CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34549 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE UI, nato a [...] il giorno 18/9/2058 rappresentato ed assistito dall'avv. Valter Militi - di fiducia avverso la sentenza in data 28/6/2023 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalla difesa di parte civile NO TE la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letto l'atto con il quale il ricorrente LE UI ha rinunciato al ricorso con atto datato 31 maggio 2024 trasmesso alla Cancelleria di questa Corte il 10 giugno 2024; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34549 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 26/06/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alenni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile NO TE, avv. Antonella Leopizzi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Presti, che ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 giugno 2023 la Corte di Appello di Messina ha dichiarato la nullità della sentenza emessa il 12 ottobre 2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata da UI LE e, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il predetto Tribunale per l'ulteriore corso. Il Tribunale, con la sentenza sopra richiamata, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al rubricato reato di cui all'art. 610 cod. pen. Nell'originaria imputazione si contestava al LE quale direttore dell'area territoriale per la provincia di Messina della Banca Monte dei Paschi di Siena, di avere usato violenza e minaccia nei confronti di NO TE, quale socio e fideiussore della società Mondovetro S.r.l., nonché fratello di TE EL, amministratore della società Neovetro S.r.l., al fine di costringerlo a ritirare una precedente azione giudiziaria avviata per anatocismo bancario dalla società Neovetro S.r.l. nei confronti del predetto istituto di credito e, al mancato ritiro dell'azione stessa, di aver chiuso per ritorsione le linee di credito accordate da anni provocando alla società Mondovetro gravissimi danni economici e di immagine. I fatti risultano contestati come consumati in data 22 marzo 2016. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 521, 522, 597 e 604 cod. proc. pen. Rileva la difesa del ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza in materia che la regressione alla fase delle indagini, nonostante le garanzie di difesa e di eventuale celebrazione dell'udienza preliminare, determina la sostanziale violazione del diritto di reformatio in peius, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e del diverso computo della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO v 2 1. Come già sopra evidenziato, il ricorrente LE UI ha rinunciato al ricorso con atto datato 31 maggio 2024 trasmesso alla Cancelleria di questa Corte il 10 giugno 2024. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 589, comma 2, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità della stessa. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024.
preso atto che è stata richiesta dalla difesa di parte civile NO TE la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letto l'atto con il quale il ricorrente LE UI ha rinunciato al ricorso con atto datato 31 maggio 2024 trasmesso alla Cancelleria di questa Corte il 10 giugno 2024; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34549 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 26/06/2024 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alenni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile NO TE, avv. Antonella Leopizzi in sostituzione dell'avv. Giuseppe Presti, che ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28 giugno 2023 la Corte di Appello di Messina ha dichiarato la nullità della sentenza emessa il 12 ottobre 2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata da UI LE e, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 629 cod. pen. ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il predetto Tribunale per l'ulteriore corso. Il Tribunale, con la sentenza sopra richiamata, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al rubricato reato di cui all'art. 610 cod. pen. Nell'originaria imputazione si contestava al LE quale direttore dell'area territoriale per la provincia di Messina della Banca Monte dei Paschi di Siena, di avere usato violenza e minaccia nei confronti di NO TE, quale socio e fideiussore della società Mondovetro S.r.l., nonché fratello di TE EL, amministratore della società Neovetro S.r.l., al fine di costringerlo a ritirare una precedente azione giudiziaria avviata per anatocismo bancario dalla società Neovetro S.r.l. nei confronti del predetto istituto di credito e, al mancato ritiro dell'azione stessa, di aver chiuso per ritorsione le linee di credito accordate da anni provocando alla società Mondovetro gravissimi danni economici e di immagine. I fatti risultano contestati come consumati in data 22 marzo 2016. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 521, 522, 597 e 604 cod. proc. pen. Rileva la difesa del ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza in materia che la regressione alla fase delle indagini, nonostante le garanzie di difesa e di eventuale celebrazione dell'udienza preliminare, determina la sostanziale violazione del diritto di reformatio in peius, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e del diverso computo della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO v 2 1. Come già sopra evidenziato, il ricorrente LE UI ha rinunciato al ricorso con atto datato 31 maggio 2024 trasmesso alla Cancelleria di questa Corte il 10 giugno 2024. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 589, comma 2, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità della stessa. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024.