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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza 793/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI IL
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RO VI Presidente dr. Laura Bertoli Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza .
5717/2024 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 641/2025 estensore Giudice Dr Caroleo discussa all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025 , promossa da
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GARRAMONE LUCA e dell'avv. CODELLA SERGIO
LB , elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA FRATELLI GABBA
IL Presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 17 .F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. CARAPELLE ROBERTO , elettivamente domiciliato in VIA SAN
PIO V N 20 IL presso il difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Controparte_2 Per riformare la Sentenza n. 5717/2024 datata 17 dicembre 2024 e pubblicata in pari data, resa inter partes dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. Franco Caroleo, nel giudizio recante n. R.G. 9129/2024 e, per l'effetto, rigettare il
Ricorso di primo grado proposto dalla sig.ra sia per Controparte_1
la genericità di cui è affetto sia per l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414 c.p.c.; condannare l'odierna Appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per respingersi l'appello in quanto infondato con Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali, CPA ed IVA
e distrazione in favore dell'avvocato RO Carapelle, antistatario.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla .La ricorrente, dipendente di in qualità di CP_1 Pt_1
appartenente alla categoria del personale mobile ( hostess e poi train manager) aveva rivendicato il proprio diritto al calcolo , pagina 2 di 17 nella retribuzione feriale, di alcune voci variabili della propria busta paga ( indennità di permanenza a bordo treno e riserva, indennità di efficientamento e provvigioni, indennità di trattamento per servizio fuori distretto), chiedendo l'annullamento/disapplicazione delle clausole contrattuali, puntualmente indicate nel ricorso, ostative a tale riconoscimento.
Il primo Giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa con riferimento a tutte le indennità indicate, ritenute di natura retributiva. Ciò richiamando principi espressi da vari precedenti, anche della Corte di Appello di Milano . E' infatti la natura retributiva dell'emolumento a costituire il discrimine per il computo nella base della retribuzione feriale, secondo quanto dettato in tema da direttive europee e da giurisprudenza della Corte di
Giustizia, puntualmente richiamate in sentenza.
Disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da ha anche Pt_1
disatteso quella relativa alla computabilità delle eventuali differenze solo per il periodo di 4 settimane ogni anno. Solo le 4 settimane, infatti, sarebbero state oggetto di regolamentazione eurounitaria: le 4 settimane, d'altro canto, dovevano essere riferite ai giorni lavorativi e quindi non avrebbero potuto superare comunque, affermava , i 20 giorni annui. Pt_1
Sul punto il primo Giudice in realtà ha osservato che l'art. 7 della
Direttiva 2003/88 Ce doveva essere interpretato come riferito alla intera settimana, e quindi comprendere 28 giorni. Nel caso specifico, però, la questione aveva scarso rilievo, in quanto non CP_2
aveva né allegato né dimostrato che la ricorrente avesse maturato 28 giorni. Esclusa ogni rilevanza al fenomeno del c.d trascinamento.
propone appello per i motivi che di seguito si CP_2
illustrano resiste difendendo la sentenza. CP_1 pagina 3 di 17 All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto
Come primo motivo l'appellante contesta la genericità della motivazione, che si è risolta nella mera citazione di precedenti giurisprudenziali. Contesta quindi anche che il primo Giudice non abbia preso in esame le eccezioni , pur sollevate, di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto la lavoratrice non aveva allegato e provato gli elementi di fatto da cui sarebbero derivati i diritti di cui chiedeva il riconoscimento.
Contesta poi la natura retributiva delle indennità rivendicate dalla lavoratrice, affermando, tra l'altro, che la prova della stessa è carico della lavoratrice, che non la aveva fornita.
Afferma che, per essere rispettosa dei principi eurounitari, la retribuzione feriale deve essere solo paragonabile, non identica, a quella corrisposta per i periodi di lavoro effettivo. Nel caso specifico, afferma, la differenza sarebbe irrisoria e tale quindi da non determinare effetto dissuasivo Segue un preciso elenco delle retribuzioni feriali percepite nei vari anni, con indicazione della percentuale riduttiva per ciascuna annualità, nonché dei giorni di ferie effettivamente fruiti
Afferma di non aver potuto formulare conteggi alternativi a quelli presentati in giudizio, in quanto questi sarebbero non comprensibili e comunque che non si comprende per quale ragione dovrebbe essere utilizzato un divisore di 22 e non di 26.
pagina 4 di 17 Reitera, come secondo motivo di appello,l'eccezione di prescrizione, ingiustamente respinta.
Nessuna delle suesposte argomentazioni può essere condivisa.
Precisando che la natura retributiva o non retributiva delle indennità per cui si discute non è oggetto di prova, ma semmai questione interpretativa rimessa al Giudice;
osservando che, nel caso di specie, il Tribunale ha compiuto un'analisi assolutamente corretta sul punto, si ritiene che la sentenza sia doviziosamente motivata proprio sulla base dei numerosi precedenti che hanno respinto argomentazioni assolutamente identiche a quelle formulate nel presente appello.
Il ricorso proposto in primo grado, d'altro canto , non era assolutamente generico;
al contrario, individuava con chiarezza il petitum e le ragioni del medesimo.
Su tali questioni, come si è accennato, questa Corte ha adottato orientamento univoco e pacifico, ( cfr sentenza n.32/2020, 36,2020 ,
719/21,62/2022,864/2024,n 438/2025 e 792/2025) , avallato anche dalla
Corte di Cassazione.
Il punto nodale della questione è rappresentato dalla necessità che la retribuzione feriale sia idonea a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo . La retribuzione feriale, quindi, non deve essere identica a quella corrisposta in periodo non feriale, ma paragonabile. Il concetto di “ retribuzione paragonabile “ va però applicato ed interpretato nell' ottica teleologica delineata.
Non è quindi rilevante che la lavoratrice abbia goduto delle ferie, ma nemmeno rileva l'ammontare delle decurtazioni subite al fine di pagina 5 di 17 identificare l'effetto dissuasivo, una volta ammesso, appunto, che decurtazioni sono state operate;
e che ciò sia avvenuto è contenuto nelle stesse ricostruzioni dell'appellante, segnatamente dai vari “ specchietti”contenuti da pag 18 a pag 21 del ricorso in appello.
Come sostenuto nella sentenza da ultimo citata n. 792/25,ogni voce di natura retributiva deve essere considerata nell'ambito del giudizio di “ paragonabilità”. La CGUE ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione, non dettandone essa stessa una definizione e disciplina. Il che appunto deve portare il Giudice a valutare, nello specifico, se la “ struttura “ portata al suo esame rispetti i principi enunciati dalla stessa Corte.
La Corte di Giustizia, nella sentenza “ IL e altri”,relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore ,all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione pagina 6 di 17 diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché,come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
AM,citata “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione , è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione , non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Il primo
Giudice ha quindi fatto precisa applicazione dei principi suindicati scrutinando le singole voci richieste sotto tale profilo.
Corretta appare quindi anche la ricostruzione della natura retributiva delle indennità in questione. Si tratta palesemente di corrispettivi intrinsecamente ed istituzionalmente collegati all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica ricoperta dalla appellata.
Sul punto si è pronunciata questa Corte con sentenza n. 165/2025 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 cpc “ ( è incontestabile) pagina 7 di 17 che l'indennità di permanenza a bordo treno sia intrinsecamente ed ontologicamente finalizzata a compensare una particolare modalità della resa della prestazione lavorativa tipica e propria del train manager.Analoga considerazione per l'indennità di riserva. La clausola contrattuale di riferimento ( art 26 CCNL 2019 ) definisce il servizio in questione , sia per il personale di bordo che per quello di macchina, come la prestazione lavorativa nella quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per
l'eventuale attività di controllo o scorta, con svolgimento di mansioni accessorie e correlate. E' evidente quindi che si tratta di elemento espressamente remunerativo alla messa a disposizione delle energie lavorative e del tempo del lavoratore. In effetti, la stessa clausola precisa a chiare lettere che si tratta di “ prestazione lavorativa a tutti gli effetti”Le considerazioni non cambiano per
l'indennità di servizio fuori distretto, che remunera, appunto, la stessa attività lavorativa resa al di fuori, appunto, del distretto di assegnazione , ben distinta, però, dalla trasferta ( art 14 punto
4 del medesimo Contratto). L'indennità di efficientamento , prevista dall'art. 38, è istituita proprio per valorizzare il contributo individuale del personale allo sviluppo della competitività secondo un modello organizzativo predefinito. E' quindi importo collegato direttamente alla prestazione.Quanto alla indennità provvigioni, è vero che essa viene riconosciuta in misura percentuale rispetto al valore di quanto incassato per emissione /regolarizzazione titoli di viaggio, ma la variabilità nel quantum non ne inficia la diretta correlazione con l'attribuzione delle mansioni di Train manager, in base alle quali appunto lo stesso può emettere/regolarizzare biglietti. Tutte le voci suindicate sono variabili nel quantum, ma restano comunque correlate alla prestazione lavorativa, il che, oltre alla loro continuità, ne determina la natura retributiva con conseguente diritto al calcolo nel trattamento feriale. Trattamento
pagina 8 di 17 che, si ribadisce, non deve essere “ uguale” a quello ordinario, ma almeno paragonabile. “
Sul punto specifico della quantificazione, poi, l'appellante difende la sua decisione di non fornire conteggi alternativi. Ciò rende appunto la sua contestazione generica e quindi inammissibile.
Si rileva che la lavoratrice aveva prodotto le buste paga,estratto le voci in contestazione, fatta la somma, trovato il valore annuo, effettuato i relativi conteggi. Si rileva anche che in effetti proprio il datore di lavoro, in teoria, era in possesso invece di tutti gli elementi per poter eventualmente presentare conteggi alternativi, che ha appunto utilizzato proprio per la redazione dei citati “ specchietti” da pag 18 a 21 dell'atto di appello.
In effetti, l'unica censura che viene proposta è quella relativa all'utilizzazione della base divisoria di 22. Secondo al posto Pt_1
del numeratore 22 doveva essere utilizzato il divisore di 26, previsto in altra disposizione contrattuale.
Anche sul punto la giurisprudenza di questo Collegio si è espressa più volte, ritenendo che il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile ,dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza punto 37). Parte_2
Come si accennava, gli orientamenti sopra ricostruiti sono stati avallati dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha confermato le decisioni adottate da questa Corte ( cfr Corte di
Cassazione n, 13972/2024,che conferma la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1470/2021; cfr altresì n pagina 9 di 17 14089/24, che invece cassa una delle sentenze della Corte di appello di Torino, recante orientamento contrario. Già precedentemente cfr
Corte di Cassazione n. 22401/2020).La Corte , nella sentenza
13972/24, ha così statuito : “Il diritto del lavoratore
a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
( art 36 Cost comma 3 Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite";art.2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto
"ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgvo
66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione
(art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti
Fondamentali U E cui l'art. 6 n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_3 Per_2
C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, C-12/17, Per_3
punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto pagina 10 di 17 sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_3
settembre 2011, AM e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre
2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"),dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite
C 131 /04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_5
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli pagina 11 di 17 stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C-520/06, Z- e altri, punto 58).L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5
punto 58, nonchè e altri, punto 60).Maggiori e CP_3
più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C –155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare pagina 12 di 17 durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza AM e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
AM e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre 2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra CP_4 pagina 13 di 17 i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva2003/88/CE”(Cass. n. 22401/2020). “
Quanto alla questione relativa alla individuazione del periodo feriale minimo garantito dalla normativa europea.
Il Collegio osserva che le contestazioni sul punto sono ben lontane dalla specificità che sarebbe, invece, richiesta . In effetti, non vengono proposti, nemmeno con riferimento a questo aspetto, conteggi alternativi e non si rinvengono precisazioni /contestazioni sul punto Soprattutto non viene mai contestato o allegato, nemmeno negli “ specchietti”, che la dipendente non abbia mai goduto di un periodo feriale pari , o superiore, ai 28 giorni. I periodi indicati variano da 13 a 24 giorni, ma, come giustamente evidenziato dal primo
Giudice, non si evince se le differenze siano da imputare a “ trascinamenti” delle annualità precedenti.
Infine, per quanto riguarda la prescrizione . Anche tale questione è stata ripetutamente affrontata anche da questa Corte. Si riporta direttamente dalla citata sentenza 473/25 “E' pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art. 18 della L
300/1970, si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
Tuttavia, questo Collegio aderisce pienamente,come già in altri precedenti, all'orientamento secondo il quale, pagina 14 di 17 anche dopo l'entrata in vigore della c d Legge
Fornero, vige il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza
n. 63/1996, da ritenere valido anche nell'attuale quadro normativo. Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla
Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d tutela forte, ossia dalla reintegrazione in c so di licenziamento illegittimo. La ratio è nota
e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. ( principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1966). In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea , il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale. Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante( cfr anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore
( metus) prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. Metus che, invece, non ha raqione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata
a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e , con esso, la pagina 15 di 17 effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro
– a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo. Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d Legge
Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte ( la reintegra) è stata molto ridimensionata
( cfr art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale. Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che,in corso di rapporto,il lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo , appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria. Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. “
Il Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore , nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza , o la sospensione, del decorso della pagina 16 di 17 prescrizione .
In conseguenza, il Collegio ritiene che, in costanza di rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dalla L
92/12, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre ( cfr
Corte Appello Milano n. 792/2025; n 55/2019).L'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa, ai sensi del DM 55/14 e sue successive modifiche.
Se ne dispone la distrazione a favore del legale dell'appellata dichiaratosi antistatario.
P Q M
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n. 5717/2024
Condanna alla refusione delle Parte_1
spese del grado in favore di che liquida in euro Controparte_1
1.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale dell'appellata dichiaratosi antistatario
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico dell'appellante
Milano 9 ottobre 2025
Il Ga relatore Il Presidente
Maria Di Paolo RO VI
pagina 17 di 17
N. R.G. registro generale appello lavoro 641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI IL
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RO VI Presidente dr. Laura Bertoli Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza .
5717/2024 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 641/2025 estensore Giudice Dr Caroleo discussa all'udienza collegiale del 9 ottobre 2025 , promossa da
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GARRAMONE LUCA e dell'avv. CODELLA SERGIO
LB , elettivamente domiciliato in VIA PRIVATA FRATELLI GABBA
IL Presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 17 .F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. CARAPELLE ROBERTO , elettivamente domiciliato in VIA SAN
PIO V N 20 IL presso il difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Controparte_2 Per riformare la Sentenza n. 5717/2024 datata 17 dicembre 2024 e pubblicata in pari data, resa inter partes dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott. Franco Caroleo, nel giudizio recante n. R.G. 9129/2024 e, per l'effetto, rigettare il
Ricorso di primo grado proposto dalla sig.ra sia per Controparte_1
la genericità di cui è affetto sia per l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414 c.p.c.; condannare l'odierna Appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Per respingersi l'appello in quanto infondato con Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado;
in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali, CPA ed IVA
e distrazione in favore dell'avvocato RO Carapelle, antistatario.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla .La ricorrente, dipendente di in qualità di CP_1 Pt_1
appartenente alla categoria del personale mobile ( hostess e poi train manager) aveva rivendicato il proprio diritto al calcolo , pagina 2 di 17 nella retribuzione feriale, di alcune voci variabili della propria busta paga ( indennità di permanenza a bordo treno e riserva, indennità di efficientamento e provvigioni, indennità di trattamento per servizio fuori distretto), chiedendo l'annullamento/disapplicazione delle clausole contrattuali, puntualmente indicate nel ricorso, ostative a tale riconoscimento.
Il primo Giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa con riferimento a tutte le indennità indicate, ritenute di natura retributiva. Ciò richiamando principi espressi da vari precedenti, anche della Corte di Appello di Milano . E' infatti la natura retributiva dell'emolumento a costituire il discrimine per il computo nella base della retribuzione feriale, secondo quanto dettato in tema da direttive europee e da giurisprudenza della Corte di
Giustizia, puntualmente richiamate in sentenza.
Disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da ha anche Pt_1
disatteso quella relativa alla computabilità delle eventuali differenze solo per il periodo di 4 settimane ogni anno. Solo le 4 settimane, infatti, sarebbero state oggetto di regolamentazione eurounitaria: le 4 settimane, d'altro canto, dovevano essere riferite ai giorni lavorativi e quindi non avrebbero potuto superare comunque, affermava , i 20 giorni annui. Pt_1
Sul punto il primo Giudice in realtà ha osservato che l'art. 7 della
Direttiva 2003/88 Ce doveva essere interpretato come riferito alla intera settimana, e quindi comprendere 28 giorni. Nel caso specifico, però, la questione aveva scarso rilievo, in quanto non CP_2
aveva né allegato né dimostrato che la ricorrente avesse maturato 28 giorni. Esclusa ogni rilevanza al fenomeno del c.d trascinamento.
propone appello per i motivi che di seguito si CP_2
illustrano resiste difendendo la sentenza. CP_1 pagina 3 di 17 All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto
Come primo motivo l'appellante contesta la genericità della motivazione, che si è risolta nella mera citazione di precedenti giurisprudenziali. Contesta quindi anche che il primo Giudice non abbia preso in esame le eccezioni , pur sollevate, di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto la lavoratrice non aveva allegato e provato gli elementi di fatto da cui sarebbero derivati i diritti di cui chiedeva il riconoscimento.
Contesta poi la natura retributiva delle indennità rivendicate dalla lavoratrice, affermando, tra l'altro, che la prova della stessa è carico della lavoratrice, che non la aveva fornita.
Afferma che, per essere rispettosa dei principi eurounitari, la retribuzione feriale deve essere solo paragonabile, non identica, a quella corrisposta per i periodi di lavoro effettivo. Nel caso specifico, afferma, la differenza sarebbe irrisoria e tale quindi da non determinare effetto dissuasivo Segue un preciso elenco delle retribuzioni feriali percepite nei vari anni, con indicazione della percentuale riduttiva per ciascuna annualità, nonché dei giorni di ferie effettivamente fruiti
Afferma di non aver potuto formulare conteggi alternativi a quelli presentati in giudizio, in quanto questi sarebbero non comprensibili e comunque che non si comprende per quale ragione dovrebbe essere utilizzato un divisore di 22 e non di 26.
pagina 4 di 17 Reitera, come secondo motivo di appello,l'eccezione di prescrizione, ingiustamente respinta.
Nessuna delle suesposte argomentazioni può essere condivisa.
Precisando che la natura retributiva o non retributiva delle indennità per cui si discute non è oggetto di prova, ma semmai questione interpretativa rimessa al Giudice;
osservando che, nel caso di specie, il Tribunale ha compiuto un'analisi assolutamente corretta sul punto, si ritiene che la sentenza sia doviziosamente motivata proprio sulla base dei numerosi precedenti che hanno respinto argomentazioni assolutamente identiche a quelle formulate nel presente appello.
Il ricorso proposto in primo grado, d'altro canto , non era assolutamente generico;
al contrario, individuava con chiarezza il petitum e le ragioni del medesimo.
Su tali questioni, come si è accennato, questa Corte ha adottato orientamento univoco e pacifico, ( cfr sentenza n.32/2020, 36,2020 ,
719/21,62/2022,864/2024,n 438/2025 e 792/2025) , avallato anche dalla
Corte di Cassazione.
Il punto nodale della questione è rappresentato dalla necessità che la retribuzione feriale sia idonea a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo . La retribuzione feriale, quindi, non deve essere identica a quella corrisposta in periodo non feriale, ma paragonabile. Il concetto di “ retribuzione paragonabile “ va però applicato ed interpretato nell' ottica teleologica delineata.
Non è quindi rilevante che la lavoratrice abbia goduto delle ferie, ma nemmeno rileva l'ammontare delle decurtazioni subite al fine di pagina 5 di 17 identificare l'effetto dissuasivo, una volta ammesso, appunto, che decurtazioni sono state operate;
e che ciò sia avvenuto è contenuto nelle stesse ricostruzioni dell'appellante, segnatamente dai vari “ specchietti”contenuti da pag 18 a pag 21 del ricorso in appello.
Come sostenuto nella sentenza da ultimo citata n. 792/25,ogni voce di natura retributiva deve essere considerata nell'ambito del giudizio di “ paragonabilità”. La CGUE ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione, non dettandone essa stessa una definizione e disciplina. Il che appunto deve portare il Giudice a valutare, nello specifico, se la “ struttura “ portata al suo esame rispetti i principi enunciati dalla stessa Corte.
La Corte di Giustizia, nella sentenza “ IL e altri”,relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore ,all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione pagina 6 di 17 diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché,come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
AM,citata “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione , è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione , non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
“ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Il primo
Giudice ha quindi fatto precisa applicazione dei principi suindicati scrutinando le singole voci richieste sotto tale profilo.
Corretta appare quindi anche la ricostruzione della natura retributiva delle indennità in questione. Si tratta palesemente di corrispettivi intrinsecamente ed istituzionalmente collegati all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica ricoperta dalla appellata.
Sul punto si è pronunciata questa Corte con sentenza n. 165/2025 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 cpc “ ( è incontestabile) pagina 7 di 17 che l'indennità di permanenza a bordo treno sia intrinsecamente ed ontologicamente finalizzata a compensare una particolare modalità della resa della prestazione lavorativa tipica e propria del train manager.Analoga considerazione per l'indennità di riserva. La clausola contrattuale di riferimento ( art 26 CCNL 2019 ) definisce il servizio in questione , sia per il personale di bordo che per quello di macchina, come la prestazione lavorativa nella quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per
l'eventuale attività di controllo o scorta, con svolgimento di mansioni accessorie e correlate. E' evidente quindi che si tratta di elemento espressamente remunerativo alla messa a disposizione delle energie lavorative e del tempo del lavoratore. In effetti, la stessa clausola precisa a chiare lettere che si tratta di “ prestazione lavorativa a tutti gli effetti”Le considerazioni non cambiano per
l'indennità di servizio fuori distretto, che remunera, appunto, la stessa attività lavorativa resa al di fuori, appunto, del distretto di assegnazione , ben distinta, però, dalla trasferta ( art 14 punto
4 del medesimo Contratto). L'indennità di efficientamento , prevista dall'art. 38, è istituita proprio per valorizzare il contributo individuale del personale allo sviluppo della competitività secondo un modello organizzativo predefinito. E' quindi importo collegato direttamente alla prestazione.Quanto alla indennità provvigioni, è vero che essa viene riconosciuta in misura percentuale rispetto al valore di quanto incassato per emissione /regolarizzazione titoli di viaggio, ma la variabilità nel quantum non ne inficia la diretta correlazione con l'attribuzione delle mansioni di Train manager, in base alle quali appunto lo stesso può emettere/regolarizzare biglietti. Tutte le voci suindicate sono variabili nel quantum, ma restano comunque correlate alla prestazione lavorativa, il che, oltre alla loro continuità, ne determina la natura retributiva con conseguente diritto al calcolo nel trattamento feriale. Trattamento
pagina 8 di 17 che, si ribadisce, non deve essere “ uguale” a quello ordinario, ma almeno paragonabile. “
Sul punto specifico della quantificazione, poi, l'appellante difende la sua decisione di non fornire conteggi alternativi. Ciò rende appunto la sua contestazione generica e quindi inammissibile.
Si rileva che la lavoratrice aveva prodotto le buste paga,estratto le voci in contestazione, fatta la somma, trovato il valore annuo, effettuato i relativi conteggi. Si rileva anche che in effetti proprio il datore di lavoro, in teoria, era in possesso invece di tutti gli elementi per poter eventualmente presentare conteggi alternativi, che ha appunto utilizzato proprio per la redazione dei citati “ specchietti” da pag 18 a 21 dell'atto di appello.
In effetti, l'unica censura che viene proposta è quella relativa all'utilizzazione della base divisoria di 22. Secondo al posto Pt_1
del numeratore 22 doveva essere utilizzato il divisore di 26, previsto in altra disposizione contrattuale.
Anche sul punto la giurisprudenza di questo Collegio si è espressa più volte, ritenendo che il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile ,dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza punto 37). Parte_2
Come si accennava, gli orientamenti sopra ricostruiti sono stati avallati dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, che ha confermato le decisioni adottate da questa Corte ( cfr Corte di
Cassazione n, 13972/2024,che conferma la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1470/2021; cfr altresì n pagina 9 di 17 14089/24, che invece cassa una delle sentenze della Corte di appello di Torino, recante orientamento contrario. Già precedentemente cfr
Corte di Cassazione n. 22401/2020).La Corte , nella sentenza
13972/24, ha così statuito : “Il diritto del lavoratore
a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
( art 36 Cost comma 3 Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite";art.2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto
"ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgvo
66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione
(art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti
Fondamentali U E cui l'art. 6 n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_3 Per_2
C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, C-12/17, Per_3
punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto pagina 10 di 17 sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_3
settembre 2011, AM e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre
2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"),dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite
C 131 /04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_5
avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli pagina 11 di 17 stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C-520/06, Z- e altri, punto 58).L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_5
punto 58, nonchè e altri, punto 60).Maggiori e CP_3
più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C –155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare pagina 12 di 17 durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza AM e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
AM e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre 2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra CP_4 pagina 13 di 17 i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva2003/88/CE”(Cass. n. 22401/2020). “
Quanto alla questione relativa alla individuazione del periodo feriale minimo garantito dalla normativa europea.
Il Collegio osserva che le contestazioni sul punto sono ben lontane dalla specificità che sarebbe, invece, richiesta . In effetti, non vengono proposti, nemmeno con riferimento a questo aspetto, conteggi alternativi e non si rinvengono precisazioni /contestazioni sul punto Soprattutto non viene mai contestato o allegato, nemmeno negli “ specchietti”, che la dipendente non abbia mai goduto di un periodo feriale pari , o superiore, ai 28 giorni. I periodi indicati variano da 13 a 24 giorni, ma, come giustamente evidenziato dal primo
Giudice, non si evince se le differenze siano da imputare a “ trascinamenti” delle annualità precedenti.
Infine, per quanto riguarda la prescrizione . Anche tale questione è stata ripetutamente affrontata anche da questa Corte. Si riporta direttamente dalla citata sentenza 473/25 “E' pur vero che sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione in corso di rapporto, a seguito delle modifiche introdotte dalla L 92/12 all'art. 18 della L
300/1970, si è registrato un contrasto giurisprudenziale.
Tuttavia, questo Collegio aderisce pienamente,come già in altri precedenti, all'orientamento secondo il quale, pagina 14 di 17 anche dopo l'entrata in vigore della c d Legge
Fornero, vige il principio generale della non decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro in costanza di rapporto, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza
n. 63/1996, da ritenere valido anche nell'attuale quadro normativo. Come è noto, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dalla
Corte di Cassazione con riferimento esclusivo ai rapporti assistiti dalla c.d tutela forte, ossia dalla reintegrazione in c so di licenziamento illegittimo. La ratio è nota
e pacifica: si esclude che, in tali rapporti, possa raffigurarsi una condizione di metus tale da rappresentare un serio ostacolo all'esercizio della tutela, da parte del lavoratore, dei propri diritti. ( principi, appunto, consacrati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale del 1966). In rapporti che non siano assistiti da questa garanzia ferrea , il timore del licenziamento e conseguente perdita definitiva del posto di lavoro ben può spingere il lavoratore a desistere e rinunciare ai propri diritti;
di modo che, come afferma il Giudice delle Leggi, una rinuncia effettuata in corso di quel tipo di rapporto non può essere considerata libera espressione della volontà negoziale. Ciò che è stato considerato dalla Corte Costituzionale come determinante( cfr anche la successiva sentenza 174/1972) è quindi la condizione psicologica del lavoratore
( metus) prima ancora della sussistenza di ostacoli di tipo materiale. Metus che, invece, non ha raqione di esistere, per esempio, nel rapporto di pubblico impiego, caratterizzato da fortissima stabilità. Occorre dare applicazione a tali principi nell'attuale quadro normativo e, conseguentemente, ritenere che una stabilità adeguata
a consentire il decorso della prescrizione può essere solo quella che subordini il licenziamento - e , con esso, la pagina 15 di 17 effettiva possibilità di riottenere il posto di lavoro
– a circostanze obiettive e predeterminate, che compete al Giudice valutare, al fine di poter rimuovere direttamente, se del caso, gli effetti del licenziamento medesimo. Una tale stabilità può dirsi assicurata solo quando la conseguenza della rimozione del licenziamento sia appunto costituita dal reintegro, risultando insufficiente, invece, la mera tutela risarcitoria. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della c.d Legge
Fornero, è stato introdotto nell'ordinamento un quadro ed un sistema sanzionatorio più che articolato sul tema. In sostanza, però, la tutela forte ( la reintegra) è stata molto ridimensionata
( cfr art. 18 L 300/70, commi 1, 4 e 7); il risarcimento, invece, è divenuto la forma di tutela generale. Si aggiunga che non poche incertezze, ed anche interventi normativi, hanno caratterizzato la perimetrazione delle circostanze di cui ai citati commi 1, 4 e 7. Ne consegue che,in corso di rapporto,il lavoratore viene a trovarsi in uno stato di più che comprensibile incertezza circa la stabilità del proprio posto di lavoro;
incertezza destinata a venir meno solo , appunto, ex post, cioè una volta che si sia accertata non solo l'illegittimità del recesso datoriale, ma anche la sua riconducibilità all'una o all'altra categoria. Innegabile, quindi, che persista, anzi, che si sia addirittura rafforzata quella situazione di metus che, giustamente, la Corte Costituzionale ravvisava come fondamento delle pronunce adottate sul punto. “
Il Collegio, va ulteriormente precisato, aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dover valorizzare l'effettiva condizione del rapporto del prestatore , nella sua concretezza e nell'altrettanto concreto atteggiarsi del rapporto stesso, in relazione alla sussistenza della condizione psicologica che legittima la decorrenza , o la sospensione, del decorso della pagina 16 di 17 prescrizione .
In conseguenza, il Collegio ritiene che, in costanza di rapporto di lavoro, a seguito delle modifiche apportate dalla L
92/12, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre ( cfr
Corte Appello Milano n. 792/2025; n 55/2019).L'appello va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa, ai sensi del DM 55/14 e sue successive modifiche.
Se ne dispone la distrazione a favore del legale dell'appellata dichiaratosi antistatario.
P Q M
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Milano n. 5717/2024
Condanna alla refusione delle Parte_1
spese del grado in favore di che liquida in euro Controparte_1
1.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale dell'appellata dichiaratosi antistatario
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico dell'appellante
Milano 9 ottobre 2025
Il Ga relatore Il Presidente
Maria Di Paolo RO VI
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