Art. 2.
Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:
1) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto e' computata per posto intero;
2) per il restante decimo, mediante esame di idoneita' al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.
I posti non coperti ai sensi del numero 1 del precedente comma sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneita'.
Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:
1) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto e' computata per posto intero;
2) per il restante decimo, mediante esame di idoneita' al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.
I posti non coperti ai sensi del numero 1 del precedente comma sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneita'.