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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
SC IN IC
ND AR IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10314/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. GENCHI GIULIANA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. GENCHI GIULIANA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Voglia il Tribunale di Brescia
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Verucchio il
15\10\1978 tra il signor e la signora trascritto negli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Verucchio e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- disporsi il versamento da parte del sig. a favore della signora Pt_1 Parte_1 CP_1
1 , da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dal deposito della sentenza di cessazione CP_1
degli effetti civili di matrimonio, a titolo di assegno una tantum, della somma di € 142.000,00 (
centoquarantaduemila euro), da versare in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma
8 della l.n. 898\1979 tramite bonifico bancario;
- le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in una unica soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria di
[...]
, ( ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970), avente causa o CP_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
- disporsi il versamento da parte del sig. a favore della signora Controparte_2 CP_1 dell'assegno mensile pari ad €600,00 da corrispondere sino all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, versamento che sarà revocato dal giorno dell'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
- i coniugi dichiarano che una volta adempiuti gli obblighi di cui sopra non avranno null'altro a che pretendere gli uni dagli altri.
- Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Verucchio (FO) in data 15.10.1978, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VERUCCHIO al n. 54, parte II, serie A, anno 1978.
Dall'unione sono nati i figli e entrambi oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Modena (R.G. n.
13803/1999), all'esito della camera di consiglio del 9.3.2000, depositato il 10.3.2000.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
IA HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
SC IN IC
ND AR IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10314/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. GENCHI GIULIANA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. GENCHI GIULIANA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Voglia il Tribunale di Brescia
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Verucchio il
15\10\1978 tra il signor e la signora trascritto negli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Verucchio e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- disporsi il versamento da parte del sig. a favore della signora Pt_1 Parte_1 CP_1
1 , da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dal deposito della sentenza di cessazione CP_1
degli effetti civili di matrimonio, a titolo di assegno una tantum, della somma di € 142.000,00 (
centoquarantaduemila euro), da versare in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma
8 della l.n. 898\1979 tramite bonifico bancario;
- le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in una unica soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria di
[...]
, ( ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970), avente causa o CP_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
- disporsi il versamento da parte del sig. a favore della signora Controparte_2 CP_1 dell'assegno mensile pari ad €600,00 da corrispondere sino all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, versamento che sarà revocato dal giorno dell'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
- i coniugi dichiarano che una volta adempiuti gli obblighi di cui sopra non avranno null'altro a che pretendere gli uni dagli altri.
- Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Verucchio (FO) in data 15.10.1978, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VERUCCHIO al n. 54, parte II, serie A, anno 1978.
Dall'unione sono nati i figli e entrambi oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Modena (R.G. n.
13803/1999), all'esito della camera di consiglio del 9.3.2000, depositato il 10.3.2000.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
IA HE
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