o comprovata CP_3
necessità di assistenza continuativa da parte di terzi.
La richiesta consulenza tecnica medico legale così come la richiesta di chiarimenti non possono essere disposti perché esplorativa la priva e non indispensabili ai fini del decidere i secondi. Le osservazioni del ctp di parte ricorrente prospettate come non esaminate dal CTU, sono contraddette dalle valutazioni espresse dal CTU, che ha invece riscontrato in sede di visita, capacità del ricorrente di deambulazione
Pag. 2 di 3 autonoma ed di provvedere in via autonoma agli atti indispensabili del vivere quotidiano.
In ragione della soccombenza di parte ricorrente le spese di lite sono poste a suo carico per la fase di ATP e per la presenta fase, con liquidazione in dispositivo.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe con ricorso depositato il 19 settembre 2024 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida per entrambe le fasi in euro 2500.
Le spese di consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte ricorrente e sono liquidate come da decreto del Giudice
designato per l'ATP.
Roma 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3