Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salt – Società autostrada ligure toscana p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Arturo Cancrini, NC Marone, Luca Raffaello Perfetti, NC Vagnucci e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, relativo al procedimento per l’aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A15 Parma – La Spezia per i periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028;
condanna
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, c.p.a. il provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A15 Parma – La Spezia con prolungamento per TO (Nogarole Rocca) per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028;
con contestuale nomina
del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra per il caso in cui lo stesso non venisse adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, nel termine assegnato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Salt – Società autostrada ligure toscana p.a. il 12 maggio 2025:
Per l'annullamento:
(i) del provvedimento prot. 5477 in data 24 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF presentate” dalla Società Autostrada Ligure Toscana p.A. per l’aggiornamento del piano economico finanziario di Concessione relativo ai periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028;
(ii) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa UL La MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Società autostrada ligure toscana p.a., attuale concessionaria autostradale per la gestione dell’Autostrada A15 Parma – La Spezia, ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla proposta di aggiornamento del piano economico finanziario per i periodi regolatori 2019 - 2023 e 2024 - 2028.
Costituitosi in giudizio, il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, con provvedimento prot. 5477 del 24 febbraio 2025, il Ministero ha espressamente rigettato la proposta di aggiornamento del P.e.f., avverso il quale la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti.
Con atto depositato il 27 giugno 2026, notificato alle altre parti, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In assenza di opposizione delle amministrazioni resistenti, non resta, dunque, al Collegio che dichiarare estinto il giudizio per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata sia la tardiva adozione del provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione, sia la mancata attività difensiva rispetto ai successivi motivi aggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LE, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
UL La MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UL La MA | NC LE |
IL SEGRETARIO