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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15518/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15518/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Alfieri n. 24, Torino presso lo studio dell'avv. GILESTRO
ANTONIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
27/08/2000.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.05.2001 e il 6.07.2004. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'alloggio coniugale, sito in Torino, Via Fratelli Calandra n.12, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnato alla moglie, con tutti gli arredi ivi esistenti, dando atto che il SI.
ha già provveduto ad allontanarsi ed a reperire un'autonoma abitazione dove ha fissato la Pt_2 nuova residenza, portando seco i propri effetti personali.
PRENDE ATTO che i figli, E , benché maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, vivranno secondo un regime di collocamento partitario, ossia una settimana presso il padre e una settimana presso la madre.
DISPONE che il SI. in deroga al mantenimento diretto in favore dei figli ex lege Parte_2 previsto, s'impegna a versare in favore della SI.ra la somma di € 650,00=, (€ 325,00= Parte_1 per ogni figlio) quale contributo di mantenimento dei figli e , Persona_3 Per_2 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero sul c/c a lei intestato, presso la Banca INTESA SANPAOLO,
IBAN [...] e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. Nel periodo in cui il figlio e, qualora lo stesso venisse ammesso a frequentare un master di specializzazione Per_1 negli Stati Uniti o in altro luogo all'estero per un periodo necessario al suo svolgimento, resta inteso tra la parti che la misura del contributo economico che il sig. verserà in favore della sig.ra Pt_2
sarà ridotto da € 650,00 (€ 325,00= per ogni figlio) a € 450,00 ( € 225,00= per ogni figlio) da Pt_1 versarsi sempre entro il giorno 20 di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero sul cc a lei pagina 2 di 4 intestato, presso la Banca INTESA SANPAOLO, IBAN [...] e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che le spese condominiali ordinarie e di riscaldamento dell'immobile di Torino, Via Fratelli Calandra 12 restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, mentre quelle straordinarie saranno al 50% a carico di ciascun comproprietario, come per legge.
DISPONE che, al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e fino a quando gli stessi permarranno nell'attuale abitazione di Via Fratelli Calandra 12, il sig. continuerà a Pt_2 corrispondere in favore della sig.ra , a titolo di contributo economico in favore dei figli la somma Pt_1 pari ad € 650,00 (€ 325,00 cadauno) e comunque fino al compimento massimo di 27 anni, così come previsto sul punto dai provvedimenti del Tribunale di Torino Sez. Famiglia.
PRENDE ATTO che, qualora la SI.ra dovesse intraprendere una relazione stabile Parte_1 continuata nel tempo, con un nuovo compagno, che preveda una coabitazione non saltuaria nell'alloggio coniugale, tutte le spese relative della casa coniugale ossia spese condominiali ordinarie e di riscaldamento - oggi poste nella misura del 50%- resteranno ad esclusivo ed integrale carico della stessa.
DISPONE che tutte le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, ossia le spese scolastiche, ludiche, sportive, e mediche non coperte dal S.S.N. sostenute in favore dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti saranno a carico del SI. nella misura del Pt_2 100% comprese le spese relative ai viaggi e ai soggiorni all'estero dei figli.
PRENDE ATTO che il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra il 50% Pt_2 Parte_1 per eventuali spese straordinarie veterinarie o ad esse collegate nonché quelle per vaccini, terapie per filaria e zecche e relative visite e assistenza del veterinario sostenute per il comune cane purché Pt_3 previamente concordate. La SI.ra si accolla invece l'integrale spesa dell'assicurazione per Pt_1 responsabilità civile del comune cane.
PRENDE ATTO che resta inteso, sin da ora, tra le parti che, allorquando entrambi i figli si allontaneranno dalla casa coniugale rendendosi autonomi, cederanno a terzi, entro sei mesi dalla loro fuoriuscita, conferendo apposito mandato ad un'agenzia immobiliare, l'immobile di Via Fratelli Calandra n. 12, il cui ricavato spetterà, dedotti i costi, nella misura del 60% alla SI.ra e nella misura del Parte_1
40% al SI. Parte_2
PRENDE ATTO che i conti correnti cointestati ad entrambi i coniugi accessi presso la BIVERBANCA,
CRAsti e INTESA SANPAOLO, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo verranno chiusi, unitamente ai finanziamenti in essere a favore della di e Controparte_1 Controparte_2 le somme ivi esistenti o residuate verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, e verranno confluite nei rispettivi conti correnti personali. Le spese di chiusura dei conti saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che la quota di proprietà del SI. relativa all'immobile sito in Parte_2
Bardonecchia di proprietà di entrambi i coniugi, con separato atto pubblico da stipularsi entro e non oltre 30 gg dalla omologazione della separazione, verrà trasferita alla SI.ra al prezzo convenuto di € Pt_1
10.000,00=. Tutte le spese relative al trasferimento del suddetto bene immobile saranno a carico della stessa. Dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, cesserà a carico del SI. ogni Pt_2 obbligo inerente la proprietà dell'immobile e pertanto tutte le spese relative all'immobile stesso saranno ad esclusivo carico della SI.ra . Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. pagina 3 di 4 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15518/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Alfieri n. 24, Torino presso lo studio dell'avv. GILESTRO
ANTONIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
27/08/2000.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.05.2001 e il 6.07.2004. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'alloggio coniugale, sito in Torino, Via Fratelli Calandra n.12, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnato alla moglie, con tutti gli arredi ivi esistenti, dando atto che il SI.
ha già provveduto ad allontanarsi ed a reperire un'autonoma abitazione dove ha fissato la Pt_2 nuova residenza, portando seco i propri effetti personali.
PRENDE ATTO che i figli, E , benché maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, vivranno secondo un regime di collocamento partitario, ossia una settimana presso il padre e una settimana presso la madre.
DISPONE che il SI. in deroga al mantenimento diretto in favore dei figli ex lege Parte_2 previsto, s'impegna a versare in favore della SI.ra la somma di € 650,00=, (€ 325,00= Parte_1 per ogni figlio) quale contributo di mantenimento dei figli e , Persona_3 Per_2 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero sul c/c a lei intestato, presso la Banca INTESA SANPAOLO,
IBAN [...] e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. Nel periodo in cui il figlio e, qualora lo stesso venisse ammesso a frequentare un master di specializzazione Per_1 negli Stati Uniti o in altro luogo all'estero per un periodo necessario al suo svolgimento, resta inteso tra la parti che la misura del contributo economico che il sig. verserà in favore della sig.ra Pt_2
sarà ridotto da € 650,00 (€ 325,00= per ogni figlio) a € 450,00 ( € 225,00= per ogni figlio) da Pt_1 versarsi sempre entro il giorno 20 di ogni mese presso il domicilio della madre, ovvero sul cc a lei pagina 2 di 4 intestato, presso la Banca INTESA SANPAOLO, IBAN [...] e da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che le spese condominiali ordinarie e di riscaldamento dell'immobile di Torino, Via Fratelli Calandra 12 restano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, mentre quelle straordinarie saranno al 50% a carico di ciascun comproprietario, come per legge.
DISPONE che, al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e fino a quando gli stessi permarranno nell'attuale abitazione di Via Fratelli Calandra 12, il sig. continuerà a Pt_2 corrispondere in favore della sig.ra , a titolo di contributo economico in favore dei figli la somma Pt_1 pari ad € 650,00 (€ 325,00 cadauno) e comunque fino al compimento massimo di 27 anni, così come previsto sul punto dai provvedimenti del Tribunale di Torino Sez. Famiglia.
PRENDE ATTO che, qualora la SI.ra dovesse intraprendere una relazione stabile Parte_1 continuata nel tempo, con un nuovo compagno, che preveda una coabitazione non saltuaria nell'alloggio coniugale, tutte le spese relative della casa coniugale ossia spese condominiali ordinarie e di riscaldamento - oggi poste nella misura del 50%- resteranno ad esclusivo ed integrale carico della stessa.
DISPONE che tutte le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, ossia le spese scolastiche, ludiche, sportive, e mediche non coperte dal S.S.N. sostenute in favore dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti saranno a carico del SI. nella misura del Pt_2 100% comprese le spese relative ai viaggi e ai soggiorni all'estero dei figli.
PRENDE ATTO che il SI. provvederà a corrispondere alla SI.ra il 50% Pt_2 Parte_1 per eventuali spese straordinarie veterinarie o ad esse collegate nonché quelle per vaccini, terapie per filaria e zecche e relative visite e assistenza del veterinario sostenute per il comune cane purché Pt_3 previamente concordate. La SI.ra si accolla invece l'integrale spesa dell'assicurazione per Pt_1 responsabilità civile del comune cane.
PRENDE ATTO che resta inteso, sin da ora, tra le parti che, allorquando entrambi i figli si allontaneranno dalla casa coniugale rendendosi autonomi, cederanno a terzi, entro sei mesi dalla loro fuoriuscita, conferendo apposito mandato ad un'agenzia immobiliare, l'immobile di Via Fratelli Calandra n. 12, il cui ricavato spetterà, dedotti i costi, nella misura del 60% alla SI.ra e nella misura del Parte_1
40% al SI. Parte_2
PRENDE ATTO che i conti correnti cointestati ad entrambi i coniugi accessi presso la BIVERBANCA,
CRAsti e INTESA SANPAOLO, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo verranno chiusi, unitamente ai finanziamenti in essere a favore della di e Controparte_1 Controparte_2 le somme ivi esistenti o residuate verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, e verranno confluite nei rispettivi conti correnti personali. Le spese di chiusura dei conti saranno a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che la quota di proprietà del SI. relativa all'immobile sito in Parte_2
Bardonecchia di proprietà di entrambi i coniugi, con separato atto pubblico da stipularsi entro e non oltre 30 gg dalla omologazione della separazione, verrà trasferita alla SI.ra al prezzo convenuto di € Pt_1
10.000,00=. Tutte le spese relative al trasferimento del suddetto bene immobile saranno a carico della stessa. Dalla data della sottoscrizione del presente ricorso, cesserà a carico del SI. ogni Pt_2 obbligo inerente la proprietà dell'immobile e pertanto tutte le spese relative all'immobile stesso saranno ad esclusivo carico della SI.ra . Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. pagina 3 di 4 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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