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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17907/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Danasino Chiara Parte_1
e Fabio Aprea che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pascali Lorena che la Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VILLAR PEROSA il 09/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31.12.2012 e il 28.01.2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 20/1/2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 20/1/2023.
Con ricorso depositato il 22/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in punto spese, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento e/o alimenti;
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione (doc. 7 allegato al ricorso – piano genitoriale).
DISPONE che i minori manterranno la residenza presso la Sig.ra e dunque in Pinasca (TO), Pt_2
C.so Regina Margherita n. 8;
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, i minori staranno con la madre il lunedì e il martedì, con il padre il mercoledì, il giovedì e il venerdì e con la madre il sabato e la domenica. La settimana successiva i minori staranno con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì, il giovedì e il venerdì e con il padre il sabato e la domenica, e così via. La cena del giovedì sarà sempre presso la madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che, stante la modalità di gestione paritaria, non si prevede alcuna forma di mantenimento per i minori e, pertanto, ogni genitore manterrà i figli quando li ha con sé.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività natalizie, i minori trascorreranno dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni. DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività pasquali, i minori trascorreranno dal Giovedì Santo sino al giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta e il martedì successivo con l'altro genitore ad anni alterni.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno almeno due settimane consecutive con entrambi i genitori nel periodo di sospensione estiva della scuola. I genitori si accorderanno, in merito ai periodi di pertoccanza, entro il giorno 31 maggio di ogni anno con il mezzo dello scritto.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, le festività infrasettimanali, i ponti e i compleanni dei minori seguiranno il criterio dell'alternanza.
DÀ ATTO che i genitori concordano di doversi reciprocamente comunicare ove i figli trascorrano le notti nel caso in cui ciò avvenga in luogo diverso rispetto alle abitazioni degli esponenti.
DISPONE che tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche, extrascolastiche e sportive, mensa ecc…, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino che deve intendersi richiamato. Le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, salvo il caso dell'urgenza per cui sarà necessaria la successiva documentazione. I genitori si impegnano ad inviarsi le relative ricevute e scontrini entro la fine di ogni mese con il mezzo dello scritto.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% in favore della Sig.ra Pt_2
DÀ ATTO che i genitori si danno reciproco consenso per il rilascio del documento di identità dei minori, del passaporto e degli altri documenti equipollenti.
DÀ ATTO che le parti concordano che eventuali nuovi compagni dei genitori dovranno essere introdotti nella vita dei minori con gradualità e rispetto al loro benessere psicofisico.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato le reciproche questioni economiche e pertanto nulla devono l'uno all'altra per alcun titolo o ragione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17907/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Danasino Chiara Parte_1
e Fabio Aprea che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pascali Lorena che la Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VILLAR PEROSA il 09/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31.12.2012 e il 28.01.2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 20/1/2023, omologato dal Tribunale di Torino in data 20/1/2023.
Con ricorso depositato il 22/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in punto spese, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento e/o alimenti;
DISPONE l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione (doc. 7 allegato al ricorso – piano genitoriale).
DISPONE che i minori manterranno la residenza presso la Sig.ra e dunque in Pinasca (TO), Pt_2
C.so Regina Margherita n. 8;
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, i minori staranno con la madre il lunedì e il martedì, con il padre il mercoledì, il giovedì e il venerdì e con la madre il sabato e la domenica. La settimana successiva i minori staranno con il padre il lunedì e il martedì, con la madre il mercoledì, il giovedì e il venerdì e con il padre il sabato e la domenica, e così via. La cena del giovedì sarà sempre presso la madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che, stante la modalità di gestione paritaria, non si prevede alcuna forma di mantenimento per i minori e, pertanto, ogni genitore manterrà i figli quando li ha con sé.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività natalizie, i minori trascorreranno dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni. DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le festività pasquali, i minori trascorreranno dal Giovedì Santo sino al giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta e il martedì successivo con l'altro genitore ad anni alterni.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, i minori trascorreranno almeno due settimane consecutive con entrambi i genitori nel periodo di sospensione estiva della scuola. I genitori si accorderanno, in merito ai periodi di pertoccanza, entro il giorno 31 maggio di ogni anno con il mezzo dello scritto.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i genitori, le festività infrasettimanali, i ponti e i compleanni dei minori seguiranno il criterio dell'alternanza.
DÀ ATTO che i genitori concordano di doversi reciprocamente comunicare ove i figli trascorrano le notti nel caso in cui ciò avvenga in luogo diverso rispetto alle abitazioni degli esponenti.
DISPONE che tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche, extrascolastiche e sportive, mensa ecc…, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino che deve intendersi richiamato. Le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, salvo il caso dell'urgenza per cui sarà necessaria la successiva documentazione. I genitori si impegnano ad inviarsi le relative ricevute e scontrini entro la fine di ogni mese con il mezzo dello scritto.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% in favore della Sig.ra Pt_2
DÀ ATTO che i genitori si danno reciproco consenso per il rilascio del documento di identità dei minori, del passaporto e degli altri documenti equipollenti.
DÀ ATTO che le parti concordano che eventuali nuovi compagni dei genitori dovranno essere introdotti nella vita dei minori con gradualità e rispetto al loro benessere psicofisico.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver già regolato le reciproche questioni economiche e pertanto nulla devono l'uno all'altra per alcun titolo o ragione.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/04/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.