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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/07/2024, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio in data 13/06/2024, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21/06/2023 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
Titolo di studio - Laurea
Professione: Impiegata
con l'Avv. Cristina Guarneri, C.F. C.F._2
e
2) Parte_2
Nato a CANTU' (CO) il 03/04/1970
cittadino: Cod. Fisc. Per_1 C.F._3
pagina 1 di 4 residente in [...]
Titolo di studio – Diploma
Professione: Impiegato
con l'Avv. Caterina VASSALLO, C.F. C.F._4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SELARGIUS (CA), in data
06/12/1998 (anno 1998, atto n. 84, parte II, serie A)
regime patrimoniale: separazione dei beni separati con sentenza n. 988/2021, del 24/09/2021 pubblicata il 04/10/2021 (passata in giudicato,
v. documenti in atti).
con i seguenti figli maggiorenni
- , nato il [...], economic. NON autosuff. Per_2
- , nato il [...], economic. NON autosuff. Per_3
- , nata il [...], economic. NON autosuff. Per_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/06/2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: <1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e Parte_1 Parte_2
in data 06/12/1998 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Selargius
(CA) – Anno 1998, Parte II, Serie A, Numero 84, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Selargius (CA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) i figli, oggi tutti maggiorenni, mantengono la residenza presso la casa coniugale con la mamma;
in considerazione dell'età, decideranno autonomamente modalità e tempistiche di frequentazione con il padre;
3) confermare l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra , Parte_1
immobile presso cui hanno la residenza anche i tre figli;
4) porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di euro 350,00 a
[...] Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, da versarsi entro il giorno 28 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (pertanto, dal mese di dicembre 2022 euro
390,25), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato il 24.05.2018 dal
pagina 2 di 4 Tribunale di Como;
5) per l'anno 2023 il IG. ha acconsentito a cedere la quota Parte_2 di propria spettanza dell'assegno unico famigliare direttamente alla IG.ra , che lo ha Pt_1
dunque richiesto al 100%; tale importo è sempre stato utilizzato dalla IG.ra come Pt_1
acconto sulle spese straordinarie di competenza del IG. e sempre rendicontato. Parte_2
Medesimo accordo anche per gli anni a venire, a partire dunque dall'anno 2024, con facoltà per il di revocare tale scelta qualora lo ritenesse opportuno. 6) Consapevole che la Parte_2
IG.ra anticipa le spese straordinarie dei ragazzi, il IG. acconsente che la Pt_1 Parte_2
stessa deduca fiscalmente per intero tutti gli importi detraibili. Anche tale scelta è liberamente revocabile>>.
Le parti in udienza hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e , con rito concordatario in Selargius (CA), in data
[...] Parte_2
06/12/1998 trascritto presso il Comune di Selargius (anno 1998, atto n. 84, parte II, serie A);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 3. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Selargius (CA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 13/06/2024
Il Giudice Relatore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio in data 13/06/2024, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21/06/2023 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
Titolo di studio - Laurea
Professione: Impiegata
con l'Avv. Cristina Guarneri, C.F. C.F._2
e
2) Parte_2
Nato a CANTU' (CO) il 03/04/1970
cittadino: Cod. Fisc. Per_1 C.F._3
pagina 1 di 4 residente in [...]
Titolo di studio – Diploma
Professione: Impiegato
con l'Avv. Caterina VASSALLO, C.F. C.F._4
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SELARGIUS (CA), in data
06/12/1998 (anno 1998, atto n. 84, parte II, serie A)
regime patrimoniale: separazione dei beni separati con sentenza n. 988/2021, del 24/09/2021 pubblicata il 04/10/2021 (passata in giudicato,
v. documenti in atti).
con i seguenti figli maggiorenni
- , nato il [...], economic. NON autosuff. Per_2
- , nato il [...], economic. NON autosuff. Per_3
- , nata il [...], economic. NON autosuff. Per_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/06/2023, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: <1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e Parte_1 Parte_2
in data 06/12/1998 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Selargius
(CA) – Anno 1998, Parte II, Serie A, Numero 84, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Selargius (CA) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) i figli, oggi tutti maggiorenni, mantengono la residenza presso la casa coniugale con la mamma;
in considerazione dell'età, decideranno autonomamente modalità e tempistiche di frequentazione con il padre;
3) confermare l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra , Parte_1
immobile presso cui hanno la residenza anche i tre figli;
4) porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di euro 350,00 a
[...] Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, da versarsi entro il giorno 28 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (pertanto, dal mese di dicembre 2022 euro
390,25), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato il 24.05.2018 dal
pagina 2 di 4 Tribunale di Como;
5) per l'anno 2023 il IG. ha acconsentito a cedere la quota Parte_2 di propria spettanza dell'assegno unico famigliare direttamente alla IG.ra , che lo ha Pt_1
dunque richiesto al 100%; tale importo è sempre stato utilizzato dalla IG.ra come Pt_1
acconto sulle spese straordinarie di competenza del IG. e sempre rendicontato. Parte_2
Medesimo accordo anche per gli anni a venire, a partire dunque dall'anno 2024, con facoltà per il di revocare tale scelta qualora lo ritenesse opportuno. 6) Consapevole che la Parte_2
IG.ra anticipa le spese straordinarie dei ragazzi, il IG. acconsente che la Pt_1 Parte_2
stessa deduca fiscalmente per intero tutti gli importi detraibili. Anche tale scelta è liberamente revocabile>>.
Le parti in udienza hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e , con rito concordatario in Selargius (CA), in data
[...] Parte_2
06/12/1998 trascritto presso il Comune di Selargius (anno 1998, atto n. 84, parte II, serie A);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
pagina 3 di 4 3. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5. dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Selargius (CA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 13/06/2024
Il Giudice Relatore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 4 di 4