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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1203/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1
difesa, come in atti, dall' Avv. Pagano Luigi presso il cui studio elett.te domicilia
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Nola, CP_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Funari Alessandro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.03.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 749/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa – con riferimento alla CP_1
fondatezza della domanda ed alla richiesta di condanna al pagamento della prestazione – chiedendo confermarsi gli esiti dell' esperito accertamento tecnico preventivo ed opponendosi alla richiesta di rinnovo della C.T.U..
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso - incentrate sulla mancata valutazione di alcune patologie, quali la steatosi epatica, il distiroidismo, la dispnea da sforzo;
gli edemi declivi;
sulla sottostima della difficoltà di deambulazione - ed alla luce di nuova documentazione medica prodotta (cartella clinica – anno 2023) depositata in data
09.04.2024, è stata disposta la nomina di un nuovo c.t.u.. Ebbene, da un' attenta lettura dell' ultimo elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della stessa, addivenendo alla conclusione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di settembre 2023.
Segnatamente, il c.t.u, sulla scorta dell' esame obiettivo e di più recente documentazione medica specialistica acquisita, evidenzia quanto segue:
“ESAME OBBIETTIVO
La istante è di obesità, le condizioni generali sono scadute, non e' in grado di deambulare in autonomia ma può' fare solo alcuni passi con ausilio di persona: in modo incerto e con deficit da patologia dell'equilibrio. I passaggi posturali, neanche quelli solo di bas , sono possibili in autonomia . Cute e mucose visibili sono pallide – anossiche, è presente cicatrice chirurgica alla mammella di sinistra;
al solo esame clinico di base non si evidenziano significativi deficit a carico degli organi di senso, sono presenti linfonodi in sede ascellare di tipo verosimilmente Infiammatorio. A carico degli appartati cardio – circolatorio e respiratorio: paziente Normotesa, vistosi edemi declivi, I.V. agli arti inferiori avanzata e con tratti tromboflebitici – emitoraci simmetrici a ridotta espandibilita', dispnea allo sforzo minimo .. Esame addome: globoso, poco trattabile, dolore in area epatocolecistica. A carico del sistema osteo - articolare: scoliosi inveterata, severo gibbo, grave deficit funzionale - dolore alle articolazioni di anche e ginocchia bilateralmente, severa poliartrosi di mani e piedi. Apparato uropoietico: Per_1
positivo bilatetale, punti cistici dolenti, paziente incontinente. Esame del sistema nervoso: non alterazioni dello stato di coscienza, non marcati deficit cognitivi, è molto rallentata e poco affatto partecipativa per importante caduta del tono dell'umore come in paziente senile. L' esame neurologico. ROT non elicitati, nessun riflesso patologico, oculari ridotti, sensibilità ridotte, tono - trofismo e forza muscolare in forte calo, nervi cranici indenni.
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Ill.mo Sig Giudice, in premessa ed a completezza di Relazione ricordiamo che la signora Parte_1
veniva visitata dalla Commissione medica di Palma Campania in data 07.09.2020 avendo inoltrata Domanda amministrativa in data 18.07.2020 per ottenere la Indennità di Accompagnamento e che , vistosi rigettata tale richiesta , ricorreva, La CTU dott.ssa
la visita in data 23.06.2022 e conferma il diniego della Indennita' di Persona_2
Accompagnamento. Le affezioni riconosciute dalla CTU Recupito sono: cardiopatia ipertensiva , artrosi polidistrettuale marcata, incontinenza urinaria:Verifichiamo che alla relazione della dott.ssa Per_2
non disponiamo all'esame obbiettivo di dati i quali ci diano buona contezza delle effettive ricadute funzionale sulle autonomie motorie e mentali della istante delle varie affezioni accreditate . Verifichiamo inoltre che alle certificazioni allegate troviamo certificate, oltrechè le affezioni quali sopra accreditate, anche: una condizione di obesità , una polineuropatia diabetica ed una severa stenosi del canale vertebrale, affezioni queste due ultime con inevitabili contraccolpi sulle autonomie di deambulazione , una tromboflebite ed una insufficienza venosa. Consideriamo ora che , anche se è certamente ipotizzabile che alla valutazione dicui il Ricorso ci sia stata una sottostima delle affezioni effettivamente sofferte dalla istante , vero e' che non disponiamo tuttavia di elementi di sufficiente certezza per inficiare tale valutazione. Rimane vero pero', che in ogni caso si è già, comunque di fronte ad una “ una situazione – limite” della anziana paziente per quanto riguarda la sua capacita' o meno di compiere in autonomia le azioni di base necessarie alla sopravvivenza. Stando alle certificazioni successive verifichiamo che nel settembre 2023 l'anziana donna riceve diagnosi di ca della mammella e si incanala nel percorso diagnostico - terapeutico a tutt'oggi in corso per carcinoma.
All'atto della visita da me praticata al Ricorso di Opposizione in data 07.04.2024 la istante
e' persona non in grado di deambulare in autonomia, affetta da diverse altre patologie, dispnoica e severamente depressa.
IN CONCLUSIONE LA GN UN ET VIENE RICONOSCIUTA
INVALIDA NON IN GRADO DI ESPLETARE IN AUTONOMIA GLI ATTI
QUOTIDIANI - ELEMENTARI DELLA VITA A DECORRERE DAL SETTEMBRE
2023”.
Le conclusioni del c.t.u, dunque, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; cfr. Cass.
2151/2004; cfr. Cass. 11054/2003).
Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla
Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, parte istante va riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di espletare in autonomia gli atti quotidiani – elementari della vita, a decorrere dal mese di settembre 2023.
Le spese di lite si compensano integralmente atteso che la decorrenza del beneficio da data successiva al deposito dell'odierno ricorso integra una ipotesi di accoglimento parziale.
Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate con separato decreto, si pongono, invece, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) accoglie l' opposizione e, per l' effetto, accerta e dichiara parte istante invalida al 100% con necessità di assistenza continua, a decorrere dal mese di settembre 2023;
2) compensa le spese di lite;
3) le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate con separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 28.01.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Fabrizia Di Palma