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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3461/2022 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 20/03/2025
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Concetta
Belmonte ed elettivamente domiciliata in viale degli Alimena, n.
8 - U.O.C. Area Pt_1
Legale - Ufficio del NTenzioso, giusta procura in atti;
Opponente
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., NTroparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Ferraro ed elettivamente domiciliata in Pt_1
alla via Caloprese n. 56, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 925/2022 - R.G. n. 2502/2022 CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa
eccezione, deduzione e motivazione, che tutte si impugnano e contestano, e comunque
respinta, se richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge, l'istanza
di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più opportuna
declaratoria:
1.IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2016,
per le motivazioni sopra espresse;
fissare altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire
la chiamata in garanzia, per come sopra descritto, ex art 106 c.p.c. della Regione Calabria a
norma dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
2.IN VIA
PRINCIPALE: dichiarare che l è stata impossibilitata Parte_1
a pagare le fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 925/2022 del Tribunale di Cosenza prima
dell'adozione delle delibere con cui sono stati recepiti i Decreti del
[...]
finalizzati al pagamento delle quote sociali ed impegnata la relativa Parte_2
spesa, ovvero prima della data di effettivo incasso delle somme stanziate ex L. n. 11/2015 con
i Decreti adottati dal citato , e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ex art. 1256 Parte_2
comma II c.c. e/o ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, l non Parte_1
è responsabile del ritardo nel pagamento delle fatture indicate nel ricorso relativo al decreto
ingiuntivo n. 925/2022 e non può essere condannata al pagamento degli interessi maturati su
dette fatture, fino alla data di adozione della rispettiva delibera aziendale di recepimento del
D.D.G. regionale e di adozione del conseguente impegno di spesa o fino alla data di effettivo
incasso delle somme stanziate dal citato e,in conseguenza dell'accertamento e Parte_2
della declaratoria sopra richiesti e/o per quanto argomentato, emerso, eccepito e chiesto
nell'ambito del giudizio e/o per quanto rilevabile d'ufficio, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o
illegittimo e/o infondato e/o comunque non dovuto gli interessi pretesi dalla e, di CP_1
conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo 925/2022, rg. n.2502/2022, emesso dal Tribunale
di Cosenza perché inammissibile /o illegittimo e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
3.
IN VIA SUBORDINATA: in conseguenza anche dell'accertamento e della declaratoria richiesti,
limitare la condanna dell all'importo riconosciuto come dovuto a titolo di NTroparte_2
interessi calcolandone, per ciascuna fattura azionata, la relativa decorrenza al tasso legale e comunque a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera di
impegno di spesa da parte dell ovvero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla CP_2
data di adozione della delibera di recepimento del Decreto del Dirigente Generale del
con cui è stato trasferito l'importo Parte_2
riconosciuto ai fini del pagamento delle quote sociali ovvero a partire dal sessantesimo giorno
successivo alla data di effettivo incasso delle somme stanziate dal
[...]
ex art. 5 L. R. n. 11/2015 e fino alla data di emissione dell'ordinativo Parte_2
di pagamento da parte dell ovvero fino alla data di effettivo incasso delle somme da parte CP_2
della ricorrente, con ogni conseguenza sul decreto ingiuntivo n. 1161/2020; 4. In via
ulteriormente gradata, In caso di accoglimento della domanda di chiamata in causa della
Regione Calabri, sopra articolata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
domande proposte in via principale, o di mancato accoglimento della domanda avanzata in via
subordinata e nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga dunque che, al di là dell'esistenza e/o della
capienza dello stanziamento regionale, l avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle CP_2
fatture indicate nel ricorso relativo al decreto ingiuntivo n. 925/2022 prima dello stanziamento
dei fondi regionali destinati alla liquidazione delle quote sociali, condannare la Regione Calabria
in p. l. r. p. t. a pagare in luogo dell a titolo garanzia e/o manleva la somma addebitata CP_2
all'opponente in relazione agli interessi maturati fino alla data di effettivo incasso della somme
stanziate con i Decreti regionali di stanziamento dei fondi destinati al pagamento delle quote
sociali o da e fino alle diverse date ritenute dal Giudice da assumere quali date di inizio e di fine
calcolo degli interessi dovuti.
5. In ogni caso: Condannare l'opposta al pagamento delle spese,
competenze ed onorari di causa”.
Opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare l'avversaria opposizione, confermando in toto
l'emesso ed opposto decreto ingiuntivo D.I. n. 925/2022- R.G. n. 2502/2022 del Tribunale di
Cosenza con concessione della provvisoria esecutività” Con condanna alle spese di
soccombenza della presente fase, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”;
Terza chiamata: “chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le
seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità/ inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della chiamata in causa della Regione, per le tutte
ragioni esposte;
2) in ogni caso, dichiarare ogni domanda proposta nei confronti della Regione
Calabria inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
3)
pronunciare ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l ha Parte_1
convenuto in giudizio con ciò proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 925/2022, con il quale è stato intimato il pagamento in favore della società della somma di €
206.719,63, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento da parte dell , delle fatture emesse per prestazioni sanitarie relative CP_2
alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
L' , a sostegno della proposta opposizione, ha eccepito: 1) in via preliminare, la CP_2
prescrizione relativamente alla richiesta formulata per l'annualità 2016; 2) nel merito, la riconducibilità delle prestazioni richieste alla cd. “quota sociale” dunque, ai sensi della Legge n.
11 del 27.04.2015, è il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione
Calabria a dovere trasferire all i fondi necessari per consentire il pagamento CP_2
che, nel caso di specie, non sono stati trasferiti in tempo;
ha eccepito pertanto la mancanza di responsabilità per il ritardo nel pagamento essendo impossibilitata a provvedere prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate con i Decreti del Dipartimento della Salute e
NT Politiche Sanitarie della Regione;
nell'ipotesi di ritenere obbligata l , il computo degli interessi dalla delibera di liquidazione e/o, in subordine, dalla riversale, cioè dall'incasso delle somme erogate dalla Regione;
3) insussistenza dei presupposti normativi per i richiesti interessi di mora;
4) non dovutezza delle somme richieste relativamente all'annualità: 2017, giacché per
NT il mese di dicembre, l ha richiesto l'emissione di nota di credito sia per la CP che per la
RSA; 2018, poiché relativamente al mese di dicembre è stata liquidata una somma inferiore,
rispetto a quella fatturata, atteso il superamento del budget contrattualizzato;
2019, atteso che l'opponente ha chiesto alla le note di credito per errata fatturazione, tra l'altro mai CP_1 emesse dalla stessa società, al momento del pagamento della quota sociale, per i periodi
NT gennaio-settembre ed ottobre-dicembre; 2020, avendo l richiesto alla società opposta di emettere note di credito, sia al momento della liquidazione delle quote sociali periodo gennaio-
settembre ed ottobre-dicembre.
Nel rassegnare le conclusioni in epigrafe ha chiesto, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Calabria.
Instaurato il contraddittorio, l'opposta società si è costituita resistendo CP_1
all'opposizione e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività, la conferma del provvedimento impugnato.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con provvedimento del 24 marzo 2023 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo e si è
costituita in giudizio la Regione Calabria la quale ha eccepito: 1) inammissibilità e infondatezza della chiamata in causa – totale estraneità della Regione Calabria - difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva;
2) prescrizione ai sensi dell'art. 2948, 4° comma;
3) difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria – inammissibilità e infondatezza della domanda
NT di manleva formulata dall' omessa copertura finanziaria e conseguente invalidità del contratto;
4) infondatezza e indeterminatezza della pretesa creditoria – inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002 sugli interessi moratori.
La causa, istruita in via documentale e a mezzo CTU, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/03/2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La vicenda oggetto di giudizio trae origine dalla richiesta in sede monitoria degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture per prestazioni sanitarie rese nel corso delle annualità
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
NT Con il primo motivo di opposizione l ha eccepito il decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'articolo 2948, comma quarto c.c. L'eccezione di prescrizione quinquennale non può trovare accoglimento. Infatti, in giurisprudenza vige il principio in base al quale "La prescrizione quinquennale prevista dall'art.
2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che
l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma
con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la
prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che
l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve
rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto
di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento
del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962" (Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 03/11/2016, n. 22276Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/10/2012, n. 17197). Ne
consegue che, avendo gli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 fonte legale, si applica la prescrizione ordinaria decennale che non è ancora spirata.
Avendo riguardo al secondo motivo di opposizione, l eccepisce che le somme CP_2
dovute per le prestazioni sanitarie rese nell'arco temporale 2017-2020 ricadono nella quota sociale di spettanza della regione Calabria, non ancora liquidata e, pertanto, saldate in ritardo.
Tuttavia, la sostanziale eccezione del difetto di legittimazione passiva non merita accoglimento.
Incontestati la stipula dei contratti in forza del quale la società ha erogato CP_3
prestazioni negli anni dedotti in giudizio, e pacifica anche l'esecuzione delle Parte_3
NT prestazioni da parte della struttura e dei pagamenti imposti all entro il tetto massimo di spesa di anno in anno fissati, che non si assume superato, la questione controversa tra le parti attiene, invece, al pagamento degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle quote sociali per le prestazioni sanitarie rese nel corso delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
ed in particolare (indiscusso il diritto della struttura a conseguire il pagamento di dette quote in quanto contrattualmente previsto) all'individuazione del soggetto obbligato, dal momento che
NT l ritiene di non essere tenuta al pagamento, in quanto non possiede un capitolo di bilancio specifico e che le somme trasferite dalla Regione Calabria con appositi DDG non sono state sufficienti a consentire la liquidazione delle quote sociali maturate dalle strutture.
Tanto premesso, il motivo è infondato e deve essere pertanto rigettato. Alcun dubbio sussiste,
infatti, in ordine all'obbligo dell di rispondere alla richiesta di Parte_1
pagamento delle prestazioni erogate in base alle convenzioni con le Case Protette, come quella alla odierna attenzione, anche in relazione al 50% della c.d. quota sociale, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte, da cui non vi è alcun motivo di discostarsi, ha inequivocamente ritenuto che “la struttura accreditata deve essere pagata completamente per le sue prestazioni che non oltrepassino il budget quantitativo stabilito a priori dall'azienda sanitaria, onde per tali prestazioni l'azienda sanitaria deve pagare tutta la retta, la parte della retta costituita dalla c.d. quota sociale rimanendo semmai oggetto di un rapporto interno tra regione e azienda” (così Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-10-2019, n. 28024; vedi anche Cass. Sez.
I n. 11925/2017). Al riguardo occorre precisare che sebbene gli arresti giurisprudenziali citati abbiano riguardato prestazioni rese in periodo antecedente all'adozione della L.R. n. 11/2015 -
richiamata dall'opponente - cionondimeno, tale normativa non appare in grado di sovvertire il principio fissato. Ed infatti, la legge contiene disposizioni a cui va attribuita una portata programmatica, e non anche cogente, limitandosi al solo trasferimento al Dipartimento Tutela
della Salute e Politiche Sanitarie delle competenze in precedenza attribuite al Dipartimento 10
Politiche Sociali, e relative alle prestazioni erogate dalle RSA, senza immutare il regime
NT precedente, che distingue nettamente la stipula della convenzione da parte dell' dai poteri di programmazione ed indirizzo della Regione, cui pure spetta lo stanziamento delle risorse necessarie. In altri termini, la L.R. n. 11/2015 non può considerarsi provvedimento normativo che prevede la gestione diretta del servizio o dei rapporti da parte della Regione, né
l'instaurazione altrettanto diretta, in capo alla stessa, di rapporti con i terzi, e, nello specifico,
con le strutture accreditate. Così come non possono sovvertire quell'impianto normativo i
NT provvedimenti e le note emesse dal competente Dipartimento, e citate dall' a sostegno della tesi della impossibilità di pagamento quella quota sociale;
anzi, in quelle note si rinviene
NT conferma del fatto che la fatturazione delle prestazioni spettava all' , e non al Dipartimento Regionale, pur ribadendosi la funzione liquidatoria, prodromica al pagamento, dello stanziamento e del trasferimento delle relative risorse. Per tali ragioni, l'asp, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante la somma richiesta, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n.
231/2002.
Al riguardo, va detto che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231
del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, come nel caso di specie, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata,
di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate
(Cassazione civile, sez. III, 11/10/2016, n. 2039).
Circa la quantificazione degli interessi dovuti, si è proceduto ad esperire ctu mediante il dott.
le cui conclusioni, ampiamente argomentate, vengono condivise ed acquisite. In Per_1
particolare, l'esperto esaminata la documentazione prodotta in giudizio (le fatture, le ricevute di
Con consegna delle fatture, le ricevute dei pagamenti effettuati dall al fine di determinare e le
Con note di credito richieste dall per superamento budget nonché altre note credito, non richieste per superamento budget) e tenuto conto per la individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi, il termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture e per la individuazione del dies a quem la data dei pagamenti ricevuti, ha quantificato gli interessi dovuti nella somma complessiva pari ad € 206.545,00 a fronte di quella richiesta dalla società opposta di €
206.719,63. La diversa quantificazione degli interessi comporta la revoca del decreto ingiuntivo
NT e la conseguenziale condanna dell al pagamento della somma, siccome rideterminata in giudizio, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Infine, neanche la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti della regione
Calabria, può trovare accoglimento e la stessa può essere decisa mutuandosi le ragioni di cui in precedente pronuncia del Tribunale, resa in analoga fattispecie, ex art.118 disp att. c.p.c. (sentenza n. 553/2025). In particolare, è stato osservato che l'istanza con la quale è stata richiesta la condanna della Regione Calabria “a pagare in luogo dell a titolo garanzia e/o CP_2
manleva” appare dissonante dalla premessa, costituita dall'accertamento dell'obbligazione di pagamento dell della quota sociale ed in ogni caso il suo accoglimento è precluso dalla Pt_1
pronunciata condanna di detta Azienda, riconosciuta come unica parte dei contratti oggetto di causa ed obbligata alla remunerazione della struttura sanitaria attrice, anche quanto alla quota sociale, ed al pagamento degli interessi da ritardato pagamento.
Va parimenti disattesa l'ulteriore istanza, con la quale si chiede che la Regione sia condannata
NT a tenere l indenne della somma che sarà addebitata a titolo di interessi con riferimento alla quella comparsa conclusionale) a far valere una obbligazione di garanzia impropria ex lege
(domanda che presuppone la condanna dell al relativo pagamento). Tale istanza, Pt_1
NT presupponendo un diritto soggettivo dell avente origine nella legge rientra nella cognizione dell ma va rigettata atteso che nell'impianto normativo regolante la programmazione CP_4
della spesa pubblica per le cd. quote sociali e l'assegnazione dei fondi alle Aziende sanitarie,
anche a seguito dei più recenti interventi legislativi regionali, non è dato rinvenire un tale diritto soggettivo dell ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura Pt_1
sociosanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite (cfr Cass. Civ.,
Sez. I, 7.9.2020, n. 18604, Corte di Appello Catanzaro n.712, 713 e 714 del 22.6.2022 e da ultimo Tribunale di Cosenza n. 990/2023, che ha altresì disattesa la richiesta di condanna della regione al trasferimento delle risorse necessarie a far fronte al pagamento, esulante dai poteri del G.O.) né di quanto corrisposto per interessi da ritardato pagamento.
Né si può intendere infine la domanda come diretta alla rifusione del pregiudizio sofferto
NT dall costituito dal pagamento degli interessi moratori- per essere stato il ritardo nei
NT pagamenti indotto dal mancato versamento delle provviste da parte dell , non essendo stati adeguatamente rappresentati i termini dell'obbligazione di versamento gravante sulla Regione,
nel senso cioè dell'inosservanza di scadenze di pagamento rapportate a quelle del contratto stipulato tra l e la struttura sanitaria e non essendo conseguentemente ravvisabile la Pt_1 ricorrenza di violazione colposa. D'altra parte nessuna disposizione normativa è stata specificamente invocata a sostegno dell'assunto.
Ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite tra l'opponente e la parte opposta segue la soccombenza. Le spese invece tra
NT l e la Regione Calabria possono essere integralmente compensate considerata la peculiarità e tenuto conto dell'andamento del rapporto interno tra i soggetti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
in revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l al pagamento della somma CP_2
complessiva di € 206.545,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo in favore di CP_1
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in CP_1
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge e distrazione se richiesta;
NT rigetta ogni domanda proposta dall in confronto della Regione Calabria e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cosenza il 6/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosangela Viteritti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3461/2022 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 20/03/2025
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Concetta
Belmonte ed elettivamente domiciliata in viale degli Alimena, n.
8 - U.O.C. Area Pt_1
Legale - Ufficio del NTenzioso, giusta procura in atti;
Opponente
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., NTroparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Ferraro ed elettivamente domiciliata in Pt_1
alla via Caloprese n. 56, giusta procura in atti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 925/2022 - R.G. n. 2502/2022 CONCLUSIONI: Opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, disattesa ogni avversa
eccezione, deduzione e motivazione, che tutte si impugnano e contestano, e comunque
respinta, se richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge, l'istanza
di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più opportuna
declaratoria:
1.IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2016,
per le motivazioni sopra espresse;
fissare altra udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire
la chiamata in garanzia, per come sopra descritto, ex art 106 c.p.c. della Regione Calabria a
norma dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
2.IN VIA
PRINCIPALE: dichiarare che l è stata impossibilitata Parte_1
a pagare le fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 925/2022 del Tribunale di Cosenza prima
dell'adozione delle delibere con cui sono stati recepiti i Decreti del
[...]
finalizzati al pagamento delle quote sociali ed impegnata la relativa Parte_2
spesa, ovvero prima della data di effettivo incasso delle somme stanziate ex L. n. 11/2015 con
i Decreti adottati dal citato , e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ex art. 1256 Parte_2
comma II c.c. e/o ex art. 3 D.Lgs. n. 231/2002, l non Parte_1
è responsabile del ritardo nel pagamento delle fatture indicate nel ricorso relativo al decreto
ingiuntivo n. 925/2022 e non può essere condannata al pagamento degli interessi maturati su
dette fatture, fino alla data di adozione della rispettiva delibera aziendale di recepimento del
D.D.G. regionale e di adozione del conseguente impegno di spesa o fino alla data di effettivo
incasso delle somme stanziate dal citato e,in conseguenza dell'accertamento e Parte_2
della declaratoria sopra richiesti e/o per quanto argomentato, emerso, eccepito e chiesto
nell'ambito del giudizio e/o per quanto rilevabile d'ufficio, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o
illegittimo e/o infondato e/o comunque non dovuto gli interessi pretesi dalla e, di CP_1
conseguenza, revocare il decreto ingiuntivo 925/2022, rg. n.2502/2022, emesso dal Tribunale
di Cosenza perché inammissibile /o illegittimo e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
3.
IN VIA SUBORDINATA: in conseguenza anche dell'accertamento e della declaratoria richiesti,
limitare la condanna dell all'importo riconosciuto come dovuto a titolo di NTroparte_2
interessi calcolandone, per ciascuna fattura azionata, la relativa decorrenza al tasso legale e comunque a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della delibera di
impegno di spesa da parte dell ovvero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla CP_2
data di adozione della delibera di recepimento del Decreto del Dirigente Generale del
con cui è stato trasferito l'importo Parte_2
riconosciuto ai fini del pagamento delle quote sociali ovvero a partire dal sessantesimo giorno
successivo alla data di effettivo incasso delle somme stanziate dal
[...]
ex art. 5 L. R. n. 11/2015 e fino alla data di emissione dell'ordinativo Parte_2
di pagamento da parte dell ovvero fino alla data di effettivo incasso delle somme da parte CP_2
della ricorrente, con ogni conseguenza sul decreto ingiuntivo n. 1161/2020; 4. In via
ulteriormente gradata, In caso di accoglimento della domanda di chiamata in causa della
Regione Calabri, sopra articolata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
domande proposte in via principale, o di mancato accoglimento della domanda avanzata in via
subordinata e nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga dunque che, al di là dell'esistenza e/o della
capienza dello stanziamento regionale, l avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle CP_2
fatture indicate nel ricorso relativo al decreto ingiuntivo n. 925/2022 prima dello stanziamento
dei fondi regionali destinati alla liquidazione delle quote sociali, condannare la Regione Calabria
in p. l. r. p. t. a pagare in luogo dell a titolo garanzia e/o manleva la somma addebitata CP_2
all'opponente in relazione agli interessi maturati fino alla data di effettivo incasso della somme
stanziate con i Decreti regionali di stanziamento dei fondi destinati al pagamento delle quote
sociali o da e fino alle diverse date ritenute dal Giudice da assumere quali date di inizio e di fine
calcolo degli interessi dovuti.
5. In ogni caso: Condannare l'opposta al pagamento delle spese,
competenze ed onorari di causa”.
Opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare l'avversaria opposizione, confermando in toto
l'emesso ed opposto decreto ingiuntivo D.I. n. 925/2022- R.G. n. 2502/2022 del Tribunale di
Cosenza con concessione della provvisoria esecutività” Con condanna alle spese di
soccombenza della presente fase, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”;
Terza chiamata: “chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le
seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità/ inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della chiamata in causa della Regione, per le tutte
ragioni esposte;
2) in ogni caso, dichiarare ogni domanda proposta nei confronti della Regione
Calabria inammissibile, improponibile, ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
3)
pronunciare ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l ha Parte_1
convenuto in giudizio con ciò proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
n. 925/2022, con il quale è stato intimato il pagamento in favore della società della somma di €
206.719,63, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento da parte dell , delle fatture emesse per prestazioni sanitarie relative CP_2
alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
L' , a sostegno della proposta opposizione, ha eccepito: 1) in via preliminare, la CP_2
prescrizione relativamente alla richiesta formulata per l'annualità 2016; 2) nel merito, la riconducibilità delle prestazioni richieste alla cd. “quota sociale” dunque, ai sensi della Legge n.
11 del 27.04.2015, è il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione
Calabria a dovere trasferire all i fondi necessari per consentire il pagamento CP_2
che, nel caso di specie, non sono stati trasferiti in tempo;
ha eccepito pertanto la mancanza di responsabilità per il ritardo nel pagamento essendo impossibilitata a provvedere prima dell'effettivo incasso delle somme stanziate con i Decreti del Dipartimento della Salute e
NT Politiche Sanitarie della Regione;
nell'ipotesi di ritenere obbligata l , il computo degli interessi dalla delibera di liquidazione e/o, in subordine, dalla riversale, cioè dall'incasso delle somme erogate dalla Regione;
3) insussistenza dei presupposti normativi per i richiesti interessi di mora;
4) non dovutezza delle somme richieste relativamente all'annualità: 2017, giacché per
NT il mese di dicembre, l ha richiesto l'emissione di nota di credito sia per la CP che per la
RSA; 2018, poiché relativamente al mese di dicembre è stata liquidata una somma inferiore,
rispetto a quella fatturata, atteso il superamento del budget contrattualizzato;
2019, atteso che l'opponente ha chiesto alla le note di credito per errata fatturazione, tra l'altro mai CP_1 emesse dalla stessa società, al momento del pagamento della quota sociale, per i periodi
NT gennaio-settembre ed ottobre-dicembre; 2020, avendo l richiesto alla società opposta di emettere note di credito, sia al momento della liquidazione delle quote sociali periodo gennaio-
settembre ed ottobre-dicembre.
Nel rassegnare le conclusioni in epigrafe ha chiesto, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Calabria.
Instaurato il contraddittorio, l'opposta società si è costituita resistendo CP_1
all'opposizione e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività, la conferma del provvedimento impugnato.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con provvedimento del 24 marzo 2023 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo e si è
costituita in giudizio la Regione Calabria la quale ha eccepito: 1) inammissibilità e infondatezza della chiamata in causa – totale estraneità della Regione Calabria - difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva;
2) prescrizione ai sensi dell'art. 2948, 4° comma;
3) difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria – inammissibilità e infondatezza della domanda
NT di manleva formulata dall' omessa copertura finanziaria e conseguente invalidità del contratto;
4) infondatezza e indeterminatezza della pretesa creditoria – inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002 sugli interessi moratori.
La causa, istruita in via documentale e a mezzo CTU, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20/03/2025.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La vicenda oggetto di giudizio trae origine dalla richiesta in sede monitoria degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture per prestazioni sanitarie rese nel corso delle annualità
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
NT Con il primo motivo di opposizione l ha eccepito il decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'articolo 2948, comma quarto c.c. L'eccezione di prescrizione quinquennale non può trovare accoglimento. Infatti, in giurisprudenza vige il principio in base al quale "La prescrizione quinquennale prevista dall'art.
2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che
l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma
con l'espressione "e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la
prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che
l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve
rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto
di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento
del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962" (Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 03/11/2016, n. 22276Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/10/2012, n. 17197). Ne
consegue che, avendo gli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 fonte legale, si applica la prescrizione ordinaria decennale che non è ancora spirata.
Avendo riguardo al secondo motivo di opposizione, l eccepisce che le somme CP_2
dovute per le prestazioni sanitarie rese nell'arco temporale 2017-2020 ricadono nella quota sociale di spettanza della regione Calabria, non ancora liquidata e, pertanto, saldate in ritardo.
Tuttavia, la sostanziale eccezione del difetto di legittimazione passiva non merita accoglimento.
Incontestati la stipula dei contratti in forza del quale la società ha erogato CP_3
prestazioni negli anni dedotti in giudizio, e pacifica anche l'esecuzione delle Parte_3
NT prestazioni da parte della struttura e dei pagamenti imposti all entro il tetto massimo di spesa di anno in anno fissati, che non si assume superato, la questione controversa tra le parti attiene, invece, al pagamento degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle quote sociali per le prestazioni sanitarie rese nel corso delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
ed in particolare (indiscusso il diritto della struttura a conseguire il pagamento di dette quote in quanto contrattualmente previsto) all'individuazione del soggetto obbligato, dal momento che
NT l ritiene di non essere tenuta al pagamento, in quanto non possiede un capitolo di bilancio specifico e che le somme trasferite dalla Regione Calabria con appositi DDG non sono state sufficienti a consentire la liquidazione delle quote sociali maturate dalle strutture.
Tanto premesso, il motivo è infondato e deve essere pertanto rigettato. Alcun dubbio sussiste,
infatti, in ordine all'obbligo dell di rispondere alla richiesta di Parte_1
pagamento delle prestazioni erogate in base alle convenzioni con le Case Protette, come quella alla odierna attenzione, anche in relazione al 50% della c.d. quota sociale, atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte, da cui non vi è alcun motivo di discostarsi, ha inequivocamente ritenuto che “la struttura accreditata deve essere pagata completamente per le sue prestazioni che non oltrepassino il budget quantitativo stabilito a priori dall'azienda sanitaria, onde per tali prestazioni l'azienda sanitaria deve pagare tutta la retta, la parte della retta costituita dalla c.d. quota sociale rimanendo semmai oggetto di un rapporto interno tra regione e azienda” (così Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-10-2019, n. 28024; vedi anche Cass. Sez.
I n. 11925/2017). Al riguardo occorre precisare che sebbene gli arresti giurisprudenziali citati abbiano riguardato prestazioni rese in periodo antecedente all'adozione della L.R. n. 11/2015 -
richiamata dall'opponente - cionondimeno, tale normativa non appare in grado di sovvertire il principio fissato. Ed infatti, la legge contiene disposizioni a cui va attribuita una portata programmatica, e non anche cogente, limitandosi al solo trasferimento al Dipartimento Tutela
della Salute e Politiche Sanitarie delle competenze in precedenza attribuite al Dipartimento 10
Politiche Sociali, e relative alle prestazioni erogate dalle RSA, senza immutare il regime
NT precedente, che distingue nettamente la stipula della convenzione da parte dell' dai poteri di programmazione ed indirizzo della Regione, cui pure spetta lo stanziamento delle risorse necessarie. In altri termini, la L.R. n. 11/2015 non può considerarsi provvedimento normativo che prevede la gestione diretta del servizio o dei rapporti da parte della Regione, né
l'instaurazione altrettanto diretta, in capo alla stessa, di rapporti con i terzi, e, nello specifico,
con le strutture accreditate. Così come non possono sovvertire quell'impianto normativo i
NT provvedimenti e le note emesse dal competente Dipartimento, e citate dall' a sostegno della tesi della impossibilità di pagamento quella quota sociale;
anzi, in quelle note si rinviene
NT conferma del fatto che la fatturazione delle prestazioni spettava all' , e non al Dipartimento Regionale, pur ribadendosi la funzione liquidatoria, prodromica al pagamento, dello stanziamento e del trasferimento delle relative risorse. Per tali ragioni, l'asp, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante la somma richiesta, a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n.
231/2002.
Al riguardo, va detto che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231
del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, come nel caso di specie, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata,
di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate
(Cassazione civile, sez. III, 11/10/2016, n. 2039).
Circa la quantificazione degli interessi dovuti, si è proceduto ad esperire ctu mediante il dott.
le cui conclusioni, ampiamente argomentate, vengono condivise ed acquisite. In Per_1
particolare, l'esperto esaminata la documentazione prodotta in giudizio (le fatture, le ricevute di
Con consegna delle fatture, le ricevute dei pagamenti effettuati dall al fine di determinare e le
Con note di credito richieste dall per superamento budget nonché altre note credito, non richieste per superamento budget) e tenuto conto per la individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi, il termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture e per la individuazione del dies a quem la data dei pagamenti ricevuti, ha quantificato gli interessi dovuti nella somma complessiva pari ad € 206.545,00 a fronte di quella richiesta dalla società opposta di €
206.719,63. La diversa quantificazione degli interessi comporta la revoca del decreto ingiuntivo
NT e la conseguenziale condanna dell al pagamento della somma, siccome rideterminata in giudizio, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Infine, neanche la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti della regione
Calabria, può trovare accoglimento e la stessa può essere decisa mutuandosi le ragioni di cui in precedente pronuncia del Tribunale, resa in analoga fattispecie, ex art.118 disp att. c.p.c. (sentenza n. 553/2025). In particolare, è stato osservato che l'istanza con la quale è stata richiesta la condanna della Regione Calabria “a pagare in luogo dell a titolo garanzia e/o CP_2
manleva” appare dissonante dalla premessa, costituita dall'accertamento dell'obbligazione di pagamento dell della quota sociale ed in ogni caso il suo accoglimento è precluso dalla Pt_1
pronunciata condanna di detta Azienda, riconosciuta come unica parte dei contratti oggetto di causa ed obbligata alla remunerazione della struttura sanitaria attrice, anche quanto alla quota sociale, ed al pagamento degli interessi da ritardato pagamento.
Va parimenti disattesa l'ulteriore istanza, con la quale si chiede che la Regione sia condannata
NT a tenere l indenne della somma che sarà addebitata a titolo di interessi con riferimento alla quella comparsa conclusionale) a far valere una obbligazione di garanzia impropria ex lege
(domanda che presuppone la condanna dell al relativo pagamento). Tale istanza, Pt_1
NT presupponendo un diritto soggettivo dell avente origine nella legge rientra nella cognizione dell ma va rigettata atteso che nell'impianto normativo regolante la programmazione CP_4
della spesa pubblica per le cd. quote sociali e l'assegnazione dei fondi alle Aziende sanitarie,
anche a seguito dei più recenti interventi legislativi regionali, non è dato rinvenire un tale diritto soggettivo dell ad essere tenuta indenne di quanto da essa versato alla struttura Pt_1
sociosanitaria a titolo di corrispettivo delle prestazioni contrattualmente pattuite (cfr Cass. Civ.,
Sez. I, 7.9.2020, n. 18604, Corte di Appello Catanzaro n.712, 713 e 714 del 22.6.2022 e da ultimo Tribunale di Cosenza n. 990/2023, che ha altresì disattesa la richiesta di condanna della regione al trasferimento delle risorse necessarie a far fronte al pagamento, esulante dai poteri del G.O.) né di quanto corrisposto per interessi da ritardato pagamento.
Né si può intendere infine la domanda come diretta alla rifusione del pregiudizio sofferto
NT dall costituito dal pagamento degli interessi moratori- per essere stato il ritardo nei
NT pagamenti indotto dal mancato versamento delle provviste da parte dell , non essendo stati adeguatamente rappresentati i termini dell'obbligazione di versamento gravante sulla Regione,
nel senso cioè dell'inosservanza di scadenze di pagamento rapportate a quelle del contratto stipulato tra l e la struttura sanitaria e non essendo conseguentemente ravvisabile la Pt_1 ricorrenza di violazione colposa. D'altra parte nessuna disposizione normativa è stata specificamente invocata a sostegno dell'assunto.
Ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite tra l'opponente e la parte opposta segue la soccombenza. Le spese invece tra
NT l e la Regione Calabria possono essere integralmente compensate considerata la peculiarità e tenuto conto dell'andamento del rapporto interno tra i soggetti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
in revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l al pagamento della somma CP_2
complessiva di € 206.545,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo in favore di CP_1
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in CP_1
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge e distrazione se richiesta;
NT rigetta ogni domanda proposta dall in confronto della Regione Calabria e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cosenza il 6/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosangela Viteritti